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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/09/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 718/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
QUALE EREDE DI , elettivamente domiciliato in Parte_1 Persona_1
IA (VV), Corso Castelmonardo, n. 143, presso lo studio dell'avv. Silverio Natali (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennità di accompagnamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 29/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo che (deceduto il 1°.5.2023) I) aveva percepito, Persona_1 dall' l'indennità di accompagnamento recante n. 2002/044/01853059 fino alla CP_1 sospensione illegittima del relativo pagamento, avvenuta da febbraio 2012, senza alcuna comunicazione;
II) aveva richiesto all' a mezzo pec del 17/04/2020, il ripristino della CP_1 prestazione e dei relativi pagamenti, comprensivi delle mensilità dovute e non corrisposte;
III) aveva appreso dall' resistente, con pec del 23/04/2024, che la prestazione era stata CP_1 erogata fino al mese di gennaio 2012, perché successivamente localizzata, a causa mancata della mancata riscossione, presso un ufficio pagatore interno fino al mese di novembre 2014, per poi essere eliminata da dicembre 2014. Il ricorrente, nella qualità di erede, deduceva, pertanto, di
1 avere diritto a percepire i ratei di indennità non corrisposti a favore del de cuius con decorrenza da febbraio 2012 alla data di presentazione della nuova domanda amministrativa, diretta a ottenere l'indennità auspicata, avvenuta a ottobre 2022, riconosciuta dall' con decorrenza CP_1 da novembre 2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare l , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a riattivare in favore del signor l'indennità di accompagnamento Persona_1 precedentemente fruita dal ricorrente e revocata dall nonché al pagamento dei relativi CP_1 ratei arretrati a far data dalla revoca e maggiorati da rivalutazione monetaria ed interessi legali, con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando le avverse CP_1 pretese, sollevando l'eccezione di prescrizione quinquennale, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, nei limiti id seguito espressi.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente – nella qualità di erede di , percettore dell'indennità di accompagnamento fino a gennaio 2012 – Persona_1
a ottenere i ratei spettanti e non riscossi.
3. È rilevante segnalare come ai sensi dell'art. 2946 c.c. “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. L'art. 2948 c.c. stabilisce, invece, la prescrizione quinquennale per i ratei giù liquidati e non riscossi o per le somme erogate ma non incassate dal beneficiario.
4. Nel caso di cui ci si occupa, dalla documentazione versata in atti dall'Ente di previdenza, si evince come da febbraio 2012 a dicembre 2014 i ratei spettanti all'ormai defunto siano state liquidate, ma non corrisposte. Dunque, vi era stata la determinazione delle somme spettanti al beneficiario, senza che le stesse, tuttavia, fossero incassate dall'avente diritto.
5. Conformemente alla normativa sopra espressa, stante la prescrizione quinquennale dei ratei e stante l'avvenuta proposizione, di parte ricorrente all'Ente, di richiesta per ottenere il beneficio auspicato (solo) dapprima con nota del 17.4.2020 e dopo con ricorso amministrativo del 10.11.2021 (all.ti 7 e 10 del ricorso), i ratei liquidati e non riscossi nel periodo intercorrente fra febbraio 2012 e dicembre 2014, non possono più essere pretesi dal ricorrente, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
6. Quanto spettante al ricorrente, in virtù dell'applicazione dell'art. 2946 c.c. al caso di specie, sono invece i ratei (neppure liquidati dall'Ente) da gennaio 2015 alla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso (29.3.2022), la cui somma deve essere calcolata dall'Ente di previdenza, a cui si aggiungano gli interessi dovuti dalla data di spettanza e fino al soddisfo.
7. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente alle spettanze previste per il periodo intercorrente fra gennaio 2015 e marzo 2022, attesa il successivo (anche al ricorso) avanzamento della “nuova” domanda amministrativa per ottenere l'indennità di accompagnamento, in seguito riconosciuta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Per_1
a ottenere i ratei dell'indennità di accompagnamento spettanti da gennaio 2015
[...]
a marzo 2022;
- condanna l' al pagamento, in favore di nella qualità di erede di CP_1 Parte_1
a ottenere detti ratei, con l'aggiunta degli interessi da calcolare dalla data Persona_1 del dovuto e fino al soddisfo;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 18.9.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
QUALE EREDE DI , elettivamente domiciliato in Parte_1 Persona_1
IA (VV), Corso Castelmonardo, n. 143, presso lo studio dell'avv. Silverio Natali (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennità di accompagnamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 29/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo che (deceduto il 1°.5.2023) I) aveva percepito, Persona_1 dall' l'indennità di accompagnamento recante n. 2002/044/01853059 fino alla CP_1 sospensione illegittima del relativo pagamento, avvenuta da febbraio 2012, senza alcuna comunicazione;
II) aveva richiesto all' a mezzo pec del 17/04/2020, il ripristino della CP_1 prestazione e dei relativi pagamenti, comprensivi delle mensilità dovute e non corrisposte;
III) aveva appreso dall' resistente, con pec del 23/04/2024, che la prestazione era stata CP_1 erogata fino al mese di gennaio 2012, perché successivamente localizzata, a causa mancata della mancata riscossione, presso un ufficio pagatore interno fino al mese di novembre 2014, per poi essere eliminata da dicembre 2014. Il ricorrente, nella qualità di erede, deduceva, pertanto, di
1 avere diritto a percepire i ratei di indennità non corrisposti a favore del de cuius con decorrenza da febbraio 2012 alla data di presentazione della nuova domanda amministrativa, diretta a ottenere l'indennità auspicata, avvenuta a ottobre 2022, riconosciuta dall' con decorrenza CP_1 da novembre 2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare l , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a riattivare in favore del signor l'indennità di accompagnamento Persona_1 precedentemente fruita dal ricorrente e revocata dall nonché al pagamento dei relativi CP_1 ratei arretrati a far data dalla revoca e maggiorati da rivalutazione monetaria ed interessi legali, con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando le avverse CP_1 pretese, sollevando l'eccezione di prescrizione quinquennale, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, nei limiti id seguito espressi.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente – nella qualità di erede di , percettore dell'indennità di accompagnamento fino a gennaio 2012 – Persona_1
a ottenere i ratei spettanti e non riscossi.
3. È rilevante segnalare come ai sensi dell'art. 2946 c.c. “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. L'art. 2948 c.c. stabilisce, invece, la prescrizione quinquennale per i ratei giù liquidati e non riscossi o per le somme erogate ma non incassate dal beneficiario.
4. Nel caso di cui ci si occupa, dalla documentazione versata in atti dall'Ente di previdenza, si evince come da febbraio 2012 a dicembre 2014 i ratei spettanti all'ormai defunto siano state liquidate, ma non corrisposte. Dunque, vi era stata la determinazione delle somme spettanti al beneficiario, senza che le stesse, tuttavia, fossero incassate dall'avente diritto.
5. Conformemente alla normativa sopra espressa, stante la prescrizione quinquennale dei ratei e stante l'avvenuta proposizione, di parte ricorrente all'Ente, di richiesta per ottenere il beneficio auspicato (solo) dapprima con nota del 17.4.2020 e dopo con ricorso amministrativo del 10.11.2021 (all.ti 7 e 10 del ricorso), i ratei liquidati e non riscossi nel periodo intercorrente fra febbraio 2012 e dicembre 2014, non possono più essere pretesi dal ricorrente, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
6. Quanto spettante al ricorrente, in virtù dell'applicazione dell'art. 2946 c.c. al caso di specie, sono invece i ratei (neppure liquidati dall'Ente) da gennaio 2015 alla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso (29.3.2022), la cui somma deve essere calcolata dall'Ente di previdenza, a cui si aggiungano gli interessi dovuti dalla data di spettanza e fino al soddisfo.
7. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente alle spettanze previste per il periodo intercorrente fra gennaio 2015 e marzo 2022, attesa il successivo (anche al ricorso) avanzamento della “nuova” domanda amministrativa per ottenere l'indennità di accompagnamento, in seguito riconosciuta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Per_1
a ottenere i ratei dell'indennità di accompagnamento spettanti da gennaio 2015
[...]
a marzo 2022;
- condanna l' al pagamento, in favore di nella qualità di erede di CP_1 Parte_1
a ottenere detti ratei, con l'aggiunta degli interessi da calcolare dalla data Persona_1 del dovuto e fino al soddisfo;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 18.9.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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