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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2826/ 2022
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. NASTRO SEBASTIANO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico unitamente all'avv.to FRANCESCO ABAGNALE Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv.to VISCO GIOVANNI con il quale elettivamente domicilia in P.ZZA UMBERTO I 18 80069 VICO
EQUENSE Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il resistente concludendo come nell'atto introduttivo. Il resistente di cui in epigrafe si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva (non risulta, in atti, un' idonea prova di una notificazione del ricorso ad ulteriori soggetti, rispetto al resistente indicato in epigrafe). La
1 presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Sempre in via pregiudiziale appare opportuno premettere che, anche in virtù del disposto dell'art. 421 c.p.c., non assume un valore probatorio assoluto nel presente giudizio, la documentazione prodotta, peraltro assai scarna (cfr. anche Cass. 8950/91:”I prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale fanno fede, per quanto riguarda gli elementi in essi indicati, nei confronti del datore di lavoro che provvede alle annotazioni, le quali, tuttavia, non possono essere da quest'ultimo invocate a sostegno di propri assunti, se contestate dal lavoratore.”). Fra l'altro se si attribuisse un valore risolutivo a della documentazione che può, semplicemente, essere comunicata alla P.A. ed essere predisposta (e fatta sottoscrivere al dipendente) dal datore di lavoro in costanza del rapporto , cioè in un momento in cui il lavoratore si trova in una posizione di subordinazione (ed è conseguentemente incline ad assecondare le richieste che gli vengono rivolte dal datore anche evidentemente al fine di conservare il posto) si lascerebbe ampio spazio a facili espedienti elusivi della disciplina inderogabile vigente. A questo punto appare opportuno esaminare le risultanze istruttorie. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Testimone_1
28/06/2023):”….. Sono indifferente alla lite. Conosco la sig.ra in quanto è la mamma di un'amica di mia moglie. La stessa Pt_1
2 viene una mattina a settimana a fare delle pulizie a casa. Io sono un ex sindacalista e trascorro gran parte del mio tempo in giro. Frequento da sempre Vico Equense, soprattutto la piazza dove insistono il bar AR, la gelateria Gabriele, e il Pub dove ha lavorato la signora. Posso riferire che la signora ha Pt_1 lavorato presso il Wembley Pub per tanti anni, almeno 5 prima dello scoppio della pandemia. Faceva un po' di tutto, dava una mano in cucina, portava i piatti, preparava i tavoli, serviva al banco, puliva pavimenti, vetrine o bagni. Non so come fosse inquadrata. Posso dire che mi trovavo spesso per lavoro alle ore 17 in piazza, ed era l'ora in cui il pub iniziava la propria attività lavorativa perlopiù preparativa per la serata. A quell'ora tutti i giorni vedevo la signora avviarsi nelle attività lavorative e nell'espletamento delle mansioni predette. Il pub era chiuso il lunedì, salvo d'estate allorquando era aperto 7 giorni su 7. In tutto il periodo che ho detto, posso dire che vedevo la sig.ra espletare le proprie mansioni sotto la Pt_1 direzione del sig. e della moglie che dicevano a tutti Persona_1
i dipendenti cosa fare e cosa no. So per certo che il locale chiudeva e chiude tutt'oggi a mezzanotte circa, d'estate anche oltre, poiché come detto sono assiduo frequentatore dei locali di Vico Equense. Io stesso ci andavo e ci vado ancora un paio di volte la settimana come cliente, insieme alla mia famiglia o insieme ad amici. Preciso che nelle altre occasioni e tutti i giorni o quasi ho visto la sig.ra Pt_1 all'opera anche dalla piazza, dal bar, o dalla gelateria di cui ho detto prima, poiché la piazza centrale di Vico Equense è piccolina e raccolta ed i locali sono tutti visibili l'un gli altri. Pertanto, posso dire che la sig.ra finiva il turno a chiusura, come detto prima Pt_1 alla mezzanotte oppure oltre. Nulla so riferire sulla retribuzione percepita. Non ricordo della frequenza dei periodi di ferie goduti dalla . Null'altro so riferire”. Il teste Pt_1 Testimone_2 ha dichiarato (cfr. verbale udienza del 28/06/2023 ):”…..Sono indifferente alla lite. Conosco il sig. per averci Persona_1 lavorato come donna di servizio da inizi 2017 se non erro e fino al 2018. Io stessa non sono stata pagata come dovevo, però all'esito di una lettera che ho inviato a mezzo di avvocato, non ho poi proseguito in un'azione giudiziaria. Inizialmente, i primi due – tre mesi, ho lavorato ad extra, successivamente continuativamente. Ed è in quelle occasioni che ho conosciuto la sig.ra . Quando Parte_1 io ho iniziato lei già era lì. Lei era una tuttofare: dalla cucina, al lavaggio piatti, al servizio in sala o al banco, alla pulizia dei locali interni o dei pavimenti. Lavoravamo tutti i giorni dalle 17 alla chiusura che non avveniva mai prima di mezzanotte, soprattutto d'estate. Eravamo agli ordini del sig. e della Persona_1
3 moglie, di cui non ricordo il nome. Erano loro che ci dicevano quello che c'era da fare, assumevano, licenziavano, ci davano permessi e ci pagavano. In verità in prevalenza lui. Il locale dove lavoravamo si trova in Vico Equense nella piazza centrale di cui non ricordo il nome al momento, e si chiamava Wembley Pub. Il locale era chiuso il lunedì d'inverno. D'estate lavoravamo tutti i giorni. sempre dalle 17 a chiusura. Da quando sono andata via non sono passata più per il locale, se non all'esterno. E per i primi tempi ancora vedevo all'opera nell'espletamento delle mansioni che Pt_1 ho sopra detto e agli ordini del sig. Non so quanto veniva Per_1 pagata la sig.ra dal sig. . Pt_1 Per_1
Con riferimento ai periodi lavorati, si possono ritenere provati i periodi di lavoro indicati nel ricorso introduttivo che hanno, oltre a non essere stati specificamente contestati, trovato dei riscontri nell'istruttoria testimoniale. Orbene appare opportuno premettere che dalla istruttoria testimoniale, risultando i testi concordi sul punto, è emerso che in realtà il rapporto di lavoro si è svolto in un'unica azienda che ha assunto diverse forme sociali nel corso del tempo. In tal senso depongono una serie di elementi ed in via principale: a) le società, solo formalmente distinte, hanno svolto la stessa attività e hanno presumibilmente operato con gli stessi mezzi;
b) in realtà la gestione dell'azienda faceva sempre capo agli stessi soggetti. Peraltro non é nemmeno specificamente contestato che di fatto l'azienda sia stata sempre gestita dalle stesse persone. Comunque, la responsabilità della società resistente costituita può essere affermata perlomeno in virtù dell'art. 2112 c.c., essendovi stata perlomeno di fatto una cessione di azienda. Al riguardo si deve sottolineare che in ricorso si è richiesta la condanna in solido delle società e si è allegata, in fatto, la sussistenza, nel tempo, della stessa identità imprenditoriale, titolare dei rapporti di lavoro, essendo riservata, come è noto, la qualificazione giuridica al giudice. Con riferimento all'orario di lavoro, dalle testimonianze di e si può evincere Testimone_1 Testimone_2 lo svolgimento, in media, di un orario di almeno 40 ore settimanali.
Si può, quindi, ritenere provato che l'odierno ricorrente abbia svolto, perlomeno, l'orario normale di lavoro, nonostante la eventuale formale comunicazione di un rapporto part time (cfr. supra). Quindi lo svolgimento dell'orario normale di lavoro può ritenersi provato (cfr. comunque anche Cass. 2033/00: “Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto "part - time", nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed e' onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata
4 dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa.”). Sotto questo profilo, considerando la documentazione che risulta effettivamente depositata, non emerge alcuna idonea prova scritta di un rapporto di lavoro part time, a prescindere dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale. Viceversa, con riferimento al lavoro straordinario, si deve ritenere che non sia stata raggiunta, nel presente giudizio, una prova sufficiente dello stesso che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale a cui si aderisce (cfr. anche Cass. 1389/03) deve essere maggiormente rigorosa. Con riferimento alle mansioni, era onere dell'odierno ricorrente provare lo svolgimento delle mansioni prevalenti di aiuto cuoco. Al riguardo la prova testimoniale non è sufficientemente specifica, non portando elementi sufficienti per ritenere provato lo svolgimento, in maniera prevalente, delle mansioni di aiuto cuoco. Non potranno, tuttavia, perlomeno non essere riconosciute le mansioni “minimali” di addetta alle pulizie, ammesse dal resistente. Conseguentemente, all'esito dell'istruttoria, si deve ritenere raggiunta la prova che il ricorrente abbia lavorato dal 06/06/2014 al 31/12/2019, circostanza sostanzialmente pacifica (a prescindere da eventuali refusi contenuti negli atti introduttivi). Si deve, inoltre, ritenere raggiunta la prova che abbia svolto l'orario normale di lavoro, cioè 40 ore settimanali in media, con le mansioni di addetto alle pulizie.
Con riferimento al perceptum, possono considerarsi corrisposte le cifre allegate dal ricorrente nell'atto introduttivo, alle cui dichiarazioni può attribuirsi una valenza lato sensu confessoria, non avendo, fra l'altro, il resistente, su cui gravava comunque il relativo onere probatorio, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., fornito un'idonea prova di pagamenti ulteriori. Con riferimento alla determinazione del “quantum” dovuto si devono recepire i conteggi effettuati dal C.T.U., in relazione all'ipotesi sopra prospettata. Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. La somma totalmente dovuto quindi ammonta a euro 56.746,41, di cui euro 7.129,57 a titolo di trattamento di fine rapporto. Ogni altra argomentazione deve considerarsi assorbita dalla considerazioni che precedono. Le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del resistente soccombente. Le spese processuali devono seguire la soccombenza
5 liquidandosi le stesse come da dispositivo oltre oneri di legge, e spese generali al 15%.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede : a) condanna il resistente al pagamento della somma di € 56.746,41, (di cui € 7.129,57 per TFR), al lordo delle ritenute previdenziali, nei confronti del ricorrente, oltre accessori ex art. 429 c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, rigettando per il resto il ricorso;
b) compensa le spese di giudizio in ragione di un terzo e le pone per la restante parte a carico del resistente liquidando le stesse in € 3240,00 (2/3 di € 4860,00), comprensivi di spese generali al 15%, oltre accessori come per legge con attribuzione per distrazione;
c) pone definitivamente le spese della CTU contabile, liquidate come da separato decreto, a carico del resistente;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 2.04.2025
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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