CASS
Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2023, n. 44370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44370 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
uditi i difensori di fiducia del VA avv. La Gamma Angela, RR CE e LI NZ, che hanno chiesto raccoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44370 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/09/2023 2 RITENUTO IN 'FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, .in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo ufficio del 26 settembre 2022, ha sostituito la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di VA CO in relazione ai reati di cui agli art. 416, commi 1 e 2, 416 bis.1 cod. pen.; per essersi il medesimo associato con altri al fine di commettere più delitti relativi alla organizzazione di traf- fici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe in danno del gestore del servizio energetico nazionale;
fatto aggravato dall'esser stato posto in essere per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato "Locale di Mesoraca") (capo 6) e 452 quaterdecies e 416 bis.1 cod. pen., per aver gestito, ricevuto, trasportato e smaltito materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta, mi- schiandolo illecitamente con materiale di risulta e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese, anche avvalendosi della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale conferito (capo 7). A seguito di ricorso per riesame della citata ordinanza il Tribunale del riesame confermava la misura della custodia custodia in carcere. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato proponeva ricorso per Cassazione, che era accolto con sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione del 2 maggio 2023. La Suprema Corte evidenziava che l'ordinanza impugnata non aveva esaminato in modo puntuale le eccezioni difensive, volte a contrastare l'acclarata gravità indi- ziaria in relazione alla sussistenza dei reati contestati e dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.. Il Tribunale del riesame, in sede di giudizio di rinvio, ha ritenuto irrilevanti le consulenze allegate dalla difesa, in quanto, la sussistenza dei gravi indizi di reato concerneva esclusivamente l'interpretazione di norme di diritto e non cognizioni scientifiche da demandarsi ad esperti di altre professioni. Nell'ordinanza impugnata si è esclusa la natura generica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con riferimento ai FR VA (MO PA). Il PE aveva indicato l'indagato come appartenente al novero delle imprese boschive di cui si era avvalsa la cosca dei RR, per conseguire la strategia di controllo criminale sulla c.d. filiera del bosco, ma anche altri collaboratori in termini a volte anche molto precisi avevano precisato il ruolo dei FR VA (ramo PA). Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. ed ai rapporti con le società dei FR RA e dei TT (titolari della ditta Euro- meridiana), per contrastare il carattere elusivo di una serie di cessioni di biomasse dai VA ai predetti, la difesa sosteneva la tesi della piena liceità della stessa e 3 comunque la sussistenza di un'unica cessione verso la F.11i RA nel novembre 2016. Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha considerato tale eccezione incongruente rispetto all'impianto accusatorio, in quanto il quadro indiziario non si fondava sulla non cedibilità del bene biomassa da un operatore ad un altro, ma sull'intento fraudo- lento ed elusivo che le cessioni soprariportate avevano realizzato. In più occasioni l'indagato, tramite i TT (Euromeridiana) o gli RA, aveva conferito in biomassa cippato di provenienza e natura diverse da quelli certificati, o comunque da tagli non autorizzati (meccanismo accuratamente descritto nella richiesta cautelare da pag. 445 e pag. 490 da ritenere qui riportata). La circostanza che la fornitura dei VA agli RA sarebbe stata unica era del tutto irrilevante. I giudici della cautela, invece, hanno desunto dal compendio intercettivo e dalle propalazioni dei collaboratori l'esistenza uno stretto legame commerciale fraudolento, sebbene non riscontrabile documentalmente. Se la provenienza della materia prima, fosse stata lecita e tracciabile (ADA), l'impresa dell'indagato non avrebbe dovuto ri- correre al conferimento tramite imprese compiacenti in possesso dei relativi titoli. Anzi, l'allegazione difensiva, se rapportata alle dichiarazioni dei collaboratori e alle intercettazioni, dimostrava che il trasferimento lecito sarebbe stato uno solo. Secondo il Tribunale del riesame, gli altri trasferimenti erano serviti a dissimulare conferimenti illeciti, per i quali l'impresa dell'indagato non avrebbe mai potuto pos- sedere l'ADA o perché non era conferito legno vergine, o perché pur essendo conferito il predetto, le operazioni di taglio erano intervenute in violazione delle norme di rife- rimento. Tali erano state quelle riguardanti i boschi di proprietà di Acciardi, NA e Stamato. In proposito, le indagini difensive riportavano circostanze generiche, in quanto inerenti alla normale procedura per conseguire l'autorizzazione al taglio ed irrilevanti, in quanto i tagli illeciti nei boschi de quo ben potevano essere stati suc- cessivi al momento del controllo forestale. In ordine alla censura del ricorrente, secondo cui i tecnici incaricati dei tagli nel bosco di Amendolara avrebbero dovuto ricevere incarichi dai proprietari e non dalla ditta esecutrice del taglio (VA CO), per cui i primi e non il secondo risponderebbero degli eventuali illeciti, il Tribunale del riesame ha condiviso l'ordi- nanza annullata, nella parte in cui esponeva che: "...i proprietari non apponevano le loro firme in calce ai vari elaborati e oneri progettuali, avevano contatti esclusiva- mente con CO VA che si occupava di tutte le incombenze, ivi compresa la scelta del tecnico progettista". La difesa sostiene che il cippato non tracciabile (quale gli scarti di segheria) non costituirebbe rifiuto, ma sottoprodotto, per cui non sarebbe integrato il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen.. La questione era trattata ampiamente nell'ordi- nanza annullata. In ogni caso, a prescindere dalla natura intrinseca del materiale 4 come rifiuto (art. 183 codice dell'ambiente), la reiterata falsific:azione della prove- nienza del materiale legnoso consentiva il conferimento di materiale di ogni genere comunque non proveniente dai tagli autorizzati e/o nella misura autorizzata e per- tanto comunque classificabile come rifiuto. Le falsificazioni accertate e desumibili dalle intercettazioni avevano reso impossibile attestare la provenienza del materiale legnoso e pertanto la qualità di legno vergine. I giudici della cautela, pertanto, hanno respinto l'assunto difensivo, secondo il quale erano conferibili in centrale anche materiali diversi dal legno vergine (sottopro- dotto ex art. 184 bis CDA), in quanto, ciò non escludeva che il materiale suddetto avrebbe dovuto essere conferito come tale e non come legno vergine con indicazione certificata della provenienza e come tale retribuito. L'illiceità della condotta perma- neva ugualmente in considerazione della circostanza che il materiale diverso e di scarto venisse conferito come legno vergine e come tale ,retribuito, mentre non lo era. Nell'ordinanza impugnata si è rilevato che l'indagato aveva conferito come bio- massa da legno vergine un prodotto diverso, da considerare pertanto rifiuto. Solo il rispetto delle normativa in materia, infatti, consente la qualificazione come cippato da legno vergine. Il ricorrente ammetteva di aver conferito scarti di segheria e che tali erano comunque conferibili in centrale, ma in difetto delle relative certificazioni e della filiera di provenienza nessuno poteva certificare che tali scarti fossero vera- mente tali e non contenessero anche in parte materiali diversi e nocivi. Solo il rispetto delle regole rende il materiale non qualificabile come rifiuto, ad esempio sottoprodotto, tutto il resto è invece tale. La condotta abusiva in materia ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452 qual:erdecies cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisu- rate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella perpetrata in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative. Il delitto, peraltro, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autoriz- zata. Pertanto, il conferimento del cippato asseritamente di segheria e quello prove- niente da tagli illegittimi deve essere qualificato come conferimento di rifiuto e visti gli ingenti quantitativi come traffico illecito di rifiuti. In ordine alla sussistenza della gravità indiziaria di cui al capo 6) erano richiamate le argomentazioni della riportata ordinanza annullata (dichiarazioni unanimi dei col- laboratori e vasto compendio intercettivo e documentale che cristallizzavano lo stretto legame tra tutti i protagonisti della vicenda). D'altra parte, sul punto le cen- sure difensive erano generiche ed incentrate sulla mancanza del reato fine, per cui non costituivano oggetto dell'annullamento della Suprema Corte. 5 La contestata aggravante comporta la necessaria consapevolezza dell'uso del metodo o della agevolazione attraverso i reati fine. L'inserimento dell'indagato in lo- giche di tipo criminale organizzate è già desumibile dal reato contestato al capo 6), ma è diverso rispetto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.. La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare 'l'attività delle associazioni di tipo ma- fioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concor- rente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Contrariamente all'assunto difensivo, tale consapevolezza è integrata per il coau- tore del reato, non coinvolto nella finalità agevolatrice, anche a titolo di dolo diretto, che comprende anche le forme del dolo eventuale, ma non è sufficiente la colpa. Applicato il principio al caso de quo, il Tribunale del riesame ha ribadito l'argo- mentazione dell'ordinanza annullata, precisando che gli attriti tra VA AR correo e VA CO non escludevano che il secondo non fosse consapevole dei legami stretti del primo con la cosca di LI. Gli attriti di VA CO con il fratello IO genero di LI non escludevano che il primo non fosse pienamente consapevole del ruolo gerarchico di capo della locale di questo e del suo impegno quale organizzatore dell'affare dei boschi, all'interno del quale CO aveva svolto il ruolo di imprenditore partecipe dei traffici illeciti che in parte avevano finanziato le cosche locali. Ad avviso dei giudici della cautela, in tema di esigenze cautelari la prova era articolata solo in relazione al sequestro della azienda, però ritenuto irrilevante la stessa Corte di cassazione, ed al decorso del tempo. L'epoca dei fatti, però, non as- sume rilievo idoneo a scongiurare la sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte. Le condotte si fermavano all'anno 2018 solo perché in tale epoca cessavano le indagini, ma ciò non escludeva l'alta probabilità della prosecuzione delle condotte, ormai consolidate e intranee a logiche criminali associative, fino all'esecuzione dell'or- dinanza cautelare. Il Tribunale del riesame ha ritenuto il tempo dai fatti valevole a rendere adeguata a rendere la diversa misura degli arresti domiciliari, misura peraltro nelle more già concessa dal Giudice procedente a seguito di richiesta dell'indagato. 2. VA CO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo sei motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla mancata conformazione ai principi enunciati dal Corte di cassazione. Si deduce che il Tribunale del riesame ha criticato apertamente la decisione di cig y legittimità ed ha replicato pedissequamente le argomentazioni e gli specifici percorsi 6 logici già oggetto di Cassazione, poiché ritenuti gravemente elusivi delle argomenta- zioni difensive. Ciò emergeva dal sistematico ricorso per relationem al contenuto dell'ordinanza annullata dalla S.C. nonostante quest'ultima avesse reiteratamente rinviato ai singoli passaggi costituenti oggetto di specifica censura. Dalla compara- zione tra ordinanza impugnata e pronunzia della S.C. emergeva chiaramente la vio- lazione di legge denunciata. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta valenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si osserva che le prospettazioni difensive sono state disattese, ricorrendo ad una perifrasi stereotipata circa la precisione delle dichiarazioni del collaboratore PE e il riscontro derivante dalle propalazioni del Riolo. Dalla disamina del narrato del PE non emergevano circostanze o episodi idonei a dimostrare il coinvolgimento dei FR VA nella consorteria di cui al capo 6). Si trattava di contributi di- chiarativi limitati a mere attribuzioni di responsabilità, senza indicazione di fatti o occasioni puntuali in grado di concretizzare, sul piano probatorio, simili accuse. 2.3. Vizio di motivazione in relazione alla presunta illiceità delle cessioni di bio- masse dai FR VA alle società dei FR RA e TT. Si rileva che la Corte di cassazione aveva giudicato le produzioni difensive di documenti, di un parere pro ventate e di una consulenza tecnica potenzialmente de- cisive, al punto da determinare l'illegittimità della prima ordinanza del Tribunale del riesame. Al contrario, í giudici della cautela hanno riprodotto la tesi, confutata coi motivi di riesame trascurati e giudicata inadeguata dalla Corte di cassazione: a) la biomassa può essere oggetto di cessione ed era illogico affermare che fosse stata compiuta con intento fraudolento e lesivo;
la dimostrazione della liceità della compravendita del cippato escludeva la vendita da parte dei VA di cippato di provenienza e natura diversa da quello certificato;
sarebbe stato rilevante analizzare le obiezioni emergenti dal parere pro ventate adottato dalla difesa circa la natura lecita o illecita della ces- sione del legname tagliato;
b) lo stretto legame fraudolento tra imprese avrebbe legittimato il dubbio in ordine al compimento di altre transazioni illecite non docu- mentate, ma ciò costituiva una mera illazione;
c) non v'erano elementi per ritenere illecite le transazioni non documentate;
d) lo scarto di segheria deve essere accom- pagnato da un documento attestante la provenienza da una determinata segheria e non da un certificato comprovante l'origine del tronco dal quale proviene. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indi- ziaria in ordine al reato di cui al capo 6). Si deduce the anche in relazione al tema della partecipazione al reato associativo la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso difensivo. I VA non erano inseriti nel contesto associativo, ma intrattenevano solo normali rapporti non sistematici con 7 altri imprenditori. Non v'erano riscontri circa la presunta esistenza di una tentacolare realtà organizzativa finalizzata a monopolizzare il settore imprenditoriale in discus- sione. 2.5. Vizio di motivazione con riferimento all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.. Si osserva che non erano evincibili contatti dei VA con presunti esponenti dell'associazione mafiosa, quali il presunto capo cosca RR IO NA, alias LI, e con la F.K.E., azienda boschiva riconducibile all'indagato, che, non a caso, si posizionava come diretta concorrente dell'Industria boschiva VA CO s.r.I.. Né essi erano consapevoli dell'intrattenimento di rapporti tra le loro controparti commerciali e gli imprenditori RA e TT. Anche l'esistenza di relazioni di affinità tra il RR e VA IO erano irrilevanti, stante l'assoluta man- canza di rapporti tra quest'ultimo e i due VA indagati, suoi FR. 2.6. Vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed all'attualità delle esigenze cautelari nonché al giudizio di proporzionalità ed adeguatezza. Si rileva che anche tali aspetti in tema di esigenza cautelare avevano formato oggetto dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, che demandava espli- citamente l'esame di tali profili al giudice del rinvio. Le indagini si erano concluse nell'anno 2018 e l'ipotesi di prosieguo delle attività illecite anche in epoca successiva costituiva una mera convinzione personale del giudice a quo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. In ordine ai primi cinque motivi di ricorso, da -trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, va premesso che il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolata alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, e, inol- tre, non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle devolutegli. Il giudizio di rinvio non si identifica, quindi, nella pura e semplice rinnovazione del giudizio con- clusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a se stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193420; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164). 8 Si è pure affermato che l'organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valu- tazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare inda- gine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini delle decisione (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; relativo a fattispecie nella quale la Corte ha nuovamente annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, pur a seguito di precedente annullamento co,n rinvio, aveva considerato superflui gli accertamenti specifici demandati dal giudice di legittimità, da espletare al fine di ri- solvere il quesito relativo alla qualifica rivestita dall'indagato rispetto ad un'imputa- zione provvisoria per corruzione;
Sez. 1, n. 26274 del 06/05/2004, Francese, Rv. 228913). Il giudice di rinvio è cioè libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concer- nenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento e non potendo fondare la nuova decisione sulla base degli stessi argomenti ritenuti viziati dalla pronuncia di annullamento (Sez. 1, n. 40386 del 16/09/2004, Fagan, Rv. 230620). Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo il giudice l'onere di fornire in sentenza ade- guata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628). Il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio coi medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motiva- zione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760). 2. Tanto premesso sui principi operanti in materia, va osservato che, nel caso in esame, con sentenza Sez. 1, n. 18237 del 22/03/2023, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame del 27 ottobre 2022, rilevando quanto segue: 9 «[...] Invero, per quanto concerne la posizione del ricorrente, il provvedimento impugnato, dopo aver lumeggiato con un quadro ampio la situazione antigiuridica complessivamente instaurata dal gruppo di soggetti indagati nell'attività di conferi- mento di materiale cippato o fatto passare per tale alle centrali destinate alla lavora- zione delle biomasse, non si profila aver risposto in modo adeguatamente specifico ai rilievi difensivi inerenti alla critica delle circostanze ritenute nell'ordinanza genetica di grave portata indiziaria. A cominciare da quelli analiticamente riportati nel primo motivo di ricorso (sulla natura di rifiuto di quanto conferito nella centrale a biomassa di Cutro, confutata da specifiche allegazioni;
sulla non consapevolezza di CO VA del conferimento di materiale misto alla centrale di Cutro, riscontrata da numerose conversazioni intercettate;
sul subingresso dei VA, del c.d. ramo Montezemolo, nella centrale di Cutro al gruppo Marcegaglia, nel marzo 2015 e nel rapporto contrattuale con la FKE s.r.I., quindi in una situazione già esistente;
sull'il- logica valutazione, senza confronto con i rilievi difensivi di cui a detta memoria al riguardo, del narrato di PE, che, invece, collocando nel 2014 la gestione mafiosa della suddetta centrale, darebbe conferma della circostanza in ultimo menzionata). Per passare a quello, di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso, relativo alla man- cata individuazione di specifici elementi fattuali di partecipazione associativa, al di là del mero acquisto della centrale di Cutro che cli per sé non implica alcuna adesione ad un programma criminoso, nonché di concorso nella gestione illecita dei rifiuti e nell'altra fattispecie contestata, anche alla luce delle intercettazioni e delle ulteriori allegazioni difensive menzionate [...]». Nella sentenza rescindente si richiamava l'ordinanza impugnata, nella parte in cui si assumeva che le allegazioni difensive e la documentazione depositata non ag- gredivano il portato argomentativo dell'ordinanza genetica e il merito della contesta- zione e - a titolo esemplificativo - che «[...] l'addotto carattere lecito del combustibile costituito dagli scarti di segheria costituiva argomento efficacemente contrastato dalle rilevate attività di falsificazione documentale finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali, considerando di carattere neutro gli altri rilievi difensivi e riportandosi alle dichiarazioni del collaboralore PE, corro- borate da quelle di Riolo e dal materiale di natura captativa, per confermare l'approdo cautelare raggiunto dal Giudice per le indagini preliminari. È, però, del pari inconte- stabile che le deduzioni difensive, introdotte con la memoria su alcuni non secondari versanti, si erano contraddistinte per un grado di specificità argomentativa e di ade- guato supporto lato sensu probatorio tale da non poter essere disattese con la, om- nicomprensiva, risposta surrichiamata [...]». Si evidenziava altresì l'esigenza di «[...] un'analisi che, in modo corrispondente, toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti lo- gico-giuridici di contrasto [...]». 1 0 Si sottolineava la necessità di chiarire la riferibilità degli elementi di indagine all'odierno indagato e non all'indagato omonimo: «[...] Inoltre, per quanto particolar- mente concerne la posizione dell'attuale ricorrente, va, altresì, osservato che a p. 29 il provvedimento si riferisce a CO VA, ma ramo PA non Monteze- molo, di guisa che l'indifferenziato riferimento nelle pagine seguenti ai VA avrebbe richiesto la specifica analisi individualizzante per assumere concreta valenza indiziaria nei riguardi dell'indagato [...]». 3. Occorre ora verificare singolarmente i profili di carenza motivazionale enucleati dalla Corte di cassazione. A) La natura di rifiuto di quanto conferito nella centrale a biomassa di Cutro. Al riguardo la Corte di cassazione spiegava che tale dato era confutato da speci- fiche allegazioni. Il Giudice del rinvio ha sostanzialmente eluso tale questione, evidenziando l'in- tento fraudolento realizzato mediante i conferirnenti in biomassa di cippato di prove- nienza e natura diversi da quelli certificati o comunque da tagli non autorizzati. In base al dictum della Cassazione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ve- rificare l'acquisizione del legname nel rispetto dell'ambiente e l'esistenza di un'auto- rizzazione al taglio to.s hatatart:reargulpri-~2, in quanto, in caso contrario, non poteva essere legittimamente conferito. L'attività illecita era stata contestata sotto tale profilo. In sostanza si chiedeva al giudice del rinvio di stabilire l'illiceità di tale condotta, affinché ne traesse le conseguenze. Al riguardo, il ricorrente- intendeva dimostrare, in base alle consulenze tecniche depositate",~mergessero deviazioni dalle autorizzazioni da lui ottenute e dalle re- lative prescrizioni. Non si poteva prescindere, pertanto, dall'analisi delle consulenze tecniche, che invece il giudice a quo ha ritenuto totalmente superflua. B) La non consapevolezza di VA CO del conferimento di materiale misto alla centrale di Cutro. Il Tribunale del riesame ha omesso ogni vaglio in proposito, nonostante la Corte di cassazione avesse menzionato i riscontri sul punto emergenti da numerose con- versazioni intercettate. C) Il subingresso dei VA, del c.d. ramo Montezemolo, nella centrale di Cutro al gruppo Marcegaglia, nel marzo 2015 e nel rapporto contrattuale con la FKE s.r.I.. Si tratta di un dato significativo non esaminato nell'ordinanza impugnata. D) La valutazione del narrato del collaboratore di giustizia RO. In proposito il Tribunale del riesame ha formulato un improprio richiamo all'ordi- nanza annullata, che escludeva la genericità delle dichiarazioni del propalante, ma 1! non ha illustrato le ragioni della credibilità del suo narrato nonostante le specifiche critiche formulate dalla difesa. E) La mancata individuazione di espliciti elementi fattuali dimostrativi della par- tecipazione della realtà associativa. Al riguardo l'ordinanza impugnata non ha illustrato le ragioni della ritenuta sus- sistenza dei requisiti della partecipazione all'associazione e dei legami con la cosca di RR IO NA, alias LI, aldilà del mero riferimento all'irrilevanza degli attriti tra i VA, al fine di stabilire la consapevolezza di VA CO dei legami dei congiunti con la cosca LI. Il Tribunale del resame ha erronea- mente affermato che l'annullamento con rinvio non concernesse il reato associativo e si è limitato sul punto a riportare un mero elenco delle fonti indiziarle. In definitiva sono mancati riferimenti del Tribunale del riesame a dati concreti dimostrativi della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e le rispo- ste alle plurime ed articolate censure difensive. L'ordinanza impugnata è caratteriz- zata da continui richiami e rinvii all'ordinanza impugnata ed annullata - non solo in relazione a dati fattuali incontroversi, bensì anche a valutazioni giuridiche e a pas- saggi motivazionali censurati dalla Corte di cassazione. 4. Analoghe valutazioni vanno svolte in relazione al sesto motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La valutazione della Corte di cassazione nella sentenza rescindente investiva l'in- tera trattazione della materia del quadro indiziario: «[...] Con rife -irnento alla valuta- zione della gravità indiziaria relativa a tutte le imputazioni, è affiorata la sostanziale e determinante carenza del confronto argomentativo istituito dal Tribunale del rie- same sulle questioni proposte dalla difesa di CO VA (classe 1965), in particolare con la corposa memoria depositata in quella sede [...1». Anche in tema di esigenze cautelari, nella sentenza rescindente erano rimarcati l'epoca dei fatti (2017 - 2018) nonché la carenza di indicazioni sul poliennale lasso di tempo successivo, sulla condotta susseguente e sulla concreta possibilità della persi- stenza di contatti del medesimo col contesto ambientale in cui erano maturate le vicende oggetto di imputazione. Si segnalava l'esigenza di verificare la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari nonché il pericolo di recidiva con specifico richiamo alla posizione dell'indagato. Alla luce dell'epoca non recente delle vicende criminose, pertanto, la Corte di cassazione aveva affermato l'esigenza di indicare specifici elementi, riferibili all'im- putato, indicativi del rischio di recidiva nonché della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari. Al contrario, il Tribunale del riesame ha formulato un mero giudizio probabilistico di reiterazione dei reati fino all'attualità sulla base del contesto di consolidate logiche 12 criminali in cui operava il clan, non svolgendo un'adeguata analisi individualizzata della posizione dell'indagato. 5. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio, da compiere alla luce del dictum della sen- tenza rescindente nonché dei principi di diritto e dei vizi motivazionali sopra eviden- ziati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catan- zaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.. Così deciso in Roma il 28 settembre 2023.
sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
uditi i difensori di fiducia del VA avv. La Gamma Angela, RR CE e LI NZ, che hanno chiesto raccoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44370 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/09/2023 2 RITENUTO IN 'FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, .in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo ufficio del 26 settembre 2022, ha sostituito la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di VA CO in relazione ai reati di cui agli art. 416, commi 1 e 2, 416 bis.1 cod. pen.; per essersi il medesimo associato con altri al fine di commettere più delitti relativi alla organizzazione di traf- fici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe in danno del gestore del servizio energetico nazionale;
fatto aggravato dall'esser stato posto in essere per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato "Locale di Mesoraca") (capo 6) e 452 quaterdecies e 416 bis.1 cod. pen., per aver gestito, ricevuto, trasportato e smaltito materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta, mi- schiandolo illecitamente con materiale di risulta e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese, anche avvalendosi della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale conferito (capo 7). A seguito di ricorso per riesame della citata ordinanza il Tribunale del riesame confermava la misura della custodia custodia in carcere. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato proponeva ricorso per Cassazione, che era accolto con sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione del 2 maggio 2023. La Suprema Corte evidenziava che l'ordinanza impugnata non aveva esaminato in modo puntuale le eccezioni difensive, volte a contrastare l'acclarata gravità indi- ziaria in relazione alla sussistenza dei reati contestati e dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.. Il Tribunale del riesame, in sede di giudizio di rinvio, ha ritenuto irrilevanti le consulenze allegate dalla difesa, in quanto, la sussistenza dei gravi indizi di reato concerneva esclusivamente l'interpretazione di norme di diritto e non cognizioni scientifiche da demandarsi ad esperti di altre professioni. Nell'ordinanza impugnata si è esclusa la natura generica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con riferimento ai FR VA (MO PA). Il PE aveva indicato l'indagato come appartenente al novero delle imprese boschive di cui si era avvalsa la cosca dei RR, per conseguire la strategia di controllo criminale sulla c.d. filiera del bosco, ma anche altri collaboratori in termini a volte anche molto precisi avevano precisato il ruolo dei FR VA (ramo PA). Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. ed ai rapporti con le società dei FR RA e dei TT (titolari della ditta Euro- meridiana), per contrastare il carattere elusivo di una serie di cessioni di biomasse dai VA ai predetti, la difesa sosteneva la tesi della piena liceità della stessa e 3 comunque la sussistenza di un'unica cessione verso la F.11i RA nel novembre 2016. Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha considerato tale eccezione incongruente rispetto all'impianto accusatorio, in quanto il quadro indiziario non si fondava sulla non cedibilità del bene biomassa da un operatore ad un altro, ma sull'intento fraudo- lento ed elusivo che le cessioni soprariportate avevano realizzato. In più occasioni l'indagato, tramite i TT (Euromeridiana) o gli RA, aveva conferito in biomassa cippato di provenienza e natura diverse da quelli certificati, o comunque da tagli non autorizzati (meccanismo accuratamente descritto nella richiesta cautelare da pag. 445 e pag. 490 da ritenere qui riportata). La circostanza che la fornitura dei VA agli RA sarebbe stata unica era del tutto irrilevante. I giudici della cautela, invece, hanno desunto dal compendio intercettivo e dalle propalazioni dei collaboratori l'esistenza uno stretto legame commerciale fraudolento, sebbene non riscontrabile documentalmente. Se la provenienza della materia prima, fosse stata lecita e tracciabile (ADA), l'impresa dell'indagato non avrebbe dovuto ri- correre al conferimento tramite imprese compiacenti in possesso dei relativi titoli. Anzi, l'allegazione difensiva, se rapportata alle dichiarazioni dei collaboratori e alle intercettazioni, dimostrava che il trasferimento lecito sarebbe stato uno solo. Secondo il Tribunale del riesame, gli altri trasferimenti erano serviti a dissimulare conferimenti illeciti, per i quali l'impresa dell'indagato non avrebbe mai potuto pos- sedere l'ADA o perché non era conferito legno vergine, o perché pur essendo conferito il predetto, le operazioni di taglio erano intervenute in violazione delle norme di rife- rimento. Tali erano state quelle riguardanti i boschi di proprietà di Acciardi, NA e Stamato. In proposito, le indagini difensive riportavano circostanze generiche, in quanto inerenti alla normale procedura per conseguire l'autorizzazione al taglio ed irrilevanti, in quanto i tagli illeciti nei boschi de quo ben potevano essere stati suc- cessivi al momento del controllo forestale. In ordine alla censura del ricorrente, secondo cui i tecnici incaricati dei tagli nel bosco di Amendolara avrebbero dovuto ricevere incarichi dai proprietari e non dalla ditta esecutrice del taglio (VA CO), per cui i primi e non il secondo risponderebbero degli eventuali illeciti, il Tribunale del riesame ha condiviso l'ordi- nanza annullata, nella parte in cui esponeva che: "...i proprietari non apponevano le loro firme in calce ai vari elaborati e oneri progettuali, avevano contatti esclusiva- mente con CO VA che si occupava di tutte le incombenze, ivi compresa la scelta del tecnico progettista". La difesa sostiene che il cippato non tracciabile (quale gli scarti di segheria) non costituirebbe rifiuto, ma sottoprodotto, per cui non sarebbe integrato il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen.. La questione era trattata ampiamente nell'ordi- nanza annullata. In ogni caso, a prescindere dalla natura intrinseca del materiale 4 come rifiuto (art. 183 codice dell'ambiente), la reiterata falsific:azione della prove- nienza del materiale legnoso consentiva il conferimento di materiale di ogni genere comunque non proveniente dai tagli autorizzati e/o nella misura autorizzata e per- tanto comunque classificabile come rifiuto. Le falsificazioni accertate e desumibili dalle intercettazioni avevano reso impossibile attestare la provenienza del materiale legnoso e pertanto la qualità di legno vergine. I giudici della cautela, pertanto, hanno respinto l'assunto difensivo, secondo il quale erano conferibili in centrale anche materiali diversi dal legno vergine (sottopro- dotto ex art. 184 bis CDA), in quanto, ciò non escludeva che il materiale suddetto avrebbe dovuto essere conferito come tale e non come legno vergine con indicazione certificata della provenienza e come tale retribuito. L'illiceità della condotta perma- neva ugualmente in considerazione della circostanza che il materiale diverso e di scarto venisse conferito come legno vergine e come tale ,retribuito, mentre non lo era. Nell'ordinanza impugnata si è rilevato che l'indagato aveva conferito come bio- massa da legno vergine un prodotto diverso, da considerare pertanto rifiuto. Solo il rispetto delle normativa in materia, infatti, consente la qualificazione come cippato da legno vergine. Il ricorrente ammetteva di aver conferito scarti di segheria e che tali erano comunque conferibili in centrale, ma in difetto delle relative certificazioni e della filiera di provenienza nessuno poteva certificare che tali scarti fossero vera- mente tali e non contenessero anche in parte materiali diversi e nocivi. Solo il rispetto delle regole rende il materiale non qualificabile come rifiuto, ad esempio sottoprodotto, tutto il resto è invece tale. La condotta abusiva in materia ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452 qual:erdecies cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisu- rate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella perpetrata in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative. Il delitto, peraltro, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autoriz- zata. Pertanto, il conferimento del cippato asseritamente di segheria e quello prove- niente da tagli illegittimi deve essere qualificato come conferimento di rifiuto e visti gli ingenti quantitativi come traffico illecito di rifiuti. In ordine alla sussistenza della gravità indiziaria di cui al capo 6) erano richiamate le argomentazioni della riportata ordinanza annullata (dichiarazioni unanimi dei col- laboratori e vasto compendio intercettivo e documentale che cristallizzavano lo stretto legame tra tutti i protagonisti della vicenda). D'altra parte, sul punto le cen- sure difensive erano generiche ed incentrate sulla mancanza del reato fine, per cui non costituivano oggetto dell'annullamento della Suprema Corte. 5 La contestata aggravante comporta la necessaria consapevolezza dell'uso del metodo o della agevolazione attraverso i reati fine. L'inserimento dell'indagato in lo- giche di tipo criminale organizzate è già desumibile dal reato contestato al capo 6), ma è diverso rispetto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.. La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare 'l'attività delle associazioni di tipo ma- fioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concor- rente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Contrariamente all'assunto difensivo, tale consapevolezza è integrata per il coau- tore del reato, non coinvolto nella finalità agevolatrice, anche a titolo di dolo diretto, che comprende anche le forme del dolo eventuale, ma non è sufficiente la colpa. Applicato il principio al caso de quo, il Tribunale del riesame ha ribadito l'argo- mentazione dell'ordinanza annullata, precisando che gli attriti tra VA AR correo e VA CO non escludevano che il secondo non fosse consapevole dei legami stretti del primo con la cosca di LI. Gli attriti di VA CO con il fratello IO genero di LI non escludevano che il primo non fosse pienamente consapevole del ruolo gerarchico di capo della locale di questo e del suo impegno quale organizzatore dell'affare dei boschi, all'interno del quale CO aveva svolto il ruolo di imprenditore partecipe dei traffici illeciti che in parte avevano finanziato le cosche locali. Ad avviso dei giudici della cautela, in tema di esigenze cautelari la prova era articolata solo in relazione al sequestro della azienda, però ritenuto irrilevante la stessa Corte di cassazione, ed al decorso del tempo. L'epoca dei fatti, però, non as- sume rilievo idoneo a scongiurare la sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte. Le condotte si fermavano all'anno 2018 solo perché in tale epoca cessavano le indagini, ma ciò non escludeva l'alta probabilità della prosecuzione delle condotte, ormai consolidate e intranee a logiche criminali associative, fino all'esecuzione dell'or- dinanza cautelare. Il Tribunale del riesame ha ritenuto il tempo dai fatti valevole a rendere adeguata a rendere la diversa misura degli arresti domiciliari, misura peraltro nelle more già concessa dal Giudice procedente a seguito di richiesta dell'indagato. 2. VA CO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo sei motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla mancata conformazione ai principi enunciati dal Corte di cassazione. Si deduce che il Tribunale del riesame ha criticato apertamente la decisione di cig y legittimità ed ha replicato pedissequamente le argomentazioni e gli specifici percorsi 6 logici già oggetto di Cassazione, poiché ritenuti gravemente elusivi delle argomenta- zioni difensive. Ciò emergeva dal sistematico ricorso per relationem al contenuto dell'ordinanza annullata dalla S.C. nonostante quest'ultima avesse reiteratamente rinviato ai singoli passaggi costituenti oggetto di specifica censura. Dalla compara- zione tra ordinanza impugnata e pronunzia della S.C. emergeva chiaramente la vio- lazione di legge denunciata. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta valenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si osserva che le prospettazioni difensive sono state disattese, ricorrendo ad una perifrasi stereotipata circa la precisione delle dichiarazioni del collaboratore PE e il riscontro derivante dalle propalazioni del Riolo. Dalla disamina del narrato del PE non emergevano circostanze o episodi idonei a dimostrare il coinvolgimento dei FR VA nella consorteria di cui al capo 6). Si trattava di contributi di- chiarativi limitati a mere attribuzioni di responsabilità, senza indicazione di fatti o occasioni puntuali in grado di concretizzare, sul piano probatorio, simili accuse. 2.3. Vizio di motivazione in relazione alla presunta illiceità delle cessioni di bio- masse dai FR VA alle società dei FR RA e TT. Si rileva che la Corte di cassazione aveva giudicato le produzioni difensive di documenti, di un parere pro ventate e di una consulenza tecnica potenzialmente de- cisive, al punto da determinare l'illegittimità della prima ordinanza del Tribunale del riesame. Al contrario, í giudici della cautela hanno riprodotto la tesi, confutata coi motivi di riesame trascurati e giudicata inadeguata dalla Corte di cassazione: a) la biomassa può essere oggetto di cessione ed era illogico affermare che fosse stata compiuta con intento fraudolento e lesivo;
la dimostrazione della liceità della compravendita del cippato escludeva la vendita da parte dei VA di cippato di provenienza e natura diversa da quello certificato;
sarebbe stato rilevante analizzare le obiezioni emergenti dal parere pro ventate adottato dalla difesa circa la natura lecita o illecita della ces- sione del legname tagliato;
b) lo stretto legame fraudolento tra imprese avrebbe legittimato il dubbio in ordine al compimento di altre transazioni illecite non docu- mentate, ma ciò costituiva una mera illazione;
c) non v'erano elementi per ritenere illecite le transazioni non documentate;
d) lo scarto di segheria deve essere accom- pagnato da un documento attestante la provenienza da una determinata segheria e non da un certificato comprovante l'origine del tronco dal quale proviene. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indi- ziaria in ordine al reato di cui al capo 6). Si deduce the anche in relazione al tema della partecipazione al reato associativo la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso difensivo. I VA non erano inseriti nel contesto associativo, ma intrattenevano solo normali rapporti non sistematici con 7 altri imprenditori. Non v'erano riscontri circa la presunta esistenza di una tentacolare realtà organizzativa finalizzata a monopolizzare il settore imprenditoriale in discus- sione. 2.5. Vizio di motivazione con riferimento all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.. Si osserva che non erano evincibili contatti dei VA con presunti esponenti dell'associazione mafiosa, quali il presunto capo cosca RR IO NA, alias LI, e con la F.K.E., azienda boschiva riconducibile all'indagato, che, non a caso, si posizionava come diretta concorrente dell'Industria boschiva VA CO s.r.I.. Né essi erano consapevoli dell'intrattenimento di rapporti tra le loro controparti commerciali e gli imprenditori RA e TT. Anche l'esistenza di relazioni di affinità tra il RR e VA IO erano irrilevanti, stante l'assoluta man- canza di rapporti tra quest'ultimo e i due VA indagati, suoi FR. 2.6. Vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed all'attualità delle esigenze cautelari nonché al giudizio di proporzionalità ed adeguatezza. Si rileva che anche tali aspetti in tema di esigenza cautelare avevano formato oggetto dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, che demandava espli- citamente l'esame di tali profili al giudice del rinvio. Le indagini si erano concluse nell'anno 2018 e l'ipotesi di prosieguo delle attività illecite anche in epoca successiva costituiva una mera convinzione personale del giudice a quo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. In ordine ai primi cinque motivi di ricorso, da -trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, va premesso che il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolata alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, e, inol- tre, non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle devolutegli. Il giudizio di rinvio non si identifica, quindi, nella pura e semplice rinnovazione del giudizio con- clusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a se stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193420; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164). 8 Si è pure affermato che l'organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valu- tazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare inda- gine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini delle decisione (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; relativo a fattispecie nella quale la Corte ha nuovamente annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, pur a seguito di precedente annullamento co,n rinvio, aveva considerato superflui gli accertamenti specifici demandati dal giudice di legittimità, da espletare al fine di ri- solvere il quesito relativo alla qualifica rivestita dall'indagato rispetto ad un'imputa- zione provvisoria per corruzione;
Sez. 1, n. 26274 del 06/05/2004, Francese, Rv. 228913). Il giudice di rinvio è cioè libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concer- nenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento e non potendo fondare la nuova decisione sulla base degli stessi argomenti ritenuti viziati dalla pronuncia di annullamento (Sez. 1, n. 40386 del 16/09/2004, Fagan, Rv. 230620). Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo il giudice l'onere di fornire in sentenza ade- guata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628). Il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio coi medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motiva- zione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760). 2. Tanto premesso sui principi operanti in materia, va osservato che, nel caso in esame, con sentenza Sez. 1, n. 18237 del 22/03/2023, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame del 27 ottobre 2022, rilevando quanto segue: 9 «[...] Invero, per quanto concerne la posizione del ricorrente, il provvedimento impugnato, dopo aver lumeggiato con un quadro ampio la situazione antigiuridica complessivamente instaurata dal gruppo di soggetti indagati nell'attività di conferi- mento di materiale cippato o fatto passare per tale alle centrali destinate alla lavora- zione delle biomasse, non si profila aver risposto in modo adeguatamente specifico ai rilievi difensivi inerenti alla critica delle circostanze ritenute nell'ordinanza genetica di grave portata indiziaria. A cominciare da quelli analiticamente riportati nel primo motivo di ricorso (sulla natura di rifiuto di quanto conferito nella centrale a biomassa di Cutro, confutata da specifiche allegazioni;
sulla non consapevolezza di CO VA del conferimento di materiale misto alla centrale di Cutro, riscontrata da numerose conversazioni intercettate;
sul subingresso dei VA, del c.d. ramo Montezemolo, nella centrale di Cutro al gruppo Marcegaglia, nel marzo 2015 e nel rapporto contrattuale con la FKE s.r.I., quindi in una situazione già esistente;
sull'il- logica valutazione, senza confronto con i rilievi difensivi di cui a detta memoria al riguardo, del narrato di PE, che, invece, collocando nel 2014 la gestione mafiosa della suddetta centrale, darebbe conferma della circostanza in ultimo menzionata). Per passare a quello, di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso, relativo alla man- cata individuazione di specifici elementi fattuali di partecipazione associativa, al di là del mero acquisto della centrale di Cutro che cli per sé non implica alcuna adesione ad un programma criminoso, nonché di concorso nella gestione illecita dei rifiuti e nell'altra fattispecie contestata, anche alla luce delle intercettazioni e delle ulteriori allegazioni difensive menzionate [...]». Nella sentenza rescindente si richiamava l'ordinanza impugnata, nella parte in cui si assumeva che le allegazioni difensive e la documentazione depositata non ag- gredivano il portato argomentativo dell'ordinanza genetica e il merito della contesta- zione e - a titolo esemplificativo - che «[...] l'addotto carattere lecito del combustibile costituito dagli scarti di segheria costituiva argomento efficacemente contrastato dalle rilevate attività di falsificazione documentale finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali, considerando di carattere neutro gli altri rilievi difensivi e riportandosi alle dichiarazioni del collaboralore PE, corro- borate da quelle di Riolo e dal materiale di natura captativa, per confermare l'approdo cautelare raggiunto dal Giudice per le indagini preliminari. È, però, del pari inconte- stabile che le deduzioni difensive, introdotte con la memoria su alcuni non secondari versanti, si erano contraddistinte per un grado di specificità argomentativa e di ade- guato supporto lato sensu probatorio tale da non poter essere disattese con la, om- nicomprensiva, risposta surrichiamata [...]». Si evidenziava altresì l'esigenza di «[...] un'analisi che, in modo corrispondente, toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti lo- gico-giuridici di contrasto [...]». 1 0 Si sottolineava la necessità di chiarire la riferibilità degli elementi di indagine all'odierno indagato e non all'indagato omonimo: «[...] Inoltre, per quanto particolar- mente concerne la posizione dell'attuale ricorrente, va, altresì, osservato che a p. 29 il provvedimento si riferisce a CO VA, ma ramo PA non Monteze- molo, di guisa che l'indifferenziato riferimento nelle pagine seguenti ai VA avrebbe richiesto la specifica analisi individualizzante per assumere concreta valenza indiziaria nei riguardi dell'indagato [...]». 3. Occorre ora verificare singolarmente i profili di carenza motivazionale enucleati dalla Corte di cassazione. A) La natura di rifiuto di quanto conferito nella centrale a biomassa di Cutro. Al riguardo la Corte di cassazione spiegava che tale dato era confutato da speci- fiche allegazioni. Il Giudice del rinvio ha sostanzialmente eluso tale questione, evidenziando l'in- tento fraudolento realizzato mediante i conferirnenti in biomassa di cippato di prove- nienza e natura diversi da quelli certificati o comunque da tagli non autorizzati. In base al dictum della Cassazione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ve- rificare l'acquisizione del legname nel rispetto dell'ambiente e l'esistenza di un'auto- rizzazione al taglio to.s hatatart:reargulpri-~2, in quanto, in caso contrario, non poteva essere legittimamente conferito. L'attività illecita era stata contestata sotto tale profilo. In sostanza si chiedeva al giudice del rinvio di stabilire l'illiceità di tale condotta, affinché ne traesse le conseguenze. Al riguardo, il ricorrente- intendeva dimostrare, in base alle consulenze tecniche depositate",~mergessero deviazioni dalle autorizzazioni da lui ottenute e dalle re- lative prescrizioni. Non si poteva prescindere, pertanto, dall'analisi delle consulenze tecniche, che invece il giudice a quo ha ritenuto totalmente superflua. B) La non consapevolezza di VA CO del conferimento di materiale misto alla centrale di Cutro. Il Tribunale del riesame ha omesso ogni vaglio in proposito, nonostante la Corte di cassazione avesse menzionato i riscontri sul punto emergenti da numerose con- versazioni intercettate. C) Il subingresso dei VA, del c.d. ramo Montezemolo, nella centrale di Cutro al gruppo Marcegaglia, nel marzo 2015 e nel rapporto contrattuale con la FKE s.r.I.. Si tratta di un dato significativo non esaminato nell'ordinanza impugnata. D) La valutazione del narrato del collaboratore di giustizia RO. In proposito il Tribunale del riesame ha formulato un improprio richiamo all'ordi- nanza annullata, che escludeva la genericità delle dichiarazioni del propalante, ma 1! non ha illustrato le ragioni della credibilità del suo narrato nonostante le specifiche critiche formulate dalla difesa. E) La mancata individuazione di espliciti elementi fattuali dimostrativi della par- tecipazione della realtà associativa. Al riguardo l'ordinanza impugnata non ha illustrato le ragioni della ritenuta sus- sistenza dei requisiti della partecipazione all'associazione e dei legami con la cosca di RR IO NA, alias LI, aldilà del mero riferimento all'irrilevanza degli attriti tra i VA, al fine di stabilire la consapevolezza di VA CO dei legami dei congiunti con la cosca LI. Il Tribunale del resame ha erronea- mente affermato che l'annullamento con rinvio non concernesse il reato associativo e si è limitato sul punto a riportare un mero elenco delle fonti indiziarle. In definitiva sono mancati riferimenti del Tribunale del riesame a dati concreti dimostrativi della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e le rispo- ste alle plurime ed articolate censure difensive. L'ordinanza impugnata è caratteriz- zata da continui richiami e rinvii all'ordinanza impugnata ed annullata - non solo in relazione a dati fattuali incontroversi, bensì anche a valutazioni giuridiche e a pas- saggi motivazionali censurati dalla Corte di cassazione. 4. Analoghe valutazioni vanno svolte in relazione al sesto motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La valutazione della Corte di cassazione nella sentenza rescindente investiva l'in- tera trattazione della materia del quadro indiziario: «[...] Con rife -irnento alla valuta- zione della gravità indiziaria relativa a tutte le imputazioni, è affiorata la sostanziale e determinante carenza del confronto argomentativo istituito dal Tribunale del rie- same sulle questioni proposte dalla difesa di CO VA (classe 1965), in particolare con la corposa memoria depositata in quella sede [...1». Anche in tema di esigenze cautelari, nella sentenza rescindente erano rimarcati l'epoca dei fatti (2017 - 2018) nonché la carenza di indicazioni sul poliennale lasso di tempo successivo, sulla condotta susseguente e sulla concreta possibilità della persi- stenza di contatti del medesimo col contesto ambientale in cui erano maturate le vicende oggetto di imputazione. Si segnalava l'esigenza di verificare la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari nonché il pericolo di recidiva con specifico richiamo alla posizione dell'indagato. Alla luce dell'epoca non recente delle vicende criminose, pertanto, la Corte di cassazione aveva affermato l'esigenza di indicare specifici elementi, riferibili all'im- putato, indicativi del rischio di recidiva nonché della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari. Al contrario, il Tribunale del riesame ha formulato un mero giudizio probabilistico di reiterazione dei reati fino all'attualità sulla base del contesto di consolidate logiche 12 criminali in cui operava il clan, non svolgendo un'adeguata analisi individualizzata della posizione dell'indagato. 5. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio, da compiere alla luce del dictum della sen- tenza rescindente nonché dei principi di diritto e dei vizi motivazionali sopra eviden- ziati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catan- zaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.. Così deciso in Roma il 28 settembre 2023.