Sentenza 6 febbraio 2003
Massime • 1
In materia di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, in base al disposto dell'art. 13 bis, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 4 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, previsione rimasta immutata anche con l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, spetta al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche davanti alla Corte di cassazione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il Ministero dell'interno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO KA IK, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 2, presso l'avv. Ferdinando Catapano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica,
- intimato -
avverso il decreto 19.4.2001 del Tribunale di Salerno. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.02 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 10.4.2001 il Prefetto di Salerno disponeva l'espulsione dal territorio Nazionale di RO AG IK ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. B) del D.Leg. 286/98 per mancanza di una tempestiva richiesta di permesso di soggiorno. Si opponeva la RO e, costituitosi il Prefetto con delega a proprio funzionario, l'adito Tribunale di Salerno, in persona del suo Presidente di sezione delegato, rigettava il ricorso in opposizione con decreto motivato del 19.4.2001.
Per la cassazione di tale decreto la RO ha proposto ricorso notificando l'atto il 5.5.2001 al Ministero dell'Interno in persona del Ministro e presso l'Avvocatura dello Stato ed in esso articolando tre motivi. Nessuno si è costituito per l'Intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE
È ferma e ripetuta l'affermazione di questa Corte per la quale in materia di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dell'extracomunitario ed in base al chiaro disposto dell'art. 13 bis comma 3 D.Leg. 286/98 aggiunto dall'art. 4 del D.Leg. 113/99 (previsione immutata anche con l'entrata in vigore della L. 189/02), spetta al Prefetto - quale Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato - la esclusiva legittimazione, personale e permanente, a contraddire in giudizio anche davanti alla Corte di Cassazione, con la conseguenza per la quale è inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno (Cass. 4847/02 - 2036/02 - 5537/01 - S.U. ord. 18/00 - 13653/00 - 9084/00). Essendo stato il ricorso notificato in via esclusiva all'Autorità centrale dell'Interno, del tutto priva di legittimazione a contraddire l'opposizione all'espulsione e l'impugnazione avverso il decreto che sull'opposizione abbia deciso, la inammissibilità del ricorso è d'obbligo. Non è luogo a regolare le spese, in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2003