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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.15698 r.g. dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di mandato da intendersi apposto in calce al presente atto dall'avv. Pasquale Biondi ( ) e con lo stesso domiciliato digitalmente C.F._2 al seguente indirizzo PEC: Email_1
E
p.iva , con sede in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] Controparte_2 il 20 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa, dall'avv. Saverio C.F._3
Marrone C.F. e con il medesimo elettivamente domiciliata in Napoli C.F._4 al C.so Garibaldi, 387, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c. (per le comunicazioni di rito, pec: 081.7354874) Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/07/2024 , premesso di Parte_1 svolgereattività lavorativa alle dipendenze dell' a Controparte_1 decorrere dal 01/01/2013 per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, con cui la
[...] ha incorporato in sé le CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e Società per l'esercizio di pubblici servizi.
[...] Controparte_6
pagina1 di 7 L'istante ha svolto e svolge attualmente le proprie mansioni nell'ambito dell'Unità
Operativa manutenzione infrastruttura e supervisione esercizio, presso la sede di servizio di Napoli - Porta Nolana, per svolgere attività di manutenzione impianti sulla linea
. Controparte_4
Nello svolgimento delle proprie mansioni la parte ricorrente riferiva di essere esposta ad agenti atmosferici (quali piogge forti, caldo rovente, etc.) ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, olii, grassi) nonché ad agenti biologici potenzialmente presenti sugli impianti ferroviari, in stazione e sui treni.
Aggiungeva di avere in dotazione: scarpe antinfortunistiche;
caschetto; cinta anti caduta;
otoprotettore; maschera pieno facciale;
maschera mezzo facciale;
mascherine; guanti;
occhiali di protezione;
guanti di protezione anti taglio;
tuta monouso (tuta ad uso Contr limitato) e la seguente massa vestiaria che l non qualifica come DPI: Tuta da lavoro;
Pantaloni; Camicie estive;
Camicie invernali;
Polo estive;
Felpe invernali;
Giacca;
Giubbotto; Giubbino ad alta visibilità.
Tanto premesso, lamentava che aveva sempre provveduto personalmente al lavaggio dei DPI.
Pertanto, concludeva chiedendo :
“Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare l in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno da maggio 2014 a maggio 2024, della somma di € 6728,72 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4) Vinte le spese ed il compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione, ex art. 93 cpc, al sottoscritto avvocato che ne è creditore.”
pagina2 di 7 Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, a causa della mancata configurabilità degli indumenti da lavoro come
DPI. Chiedeva: “1) Dichiarare la nullità del ricorso;
2) Rigettare la domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
3) Dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto;
4) Riconoscere il diritto della ricorrente a far data dal 12/04/2016 data in cui è stata trasferita alla divisione ferro di;
CP_3
5) In via subordinata, riconoscere, in via equitativa, una indennità risarcitoria, per il periodo riconosciuto, pari ad € 10,00 mensili per n. 11 mensilità, tenuto conto del periodo di ferie annuali e della circostanza che non si occupa di attività manutentive agli elettrotreni;
6) In via meramente subordinata, riconoscere la riduzione ad un terzo del credito azionato, relativamente al periodo riconosciuto.
Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P.”
All'odierna udienza tenutasi con le modalità dell'art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Non vi è contestazione in ordine all'avvenuta consegna al ricorrente degli indumenti elencati in ricorso.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità il concetto di dispositivo di protezione deve essere inteso nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c..
La giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr. v. Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132 del
2019; n. 17354 del 2019; Cass. n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021 e, da ultimo, ib.
n. 18656 del 3.7.2023) è concorde nell'affermare che la nozione legale di Dispositivi di
Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pagina3 di 7 pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
La parte ricorrente è addetta alla manutenzione e in quanto tale esposta agli agenti atmosferici, per gli interventi che devono essere necessariamente svolti all'esterno.
Dalla stessa lettura del DVR aziendale emerge in capo ai manutentori un rischio, sia pur basso, di natura chimica e un rischio di natura biologica.
La parte ricorrente ha in dotazione: scarpe antinfortunistiche;
caschetto; cinta anti caduta;
otoprotettore; maschera pieno facciale;
maschera mezzo facciale;
mascherine; guanti;
occhiali di protezione;
guanti di protezione anti taglio;
tuta monouso (tuta ad uso Contr limitato) e la seguente massa vestiaria che l non qualifica come DPI: Tuta da lavoro;
Pantaloni; Camicie estive;
Camicie invernali;
Polo estive;
Felpe invernali;
Giacca;
Giubbotto; Giubbino ad alta visibilità. Detti indumenti infatti sono in cotone ignifugo in quanto devono prevenire contro la tensione di contatto per ridurre il rischio di lesioni.
Inoltre detto abbigliamento tutela il lavoratore dal rischio da impigliamento o trascinamento da parti meccaniche in movimento quando si lavora sopra o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose.
Il DVR aziendale precisa, infatti, che gli addetti agli impianti di manutenzione dei treni, degli armamenti ferroviari e degli impianti elettrici sono esposti al rischio fisico, al rischio chimico, al rischio biologico durante l'esecuzione delle loro abituali mansioni, predisponendo l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Come prescritto nel documento denominato Matrice DPI, la tuta monouso deve essere utilizzata soltanto occasionalmente, ovvero per l'esecuzione di lavorazioni particolarmente insudicianti e per attività con rischio chimico medio-basso, da indossare al di sopra degli ordinari indumenti di lavoro.
Il DVR precisa poi che i lavoratori devono indossare preferibilmente la tuta o il completo giacca-pantaloni con l'esclusione di risvolti e con maniche strette ai polsi;
nei periodi estivi e per i lavori che non presentino particolare pericolosità, è consentito l'uso di camicia a mezze maniche aderenti al braccio. È invece pericoloso portare camicie con maniche riboccate.
pagina4 di 7 Il DVR fa poi divieto di portare anelli alle dita e indossare fazzoletti, scialli, sciarpe, nastri, collane e qualsiasi altro indumento svolazzante per evitare eventuali impigliamenti.
Non è consentito l'uso di sandali, ciabatte, zoccoli ed altre similari calzature che non possano essere ritenute idonee per un ambiente di lavoro.
Alla luce di dette emergenze istruttorie deve, dunque, ritenersi dimostrato che gli indumenti da lavoro rientrano fra i DPI finalizzati alla protezione da tali agenti, in quanto evitano il contatto della pelle con sostanze inquinanti e potenzialmente nocive.
Le tute monouso vengono fornite solo per alcune lavorazioni particolarmente insudicianti, sono pensate per un utilizzo di poche ore e non per l'intero turno di lavoro, non essendo traspiranti, e sono soggette a strappi e lacerazioni, particolarmente frequenti proprio in ragione delle condizioni in cui operano i manutentori.
Sicché il contatto con gli agenti chimici o biologici viene ad essere costantemente impedito dagli indumenti di lavoro che, dopo la tuta e sovente in luogo della stessa, proteggono la pelle da contatti con sostanze potenzialmente nocive.
Se, dunque, gli indumenti da lavoro devono qualificarsi come DPI, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale.
Nel caso di specie non ha dedotto né provato di avere adempiuto a detto CP_3 obbligo.
Venendo, dunque alla quantificazione del danno patrimoniale patito, avendo dovuto l'istante provvedere personalmente e con proprie risorse economiche alla 'manutenzione' dei DPI, il pregiudizio sofferto può essere parametrato al costo sopportato per provvedere ad un lavaggio.
L'impossibilità di provare nel loro esatto ammontare i costi e le spese sostenute deriva proprio dalla natura degli stessi, normalmente affrontati nell'ambito della quotidiana economia familiare e quindi privi di ogni riscontro di carattere documentale e comunque non dimostrabili con altro mezzo istruttorio.
Il potere di liquidazione del danno in via equitativa, ad opera del Giudice del lavoro, presuppone l'individuazione, con adeguata motivazione, dei criteri adottati e dell'iter logico seguito, anche con riguardo all'obiettiva impossibilità di una determinazione certa della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo (v. ad es. Cass., 18 aprile
2003, n. 6333; Cass., 7 gennaio 2009, n. 50).
pagina5 di 7 Richiamata una pronuncia della Suprema Corte, n.16715 del 23/7/2014, che ha pronunciato su caso analogo, motivatamente indicando i parametri (voci e valori di costo, numero e frequenza dei lavaggi) presi a riferimento per la valutazione ai sensi dell'articolo
432 c.p.c., ragionevole appare, quindi, il riferimento ad una parametrazione del danno riferito al costo indicato in ricorso (ovvero €. 1,20 a lavaggio), assumendo una cadenza di lavaggio di due volte a settimana, considerando che per i lavori più insudicianti l'istante fa richiesta e riceve una tuta monouso.
Il danno mensile va pertanto, forfettariamente, quantificato in € 10,00 mensili.
La frequenza di due volte alla settimana costituisce il livello sufficiente di garanzia del mantenimento delle condizioni di igiene di cui alla legge 81/08.
Non si reputa, invece, congruo il criterio di liquidazione prescelto dal ricorrente, tenuto conto che non è neppure allegato che abbia provveduto di persona al lavaggio dei capi, ed, in ogni caso, l'attività in questione, quand'anche la si volesse considerare accessoria rispetto a quella lavorativa, sarebbe posta in essere in ambito domestico, al di fuori di ogni controllo datoriale e compatibile con attività ulteriori.
Non può porsi questione di prescrizione in quanto, trattandosi di azione risarcitoria, vige il termine ordinario decennale. La prescrizione è stata infatti interrotta dal ricorso gerarchico del maggio 2024.
Competono, pertanto complessivi €. 880,00, calcolati a partire dal maggio 2014 e fino al maggio 2024 , computando 11 mesi per anno (tenuto conto del periodo di ferie annuali), al cui importo va aggiunta la maggiorazione per rivalutazione ed interessi come in dispositivo. La decorrenza degli accessori va calcolata sull'importo di €. 10,00 mensili, dall'ultimo giorno del mese di riferimento, e fino al saldo.
Dunque il dovuto è pari a 10€x11 mesiX10 anni per un totale di €.1100,00 oltre accessori.
Le spese di giudizio devono essere compensate per la metà, stante la differenza tra la somma domandata e quella riconosciuta, nonché il contrasto giurisprudenziale sulla tematica dedotta in giudizio;
per il residuo si liquidano come in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna la società
[...] al risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione dei DPI nella misura di CP_3
pagina6 di 7 €.1100,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali come in motivazione fino al saldo;
- compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna la società convenuta al pagamento del residuo in favore dell'istante, che liquida, in tale ridotta misura, in €.
670,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione
Napoli, 07/07/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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