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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4587 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Saverio Siniscalchi (C.F. ) e Flavia Pugliese Confalone (C.F. C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
-APPELLANTE-
e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore Dott. (C.F. ), nella sua qualità di Controparte_2 C.F._4 mandataria di (C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso n. CP_3
), rappresentata e difesa, dall'Avv. Alberto Bonandrini (C.F. ), P.IVA_2 C.F._5 giusta delega in atti;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1585/2020 emessa dal RI di Torre Annunziata, pubblicata il 30.10.2020.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “1. dichiarare infondata la domanda azionata in sede monitoria;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando l'inesistenza del contratto di finanziamento, la mancata erogazione delle relative somme in favore dell'opponente e la totale insussistenza del credito azionato;
2. condannare parte opposta al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio e della mediazione obbligatoria, oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Per l'appellata: “1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specificità richiesti all'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1585/2020 e il decreto ingiuntivo n. 124/2018; 2) in via principale, nel merito, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per le causali di cui in narrativa, l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. 1585/2020 emessa dal RI di Torre Parte_1
Annunziata, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recante R.G. n. 2784/2018, e conseguentemente confermare la suddetta sentenza e il decreto ingiuntivo n. 124/2018; 3) in via subordinata, nella denegata ma non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello per il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, in riforma di quest'ultima, condannare l'appellante al pagamento in favore di della somma di € 18.626,18, oltre accessori come per legge, oltre CP_3 interessi di mora al tasso contrattualmente previsto fino al saldo, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per tutte le causali di cui in narrativa. In via istruttoria: solo ove occorra: - disporre verificazione di scrittura privata ex art. 216 e 219 c.p.c. nei termini indicati gli atti del giudizio di primo grado;
- ammettere prova per testi così come articolata nella memoria ex art. 183,
6° comma, n. 2 di primo grado;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei documenti indicati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Ragioni della decisione
1. Il giudizio di primo grado.
In data 15.1.2018, su richiesta della il RI di Torre Annunziata emetteva decreto CP_3 ingiuntivo a carico di per il pagamento della somma di € 18.626,18 in favore della Parte_1 società istante e, con successivo atto di citazione, la debitrice ingiunta proponeva opposizione dinanzi allo stesso RI, esponendo: 1) di non aver mai concluso alcun contratto di finanziamento con la né di aver mai sottoscritto alcuna altra documentazione ad esso allegato, tantomeno la CP_3 girata sull'assegno bancario non trasferibile riportante la somma asseritamente concessale in prestito;
2) di non aver mai ricevuto, in ogni caso, la somma oggetto del presunto finanziamento. L'opponente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c., disconosceva dunque tutte le sottoscrizioni in calce ai documenti prodotti dalla società presunta creditrice in sede monitoria, indicandoli specificatamente nella loro totalità. La chiedeva pertanto la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, previo accertamento della inesistenza del contratto di finanziamento, con condanna alle spese di lite.
La società opposta, costituitasi a mezzo della mandataria esponeva: 1) che nel Controparte_1 mese di ottobre del 2006, le era pervenuta, a mezzo della creditizio, la richiesta Parte_2 di finanziamento inoltrata proprio dalla SInorelli, unitamente alla copia di un suo documento, ai documenti reddituali, ed a documentazione bancaria;
2) che all'inoltro di tale documentazione proveniente dalla opponente, seguiva anche una telefonata di interlocuzione con la stessa, in data
25.10.2006, sulla sua utenza fissa al numero 0818025581; 3) che, concluse positivamente le pratiche per l'istruttoria del finanziamento, la provvedeva a stampare il contratto di finanziamento e ad CP_3 inviarlo al mediatore creditizio affinché raccogliesse la sottoscrizione della 3) che la Parte_1 CP_3 emetteva pertanto l'assegno non trasferibile n. 3852787794 in favore della e per l'importo Parte_1 di € 14.500,00, da lei regolarmente incassato previa sottoscrizione a suo pugno per la girata e l'incasso, avvenuto in data 3.11.2006 presso l'istituto San Paolo Banco di Napoli;
4) che il contratto prevedeva il rientro della debitrice in 60 rate di € 364,99 ciascuna, dal 5.1.2007 al 5 12.2011, a mezzo
RID bancario, modalità scelta direttamente dalla cliente che optava pertanto per l'addebito diretto della rata mensile sul suo conto corrente acceso presso la Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a., le cui coordinate bancarie erano da lei stessa comunicate;
5) che dalla documentazione emergeva che la aveva autorizzato la propria banca all'addebito mensile delle rate, in data 8.11.2006; 6) Parte_1 che, in esecuzione del contratto, la pagava regolarmente alla loro scadenza gli importi Parte_1 corrispondenti alle prime 20 rate, con scadenza dal 5.1.2007 al 5.8.2008, senza nulla eccepire circa gli addebiti relativi contabilizzati sul suo conto corrente, e dando dunque piena esecuzione al contratto a mezzo di prestazioni periodiche;
7) che in data 11.8.2008, la provvedeva alla revoca Parte_1 dell'autorizzazione di addebito in conto corrente, 8) che nell'aprile del 2009 la società creditrice faceva pervenire alla debitrice una proposta di rientro, e che nessun disconoscimento proveniva dalla stessa, pur rimanendo inadempiente al pagamento del saldo. La opposta evidenziava pertanto la pretestuosità ed infondatezza della opposizione, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 15.5.2019, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con sentenza n. 1585/2020 resa in data 30.10.2020 e notificata il 9.11.2020, il RI rigettava l'opposizione, ribadendo, con motivazione per relationem, quanto esposto nella ordinanza 15.5.2019, anche a sostegno del rigetto della opposizione;
in sintesi, come unica motivazione a sostegno del rigetto della domanda, il RI evidenziava che la esecuzione del contratto, a mezzo del pagamento di 20 rate da parte della opposta, desse piena prova della sua effettiva esistenza e dunque della infondatezza delle ragioni esposte dalla opponente.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza, evidenziando in primo luogo la sinteticità della motivazione che, riferendosi per relationem ad altro provvedimento istruttorio, non aveva minimamente affrontato nessuno dei motivi di opposizione proposti;
osservava, altresì, che il Giudice aveva depositato la sentenza prima del deposito da parte sua della memoria di replica ex art. 190 c.p.c. Deduceva dunque la nullità della sentenza, non essendo possibile affatto ricostruire il ragionamento giuridico compiuto dal RI per addivenire alla pronuncia di rigetto.
Chiedeva pertanto, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
Costituitasi, la , quale mandataria della esponeva: 1) che l'appello era CP_1 CP_3 inammissibile, non avendo l'appellante esposto i motivi di doglianza in relazione all'effettivo ragionamento posto a base della decisione del RI, seppur esplicitata con riferimento ad un suo precedente provvedimento istruttorio;
2) che, a seguito del pretestuoso disconoscimento delle sottoscrizioni a suo nome da parte della e della sua istanza di verificazione, il RI Parte_1 aveva reputato superfluo tale adempimento istruttorio, ritenendo che la documentazione allegata agli atti fosse sufficiente per il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 10.10.2024, il Collegio ha disposto procedersi a CTU grafologica al fine di accertare la autenticità di tutte le sottoscrizioni tempestivamente disconosciute dalla sin Parte_1 dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e, dunque, di quelle asseritamente apposte al contratto di finanziamento, al documento di sintesi ed alle condizioni generali di finanziamento, alla accettazione della richiesta di finanziamento ed alla girata sull'assegno bancario non trasferibile.
La Corte ha altresì ordinato, ai sensi dell'art. 201 c.p.c., alla agenzia Sanpaolo Banco di Napoli sita in Agerola, l'esibizione del contratto di apertura di conto corrente intestato alla completo Parte_1 dello specimen firma e dell'estratto conto relativo al mese di novembre 2006.
In data 24.3.2025, la CTU nominata ha provveduto al deposito dell'elaborato peritale, ed alla udienza del 14.5.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini alle parti ex art. 190
c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, osserva la Corte, è utile esaminare le risultanze della consulenza grafologica espletata in corso di causa, atteso che le stesse risultano pienamente idonee a definire il giudizio con conseguente assorbimento di ogni altra questione diversa dall'accertamento demandato alle indagini del consulente nominato.
Tale indagine è connessa al vaglio del primo motivo di appello, con il quale la ha inteso Parte_1 contestare la motivazione del RI, nella parte in cui non ha affatto tenuto conto del rituale e tempestivo disconoscimento da lei effettuato delle sottoscrizioni a lei asseritamente riferibili sulla documentazione a sostegno della pretesa monitoria. Invero, il RI, con una stringata motivazione “per relationem” rispetto ad un'ordinanza emessa in corso di giudizio, ha ritenuto di porre a fondamento della decisione di rigetto della opposizione proposta l'unica circostanza per cui il pagamento di parte delle rate del finanziamento da parte della avrebbe rappresentato un Parte_1 elemento in fatto del tutto incongruente con qualsiasi altra linea difensiva connessa al disconoscimento in radice del finanziamento erogato, senza però nulla argomentare circa il disconoscimento ritualmente proposto dalla stessa, invero accompagnato anche da una serie di ulteriori allegazioni che si ponevano nel medesimo solco (la dichiarazione di non aver mai prestato attività lavorativa presso una società che si sarebbe resa intermediaria nella richiesta di finanziamento, la circostanza di non aver mai aperto alcun conto corrente per l'addebito di rate).
L'appellante ha dunque lamentato la assoluta carenza nella motivazione del RI di ogni elemento di valutazione circa il suo principale motivo di opposizione. Ella infatti, sin dall'atto introduttivo, ha prospettato la sua assoluta estraneità alla operazione di finanziamento posta a base della pretesa azionata in via monitoria, disconoscendo una per una tutte le sottoscrizioni a suo nome apposte in calce alla documentazione prodotta a fondamento del presunto credito, prospettando dunque nei fatti l'esistenza di una intera operazione a lei estranea, e concretizzatasi a sua insaputa in plurimi passaggi dalla accettazione della richiesta e sino alla girata per l'incasso dell'assegno bancario non trasferibile contenente l'importo finanziato.
L'accertamento peritale disposto in questa sede – ed invece ingiustificatamente omesso in primo grado – si è reso pertanto necessario, secondo quanto già indicato nella ordinanza 10.10.2024, dalla circostanza per cui, a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni tempestivamente proposto e in questa sede ribadito dalla sia in primo grado che in questa sede, la parte appellata ha invece Parte_1 dichiarato di volersi avvalere delle scritture disconosciute, rendendo dunque assolutamente necessario, ai fini processuali, procedere alla indagine peritale atteso che le ragioni della originaria domanda di pagamento azionata in via monitoria e quelle della contrapposta opposizione, risultano esclusivamente fondate – in modo contrario l'una all'altra – sulla valenza probatoria da riconoscere alle sottoscrizioni disconosciute, non essendo invece stata effettuata altra attività istruttoria, né essendo emersi in ogni caso altri elementi di giudizio utili a dirimere la controversia in assenza della indagine peritale, ad esclusione dell'unico elemento valorizzato dal RI (il pagamento parziale del finanziamento), di fatto eliso dalla allegazione da parte della di non aver invero mai Parte_1 aperto il conto corrente su cui sarebbero state addebitate le rate corrisposte.
Ciò posto, la CTU ha accertato la fondatezza delle ragioni di opposizione della Parte_1 concludendo per un giudizio di apocrifia delle sottoscrizioni disconosciute.
In primo luogo, va evidenziato che le operazioni peritali – particolarmente approfondite per la metodologia utilizzata dalla consulente anche in relazione alla pluralità di sottoscrizioni disconosciute
– è stata condotta sulle copie fotostatiche dei documenti oggetto di verifica, atteso che né durante il giudizio, né in sede di operazioni peritali, la parte creditrice ha prodotto gli originali;
tuttavia, per quanto esposto dalla CTU, l'indagine ha comunque raggiunto elevati margini di attendibilità poiché la ricostruzione geometrica e bidimensionale del tracciato delle sottoscrizioni è stata particolarmente significativa grazie anche alla estrema chiarezza delle copie fotostatiche, priva di ritocchi, tremori od esitazioni. La metodologia, basata sullo studio del “dictus” (dinamica strutturale), della velocità, forma, coesione, dimensioni, direzioni, larghezze e gesti fuggitivi – elementi tutti raffrontati con la gestualità autentica della firmataria – ha indotto il CTU a ritenere che le firme Parte_1 disconosciute, tutte apposte ai documenti in esame tra il 31.10.2006 ed il 3.11.2006, sono state apposte da una stessa mano, poiché accomunate da corrispondenze stilistiche e gestuali, in ordine all'impronta espressiva, alla fluidità scrittoria, all'aderenza al rigo, ai rapporti dimensionali, alla modalità di oscillazione degli assi laterali;
il gesto grafico sulle firme in questione è apparso ripetuto con coerenza nella forma e nella ideazione, ed è apparsa evidente la tecnica della c.d. “imitazione servile”, per il riscontro di aspetti assolutamente difformi da quelli che caratterizzano invece il gesto autentico della
SInorelli, come evidenziato ed emerso nel corso del saggio grafico disposto in corso di CTU.
Il confronto tra le firme disconosciute e quelle autentiche realizzate in sede peritale ha fatto emergere una cospicua mole di elementi differenziali, sia in relazione alla organizzazione coesiva della scrittura, alla fluidità del ritmo, alla impronta espressiva, al calibro assoluto e relativo, alla aderenza al rigo, alla modalità di oscillazione degli assi laterali ed allo spazio interlettera oltre che, infine, alla asola di avvio maiuscola “C”, agli occhielli scoperti in alto, alle asole poco dilatate, ed all'allungo terminale inferiore.
Per tutti tali elementi di osservazione - ben 12 – sono risultate evidenti differenze tra la scrittura autentica della realizzata in sede peritale, e quelle oggetto di disconoscimento, per tutti gli Parte_1 elementi tecnici analiticamente riportati nella CTU sino alla pag. 38, a cui si fa integrale rinvio, per la chiarezza esplicativa e la completezza delle informazioni logiche e coerenti (oltre che riscontrate) offerte dalla consulente.
Quanto alle censure mosse dal consulente di parte appellata, e segnatamente confutate alle pagg. 39
e ss. dell'elaborato, si evidenzia che la prima questione – relativa alla mancata utilizzabilità per il raffronto grafico con firme autentiche della apposte però in epoche più vicine a quelle dei Parte_1 documenti disconosciuti – è priva di pregio tecnico, sia perché non indica quali e diversi elementi di giudizio avrebbe potuto offrire tale raffronto specifico rispetto a quello reso possibile dal saggio grafico realizzato, sia perché tutte le firme utilizzate per il raffronto sono risultate valide ed affidabili, atteso che il consulente ha valutato – e su tale aspetto nulla ha dedotto il CTP – la assenza di qualsiasi intento dissimulatorio della nel sottoporsi al saggio grafico richiesto, e la assenza di Parte_1 patologie grafologiche.
Analogo giudizio di infondatezza va dato alla osservazione circa la presunta contraddittorietà del giudizio dato dal CTU alle firme disconosciute laddove si è affermato che le stesse siano frutto di un gesto ripetuto con coerenza nella forma e nella ideazione, pur mostrando però segni di incoerenza e instabilità che ne hanno compromesso la autenticità. Ed infatti, come ben argomentato dal consulente d'ufficio, il giudizio di coerenza nella forma ed ideazione è connesso al rilievo per cui è risultato che le firme disconosciute appartengono alla stessa mano, mentre il giudizio di incoerenza ed instabilità attiene al campo grafomotorio ed è tecnicamente funzionale alla indagine sulla autenticità o meno delle stesse.
La consulenza, pertanto, appare priva di qualsiasi vizio logico ed immune da censure, risultando invece non solo completa ed esaustiva in relazione alla ricca metodologia di accertamento, ma del tutto logica e coerente nella formulazione del giudizio di apocrifia delle sottoscrizioni.
Le risultanze della CTU, come sin qui analizzate, rendono dunque del tutto fondato il motivo di appello, essendo stata accertata la apocrifia di tutte le sottoscrizioni asseritamente riconducibili all'appellante ed apposte a tutta la documentazione prodotta a sostegno del credito;
neutralizzata dunque ogni valenza probatoria della documentazione riportante le sottoscrizioni non autentiche, il credito azionato resta privo di qualsiasi fondamento, e dunque, in riforma integrale della pronuncia di primo grado, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Ogni altra questione sollevata dalle parti resta assorbita definitivamente.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483). E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, la piena applicazione del principio della soccombenza del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, opponente in primo grado.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (per i giudizi ordinari innanzi al RI (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,00 ad € 26.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al criterio c.d. del petitum).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4587/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1585/2020 emessa dal Parte_1
RI di Torre Annunziata, pubblicata in data 30.10.2020 e, per l'effetto, in riforma di tale sentenza:
Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 124/2018 emesso dal
RI di Torre Annunziata il 16.1.2018.
Condanna la quale mandataria della al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_3 appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.077,00 per il primo grado ed in euro 5.809,00 per il secondo il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese per la CTU, liquidate come da separato decreto.
Napoli, 10.9.2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Dott. Giulio Cataldi