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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11477/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010693770000 BO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20312/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 00106937 70 000, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 964272079268, contenente la richiesta di pagamento della tassa automobilista relativa all'anno 2019, asseritamente notificato in data 31.10.2022 ma che deduceva non esserle mai stato notificato.
Deduceva l'omessa e/o irregolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, la prescrizione del credito, la decadenza ex art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, e concludeva nei seguenti termini:
"a) accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, annullare la cartella di pagamento n. 071 2025 00106937 70 000 di €. 228,72, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 964272079268, e dichiarare l'estinzione del credito vantato dalla Regione Campania e dall'Agenzia delle Entrate ON per i motivi di cui sopra;
b) dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità e la decadenza del credito delle resistenti;
c) dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto dal ricorrente per i fatti per cui è causa, con ogni conseguenza di legge;
d) condannare le resistenti, anche in solido tra di loro, alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario".
Si costituiva l'ADER argomentando in ordine alla correttezza del proprio operato e contestando che fosse maturata alcuna prescrizione o decadenza.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, senz'altro ammissibile stante la notifica della cartella in data 31-3-2025, nel merito è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, la Regione Campania, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha di fatto rinunciato a documentare la notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella oggetto dell'odierna impugnativa per cui la pretesa tributaria avente a oggetto la tassa auto per l'anno 2019, tributo soggetto a termine triennale di prescrizione, alla data del 31-3-2025, era senz'altro prescritta.
Il ricorso va in conclusione accolto.
Le spese di lite sono compensate attesa la natura della pronuncia che non entra nel merito della debenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11477/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010693770000 BO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20312/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 00106937 70 000, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 964272079268, contenente la richiesta di pagamento della tassa automobilista relativa all'anno 2019, asseritamente notificato in data 31.10.2022 ma che deduceva non esserle mai stato notificato.
Deduceva l'omessa e/o irregolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, la prescrizione del credito, la decadenza ex art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, e concludeva nei seguenti termini:
"a) accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, annullare la cartella di pagamento n. 071 2025 00106937 70 000 di €. 228,72, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 964272079268, e dichiarare l'estinzione del credito vantato dalla Regione Campania e dall'Agenzia delle Entrate ON per i motivi di cui sopra;
b) dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità e la decadenza del credito delle resistenti;
c) dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto dal ricorrente per i fatti per cui è causa, con ogni conseguenza di legge;
d) condannare le resistenti, anche in solido tra di loro, alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario".
Si costituiva l'ADER argomentando in ordine alla correttezza del proprio operato e contestando che fosse maturata alcuna prescrizione o decadenza.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, senz'altro ammissibile stante la notifica della cartella in data 31-3-2025, nel merito è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, la Regione Campania, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha di fatto rinunciato a documentare la notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella oggetto dell'odierna impugnativa per cui la pretesa tributaria avente a oggetto la tassa auto per l'anno 2019, tributo soggetto a termine triennale di prescrizione, alla data del 31-3-2025, era senz'altro prescritta.
Il ricorso va in conclusione accolto.
Le spese di lite sono compensate attesa la natura della pronuncia che non entra nel merito della debenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.