Sentenza 24 novembre 2000
Massime • 1
I reati di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle relative ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori sono di natura omissiva e si consumano nel luogo in cui il versamento si sarebbe dovuto effettuare nel termine stabilito, e tale luogo coincide con quello dell'ufficio INPS che ha competenza sul territorio ove si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione e coordinamento dei fattori della produzione, anche se non coincidente con la sede legale, stante il carattere soltanto formale di quest'ultima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2000, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 24/11/2000
1. Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 3966
3. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 5839/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - TT LA, n. a MIo il 25/05/1953
2 - MI NA, n. ad Arquà Polesine il 13/11/1962 avverso la sentenza 01/12/1999 della Corte di Appello di Bologna Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 01/12/1999 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza 05/02/1997 del Pretore di Ferrara, che aveva affermato la penale responsabilità di IG LA e MI NA in ordine al reato di cui:
- agli atti artt. 110 cod. pen. e 2 della legge 11/11/1983, n.638 (poiché, la IG quale presidente e legale rappresentante ed il MI quale direttore amministrativo di fatto della cooperativa "SE.VAR.", omettevano di versare l'I.N.P.S. le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti dell'agosto 1993 - acc. in Ferrara, con informative redatte dall'Ispettorato del lavoro in data 11/04/1995 e 12/07/1995);
- agli art. 110 cod. pen. e 37 della legge 24/11/1981, n. 689 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificate tutte le omissioni nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., aveva condannato ciascuno alla pena principale di mesi sei di reclusione e lire 1.000.000 di multa ed alle pene accessorie di legge, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i due imputati, i quali hanno eccepito:
- l'erroneo disconoscimento della competenza territoriale del Pretore di Rovigo e riconoscimento di quella del Pretore di Ferrara, in quanto i versamenti delle ritenute contributive si sarebbero dovuti effettuare presso la sede I.N.P.S. di Rovigo, nel cui territorio la cooperativa "SE.VAR." aveva la sede legale (Fiesso Umbertiano), mentre in Ferrara la cooperativa medesima aveva soltanto una sede amministrativa;
- l'insussistenza dei reati, in quanto la cooperativa aveva correttamente computato gli importi dei contributi effettivamente versati sui minimali imponibili vigenti nella provincia di Rovigo, inferiori a quelli previsti per la provincia di Ferrara, mentre le omissioni contestate si riferirebbero appunto ed esclusivamente a tale differenza erroneamente computata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato poiché infondato.
1. Deve premettersi, in punto di fatto, che le contestate omissioni - contrariamente a quanto assumono i ricorrenti - non si riferiscono a differenze di importi computati sulla base di minimali imponibili vigenti in province diverse, bensì si connettono all'accertamento della circostanza che un congruo numero di lavoratori non era stato denunciato. Nessun dubbio può sorgere, pertanto, in ordine alla configurazione dei reati.
2. Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, poi, va ribadito il principio secondo quale i reati di omesso versamento di contributi previdenziali ed assicurativi e delle relative ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori sono di natura omissiva e si consumano nel luogo ove si è verificata la condotta omissiva produttiva di conseguenze giuridiche, cioè nel luogo in cui il versamento si sarebbe dovuto effettuare e non fu invece effettuato nel termine utile (vedi Cass., Sez. 1^ 07/03/1998, n. 505 e 13/11/1987, n. 3452) Tale luogo coincide con quello dell'ufficio I.N.P.S. che ha competenza sul territorio ove si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione e coordinamento dei fattori della produzione (ritenuta, nella specie, non coincidente con la sede legale, per il carattere soltanto formale di quest'ultima). Nel senso anzidetto devono trovare specificazione le pronunzie già espresse, nella materia, da questa Corte Suprema: Cass., Sez. 3^, 22/05/1986, n. 3981, Capurri e Sez. 1^, 28/01/1998, n. 6850, Langeli ed altri, con l'ulteriore precisazione della irrilevanza dell'ubicazione di eventuali stabilimenti, cantieri ed altre unità organizzative di cui l'impresa si serva per la realizzazione concreta della sua attività.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento solidale delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione
visti gli artt. 607, 615, 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001