Sentenza 3 aprile 2000
Massime • 1
I provvedimenti che, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice delegato può adottare nei confronti del proposto e di componenti della sua famiglia in tema di alimenti e di abitazione nella casa di proprietà, sono inoppugnabili, ma possono essere contestati mediante opposizione al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero Presidente del 03/04/2000
1. Dott. RICCIO Gianfranco Consigliere SENTENZA
2. " GIRONI Emilio " N. 2498
3. " CANZIO Giovanni " relatore REGISTRO GENERALE
4. " CH RT " N. 47182/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TI IC, l'8.10.l936, avverso l'ordinanza del tribunale di Roma in data 12.10.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Canzio;
Lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Il tribunale di Roma, con ordinanza pronunciata il 12.10.1999 nel corso della procedura di prevenzione nei confronti di TI IC, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione proposto avverso decreto con il quale il giudice delegato aveva ordinato la liberazione dell'immobile gratuitamente concesso in uso abitativo al TI e alla sua famiglia, sul rilievo che trattavasi di provvedimento rientrante "nell'ambito di discrezionalità" propria della "attività estionale" dei beni sequestrati - non ancora definitivamente confiscati -, "mero atto di gestione amministrativa" sottratto perciò alla verifica di legalità in sede giurisdizionale.
I difensori del TI hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza denunziandone la violazione di legge e la mancanza di motivazione in riferimento alla natura giurisdizionale del provvedimento del giudice delegato ed alla sua incidenza su un'esigenza primaria di vita del proposto costituita dal diritto all'abitazione.
2. - Secondo l'art.
2 - sexies, comma 2, l. n. 575 del 1965 il giudice delegato, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, può adottare nei confronti del proposto e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 r.d. 16.3.1942 n. 267 in tema di alimenti e di abitazione nella casa di proprietà. E, in assenza di alcuna specifica disposizione che la preveda - l'art.
3 - ter l.575/65, nell'indicare analiticamente i provvedimenti soggetti ad impugnazione, non annovera nel relativo catalogo quelli in esame -, non è consentita l'autonoma ed immediata impugnazione dei relativi decreti, in considerazione del principio generale di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568.l c.p.p., della natura meramente strumentale del provvedimento e delle caratteristiche sommarie della fase procedimentale connotata da incisive decadenze e dalla precipua finalità di assicurare la conservazione, l'amministrazione e l'eventuale incremento di redditività dei beni sequestrati.
E però, sebbene non possa ritenersi applicabile in via analogica il regime impugnatorio previsto per gli omologhi decreti del giudice delegato nel pur diverso modello procedimentale del fallimento ai sensi dell'art. 26 l. fall., onde evitare disarmonie del sistema ed ingiustificate disparità di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare, che prevede la possibilità di reclamo avverso i provvedimenti emessi dall'organo della procedura concorsuale, la giurisprudenza di questa Corte ha coerentemente affermato il principio per il quale il proposto può presentare opposizione al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione contro i provvedimenti sfavorevoli del giudice delegato, incidenti su interessi meritevoli di tutela - qual'è certamente quello inerente all'esigenza primaria di vita correlata all'abitazione con la propria famiglia nella casa di proprietà - e non altrimenti impugnabili (Cass., Sez. I, 6.10.1998, Alfieri, rv. 212124).
Nella fattispecie in esame, il provvedimento di immediata liberazione dell'immobile già concesso in uso abitativo al proposto e alla sua famiglia, pur rimesso alle valutazioni discrezionali del giudice della prevenzione, dev'essere adeguatamente motivato in riferimento alla valutazione comparativa dell'interesse del soggetto e dei suoi familiari rispetto a quello attinente alla corretta amministrazione dei beni sequestrati, al fine di stabilire se il primo sia o meno meritevole di prioritaria tutela. E poiché invece il tribunale di Roma non ha preso affatto in considerazione le analitiche e diffuse ragioni di censura enunciate dalla difesa del TI nell'incidente di esecuzione proposto avverso il provvedimento sfavorevole del giudice delegato, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio al medesimo tribunale perché decida nel merito dell'opposizione, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2000