Articolo 1 della Legge 6 agosto 1954, n. 717
Articolo 2
Versione
10 settembre 1954
Art. 1.
E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1954-55, la spesa straordinaria di lire 200.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di sussidi per i fini previsti dall' art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 20 , e nei limiti e con le modalita' dallo stesso articolo stabiliti.
Entrata in vigore il 10 settembre 1954