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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9226/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9226/2023 promossa da:
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO BIANCHI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, C.so Europa nr. 12, presso lo stesso difensore Attrice opponente contro (P.I. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti SARA DE NOVA e Controparte_1 P.IVA_2
IG ZZ, presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino, Via Federico Campana nr. 36 Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera-pagamento compenso
Conclusioni di parte attrice:
“1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 848/2023 emesso dal Tribunale di Torino, Giudice Dott. De Magistris in data 3 febbraio 2023 e pubblicato il 6 febbraio 2023 (n. 1861/23 R.G.) e dichiarare che nulla è dovuto ad
Controparte_1
2) In via istruttoria […]
3) Con vittoria di spese, compensi e accessori di legge”.
Conclusioni di parte convenuta : CP_2
“Rigettare tutte le domande di parte attrice opponente, confermare il decreto 648/2023 e per l'effetto condannare a pagare ad la somma di € 30.779,12 oltre interessi (interessi ex art. 4 dlgs Parte_1 Controparte_1 231/2002 sull'importo di euro 29.280,00 nonché interessi legali sull'importo di euro 1.499,12) nonché le spese del procedimento monitorio così come liquidate dal decreto ingiuntivo 648/2023 e così l'importo di euro 36.100 (già pagato da nel mese di settembre 2023) o a pagare altra diversa maggior o minor somma Parte_1 ritenuta di gius are ex art. 96 c.p.c.; - condannare al pagamento dei Parte_1 Parte_1 pagina 1 di 5 compensi e delle spese di lite del presente giudizio, oltre agli oneri di legge, quali rimborso forfetario, cassa avvocati e IVA. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 28.04.2023, ha proposto opposizione contro il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 848/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 3 febbraio 2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 30.779,12 in favore di oltre interessi e spese. Controparte_1
L'opponente ha dedotto l'inesistenza della prestazione oggetto della fattura n. 12/2022, la sproporzione del corrispettivo, la nullità del contratto per difetto di causa e consenso, nonché la violazione di norme imperative (artt. 2231 c.c., D.lgs. 139/2005, L. 12/1979). La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, la congruità del compenso e la tardività e infondatezza delle contestazioni.
2. Sull'eccezione di inammissibilità per mutatio libelli Dall'esame degli atti emerge che la parte attrice ha introdotto il giudizio con atto di Parte_1 citazione fondato sulla contestazione della mancata erogazione della prestazione contrattuale. Successivamente, nella prima memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., ha formulato anche domande di nullità del contratto per difetto di consenso, causa illecita, violazione di norme professionali e obblighi informativi. Tali domande, per la loro natura e per i presupposti giuridici sui quali si fondano, non appaiono estranee rispetto alla pretesa originaria, in quanto non introducono nel processo un tema di indagine e di decisione del tutto nuovo, fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo. Ne consegue che esse non integrano una mutatio libelli ma sono ammissibili, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., II Sez., ordinanza nr. 28029 del 14/10/2021), secondo cui la modifica è ammissibile ogni qual volta non si traduca in una domanda
“altra” rispetto a quella originaria e non alteri il nucleo essenziale della pretesa.
3. Sulle prestazioni oggetto della fattura impagata Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, va ribadito che l'onere della prova dell'adempimento incombe sul creditore opposto, il quale, agendo come attore sostanziale, deve dimostrare l'esistenza e il corretto svolgimento della prestazione dedotta in giudizio, secondo un principio consolidato in giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. civ., 23 gennaio 2023, n. 1892). Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione di inadempimento formulata da , la convenuta Parte_1
ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'attività svolta nel trimestre oggetto CP_1 della fattura (cfr. docc. 15 e 15 bis, fascicolo convenuta), documentazione che non è stata contestata dalla opponente. L'eccezione di inadempimento risulta quindi infondata.
pagina 2 di 5 4 Sul preteso difetto di consenso alla sottoscrizione del contratto La deduzione è infondata. La stessa difesa attorea ammette (cfr. pag. 2 memoria del 04.10.2023) che l'allora amministratore di , Sig. sottoscrisse il contratto del 30.05.2016, seppur per Parte_1 Pt_2 timore del Sig. Burgary: tale situazione non è riconducibile a una assenza di accordo produttiva di nullità del contratto ma, al più, potrebbe integrare un vizio del consenso. Al riguardo la giurisprudenza precisa che in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. Nel caso di specie, pertanto, difettano i presupposti per l'annullamento del contratto e la dichiarazione del Sig. (“il contratto mi è stato sottoposto da firmare e non ero in grado di stimare il Pt_2 costo dell'attività” – doc. 6 attoreo) evidenzia semmai una violazione dei doveri di amministratore, non una mancanza di consenso.
5 Sulla causa illecita per sproporzione del corrispettivo La censura non può essere accolta. La sproporzione tra le prestazioni, anche ove sussistente, non integra di per sé una causa di nullità del contratto, potendo semmai costituire un presupposto per l'azione di rescissione ai sensi dell'art. 1448 c.c., che tuttavia non risulta proposta nel presente giudizio.
6 Sulla violazione dell'art. 2497-ter c.c. Anche tale censura è priva di fondamento. La norma in questione disciplina le delibere societarie influenzate da attività di direzione e coordinamento, imponendo specifici obblighi di motivazione, ma non si applica ai contratti stipulati da amministratori muniti di pieni poteri, come quello oggetto di causa. Il contratto in esame, avente natura di prestazione continuativa, non rientra pertanto nell'ambito di operatività della disposizione richiamata.
pagina 3 di 5 8 Sull'annullabilità del contratto per conflitto di interesse L'opponente deduce l'annullabilità del contratto per conflitto di interesse sotto due profili: la stipulazione e il mancato esercizio del potere di disdetta alla scadenza, individuando quale portatore del conflitto di interessi il Sig. , amministratore unico di e, per un periodo Parte_3 CP_1 limitato (15.01.2021 – 08.09.2022), consigliere di con delega ai poteri di ordinaria Parte_1 amministrazione. La censura è infondata. Il contratto risale al 30.05.2016, quando amministratore unico di era il Sig. , Parte_1 Parte_4 come riconosciuto dalla stessa opponente. Le dichiarazioni rese dal (cfr. doc. 6 attoreo: “dichiaro Pt_2 che il contratto con mi è stato sottoposto da firmare e non ero in grado di stimare quanto costasse CP_1 quell'attività”; “nonostante fossi amministratore, mi sono sempre occupato principalmente dell'attività di direzione artistica. Godendo della massima fiducia in e , ho avallato il loro Parte_3 Parte_5 operato”) e l'ulteriore documentazione in atti, pur evidenziando una condotta negligente nell'esercizio dei propri poteri, non provano la sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 c.c., che richiede la coincidenza tra l'interesse personale del rappresentante (o di un terzo da lui rappresentato) e quello perseguito con l'atto. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. 10.01.2017 n. 271; Cass. 03.07.2000 n. 8879), il mero uso malaccorto dei poteri di rappresentanza, anche se dannoso per la società e vantaggioso per un terzo, non è sufficiente a configurare il conflitto. Parimenti il secondo profilo, relativo all'omesso esercizio del potere di disdetta da parte di , è Pt_3 privo di prova. L'esistenza del contratto e dei relativi costi era nota al C.d.a. almeno dal maggio 2021 (cfr. mail 25.05.2021, doc. 11 convenuta), e anche altri amministratori, privi di interessi in conflitto, non ritennero di esercitare la disdetta se non oltre un anno dopo. Ne consegue che la deduzione non può trovare accoglimento.
Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 848/2023 confermato.
6. Sulle spese di lite Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento. Non può essere accolta la richiesta della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo elementi di dolo o colpa grave in capo all'opponente, che si è limitata all'esercizio del proprio diritto di difesa. Si ritiene, invece, di compensare le spese relative al procedimento di sequestro conservativo in corso di causa, in considerazione del rigetto di tale misura cautelare e dell'accoglimento, nel merito, della pretesa creditoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
pagina 4 di 5 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 848/2023 del Tribunale di Torino;
- Condanna parte attrice, a corrispondere, in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- Compensa integralmente le spese del procedimento di sequestro conservativo in corso di causa.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 10.11.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Dr.ssa Alexandra Romeo CP_3
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Sulla violazione dell'art. 2231 c.c., del D.lgs. 139/2005 e della L. 12/1979 La censura non è fondata. Le attività svolte da non rientrano tra quelle riservate ai CP_1 professionisti iscritti in albi, trattandosi di prestazioni di natura contabile e amministrativa generica. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 13342/2018; Cass. civ., 14085/2010) ha chiarito che la riserva opera esclusivamente per attività tipiche di revisione legale o consulenza professionale qualificata, mentre non si estende alle mere attività esecutive o di supporto amministrativo, come, appunto, quelle erogate dall'odierna opposta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9226/2023 promossa da:
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO BIANCHI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, C.so Europa nr. 12, presso lo stesso difensore Attrice opponente contro (P.I. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti SARA DE NOVA e Controparte_1 P.IVA_2
IG ZZ, presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino, Via Federico Campana nr. 36 Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera-pagamento compenso
Conclusioni di parte attrice:
“1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 848/2023 emesso dal Tribunale di Torino, Giudice Dott. De Magistris in data 3 febbraio 2023 e pubblicato il 6 febbraio 2023 (n. 1861/23 R.G.) e dichiarare che nulla è dovuto ad
Controparte_1
2) In via istruttoria […]
3) Con vittoria di spese, compensi e accessori di legge”.
Conclusioni di parte convenuta : CP_2
“Rigettare tutte le domande di parte attrice opponente, confermare il decreto 648/2023 e per l'effetto condannare a pagare ad la somma di € 30.779,12 oltre interessi (interessi ex art. 4 dlgs Parte_1 Controparte_1 231/2002 sull'importo di euro 29.280,00 nonché interessi legali sull'importo di euro 1.499,12) nonché le spese del procedimento monitorio così come liquidate dal decreto ingiuntivo 648/2023 e così l'importo di euro 36.100 (già pagato da nel mese di settembre 2023) o a pagare altra diversa maggior o minor somma Parte_1 ritenuta di gius are ex art. 96 c.p.c.; - condannare al pagamento dei Parte_1 Parte_1 pagina 1 di 5 compensi e delle spese di lite del presente giudizio, oltre agli oneri di legge, quali rimborso forfetario, cassa avvocati e IVA. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 28.04.2023, ha proposto opposizione contro il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 848/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 3 febbraio 2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 30.779,12 in favore di oltre interessi e spese. Controparte_1
L'opponente ha dedotto l'inesistenza della prestazione oggetto della fattura n. 12/2022, la sproporzione del corrispettivo, la nullità del contratto per difetto di causa e consenso, nonché la violazione di norme imperative (artt. 2231 c.c., D.lgs. 139/2005, L. 12/1979). La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, la congruità del compenso e la tardività e infondatezza delle contestazioni.
2. Sull'eccezione di inammissibilità per mutatio libelli Dall'esame degli atti emerge che la parte attrice ha introdotto il giudizio con atto di Parte_1 citazione fondato sulla contestazione della mancata erogazione della prestazione contrattuale. Successivamente, nella prima memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., ha formulato anche domande di nullità del contratto per difetto di consenso, causa illecita, violazione di norme professionali e obblighi informativi. Tali domande, per la loro natura e per i presupposti giuridici sui quali si fondano, non appaiono estranee rispetto alla pretesa originaria, in quanto non introducono nel processo un tema di indagine e di decisione del tutto nuovo, fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo. Ne consegue che esse non integrano una mutatio libelli ma sono ammissibili, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., II Sez., ordinanza nr. 28029 del 14/10/2021), secondo cui la modifica è ammissibile ogni qual volta non si traduca in una domanda
“altra” rispetto a quella originaria e non alteri il nucleo essenziale della pretesa.
3. Sulle prestazioni oggetto della fattura impagata Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, va ribadito che l'onere della prova dell'adempimento incombe sul creditore opposto, il quale, agendo come attore sostanziale, deve dimostrare l'esistenza e il corretto svolgimento della prestazione dedotta in giudizio, secondo un principio consolidato in giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. civ., 23 gennaio 2023, n. 1892). Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione di inadempimento formulata da , la convenuta Parte_1
ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'attività svolta nel trimestre oggetto CP_1 della fattura (cfr. docc. 15 e 15 bis, fascicolo convenuta), documentazione che non è stata contestata dalla opponente. L'eccezione di inadempimento risulta quindi infondata.
pagina 2 di 5 4 Sul preteso difetto di consenso alla sottoscrizione del contratto La deduzione è infondata. La stessa difesa attorea ammette (cfr. pag. 2 memoria del 04.10.2023) che l'allora amministratore di , Sig. sottoscrisse il contratto del 30.05.2016, seppur per Parte_1 Pt_2 timore del Sig. Burgary: tale situazione non è riconducibile a una assenza di accordo produttiva di nullità del contratto ma, al più, potrebbe integrare un vizio del consenso. Al riguardo la giurisprudenza precisa che in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. Nel caso di specie, pertanto, difettano i presupposti per l'annullamento del contratto e la dichiarazione del Sig. (“il contratto mi è stato sottoposto da firmare e non ero in grado di stimare il Pt_2 costo dell'attività” – doc. 6 attoreo) evidenzia semmai una violazione dei doveri di amministratore, non una mancanza di consenso.
5 Sulla causa illecita per sproporzione del corrispettivo La censura non può essere accolta. La sproporzione tra le prestazioni, anche ove sussistente, non integra di per sé una causa di nullità del contratto, potendo semmai costituire un presupposto per l'azione di rescissione ai sensi dell'art. 1448 c.c., che tuttavia non risulta proposta nel presente giudizio.
6 Sulla violazione dell'art. 2497-ter c.c. Anche tale censura è priva di fondamento. La norma in questione disciplina le delibere societarie influenzate da attività di direzione e coordinamento, imponendo specifici obblighi di motivazione, ma non si applica ai contratti stipulati da amministratori muniti di pieni poteri, come quello oggetto di causa. Il contratto in esame, avente natura di prestazione continuativa, non rientra pertanto nell'ambito di operatività della disposizione richiamata.
pagina 3 di 5 8 Sull'annullabilità del contratto per conflitto di interesse L'opponente deduce l'annullabilità del contratto per conflitto di interesse sotto due profili: la stipulazione e il mancato esercizio del potere di disdetta alla scadenza, individuando quale portatore del conflitto di interessi il Sig. , amministratore unico di e, per un periodo Parte_3 CP_1 limitato (15.01.2021 – 08.09.2022), consigliere di con delega ai poteri di ordinaria Parte_1 amministrazione. La censura è infondata. Il contratto risale al 30.05.2016, quando amministratore unico di era il Sig. , Parte_1 Parte_4 come riconosciuto dalla stessa opponente. Le dichiarazioni rese dal (cfr. doc. 6 attoreo: “dichiaro Pt_2 che il contratto con mi è stato sottoposto da firmare e non ero in grado di stimare quanto costasse CP_1 quell'attività”; “nonostante fossi amministratore, mi sono sempre occupato principalmente dell'attività di direzione artistica. Godendo della massima fiducia in e , ho avallato il loro Parte_3 Parte_5 operato”) e l'ulteriore documentazione in atti, pur evidenziando una condotta negligente nell'esercizio dei propri poteri, non provano la sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 c.c., che richiede la coincidenza tra l'interesse personale del rappresentante (o di un terzo da lui rappresentato) e quello perseguito con l'atto. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. 10.01.2017 n. 271; Cass. 03.07.2000 n. 8879), il mero uso malaccorto dei poteri di rappresentanza, anche se dannoso per la società e vantaggioso per un terzo, non è sufficiente a configurare il conflitto. Parimenti il secondo profilo, relativo all'omesso esercizio del potere di disdetta da parte di , è Pt_3 privo di prova. L'esistenza del contratto e dei relativi costi era nota al C.d.a. almeno dal maggio 2021 (cfr. mail 25.05.2021, doc. 11 convenuta), e anche altri amministratori, privi di interessi in conflitto, non ritennero di esercitare la disdetta se non oltre un anno dopo. Ne consegue che la deduzione non può trovare accoglimento.
Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 848/2023 confermato.
6. Sulle spese di lite Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento. Non può essere accolta la richiesta della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo elementi di dolo o colpa grave in capo all'opponente, che si è limitata all'esercizio del proprio diritto di difesa. Si ritiene, invece, di compensare le spese relative al procedimento di sequestro conservativo in corso di causa, in considerazione del rigetto di tale misura cautelare e dell'accoglimento, nel merito, della pretesa creditoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
pagina 4 di 5 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 848/2023 del Tribunale di Torino;
- Condanna parte attrice, a corrispondere, in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- Compensa integralmente le spese del procedimento di sequestro conservativo in corso di causa.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 10.11.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Dr.ssa Alexandra Romeo CP_3
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Sulla violazione dell'art. 2231 c.c., del D.lgs. 139/2005 e della L. 12/1979 La censura non è fondata. Le attività svolte da non rientrano tra quelle riservate ai CP_1 professionisti iscritti in albi, trattandosi di prestazioni di natura contabile e amministrativa generica. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 13342/2018; Cass. civ., 14085/2010) ha chiarito che la riserva opera esclusivamente per attività tipiche di revisione legale o consulenza professionale qualificata, mentre non si estende alle mere attività esecutive o di supporto amministrativo, come, appunto, quelle erogate dall'odierna opposta.