Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2003, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTI SUPREMA DI CASSAZIONE0 20 47 Oggetto Lavoro 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Ma istrat Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 9525/00 - - Consigliere Cron. 4623 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.30/09/02 ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che la rappresenta e difende, .... giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2002 - avversO la sentenza n. 1508/99 del Tribunale di 3730 -1- NAPOLI, depositata il 22/04/99 R.G.N. 41091/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'interno avverso la decisione con la quale il Pretore di quella città aveva condannato il Ministero al pagamento in favore di TT VI degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione assistenziale a lei versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito, ha rigettato la domanda della VI. Ha ritenuto il giudice del gravame che il diritto a tali accessori è soggetto alla prescrizione quinquennale, quale appunto eccepita dall'Amministrazione, e non a quella decennale, come invece aveva affermato la sentenza pretorile. La VI ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero ha resistito con controricorso. Motivi della decisione La parte ricorrente, denunciando in tutti e tre i mezzi di annullamento la violazione dell'art. 2948 cod. civ. sotto profili diversi (rispettivamente, mancanza di periodicità degli interessi sui ratei arretrati e da pagarsi in un'unica soluzione, inesigibilità del credito, non essendo state messe a disposizione del creditore le somme per accessori, decorrenza della prescrizione) assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data del pagamento parziale. Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni seguenti. -Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) - il credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal 3 centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale si pone secondo quanto risulta dalla sentenza e giusta le indicazioni del ricorrente - per ratei scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991/n.412); pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991 e della relativa previsione di alternatività degli accessori, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento. Ciò precisato, è da considerare (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) che la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991/n.412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche in ordine alla sola parte residua del credito - del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di 4 cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato - sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 25 luglio 2002 n.10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero- se rispetto ai ratei scaduti prima del 31 dicembre 1991 si sia o no compiuta la prescrizione decennale. -Al giudice di rinvio che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado d'appello va individuato in una corte d'appello (Cass., S.. U. 28 settembre 2000, n.1044) e che, nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Potenza, in funzione di giudice del lavoro – si rimette altresì, ai sensi - dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso, in Roma, il 30 settembre 2002 5 Cothern Muenzio IL PRESIDENTE Ми си Vifua Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oogi 11 FEB. 2003 IL CANCELLIERE Криша Ваши 60 IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Антошка Семорен