Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, dà luogo a nullità della convalida dell'arresto di cui all'art. 13 L. 22 aprile 2005, n. 69 e degli atti ad essa susseguenti, la procedura sostitutoria, effettuata a norma dell'art. 97, comma quarto cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto della ritualità della notifica dell'avviso di udienza al difensore d'ufficio, originariamente nominato, quando la mancata partecipazione di quest'ultimo abbia determinato la concreta lesione del diritto di difesa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha evidenziato che era stata allegata nel ricorso documentazione che, se prodotta in sede di convalida, avrebbe potuto introdurre in sede di convalida elementi fattuali meritevoli del confronto argomentativo nell'adozione dei provvedimenti da parte del Presidente della corte di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2010, n. 13482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13482 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/04/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 528
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 9894/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COCU VERONEL N. IL 16/03/1985;
avverso l'ordinanza n. 20/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 26/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Avverso l'ordinanza con cui il presidente della Corte d'appello di Bologna ha convalidato l'arresto del cittadino romeno COCU VERONEL, emettendo contestualmente misura cautelare detentiva, in relazione al mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Galati per l'esecuzione della pena detentiva di sette anni sei mesi per il delitto di tentato omicidio, ricorre per cassazione l'avv. Andrea Stefani, del foro di Modena, che qualificandosi difensore d'ufficio del COCU VERONEL propone i seguenti motivi:
- violazione di legge per mancato avviso al difensore dell'udienza di convalida: l'avviso, a mezzo fax, sarebbe infatti stato inviato all'erroneo recapito di studio lasciato da oltre due anni, come comprovato dalla documentazione allegata;
- violazione di legge per difetto di valido titolo di arresto, perché dal provvedimento impugnato l'ordine di esecuzione risulterebbe emesso prima della consumazione del reato cui si riferisce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che l'avviso della fissazione di udienza è stato inviato all'avv. Stefani, riconosciuto difensore nominato d'ufficio dalla polizia giudiziaria con il verbale di arresto, ad un recapito diverso da quello effettivo e tempestivamente pubblicizzato. Questo collegio non ignora che con sentenza 34958 del 4-9.9.2008, rv 240718, questa Sezione ha ritenuto che l'omessa notifica al difensore d'ufficio, in relazione all'udienza di convalida dell'arresto ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 13, non dia luogo alla nullità della convalida quando si sia proceduto con la sostituzione del difensore d'ufficio, ai sensi del quinto comma dell'art. 97 c.p.p.. Ma il caso oggi all'esame è diverso.
L'udienza di convalida è stata tenuta con l'assistenza di altro difensore, nominato d'ufficio ma quale sostituto del difensore titolare assente (ex art. 97 c.p.p., comma 4) e non quale nuovo difensore d'ufficio (art. 97 c.p.p., comma 5), sull'erroneo presupposto della ritualità della notifica al difensore d'ufficio titolare immanente della difesa.
Del resto, nella fattispecie il difensore ricorrente ha allegato documentazione dalla quale risulta che, se fosse stato messo nelle condizioni di partecipare alla fase di convalida, avrebbe potuto introdurre elementi fattuali meritevoli del confronto argomentativo del presidente della Corte, nel suo provvedimento (altra differenza tra il caso odierno e quello di cui alla richiamata sentenza 34958/2008). Il provvedimento di convalida e la misura cautelare (che trova fonte nell'eccezionale competenza funzionale presidenziale che segue e presuppone la convalida dell'arresto) devono pertanto essere annullati, perché è nulla l'udienza stessa, la cui rituale celebrazione è il presupposto per le valutazioni attribuite al Giudice dalla L. n. 69 del 2005, art. 13. Consegue la scarcerazione del COCU VERONEL se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della convalida dell'arresto e dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, disponendo la liberazione di COCU VERONEL se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010