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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/09/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 906/2025 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FIGUCCIA ANTONINA
Ricorrente
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.9.2025 il procuratore della parte ricorrente ha concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario con lui contratto in data 18.8.2003 presso il Comune di Mazara del Vallo (TP), dal quale sono nate le figlie (nata il [...]), (nata il [...]) Persona_1 Persona_2
e (nata il [...]), rappresentando che il Tribunale di Marsala con sentenza del Persona_3
20.02.2025 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, la ricorrente ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite nella sentenza di separazione con l'aggiunta della corresponsione di un assegno divorzile in suo favore.
Pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, sicché ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10.9.2025 è stata sentita la ricorrente, la quale ha confermato quanto esposto nel ricorso introduttivo precisando che il resistente non corrisponde l'importo dovuto a titolo di mantenimento per le figlie. Indi, il Giudice delegato, ritenendo la causa matura per la decisione, ha invitato parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere la causa, rimettendo poi la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Ricorrono, infatti, le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, atteso che, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della separazione personale avvenuta in data 3.3.2025, ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, n. 2, lett. b della Legge Controparte_1
n. 898/1970 e successive modificazioni.
Deve ora vagliarsi la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente.
A tal riguardo, va in via generale considerato che “il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali
- che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della pag. 2/5 famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
38362 del 03/12/2021, Rv. 663465 - 01).
Tale impostazione, del resto, si colloca nel solco della più recente interpretazione delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui, persino nell'ipotesi in cui venga instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, “questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 32198 del 05/11/2021, Rv. 663241 - 02).
In buona sostanza, una volta reputata anacronistica la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi ancorata al parametro del tenore di vita, all'assegno di divorzio viene attribuita non più solo natura assistenziale, ma anche perequativa-compensativa, sicché assume rilievo decisivo il contributo dell'ex coniuge alla conduzione domestica e alla formazione del patrimonio familiare (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
Si è in particolare chiarito che spetta al coniuge che domanda l'attribuzione dell'assegno dimostrare il significativo squilibrio e che lo stesso è da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari assunti dalle parti, sì che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dei coniugi, essendo, d'altro canto, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, finalizzata non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. S.U. 18287/2018).
Nel caso di specie, quanto alla situazione economica delle parti, ha Parte_1 dichiarato di essere dipendente di un'impresa di pulizie e di percepire la somma mensile di circa 350,00 nonché di beneficiare dell'assegno unico;
nulla, tuttavia, è stato dedotto in merito alla situazione economica - finanziaria del resistente rimasto contumace, né in ordine agli ulteriori presupposti la cui ricorrenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile. pag. 3/5 Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuto un assegno divorzile in favore della ricorrente non avendo la stessa fornito prova della sussistenza di un effettivo squilibrio economico tra le parti tale da giustificare l'attribuzione del predetto assegno, né degli altri presupposti precisati dalla giurisprudenza.
La , infatti, ha semplicemente dichiarato di percepire una modesta retribuzione Parte_1
e di beneficiare dell'assegno unico precisando che il non provvede al versamento CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie.
La ricorrente, infine, nulla ha dedotto, né provato, in ordine al contributo apportato alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Per tali ragioni, valutate unitamente al fatto che in sede di separazione la medesima nulla ebbe a chiedere per sé a titolo di mantenimento, la domanda volta al Parte_1 riconoscimento dell'assegno divorzile deve essere rigettata.
Quanto alle statuizioni relative all'affidamento e al mantenimento della prole, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle statuizioni rese dall'intestato Tribunale con sentenza n. 120/2025 del
20.2.2025 (pubbl. 3.3.2025) all'esito del giudizio di separazione, sicché il ricorso introduttivo va in parte qua integralmente accolto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 18.8.2003, trascritto alla parte II, serie A, n. 188 degli atti dello stato Controparte_1 civile presso il Comune di Mazara del Vallo (TP);
- rigetta la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
- dispone l'affidamento condiviso tra le parti delle figlie minori e Persona_2 Per_3
con collocazione prevalente presso il domicilio materno, confermando le modalità di
[...] frequentazione con il genitore non collocatario già disposte dall'intestato Tribunale con sentenza n. 120/2025 del 20.2.2025 (pubbl. 3.3.2025);
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma Controparte_1 mensile di € 630,00 (€ 210,00 per ciascuna figlia), a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e somma soggetta a rivalutazione annuale in Persona_1 Persona_2 Persona_3
pag. 4/5 base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di goni mese, nonché l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- dispone trasmettersi la presente sentenza al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
pag. 5/5