Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 gennaio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 gennaio 1992 |
Commentari • 5
- 1. Gli istituti del processo telematico nella gerarchia delle fonti anche sovranazionaliGiuseppe Fichera · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Fichera Sommario: 1. Introduzione. I processi telematici – 2. Le fonti di produzione del diritto processuale telematico – 3. (Segue) Le fonti sovranazionali – 4. L'evoluzione normativa del processo civile telematico in Italia – 5. (Segue) Il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 – 6. (Segue) Il diritto processuale telematico speciale della pandemia – 7. Le attuali fonti di cognizione del processo civile telematico – 8. (Segue) Le norme nel codice di procedura civile e nella legge fallimentare – 9. (Segue) Le disposizioni su comunicazioni e notificazioni – 10. (Segue) Le regole sui depositi telematici – 11. A modo di conclusioni. 1. Introduzione. I processi telematici Quando si parla …
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Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Prato, sentenza 11/11/2024, n. 854Provvedimento: R.G. 1156/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Prato Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 1156 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dell'udienza cartolare del 16 luglio 2024, introdotta da: PA (c.f. C.F._1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Marco Stano ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec; PARTE APPELLANTE contro Controparte_2 (c.f. C.F._2 ), con il patrocinio …Leggi di più...
- art. 327 c.p.c.·
- decreto ingiuntivo·
- tardività appello·
- disconoscimento scrittura privata·
- art. 346 c.p.c.·
- art. 133 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- prestazione d'opera·
- prova scritta·
- onere della prova·
- giudicato endoprocessuale
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Registri di cancelleria). - 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Le modalita' di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
- Art. 3. 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro del tesoro, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri relativi ai detenuti e agli internati e i registri di contabilita' carceraria che devono essere tenuti negli istituti di prevenzione e pena e nei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nonche' le modalita' di tenuta dei registri stessi.