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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9961 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PA AS ET DI GI LE NT MI SS SENTENZA Sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa il 07/10/2025 dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 7 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, che era stata presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per la frazione detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 24 settembre 2034. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila sull’assunto che le condizioni di salute di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che risultava affetto da patologie ipertensive, cardiologiche e diabetiche, pur nella loro obiettiva problematicità nosografica, erano compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottoposto presso la Casa di reclusione di “XXXXXXX”, attestate dalle relazioni sanitare redatte nel corso della sua lunga carcerazione.
2. Avverso questa ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Danilo Di CC, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva. Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per le misura alternative alla detenzione richieste dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle, conclamate, patologie che, da tempo, affliggevano il ricorrente, attestate dalla documentazione sanitaria versata in atti. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, nel respingere l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, non aveva considerato che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX era affetto da patologie concomitanti di elevata gravità, che potevano essere monitorate soltanto con la sua allocazione in strutture cliniche specializzate, anche alla luce del contenuto dell’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 23 settembre 2025, che rendeva incontroversa la gravità delle condizioni di Penale Sent. Sez. 1 Num. 9961 Anno 2026 Presidente: UC PP Relatore: NT LE Data Udienza: 13/02/2026 salute del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è infondato.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili dell’ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti nosografici per il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, richiesto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni di salute del ricorrente, la cui problematicità non è in alcun modo controversa. Il detenuto, infatti, è affetto da, conclamate e concomitanti, patologie ipertensive, cardiologiche e diabetiche, per effetto delle quali, da tempo, era sottoposto a un monitoraggio clinico intramurario costante. Tanto premesso, deve osservarsi che nell’ordinanza impugnata venivano correttamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che le condizioni di salute di XXXXXXXXXXX, pur nel contesto nosografico di obiettiva complessità che si è descritto, non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria patita. Infatti, la grave forma di ipertensione, correlata a un diabete mellito e a una rivascolarizzazione miocardica, da cui era affetto il ricorrente, era sottoposta a un monitoraggio intramurario costante, effettuato presso il centro clinico della Casa di reclusione di XXXXXXX dove il ricorrente era detenuto, che doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristretto. Il giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, del resto, era avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrente, richiamati analiticamente nel provvedimento impugnato, da cui emergeva l’esistenza di una situazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verifica incompatibili, benché problematiche, con il regime carcerario patito presso la Casa di reclusione di XXXXXXX. Tra questi, si richiamavano i controlli clinici eseguiti nelle date del 15 dicembre 2024, del 23 dicembre 2024, del 13 marzo 2025, dell’11 aprile 2025, del 14 maggio 2025 e del 22 maggio 2025. 3. In questa cornice, non può non rilevarsi che la situazione clinica di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alla detenzione invocate, non potendosi ravvisare, almeno allo stato, condizioni di infermità fisica incompatibili con lo stato detentivo patito, rispetto alle quali il richiamo all’astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate è privo di rilievo e non è corroborato dalle allegazioni difensive. Occorre, infatti, ribadire che le emergenze cliniche – sulle quali ci si è soffermati nel paragrafo precedente, richiamando le verifiche nosografiche alle quali il ricorrente si sottoponeva tra il dicembre del 2024 e il maggio del 2025 – non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito presso la Casa di reclusione di XXXXXXX da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Non può, in proposito, non richiamarsi quanto riferito a pagina 3 del provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che le patologie dalle quali «è interessato il condannato possono continuare ad essere controllate e curate all’interno dell’Istituto o comunque mediante visite e consulenze specialistiche effettuate all’esterno ai sensi dell’art 11 O.P., non necessitando l’interessato di trattamenti che potrebbero essergli garantiti soltanto al di fuori del circuito detentivo in regime di libertà». 2 Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, dunque, risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per l’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente, è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento a XXXXXXXXXXX – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione. In tali ipotesi, pertanto, occorre verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza e un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che deriva dalla legittima esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi, certamente riscontrabile nel caso di specie (tra le altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225 - 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01). Né potrebbe essere diversamente, non essendo possibile, in ipotesi di questo genere, esprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto da una patologia, che si assume incompatibile con la sua carcerazione, anche tenuto conto delle considerazioni espresse, nel caso di specie, dalle relazioni sanitarie trasmesse dalla direzione della Casa di reclusione di XXXXXXX nelle date del 31 luglio e del 30 settembre 2025, richiamate a pagina 4 della decisione censurata. Occorre, pertanto, ribadire che non possibile esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all’interno del circuito penitenziario, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01).
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE NT PP UC 3 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 7 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, che era stata presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per la frazione detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 24 settembre 2034. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila sull’assunto che le condizioni di salute di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che risultava affetto da patologie ipertensive, cardiologiche e diabetiche, pur nella loro obiettiva problematicità nosografica, erano compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottoposto presso la Casa di reclusione di “XXXXXXX”, attestate dalle relazioni sanitare redatte nel corso della sua lunga carcerazione.
2. Avverso questa ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Danilo Di CC, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva. Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per le misura alternative alla detenzione richieste dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle, conclamate, patologie che, da tempo, affliggevano il ricorrente, attestate dalla documentazione sanitaria versata in atti. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, nel respingere l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, non aveva considerato che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX era affetto da patologie concomitanti di elevata gravità, che potevano essere monitorate soltanto con la sua allocazione in strutture cliniche specializzate, anche alla luce del contenuto dell’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 23 settembre 2025, che rendeva incontroversa la gravità delle condizioni di Penale Sent. Sez. 1 Num. 9961 Anno 2026 Presidente: UC PP Relatore: NT LE Data Udienza: 13/02/2026 salute del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è infondato.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili dell’ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti nosografici per il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, richiesto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni di salute del ricorrente, la cui problematicità non è in alcun modo controversa. Il detenuto, infatti, è affetto da, conclamate e concomitanti, patologie ipertensive, cardiologiche e diabetiche, per effetto delle quali, da tempo, era sottoposto a un monitoraggio clinico intramurario costante. Tanto premesso, deve osservarsi che nell’ordinanza impugnata venivano correttamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che le condizioni di salute di XXXXXXXXXXX, pur nel contesto nosografico di obiettiva complessità che si è descritto, non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria patita. Infatti, la grave forma di ipertensione, correlata a un diabete mellito e a una rivascolarizzazione miocardica, da cui era affetto il ricorrente, era sottoposta a un monitoraggio intramurario costante, effettuato presso il centro clinico della Casa di reclusione di XXXXXXX dove il ricorrente era detenuto, che doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristretto. Il giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, del resto, era avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrente, richiamati analiticamente nel provvedimento impugnato, da cui emergeva l’esistenza di una situazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verifica incompatibili, benché problematiche, con il regime carcerario patito presso la Casa di reclusione di XXXXXXX. Tra questi, si richiamavano i controlli clinici eseguiti nelle date del 15 dicembre 2024, del 23 dicembre 2024, del 13 marzo 2025, dell’11 aprile 2025, del 14 maggio 2025 e del 22 maggio 2025. 3. In questa cornice, non può non rilevarsi che la situazione clinica di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alla detenzione invocate, non potendosi ravvisare, almeno allo stato, condizioni di infermità fisica incompatibili con lo stato detentivo patito, rispetto alle quali il richiamo all’astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate è privo di rilievo e non è corroborato dalle allegazioni difensive. Occorre, infatti, ribadire che le emergenze cliniche – sulle quali ci si è soffermati nel paragrafo precedente, richiamando le verifiche nosografiche alle quali il ricorrente si sottoponeva tra il dicembre del 2024 e il maggio del 2025 – non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito presso la Casa di reclusione di XXXXXXX da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Non può, in proposito, non richiamarsi quanto riferito a pagina 3 del provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che le patologie dalle quali «è interessato il condannato possono continuare ad essere controllate e curate all’interno dell’Istituto o comunque mediante visite e consulenze specialistiche effettuate all’esterno ai sensi dell’art 11 O.P., non necessitando l’interessato di trattamenti che potrebbero essergli garantiti soltanto al di fuori del circuito detentivo in regime di libertà». 2 Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, dunque, risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per l’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente, è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento a XXXXXXXXXXX – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione. In tali ipotesi, pertanto, occorre verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza e un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che deriva dalla legittima esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi, certamente riscontrabile nel caso di specie (tra le altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225 - 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01). Né potrebbe essere diversamente, non essendo possibile, in ipotesi di questo genere, esprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto da una patologia, che si assume incompatibile con la sua carcerazione, anche tenuto conto delle considerazioni espresse, nel caso di specie, dalle relazioni sanitarie trasmesse dalla direzione della Casa di reclusione di XXXXXXX nelle date del 31 luglio e del 30 settembre 2025, richiamate a pagina 4 della decisione censurata. Occorre, pertanto, ribadire che non possibile esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all’interno del circuito penitenziario, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01).
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE NT PP UC 3 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4