Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2004, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
SOFID s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma;
- intimata -
avverso la sentenza n. 4456/99 pronunciata dalla Commissione Tributaria Centrale di Roma, Sez. 1^, il 30/09/2003 e depositata il 05-07-1999;
Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 30-09-2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SOFID s.p.a., già SERPI s.p.a., con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1988, presentava istanza di rimborso, dell'imposta versata, ritenendola non dovuta in quanto nella determinazione della stessa si sarebbe dovuto tenere conto delle perdite degli esercizi pregressi procedendo alla relativa compensazione con i crediti di imposta sui dividendi. Formatosi sulla stessa il silenzio-rifiuto lo impugnava in sede giurisdizionale, ma, tanto la Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma, quanto quella di appello dichiaravano inammissibile il ricorso.
In particolare i giudici di prime cure rilevavano che il ricorso non poteva trovare ingresso perché non rivolto ai competenti uffici bensì all'Intendenza di Finanza, ed anche perché il presupposto versamento era insussistente;
la Commissione di appello, confermava la pronuncia di inammissibilità perché non indirizzato al competente Ufficio.
La società impugnava, quindi, la sentenza della Commissione Regionale, davanti la Commissione Tributaria Centrale, la quale, con la decisione in epigrafe indicata, accoglieva il relativo ricorso e riconosceva il diritto al rimborso.
L'Amministrazione delle Finanze con ricorso 4-10-2000, affidato ad un mezzo, ha chiesto la cassazione dell'ultima sentenza. L'intimata società non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione Finanziaria censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 e dell'art. 14, comma 4^ del D.P.R. n. 917/86. La questione posta dal primo profilo di censura va decisa in coerenza al principio affermato, da ultimo, dalle SS.UU. di questa Corte (Sent. n. 15063/2002), che risolvendo il contrasto insorto in ordine alla legittimità o meno della domanda di rimborso non preceduta da rituale e tempestiva rettifica della dichiarazione, ha riconosciuto corretta la tesi sostenuta da quell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario che ritiene "emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione di reddito che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione, sia tale errore testuale o extratestuale, di fatto o diritto, quando da essa possa derivare l'assoggettamento del dichiarante medesimo ad oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico". Ciò, innanzi tutto, nella considerazione che nessun limite temporale all'emendabilità ed alla retrattibilità della dichiarazione dei redditi, che presenti errori od omissioni del genere di quelli in argomento, è desumibile dalle disposizioni di legge vigenti nel periodo di tempo in cui si è realizzata la fattispecie per cui è causa (art. 9 d.p.r. 600/73). Di poi, sul piano sistematico, perché la possibilità di rettificare la dichiarazione discende dalla relativa natura di atto non negoziale recante una mera esternazione di scienza e di giudizio, e dal fatto che essa non costituisce il titolo dell'obbligazione tributaria ma integra un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento di tale obbligazione, nonché della considerazione che si rivela difficilmente compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 comma 1^) e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 comma 1^), un sistema legislativo che, intendesse negare, radicalmente la rettificabilità della dichiarazione, sottoporrebbe il contribuente - dichiarante, ad un prelievo fiscale indebito.
Corollario degli enunciati postulati è che, nel caso in esame, la statuizione sul punto, nella incontestata circostanza della tempestività della domanda di rimborso, non incorre nel denunciato vizio, dovendosi ammettere la possibilità di rettificare la dichiarazione annuale anche tramite l'azione di rimborso prevista dalle leggi vigenti ed applicabili.
L'altro profilo di doglianza con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4^ del D.P.R. n. 917/86, è fondato.
L'art. 14, comma 4^ del D.P.R. n. 917 del 1986 ha il suo antecedente nell'art. 1 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904, che al fine di evitare la doppia imposizione sugli utili distribuiti dalle società commerciali, introdusse il credito di imposta in favore dei percettori dei dividendi. Istituto, questo, che ha formato oggetto, poi, di ulteriori interventi ad opera della legge 25-11-1983 n. 649, e del decreto legislativo 18-12-1997 n. 467, al fine di eliminare taluni inconvenienti applicativi e di realizzare la corrispondenza fra crediti attribuiti ai soci percettori dei dividendi ed imposta assolta dai soggetti erogatori degli stessi.
L'art. 2 della citata Legge n. 904/77, nella considerazione che il credito di imposta si atteggiava come una entrata in favore del percettore, dispose che esso fosse "computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio". Sull'argomento, il Legislatore è, poi, tornato, prima, con il menzionato art. 14, comma 4^, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, prevedendo "ai fini della determinazione dell'imposta", il computo del credito "in aumento del reddito complessivo netto" e, successivamente ancora con l'art. 1 del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito nella Legge n. 165 del 1990, che ha espunto l'aggettivo "netto" dal menzionato quarto comma dell'art. 14 citato. Tale essendo, in breve sintesi, la normativa che, nel tempo, è venuta a riguardare l'istituto di che trattasi, è evidente che l'originaria formulazione dell'art. 14 citato, che prevedeva ai fini della determinazione dell'imposta il computo del credito "in aumento del reddito complessivo netto", è rimasta in vigore per il solo anno 1988 (Cass. Sez. 5^, 6 giugno 2003 n. 9035). Peraltro in proposito la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire (ord. N. 67/2001) che nessuna efficacia retroattiva può avere la diversa disciplina introdotta successivamente dalla Legge n. 165 del 1990 e che, d'altra parte, quella vigente ed applicabile nel
1988, ancor quando successivamente modificata, era a ritenersi pienamente legittima (Sent. n. 308/2002). In applicazione delle richiamate norme e della condivisa lettura che delle stesse hanno fatto le citate decisioni, nel caso in specie, in cui è pacifica la circostanza che la pretesa della contribuente fa riferimento al credito Irpef derivante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 1988, deve ritenersi che la sentenza impugnata in questa sede è affetta dal denunciato vizio di violazione di legge.
Conclusivamente va rigettato il primo profilo di censura ed accolto il secondo.
L'impugnata decisione va cassata in relazione al profilo accolto con rinvio a diversa Sezione della C.T.R. del Lazio, la quale procederà al riesame e deciderà sul merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi alle disposizioni di legge applicabili ratione temporis ed ai principi anzi richiamati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004