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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 26 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2005/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Maria Cristina Mascianà, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Piave, n.3, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18 aprile 2024, il ricorrente in epigrafe, impugnava in questa sede il provvedimento del 25 gennaio 2024 con cui l' CP_1 gli comunicava, nella sua qualità di erede legittimo del defunto padre Persona_1
, di dover procedere al recupero delle somme da quest'ultimo
[...] indebitamente percepite sulla pensione di reversibilità cat. SO n. 20001818, per il periodo 01/02/1998 al 28/02/2007, per la complessiva somma di €26.120,53. Nel richiamato provvedimento, si specificava che la summenzionata somma era stata ingiustamente corrisposta sulla pensione di reversibilità di
, quale coniuge superstite della sig.ra Persona_1 Persona_2 nonostante lo stesso avesse contratto nuove nozze con la sig.ra
[...] nel mese di febbraio del 1998. Pt_2
Avverso il succitato provvedimento, il ricorrente, in data 27.03.2024, proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps di Reggio Calabria, rimasto inevaso. Deduceva, pertanto, l'illegittimità della comunicazione di indebito per violazione dell'art. 3 della L. 241/90 e per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando, le seguenti conclusioni: CP_1
“1) Accertare e dichiarare la nullità della pretesa creditoria avanzata dall e/o CP_1
l'irripetibilità dell'indebito contestato al ricorrente con nota del 25.1.2024, con ogni
CP_1 conseguenza di legge;
2) Conseguentemente dichiarare che la somma di € 26.120,53 richiesta dall' al ricorrente non è dovuta e, pertanto, ordinare la restituzione delle somme
CP_1 eventualmente già recuperate;
3) In via subordinata, dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria contestata dall per il periodo dall'1.2.1998 al 28.2.2007 e,
CP_1 conseguenzialmente, ordinare la restituzione delle somme eventualmente già recuperate;
”, vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare,
CP_1
l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza e improcedibilità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la regolare notifica dell'indebito al defunto in data 25.02.2008 e alla Persona_1 sig.ra in qualità di erede, in data 15.09.2017. CP_2
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
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1. Come anticipato, oggetto del giudizio è la legittimità del provvedimento con cui l' comunicava al ricorrente il recupero di un CP_1 indebito accertato sulla pensione di reversibilità del defunto padre, per il periodo 01/02/1998 al 28/02/2007, indebitamente riscossa anche in epoca successive alle nuove nozze dallo stesso contratte nel febbraio 1998. Accertato il regolare espletamento del procedimento amministrativo (v. all 2 prod.ne documentale parte ricorrente -ricorso al Comitato Provinciale del 27.03.2024), deve essere esaminata, in via assorbente, l'eccezione di CP_1 prescrizione del debito sollevata da parte ricorrente. La doglianza è fondata. In primo luogo, risulta provata e non contestata la qualità di coerede dell'odierno ricorrente che è subentrato nell'asse ereditario del defunto padre come risulta da atto di successione registrato presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate in data 4.12.2009 (v. all. 6 prod.ne documentale . CP_1
Ebbene, risulta documentalmente provato che, successivamente alla comunicazione di indebito al dante causa del 15.02.2008, l'unica, tra gli eredi legittimi, cui è stato notificato, in data 03.08.2017, l'atto comunicativo dell'esistenza di un indebito e interruttivo della prescrizione è la coniuge di quest'ultimo, sig.ra (v. all.ti 7 e 8 prod.ne documentale . CP_2 CP_1
Tanto premesso, giova rammentare che l'indebito non riveste il valore di obbligazione solidale, non trovando applicazione l'art. 1310 c.c. a mente del quale: “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, (…) hanno effetto anche riguardo gli altri debitori”. Nella fattispecie, pertanto, in applicazione degli artt. 581 (Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi) e 754 c.c. (Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti in proporzione alla loro quota ereditaria) l'ingresso nell'asse ereditario da parte della coniuge era limitato alla misura di un terzo, sicché solo rispetto a tale quota di debito l'unico atto interruttivo notificato può ritenersi valido e efficace e tale da impedire lo spirare della prescrizione. D'altra parte, considerato che per il pagamento della restante parte del debito avrebbe dovuto rivolgersi agli altri tre eredi (tra cui il ricorrente), l' CP_1 non ha adempiuto all'onere di provare in giudizio la notifica di tempestivi atti interruttivi entro il termine di prescrizione decennale. Il primo atto interruttivo notificato al ricorrente, infatti, risulta quello oggetto del presente giudizio recante la data del 25.01.2024, ossia, oltre 15 anni dopo la morte del de cuius. (12.10.2008) Per tali ragioni il ricorrente non può essere tenuto a pagare la sua quota dell'indebito quale chiamato all'eredità del padre, essendo il relativo diritto di credito dell' prescritto. CP_1
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' convenuto. CP_1
In ordine al valore della causa, questo Giudice osserva che parte ricorrente ha indicato in ricorso l'importo di € 26.120,53. Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese, tale dichiarazione non vincola il Giudice (cfr Cass. Civ. 19233/2022). Invero, nel caso di specie, dall'esame del provvedimento impugnato, datato 25 gennaio 2024, emerge chiaramente come l' abbia richiesto CP_1 all'odierno ricorrente il pagamento di quanto preteso a titolo di indebito, unicamente in relazione alla sua quota ereditaria che, in applicazione degli artt. 581 e ss., può quantificarsi in €. 5.804,56.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'insussistenza del diritto dell alla ripetizione nei CP_1 confronti del ricorrente della sua quota di indebito di cui al provvedimento del 25 gennaio 2024, oggetto della presente impugnativa, per i motivi sopra esposti e condanna l' in persona del l.r.p.t., alla restituzione di quanto già CP_1 eventualmente trattenuto a tale titolo;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente la somma di € 1.865,00 titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 26 novembre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano