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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAMELI MARIA CRISTINA C.F._1
e
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. USAI NICOLA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 5 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“1) Nell'ambito della relazione sentimentale tra i due ricorrenti nasceva una figlia, a Cagliari il Persona_1
09.11.2017;
2) La relazione sentimentale, entrata in crisi già da qualche anno, si è interrotta definitivamente nel mese di giugno 2024
subito dopo un episodio di litigio che ha visto come protagonisti i parenti degli odierni ricorrenti, che ha reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine;
3) La SI , che abitava insieme alla bimba, nella casa del padre del compagno, unitamente allo stesso e al CP_1
padre della bimba, decideva quindi di trasferirsi presso l'abitazione della madre, come risulta dai verbali delle forze dell'ordine intervenute. La minore, già dall'estate scorsa trascorre tempi paritari con ciascuno dei genitori. Si fa presente che il nucleo è già seguito, a decorrere dall'episodio di cui al precedente punto, dai Servizi Sociali del Comune di Cagliari
e non sono state rilevate criticità riferibili ai ricorrenti nell'assolvimento del ruolo genitoriale. La bimba è serena e continua ad avere quale residenza primaria quella del padre, ove ha sempre vissuto;
4) La bimba, come già evidenziato, ha vissuto, sin dalla nascita, nell'abitazione del nonno paterno con quest'ultimo, il padre e, fino alla cessazione della relazione sentimentale dei genitori, con la madre. Ha la sua camera, le sue amiche vicino casa e frequenta una scuola molto vicina all'abitazione in oggetto. È, pertanto, per questo motivo che i genitori congiuntamente chiedono che la bimba abbia la collocazione primaria nell'abitazione del padre ove risiede e ha sempre risieduto dalla nascita in poi. Si precisa che la ricorrente è in attesa dell'assegnazione di un Controparte_1
appartamento da parte del Comune di Cagliari, in via Cornalias e che si riserva, una volta ottenuta l'assegnazione definitiva, di richiedere una modifica del presente accordo al fine di potere trasferire la residenza primaria della bambina presso di lei e quindi potere mantenere l'appartamento assegnato dal Comune di Cagliari;
5) Si chiede, inoltre, che, così come già sperimentato in questi ultimi mesi, i tempi di permanenza della stessa con ciascun genitore siano paritari, cinque giorni consecutivi con ognuno di essi e fine settimana alternati. Dal tempo paritario deriva
Pag. 2 a 5 che nessuno dei due genitori dovrà versare all'altro il contributo per il mantenimento della bimba, mentre saranno ripartite al 50% le spese straordinarie (scolastiche, sportive, ludiche;
mediche non coperte dal SSN. La SI CP_1
continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico relativo alla minore che già incamera dalla data di decorrenza del contributo. La bimba trascorrerà, inoltre, metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore, alternando con ognuno di loro Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta, salvo diverso accordo o impedimento oggettivo dettato da motivi di salute documentabili. Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori concorderanno di anno in anno, i giorni consecutivi che trascorrerà con ognuno di loro, compatibilmente al periodo di ferie delle parti;
6) Per quanto riguarda la situazione economica delle parti si precisa che il signor collabora con il padre Pt_1
nell'impresa individuale di pulizie dello stesso, mentre la SI svolge l'attività di estetista. Nessuno dei due è CP_1
proprietario di immobili, la SI è proprietaria di un veicolo, mentre il signor non è proprietario di CP_1 Pt_1
alcun mezzo e utilizza quello del padre. Il signor non ha presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi tre Pt_1
anni mentre la SI ha presentato, nello stesso periodo, dichiarazione CUD. Tutto ciò premesso, i signori CP_1
e rappresentati e difesi come sopra, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, Parte_1 Controparte_1
DISPORRE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore che manterrà la residenza Persona_1
primaria presso l'abitazione del padre in Cagliari, via M. Piovella n.57/b. Entrambi i genitori dovranno, di conseguenza,
esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà la figlia presso di sé, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità
genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
DISPORRE che la minore trascorra, alternativamente con ciascun genitore cinque giorni consecutivi a settimana e fine settimana anch'essi alternati. Quando trascorrerà cinque giorni consecutivi con la madre, nel fine settimana starà con il padre dal sabato mattina al lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola, e viceversa, quando trascorrerà cinque giorni di seguito con il padre, nel fine settimana starà con madre dal sabato mattina al lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola.
Pag. 3 a 5 trascorrerà con ciascun genitore metà delle festività natalizie e di quelle Pasquali, alternando con ciascuno di Per_1
essi il Natale e il Capodanno, la Pasqua e la Pasquetta. Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori concorderanno,
di anno in anno, i giorni consecutivi che trascorrerà con ciascun genitore. Il periodo verrà concordato dai signori Per_1
e entro il mese di maggio di ogni anno. Pt_1 CP_1
DISPORRE che, considerati i tempi paritari di permanenza della figlia con i genitori, nessuno dei due debba versare un contributo economico all'altro per il suo mantenimento.
DISPORRE che l'assegno unico relativo alla figlia minore continui a essere percepito dalla madre nella misura del 100%.
PORRE a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie (scolastiche, comprendenti gite, mensa e doposcuola,
sanitarie non coperte dal SSN, comprendenti spese dentistiche, apparati ortodontici, occhiali da vista e lenti a contatto,
sportive e ludiche) della figlia minore da ripartirsi nella misura del 50% ciascuno.
Con compensazione delle spese del giudizio.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso, determinato nell'importo fisso di euro 43,00, non viene versato essendo i ricorrenti stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
I signori e Parte_1 Parte_2
[...]
di non volersi riconciliare e
CP_2
rinunciando alla comparizione personale, che il procedimento in epigrafe venga trattato con le modalità di trattazione scritta ex art. 473 bis n. 51 e che venga deciso sulle CONCLUSIONI congiunte, conformi a quelle sopra riportate, che fin d'ora i ricorrenti dichiarano di confermare”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Pag. 4 a 5 Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Parte_1 Controparte_1
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 04.03.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
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