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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2069/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cancellier Parte_1
- ricorrente -
contro
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato Controparte_1
- resistente - Oggetto: impugnativa avverso il decreto Cat. A11/2021 P.A.S.I. n. 86/2021/Imm. emesso dal Questore della Provincia di in data 09.06.2021 CP_1
****** Il Giudice, Letto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/1998 presentato dal ricorrente;
Vista la comparsa di costituzione del Controparte_1
OSSERVA Con ricorso del 18.03.2022, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto del Questore di Venezia di cui all'oggetto, con cui gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2) lett. C), in quanto padre di minori italiani, ritenuto che, sulla scorta del precedente penale di reato di maltrattamenti in famiglia, il sig. evidenziasse specifici e concreti segnali di Parte_1 pericolosità sociale ed un'elevata probabilità di reiterazione dei comportamenti antisociali, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il patrocinio attoreo ha premesso in ricorso che: (1) il ricorrente è stato precedentemente in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato nel 2014 in qualità di coniuge di cittadina italiana;
(2) nel 2021 il Questore negava il rinnovo del permesso, ritenendo il soggetto una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, per il grave reato di maltrattamenti in famiglia;
(3) contro tale provvedimento l'istante ricorreva al Tribunale di Venezia, invocando la necessità di una valutazione sulla effettiva pericolosità sociale e sull'integrazione del ricorrente e sul percorso familiare svolto, evidenziando che il ricorrente non ha precedenti penali se non quello di maltrattamenti in famiglia. Il si è costituito con memoria del 07.06.2022, riportandosi, in sostanza, al CP_1 provvedimento ed alla relazione della Questura di CP_1
Il provvedimento di diniego, infatti, nel rigettare tale istanza, ha considerato lo straniero rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 13 comma 2) lett. c) del d. dlgs 286/98 che prevede la non ammissibilità degli stranieri che per il loro comportamento debbano ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, con conseguente applicazione dell'art. 5 comma 5 d.lgs. 286/1998, che disciplina le ipotesi di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. La difesa del ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato e fondato le odierne doglianze in primo luogo sulla circostanza che il diniego si basa su delle segnalazioni e denunce svolte dalla moglie del ricorrente, non corrispondenti al vero, a cui è seguita la sentenza di separazione personale a dicembre 2019, che ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla moglie. Viene contestata la carenza di istruttoria e la falsa applicazione dell'istituto della pericolosità sociale laddove la Questura non avrebbe valutato l'attualità della stessa, l'incensurabilità del ricorrente prima della denuncia della moglie, la situazione familiare e lavorativa del ricorrente e la durata della sua permanenza in Italia. La difesa richiama la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debbano essere valorizzati i vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e la durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, laddove il provvedimento del Questore di Venezia si sarebbe limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale ritenuta in re ipsa sulla base della denuncia penale. Viceversa, argomenta la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto essere sostenuto da tutta quell'attività istruttoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza volta a considerare anche la presenza ed integrazione del ricorrente nel territorio italiano e la sua situazione familiare anche ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 286/98. A tale ultimo riguardo, il patrocinio attoreo evidenzia come il ricorrente viva in Italia dal 2014, incensurato, ha sempre convissuto con la moglie ed i figli in un clima sereno, ha sempre lavorato fino al 2020 quando è stato licenziato a causa della pandemia. A fronte di tutto ciò, il ricorrente chiede pertanto, previa sospensione del decreto del Questore, l'annullamento o revoca del provvedimento in esame ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Con ordinanza del 25.08.2023 il Giudice sospendeva il provvedimento impugnato ritenuta la necessità di valutare l'esito del procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente anche al fine di svolgere un attento bilanciamento tra gli interessi contrapposti dell'effettiva attualità della pericolosità sociale del ricorrente ed il rapporto con i vincoli familiari. Dopo diversi rinvii in attesa della sentenza penale del Tribunale di Venezia, a marzo 2023 veniva emessa sentenza di condanna con la pena di tre anni di reclusione e con decadenza dalla potestà genitoriale del figlio minore. All'udienza del 01.07.2025, il legale del ricorrente dava atto che la Corte d'Appello di Venezia, pur revocando le misure interdittive dai pubblici uffici, aveva confermato la sentenza di primo grado, contro la quale il ricorrente avrebbe presentato ricorso in Cassazione. Nessuno compariva per il . CP_1
All'esito della riserva, con ordinanza del 28.07.2025, il Giudice rilevava la propria incompetenza ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, d.lgs. n. 13/2007 con riferimento alla domanda svolta in via subordinata, disponeva la rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale per la riassegnazione della domanda afferente la protezione speciale e fissava l'udienza del 08.09.2025, rinviata al 15.09.2025 per la discussione con riferimento alla domanda svolta in via principale. A detta udienza, il legale del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso. Nessuno compariva per il . CP_1
Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***** NEL MERITO Preliminarmente, è necessario evidenziare che una volta instaurato tempestivamente il giudizio, l'oggetto dello stesso è la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno e non la legittimità dell'atto di diniego;
in ogni caso, il giudice adito è chiamato ad esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto al soggiorno invocato. Innanzitutto, sotto il profilo fattuale, esaminati i documenti prodotti agli atti dalle parti, risulta contestata la convivenza con la moglie e con i figli, posta dal ricorrente a fondamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, comma secondo lett. C), D.lgs. 286/1998 e art.28 D.PR 394/1999, che, nel caso di specie, è la normativa applicabile: “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”, come in effetti richiesto con il ricorso ex art. 30 d.lgs 286/1998”. Dall'istruttoria è emerso che il ricorrente non è più convivente con la moglie e con i figli a partire da aprile del 2019, presupposto necessario per poter invocare il limite previsto dall'art. 19 citato. Né si può invocare l'art. 30 comma 1 lett. d) poiché il ricorrente è stato privato della potestà genitoriale nei confronti del figlio minore più grande, mentre la figlia minore più piccola è affidata esclusivamente alla madre. Pertanto, al di là della valutazione del comportamento penalmente rilevante- che, seppur molto grave e comunque contestato dal ricorrente stesso, risulta essere l'unico e risalente nel tempo con l'unicità della sentenza di condanna, intervenuta successivamente al deposito dell'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno -difetta sia il requisito della convivenza, previsto dall'art. 19 citato, che il requisito della potestà genitoriale previsto dall'art. 31 lett. d) citato, necessari per ottenere il permesso richiesto. Allo stato, pertanto, non si rinvengono i requisiti richiesti dalla norma per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite compensate. SI COMUNICHI Venezia, 15.09.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Giuseppina Zito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cancellier Parte_1
- ricorrente -
contro
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato Controparte_1
- resistente - Oggetto: impugnativa avverso il decreto Cat. A11/2021 P.A.S.I. n. 86/2021/Imm. emesso dal Questore della Provincia di in data 09.06.2021 CP_1
****** Il Giudice, Letto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/1998 presentato dal ricorrente;
Vista la comparsa di costituzione del Controparte_1
OSSERVA Con ricorso del 18.03.2022, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto del Questore di Venezia di cui all'oggetto, con cui gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2) lett. C), in quanto padre di minori italiani, ritenuto che, sulla scorta del precedente penale di reato di maltrattamenti in famiglia, il sig. evidenziasse specifici e concreti segnali di Parte_1 pericolosità sociale ed un'elevata probabilità di reiterazione dei comportamenti antisociali, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il patrocinio attoreo ha premesso in ricorso che: (1) il ricorrente è stato precedentemente in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato nel 2014 in qualità di coniuge di cittadina italiana;
(2) nel 2021 il Questore negava il rinnovo del permesso, ritenendo il soggetto una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, per il grave reato di maltrattamenti in famiglia;
(3) contro tale provvedimento l'istante ricorreva al Tribunale di Venezia, invocando la necessità di una valutazione sulla effettiva pericolosità sociale e sull'integrazione del ricorrente e sul percorso familiare svolto, evidenziando che il ricorrente non ha precedenti penali se non quello di maltrattamenti in famiglia. Il si è costituito con memoria del 07.06.2022, riportandosi, in sostanza, al CP_1 provvedimento ed alla relazione della Questura di CP_1
Il provvedimento di diniego, infatti, nel rigettare tale istanza, ha considerato lo straniero rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 13 comma 2) lett. c) del d. dlgs 286/98 che prevede la non ammissibilità degli stranieri che per il loro comportamento debbano ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, con conseguente applicazione dell'art. 5 comma 5 d.lgs. 286/1998, che disciplina le ipotesi di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. La difesa del ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato e fondato le odierne doglianze in primo luogo sulla circostanza che il diniego si basa su delle segnalazioni e denunce svolte dalla moglie del ricorrente, non corrispondenti al vero, a cui è seguita la sentenza di separazione personale a dicembre 2019, che ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla moglie. Viene contestata la carenza di istruttoria e la falsa applicazione dell'istituto della pericolosità sociale laddove la Questura non avrebbe valutato l'attualità della stessa, l'incensurabilità del ricorrente prima della denuncia della moglie, la situazione familiare e lavorativa del ricorrente e la durata della sua permanenza in Italia. La difesa richiama la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debbano essere valorizzati i vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e la durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, laddove il provvedimento del Questore di Venezia si sarebbe limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale ritenuta in re ipsa sulla base della denuncia penale. Viceversa, argomenta la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto essere sostenuto da tutta quell'attività istruttoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza volta a considerare anche la presenza ed integrazione del ricorrente nel territorio italiano e la sua situazione familiare anche ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 286/98. A tale ultimo riguardo, il patrocinio attoreo evidenzia come il ricorrente viva in Italia dal 2014, incensurato, ha sempre convissuto con la moglie ed i figli in un clima sereno, ha sempre lavorato fino al 2020 quando è stato licenziato a causa della pandemia. A fronte di tutto ciò, il ricorrente chiede pertanto, previa sospensione del decreto del Questore, l'annullamento o revoca del provvedimento in esame ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Con ordinanza del 25.08.2023 il Giudice sospendeva il provvedimento impugnato ritenuta la necessità di valutare l'esito del procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente anche al fine di svolgere un attento bilanciamento tra gli interessi contrapposti dell'effettiva attualità della pericolosità sociale del ricorrente ed il rapporto con i vincoli familiari. Dopo diversi rinvii in attesa della sentenza penale del Tribunale di Venezia, a marzo 2023 veniva emessa sentenza di condanna con la pena di tre anni di reclusione e con decadenza dalla potestà genitoriale del figlio minore. All'udienza del 01.07.2025, il legale del ricorrente dava atto che la Corte d'Appello di Venezia, pur revocando le misure interdittive dai pubblici uffici, aveva confermato la sentenza di primo grado, contro la quale il ricorrente avrebbe presentato ricorso in Cassazione. Nessuno compariva per il . CP_1
All'esito della riserva, con ordinanza del 28.07.2025, il Giudice rilevava la propria incompetenza ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, d.lgs. n. 13/2007 con riferimento alla domanda svolta in via subordinata, disponeva la rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale per la riassegnazione della domanda afferente la protezione speciale e fissava l'udienza del 08.09.2025, rinviata al 15.09.2025 per la discussione con riferimento alla domanda svolta in via principale. A detta udienza, il legale del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso. Nessuno compariva per il . CP_1
Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***** NEL MERITO Preliminarmente, è necessario evidenziare che una volta instaurato tempestivamente il giudizio, l'oggetto dello stesso è la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno e non la legittimità dell'atto di diniego;
in ogni caso, il giudice adito è chiamato ad esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto al soggiorno invocato. Innanzitutto, sotto il profilo fattuale, esaminati i documenti prodotti agli atti dalle parti, risulta contestata la convivenza con la moglie e con i figli, posta dal ricorrente a fondamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, comma secondo lett. C), D.lgs. 286/1998 e art.28 D.PR 394/1999, che, nel caso di specie, è la normativa applicabile: “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”, come in effetti richiesto con il ricorso ex art. 30 d.lgs 286/1998”. Dall'istruttoria è emerso che il ricorrente non è più convivente con la moglie e con i figli a partire da aprile del 2019, presupposto necessario per poter invocare il limite previsto dall'art. 19 citato. Né si può invocare l'art. 30 comma 1 lett. d) poiché il ricorrente è stato privato della potestà genitoriale nei confronti del figlio minore più grande, mentre la figlia minore più piccola è affidata esclusivamente alla madre. Pertanto, al di là della valutazione del comportamento penalmente rilevante- che, seppur molto grave e comunque contestato dal ricorrente stesso, risulta essere l'unico e risalente nel tempo con l'unicità della sentenza di condanna, intervenuta successivamente al deposito dell'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno -difetta sia il requisito della convivenza, previsto dall'art. 19 citato, che il requisito della potestà genitoriale previsto dall'art. 31 lett. d) citato, necessari per ottenere il permesso richiesto. Allo stato, pertanto, non si rinvengono i requisiti richiesti dalla norma per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite compensate. SI COMUNICHI Venezia, 15.09.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Giuseppina Zito