Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 23251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23251 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5756 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA De ZE EI, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
PP TO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5.3.2025, con cui è stata disposta la nomina della dott.ssa PP TO a Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli – Fasc. n. 88/SD/2022; del presupposto parere della Commissione Consiliare e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 23.5.2025: del D.M. del Ministero della Giustizia del 27.03.2025 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8 del 30.04.2025, con il quale è stata disposta la nomina a Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli della dott.ssa PP TO; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di PP TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. GE ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa IA de ZE EI ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5.3.2025, con cui è stata disposta la nomina della dott.ssa PP TO a Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli – Fasc. n. 88/SD/2022.
In sintesi è accaduto che: per la procedura controversa hanno presentato domanda ventisei magistrati, ma alla fine la selezione comparativa ha riguardato 13 magistrati, tra cui, per quanto interessa il presente giudizio: la dott.ssa IA de ZE EI, “ nominata con D.M. 22.12.1987 è stata: dal 21.10.1989 al 18.12.1991 magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di Cosenza; dal 19.12.1991 all’11.1.1998 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; dal 12.1.1998 al 7.2.2005 giudice del Tribunale di Napoli; dall’8.2.2005 al 29.2.2016 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli; dall’1.3.2016 al 29.2.2024 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli; dall’1.3.2024 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ”; e la dott.ssa PP TO, “ nominata con D.M. 1.10.1991, è stata: dal 16.10.1992 al 31.1.1995 sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Napoli; dall’1.2.1995 al 6.10.1999 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola; dal 7.10.1999 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ”.
La V Commissione ha proposto, all’unanimità, la nomina della dott.ssa TO in esito alla valutazione delle credenziali di cui all’art. 15 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, ossia:
a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all’art. 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;
b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9.
Venendo al confronto con la ricorrente, la Commissione ha rilevato che, quanto all’indicatore di cui all’art. 15, lett. a, T.U. (che attribuisce valenza selettiva alle esperienze maturate nello specifico settore in cui si colloca il posto da conferire, considerata anche la durata “ quale criterio di validazione ”), entrambe le candidate hanno esercitato funzioni nel settore penale (anche giudicanti la dott.ssa De ZE EI); tuttavia, l’esperienza sulla quale può contare la candidata proposta nell’esercizio delle funzioni requirenti, oltre che incontestabilmente più variegata (la dott.ssa TO si è occupata di reati ambientali, reati edilizi, reati contro il patrimonio, reati contro la pubblica amministrazione, reati tributari, reati contro la prostituzione e l’immigrazione, reati in materia di droga ed armi, reati contro la persona e la libertà sessuale - stalking, omicidi e violenza sessuale-, nonché reati di omicidio colposo; la dott.ssa De ZE EI si è occupata essenzialmente di reati di criminalità comune, colpa medica e voto di scambio) e completa (la dott.ssa TO ha fatto parte – per ben 9 anni – e fa tuttora parte della D.D.A., e ha svolto funzioni requirenti in ben 3 uffici diversi), è risultata significativamente più prolungata, con una differenza, a suo vantaggio, di circa 25 anni (31 anni e 6 mesi circa, 25 dei quali proprio nell’Ufficio oggi a concorso, la dott.ssa TO; circa 6 anni la dott.ssa De ZE EI), che, ancorché priva di valenza selettiva privilegiata, è stata valutata all’evidenza sintomatica – in quanto requisito di validazione dell’esperienza – di maggiore padronanza delle funzioni.
Quanto, poi, all’indicatore di cui all’art. 15, lett. b, T.U., solo la candidata proposta avrebbe vantato plurime esperienze elencate nell’illustrazione del profilo di cui sopra. In definitiva, il profilo della dott.ssa TO è stato reputato indiscutibilmente prevalente sul piano degli indicatori specifici. L’esame degli indicatori generali – sempre secondo la commissione – non avrebbe offerto elementi di valutazione idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell’art. 26 T.U.). Invero, le esperienze – rilevanti sul piano degli art. 7 e 8 T.U. – su cui esclusivamente la concorrente può contare non avrebbero rivestito quel carattere di assoluta eccezionalità che, solo, giustificherebbe il bilanciamento e superamento della prevalenza attitudinale specifica (di rilievo prioritario nel presente giudizio comparativo) delineata in favore della candidata proposta.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15, LETT A E 7 DEL T.U. SULLA DIRIGENZA GIUDIZIARIA DI CUI ALLA CIRCOLARE CONSILIARE P-14858-2015 DEL 28 LUGLIO 2015– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19 DEL T.U. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 160/2006 – VIOLAZIONE DELL’ART. 10 PUNTO 11 DEL DL.GS 160/2006 – ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA’ –DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”.
La ricorrente ha, anzitutto, lamentato – con riguardo al parametro di cui all’art. 15, lett. b) del Testo unico – che il CSM avrebbe “ omesso di “valorizzare” la rilevantissima funzione Direttiva di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Napoli, ricoperta per ben otto anni ” (cfr. pag. 5), costituenti funzioni direttive requirenti elevate di primo grado, le quali, tuttavia, non sarebbero state prese in considerazione “ sul macroscopico erroneo presupposto che la funzione direttiva specializzata ricoperta dalla ricorrente era valorizzabile “esclusivamente nell’ambito dell’art. 19 T.U.” e, non anche nelle procedure di assegnazione di incarichi semidirettivi di primo grado quale quello in esame ” (cfr. pag. 7): un’esperienza che, ad avviso della ricorrente, “ le avrebbe consentito di sopravanzare agevolmente la concorrente in ordine ad un parametro valutativo per il quale, paradossalmente, ad onta del rilevante requisito professionale vantato nell’esercizio di funzioni direttive, la ricorrente è risultata meno titolata della concorrente alla fine prescelta ” (cfr. pag. 8).
Ha soggiunto che tale requisito sarebbe stato positivamente valutato “ nel verbale del 20 aprile 2023 l’Adunanza del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli ” (cfr. pag. 9) e con richiamo al rapporto informativo per uffici semidirettivi di primo grado di grandi dimensioni redatto per la dott.ssa de ZE dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.
Ha, quindi, stigmatizzato che il possesso dell’esperienza in questione avrebbe comportato il conferimento dell’incarico controverso, tenuto conto della “ totale assenza, in capo alla dott.ssa TO di alcuna pregressa esperienza direttiva o semidirettiva in settori analoghi a quello da conferire, avendo la stessa, sempre e solo ricoperto funzioni di “Sostituto Procuratore” ” (cfr. pag. 11).
2°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15, LETT B E ART. 8 DEL T.U. SULLA DIRIGENZA GIUDIZIARIA DI CUI ALLA CIRCOLARE CONSILIARE P-14858-2015 DEL 28 LUGLIO 2015–VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 160/2006 –– ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA’ – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”.
Con tale motivo la ricorrente ha dedotto, con riferimento all’art. 15, lett. a) del Testo unico, che il CSM avrebbe “ omesso di considerare che la “varietà” nelle materie trattate, oltre ad essere requisito posseduto anche dalla ricorrente, non è l’esclusivo indicatore che la norma impone di considerare ” (cfr. pag. 17); e che, “ mentre la dott.ssa TO ha svolto per 31 anni, sempre e solo funzioni di “Sostituto Procuratore”, la dott.ssa de ZE nel corso della sua carriera (36 anni), ha, invece, ricoperto, sempre nel settore penale, le più svariate funzioni: magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di Cosenza dal 21.10.1989 al 18.12.1991; Sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli (poi confluita nel Tribunale) dal 19.12.1991 all’11.1.1998; Giudice del Tribunale di Napoli dal 12.1.1998 al 7.2.2005; Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli dall’8.2.2005 al 29.2.2016; Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli dall’1.3.2016 al 29.2.2024: Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli dall’1.3.2024 ” (cfr. pag. 18).
A ciò la ricorrente ha aggiunto che “ per ben 26 anni funzioni giudicanti e requirenti nel settore (penale) in cui si colloca il posto da conferire, si è occupata oltre che di reati di criminalità comune (che ricomprendono, si ribadisce, la maggior parte dei reati) e di colpa medica, di voto di scambio anche di reati finanziari e societari, nonché di processi di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia e di processi che vedevano coinvolti minori anche nell’ambito della criminalità organizzata ” (cfr. pag. 19): esperienze esitate, tra l’altro, nel “ protocollo redatto con il Procuratore della Repubblica di Napoli in materia di intercettazioni, nonché il Protocollo con la Procura di Napoli per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, nonché le significative attività investigative compiute nell’ambito di interesse della DNA ” (cfr. pag. 20).
La ricorrente ha, poi, richiamato pedissequamente quanto dichiarato nella propria autorelazione.
Ed ancora, ha contestato che “ non corrisponde al vero che la dott.ssa TO vanta una esperienza nelle funzioni requirenti di 31 anni a fronte di una esperienza di soli 6 anni della ricorrente (con una differenza a vantaggio della prima di 25 anni) ”, a tal fine rimarcando di essere stata “ dal 19.12.91 all’11.1.98 Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli; dall’8.2.2005 al 29.2.16 Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli; dall’1.3.2016 al 29.02.2020 Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dall’1.3.2024 a tutt’oggi Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ” (cfr. pag. 25).
Ha, quindi, evidenziato che “ alle esperienze maturate dalla ricorrente nelle funzioni requirenti dovevano certamente aggiungersi quelle giudicanti penali svolte dal 12.01.1998 al 07.02.2005. Con la conseguenza che (…) andava valutata una esperienza nel “lavoro giudiziario penale” di complessivi 30 anni e non certamente di 6 anni come dichiarato dal CSM e, quindi, un’anzianità di servizio assolutamente coincidente con quella della dott.ssa TO ” (cfr. pag. 26):
3°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 15, 7, 8 E 19 DEL T.U. SULLA DIRIGENZA GIUDIZIARIA DI CUI ALLA CIRCOLARE CONSILIARE P-14858-2015 DEL 28 LUGLIO 2015–VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 160/2006 –– ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA’ – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”.
Da ultimo, la ricorrente ha dedotto che “ pur non ritenendosi certamente condivisibile, il giudizio di “non eccezionalità” espresso dal Consiglio (che, ad ogni buon conto si ritiene di non contestare nel merito rientrando nell’ambito della discrezionalità valutativa del CSM), è evidente che, con riferimento a detto indicatore, gli elementi di valutazione - comunque certamente positivi - “su cui esclusivamente la concorrente (de ZE) può contare”, in una rinnovata e corretta valorizzazione degli indicatori specifici della ricorrente, costituirebbero ulteriore conferma della prevalenza attitudinale della dott.ssa de ZE rispetto alla dott.ssa TO con riferimento allo specifico ufficio da ricoprire ” (cfr. pag. 30).
La ricorrente ha, perciò, contestato il travisamento dei criteri previsti dal Testo unico sull’assunto che “ il CSM, dopo aver affermato nel paragrafo “Parametro delle “Attitudini” relativo alla dott.ssa TO, che la detta candidata “in relazione all’indicatore specifico di cui all’art. 15 lett. b, T.U. non vanta esperienze direttive e semidirettive”, nella valutazione comparativa con la ricorrente, smentendo se stesso, ha invece, cambiato il tiro giungendo, addirittura, ad affermare che solo la candidata proposta (cioè, la dott.ssa TO) “quanto all’indicatore di cui all’art. 15 lett. b del T.U. vanta plurime esperienze elencate nell’illustrazione del profilo di cui sopra” ” (cfr. pag. 31).
Si sono costituiti in giudizio il CSM unitamente al Ministero della Giustizia (15.5.2025) e la controinteressata dott.ssa PP TO (20.5.2025).
Con motivi aggiunti depositati il 23.5.2025 la ricorrente ha impugnato il DM del Ministero della Giustizia del 27.3.2025 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8 del 30.4.2025, riferito alla nomina della dott.ssa TO, richiamandosi alle censure oggetto del ricorso principale.
Il CSM, con memoria depositata il 28.5.2025, ha opposto che “ non corrisponde al vero la circostanza che il Consiglio abbia applicato alla procedura in parola – destinata al conferimento di incarico semidirettivo requirente non specializzato – una disposizione (l’art. 19 T.U.) dedicata al conferimento di uffici direttivi specializzati, giudicanti o requirenti. Al contrario, il Consiglio ha espressamente evocato tale disposizione al solo fine di escluderne l’applicazione al caso di specie, limitandosi a rilevare come nell’ambito delle valutazioni relative al conferimento di uffici direttivi specializzati che le esperienze parimenti specializzate, tanto ordinarie (art. 19, lett. a)) quanto direttive (art. 19, lett. b)), costituiscano “specifici indicatori di attitudine direttiva” ” (cfr. pag. 10); che, inoltre, non avrebbe “ affatto sminuito le funzioni giudicanti penali svolte dalla dott.ssa TO, ma si è limitato a valorizzare la specifica, duratura ed estremamente variegata esperienza di pubblico ministero maturata dalla controinteressata ” (cfr. pag. 14); che, pertanto, non sarebbe “ irragionevole (e, tantomeno, manifestamente irragionevole) la scelta di attribuire peso decisivo alla prolungata esperienza requirente ordinaria maturata dalla dott.ssa TO rispetto a quella specializzata di cui è portatrice la ricorrente e che, come segnalato sopra, è stata comunque oggetto di specifica valutazione, anche in chiave comparativa, nell’ambito degli indicatori generali ” (cfr. pag. 16).
La controinteressata, nella memoria depositata il 30.5.2025, ha eccepito che “ eventuali esperienze direttive nel settore dei minori - quale quella vantata dalla odierna ricorrente - possono essere fatte valere solo in relazione all’art. 19, lett a) del T.U. ” (cfr. pag. 11); ha, inoltre, opposto di aver “ trattato le più svariate materie (tra le altre, reati ambientali, reati edilizi, reati contro il patrimonio, reati contro la pubblica amministrazione) rispetto alla ricorrente che invece ha avuto modo di approfondire solo i reati di criminalità comune, colpa medica e voto di scambio ” (cfr. pag. 15).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso, fissata per il 10 dicembre 2025, le parti hanno depositato le rispettive memorie, senza aggiungere elementi di sostanziale novità alle pregresse difese e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso ed i motivi aggiunti, articolati sulle medesime censure, sono infondati e, pertanto, vanno respinti.
Nella deliberazione impugnata si è premesso il richiamo all’art. 25 del Testo unico della dirigenza giudiziaria, disposizione che “ fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di preporre all’Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale ”.
Con riferimento, invece, alla “ valutazione comparativa delle attitudini ”, l’art. 26 del Testo unico della dirigenza giudiziaria prevede che “ il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori ” (comma 2); che “ nell’ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio ” (comma 3): sarebbe a dire degli indicatori specifici; mentre “ gli indicatori di cui agli articoli da 7 a 13 ”, ossia gli indicatori generali, “ sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale ” (comma 4).
Su tale disciplina, questo Tribunale ha evidenziato che la predetta graduazione è preordinata “ al fine precipuo di assicurare che gli elementi sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva ” (cfr. TAR Lazio – Roma, 12 gennaio 2023, n. 500; Consiglio di Stato, sez. V, 29 ottobre 2018, n. 6137; id., 7 gennaio 2020, n. 84).
L’art. 27, rubricato “ criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado ”, prevede, infine, che “ per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire ”.
Per consolidata giurisprudenza, nel conferimento degli incarichi direttivi e – come nella specie – semidirettivi il CSM gode di un ampio margine di apprezzamento che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5725); resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione del merito della decisione dell’atto dell’organo di governo autonomo, o una decisione che si sostituisca a quella dell’Amministrazione, dal momento che la disciplina di settore riconosce al CSM un margine di apprezzamento particolarmente ampio, e il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla pubblica amministrazione, senza evidenziare una diretta “non condivisibilità” della valutazione stessa (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 5 ottobre 2015, n. 19787).
E’ noto, infatti, che, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal CSM, il sindacato deve assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3736).
Da ultimo, non è secondario rilevare che ai sensi dell’art. 24 del Testo unico, di solito “ è esclusa la rilevanza dell’anzianità quale parametro di valutazione ” (comma 1), salvo che “ la valutazione comparativa fra due o più aspiranti al medesimo incarico si concluda con giudizio di equivalenza dei rispettivi profili professionali ” (comma 3).
Venendo al merito della comparazione, quest’ultima è stata articolata sull’applicazione dell’art. 15, comma 1 del Testo unico.
Tale disposizione, prevede che costituiscono specifici indicatori di attitudine per il conferimento degli incarichi semidirettivi di primo grado:
1) alla lett. a), “ le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione ”;
2) alla lett. b), le “ pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9 ”.
Ciò premesso, non coglie nel segno il primo motivo.
Nella “ relazione introduttiva al T.U. ”, in particolare, si precisa che: 1) “ quanto agli indicatori specifici, il fine della relativa previsione è di individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire l'incarico messo a concorso. La selezione e l’identificazione di queste esperienze qualificanti è stata possibile grazie alla distinzione tra le diverse tipologie di incarico e alla valorizzazione di conoscenze e competenze indicative di una maggiore adeguatezza del candidato rispetto allo specifico incarico da assegnare ”; 2) “ per gli Uffici semidirettivi di primo grado (art. 15) si valorizza l'attività giudiziaria e la specializzazione nel settore in cui si colloca il posto da conferire ”.
La puntualità di tali direttrici evidenzia l’infondatezza della lettura ermeneutica prospettata dal ricorrente.
La predetta lett. a) dell’art. 15 fa riferimento alla “ specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire ”, così intendendo focalizzare la valutazione dei candidati (nella specie, riguardante il conferimento nel settore penale) ed evitando che esperienze maturate negli altri e diversi settori (civile, lavoro) possano assumere inappropriata rilevanza.
I “ risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi ”, sarebbe a dire il nodo critico della valutazione (ponderazione dei curricula ) del CSM, sono “ valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8 ”, cioè alla stregua delle “ esperienze maturate nel lavoro giudiziario”, nell’ambito delle quali “assumono rilievo: a) la pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione; la qualità del lavoro giudiziario svolto, i risultati conseguiti in relazione alla gestione degli affari, desumibili anche dall’indice di ricambio e di smaltimento; b) l’efficace utilizzo delle tecnologie avanzate, la partecipazione a progetti e all’attività di innovazione e studio; c) le esperienze e le competenze organizzative e di coordinamento investigativo ”.
Un “rilievo” affatto fondato sulla preminenza di uno dei tre parametri indicati dall’art. 8, posti, al contrario, in totale equiordinazione, con l’ulteriore – esplicitato – corollario correlato alla “ loro durata quale criterio di validazione ”.
Diversamente opinando, il giudizio attitudinale, che alla stregua della disciplina di cui all’art. 26, comma 2 “ deve essere formulato in maniera complessiva e unitaria, come frutto della valutazione integrata, e non meramente cumulativa, degli indicatori ”, si risolverebbe in una valutazione in perenne oscillazione se non, addirittura, in determinazioni arbitrarie.
Proprio per prevenire tale pratica, soccorre la previsione di cui all’art. 26, rubricato appunto “ valutazione comparativa delle attitudini ”, secondo cui agli indicatori attitudinali specifici dev’essere attribuito “ speciale rilievo ”, mentre gli indicatori generali sono utilizzati quali “ulteriori” elementi costitutivi del giudizio attitudinale (art. 26, commi 3 e 4).
Tali direttrici trovano conferma nella “ relazione introduttiva al T.U .”, in cui è precisato che “ la previsione della regola dello “speciale rilievo” esprime l’esigenza che gli elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva. Ciò non esclude il rilievo e la funzione degli indicatori generali, da considerare sempre quali elementi costitutivi del giudizio attitudinale ”.
Pertanto, la valutazione degli indicatori di cui all’art. 15 non può che riferirsi allo speciale rilievo da riconoscere al “ profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire ”, che, nella specie, non può essere svilito nel mero reclutamento di un magistrato penale ma è stato specificato nel peculiare esercizio delle funzioni requirenti.
Tanto premesso, non coglie nel segno il primo motivo.
Nella comparazione con la ricorrente, l’Amministrazione ha rilevato che la ricorrente, “ con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. b, T.U., non vanta esperienze direttive e semidirettive; le citate funzioni direttive specializzate sono, infatti, valorizzabili esclusivamente nell’ambito dell’art. 19 T.U., non applicabile al caso di specie ”; identico rilievo discriminante che, peraltro, ha determinato la prevalenza della controinteressata anche nei confronti di altro candidato, il dott. Henry John WO, il quale è stato applicato anche alla Procura presso il Tribunale di Lagonegro e quella presso il Tribunale per i minorenni di Potenza (come Procuratore f.f.), da ciò concludendosi, però, che “ con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. b, T.U., il dott. WO non ha precedenti esperienze direttive o semidirettive. Le citate funzioni direttive specializzate sono, infatti, valorizzabili nell’ambito dell’art. 19 T.U., non applicabile al caso di specie ”.
La piana disciplina applicabile nella specie è, del resto, esplicitata nella predetta relazione illustrativa, nella quale è stato precisato che “ per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati (art. 19), in continuità con quanto previsto dal Testo Unico del 2010, la scelta è stata quella di valorizzare la specializzazione delle funzioni ”.
Cosicché, per alcuni incarichi – semidirettivi di primo grado (art. 15), semidirettivi di secondo grado (art. 16), direttivi di primo grado di piccole e medie dimensioni (art. 17) e direttivi specializzati nel settore minorile e della sorveglianza (art. 19) – la procedura di selezione è improntata a un tendenziale automatismo nell’ottica della ragionevole limitazione della discrezionalità dell’Organo di autogoverno: una tendenza di apprezzamento che la ricorrente ha inteso mettere in discussione sulla scorta, tuttavia, di un’impropria osmosi tra le credenziali che riguardano uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati di cui all’art. 19 (che, qualora fossero stati quelli controversi, come ad esempio nomina a procuratore del Tribunale dei minorenni, certamente avrebbero visto la ricorrente marcare una decisa supremazia) e quelli di cui all’art. 15, oggetto del presente giudizio, che invece si riferiscono ad uffici semidirettivi di primo grado, per i quali – come si soggiunge sempre nella relazione illustrativa – “ si valorizza l'attività giudiziaria e la specializzazione nel settore in cui si colloca il posto da conferire ”.
Sulla vincolatività delle illustrate direttrici, è stato chiarito da consolidata giurisprudenza che il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1 della Costituzione), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450; id. 7 febbraio 2020, n. 976; id. 22 gennaio 2020, n. 524; id. 9 gennaio 2020, nn. 192 e 195; id. 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; id. 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; id. 2 agosto 2019, n. 5492).
Ne deriva che la posizione della dott.ssa TO è stata ragionevolmente valutata come la più strutturata: si è, infatti, rilevato che quest’ultima “ vanta una ricca, solida e variegata esperienza professionale, avendo sempre svolto, nell’ambito di un percorso ultratrentennale, funzioni requirenti in primo grado (da circa 25 anni nell’ufficio messo a concorso) ”; e che “ particolarmente elevato risulta il parametro attitudinale (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 T.U.) riconducibile alla candidata proposta. Quanto all’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. a, T.U., la dott.ssa TO ha sempre svolto funzioni requirenti in primo grado per circa 31 anni e 6 mesi rispetto alla vacanza ”.
In altri termini, ai fini del conferimento dell’incarico oggetto del giudizio, rientrante nel novero di cui all’art. 10, comma 7 del d.lgs. 160/2006 (secondo cui “ le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale ”), non si sarebbe potuta riconoscere prevalenza ad un’esperienza, sebbene direttiva, di carattere specializzato, rientrante nell’art. 10, comma 11 del d.lgs. 160/2006 (secondo cui “ le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ”).
La forzatura interpretativa profilata dalla ricorrente sovvertirebbe i due ambiti sopra indicati, conducendo a disattendere l’attività giudiziaria nel settore in cui si colloca il posto da conferire, in merito al quale costituisce circostanza incontestata ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.c. che la controinteressata ha “ sempre svolto, nell’ambito di un percorso ultratrentennale, funzioni requirenti in primo grado (da circa 25 anni nell’ufficio messo a concorso) ”; ma, ancor di più, avallerebbe una lettura abrogante la piana disciplina sul dirimente carattere dello “ speciale rilievo ” di cui agli artt. 26 e 27 del Testo unico. Il che depone per l’infondatezza dell’assunto secondo cui “ l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, proficuamente ricoperto dalla dott.ssa de ZE per quasi otto anni, con ottimi risultati unanimemente riconosciuti, costituiva requisito significativo, primario e decisivo per la valutazione corretta dell’attitudine organizzativa e gestionale della stessa a ricoprire l’incarico semidirettivo da conferire ” (cfr. pag. 13 del ricorso).
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Nell’autorelazione della ricorrente si legge che è stata “ dal 19/12/1991 all'11/1/98 sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli sezione VII competente per criminalità comune ove è stata impegnata in indagini anche di notevole complessità in materia di colpa medica e di c.d. voto di scambio ”.
Di converso, nell’autorelazione della controinteressata si legge, relativamente al periodo in cui ha svolto servizio “ dal 7/10/99 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ”, attività relativa a “ reati in materia di sostanza stupefacente, di armi, rapine, estorsioni, omicidi, violenze sessuali ” (presso la sezione III); dal “ febbraio 2001 a dicembre 2011 ” si è occupata di “ reati commessi in danno di soggetti appartenenti alle cd. "fasce deboli" (in danno di minori, contro la famiglia, di violenza sessuale, di atti persecutori, in materia di prostituzione, di immigrazione, circonvenzione di incapaci, interruzione di gravidanza) ” (presso la sezione IV); dal “ gennaio 2012 al marzo 2015 ” si è, inoltre, occupata di “ reati in danno della Pubblica Amministrazione ” (presso la sezione II).
Il che – nella comparazione con la ricorrente – ha motivatamente condotto la commissione a ritenere “ incontestabilmente più variegata ” l’esperienza della dott.ssa TO.
Su tale base valutativa è stata, pertanto, definita la prevalenza di quest’ultima sulla ricorrente, nei confronti della quale, pur essendosi apprezzato “ l’esercizio delle funzioni specializzate presso il Tribunale di Sorveglianza e quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (art. 8 T.U.). Vanta, altresì, nel medesimo settore specializzato da ultimo indicato, il fruttuoso esercizio, per otto anni, delle funzioni direttive (Art. 7 T.U.) ”, si è, comunque, concluso che “ le esperienze – rilevanti sul piano degli art. 7 e 8 T.U. – su cui esclusivamente la concorrente può contare non rivestono quel carattere di assoluta eccezionalità che, solo, giustificherebbe il bilanciamento e superamento della prevalenza attitudinale specifica (di rilievo prioritario nel presente giudizio comparativo) delineata in favore della candidata proposta ”.
Né, in corso di giudizio, la ricorrente ha allegato elementi che denotino, sotto il profilo dei “ risultati conseguiti in relazione alla gestione degli affari ”, una prevalenza rispetto alla controinteressata.
Da ultimo, non può trovare accoglimento neanche il terzo motivo, che riassume la sostanza delle prime due censure, posto che, ai sensi dell’art. 2 del Testo unico, “ ai fini del conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi si fa riferimento ai parametri delle attitudini e del merito che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario ”: disposizione che trova naturale compendio nel successivo art. 26, comma 2 (“ il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori ”).
Né, infine, può ritenersi persuasivo, ai fini del richiesto annullamento della delibera impugnata, che “ la “valorizzazione” della dott.ssa de ZE, prima “competitor” della dott.ssa TO, è stata contenuta in scarne 2,5 pagine, di cui una dedicata alla pedissequa ed acritica elencazione degli incarichi dalla stessa ricoperti ”: dovendo, sul punto, richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza secondo cui, con specifico riguardo all’adempimento del profilo concernente il dovere di motivazione circa le attitudini, il provvedimento deve dar conto delle ragioni, ove sussistenti, che concretano nei fatti l’accertamento di miglior capacità professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente conducono, nel caso in questione, a preferire uno di essi rispetto agli altri (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2019, n. 3817).
In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente
GE ZA, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE ZA | OB LI |
IL SEGRETARIO