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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/12/2025, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1120/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avvocato Fabio Gaetano Cavallaro
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTI-
Oggetto: riconoscimento pensione anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.02.2024 la ricorrente esponeva che: a seguito di domanda presentata, in data 24.9.2024, veniva visitata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, che rigettava la domanda con la seguente motivazione: “lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”; che avverso il suddetto rigetto, proponeva, in data 16.12.2024, ricorso amministrativo, rimasto attualmente inesitato. Riteneva errato l'accertamento operato dalla Commissione Medica e sussistenti i presupposti per godere del beneficio. Concludeva chiedendo: accogliere, la presente domanda, accertare la sussistenza di una invalidità superiore al 80% e, per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla concessione dei benefici di cui all'art. 1, comma 8, D.Lgs.
503/92, prevista per gli inabili con permanente invalidità in misura superiore al 80%, dal giorno della domanda amministrativa (24.9.2024), ai dalla data accertata in corso di lite, più interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Ammettere in via istruttoria la consulenza tecnica per accertare lo stato di inabilità della ricorrente, nominando apposito CTU;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorario. CP_ Con memoria depositate il 25.06.2025 si costituiva l' il quale eccepiva l'improcedibilità del ricorso in quanto proposto senza che fossero spirati i termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Rappresentava che a seguito del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, lo status invalidante richiesto dalla legge n. 503/1992, al fine di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, veniva riconosciuto. Evidenziava che, sebbene la ricorrente fosse in possesso dei requisiti di legge (sanitario, contributivo ed anagrafico), la prestazione non poteva essere riconosciuta essendo necessario attendere un periodo di 12 mesi (finestra mobile) prima di potersi maturare il diritto e, conseguentemente percepire la pensione. Rappresentava, infatti, che nella specie trovava applicazione, in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 8 del Decreto Legislativo n°503/1992, il requisito delle cd. finestre di accesso e richiamava l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Precisava che la domanda della ricorrente, riesaminata successivamente alla verifica del requisito sanitario, veniva comunque respinta, poiché, né alla data di proposizione della domanda, né successivamente, né ad oggi, sussisteva il diritto alla prestazione, per non essersi ancora maturata la prima finestra utile al collocamento in quiescenza. Rilevava, che il decorso del tempo di attesa per l'apertura della cd. finestra costituisce elemento costitutivo del diritto a pensione. Concludeva chiedendo in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c.. In via principale, rigettare il ricorso, in quanto infondato.
Con note di trattazione depositate il 30.04.2025 parte ricorrente stante il riconoscimento, in autotutela, del requisito sanitario per accedere alla prestazione richiesta in giudizio, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.9.2024), chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del CP_ contendere e la condanna dell' alle spese di lite, oltre accessori, da distrarsi al procuratore CP_ antistatario. A tal fine precisava che il suddetto provvedimento dell' in autotutela interveniva solo dopo la proposizione del giudizio e che solo a seguito della notifica del ricorso, in data 13.2.2025, CP_ l' provvedeva a riesaminare la posizione della ricorrente e modificare il primo responso negativo.
Rilevava che una maggiore attenzione della Commissione medica avrebbe evitato un giudizio CP_ intrapreso a causa dell'iniziale provvedimento negativo dell'
Con note di trattazione depositate il 30.06.2025, l' contestava sia la richiesta di cessazione CP_1 della materia del contendere, sia la domanda di soccombenza in punto spese. Rilevava che, sebbene riconosciuto in via amministrativa il requisito sanitario dell'invalidità all'80%, non poteva dirsi cessata la materia del contendere, in quanto il diritto alla prestazione non risultava maturato non essendo decorso il tempo di attesa (cd. "finestra"). Per tale motivo la domanda veniva comunque respinta. Escludeva, altresì la soccombenza anche in base al petitum di controparte, trattandosi comunque di decorrenza differita rispetto a quella richiesta in domanda giudiziaria. Riteneva non sussistere alcuna soccombenza neanche in relazione al riconoscimento del requisito sanitario, stante il mancato rispettato dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, in conseguenza dei quali deduceva altresì l'improcedibilità del ricorso.
Con le successive note di trattazione depositate per l'udienza del 18.11.2025 parte ricorrente produceva comunicazione di liquidazione della pensione, precisando che la domanda accolta dall' è quella del 24.9.2024, su cui si fonda il presente ricorso. Chiedeva, quindi dichiararsi la CP_1
CP_ cessata materia del contendere e la condanna dell' alle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale e di causalità. CP_ L' con le note di trattazione depositate per l'udienza del 18.11.2025, chiedeva rinvio per le necessarie interlocuzioni con la competente Agenzia e contestava la domanda di soccombenza in punto spese, ribadendo quanto già rilevato nelle precedenti note di trattazione.
Con ordinanza del 18.11.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del 4.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
________________
Con il presente ricorso parte ricorrente ha chiesto, accertarsi la sussistenza di una invalidità superiore al 80% e, per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla concessione dei benefici di cui all'art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/92, dal giorno della domanda amministrativa (24.9.2024), ai dalla data accertata in corso di lite, più interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Ciò posto si osserva che nella specie risulta cessata la materia del contendere.
Ed invero quanto al requisito sanitario l'Istituto previdenziale nella memoria di costituzione ha dato atto e documentato che a seguito della proposizione del ricorso amministrativo ha, in autotutela, CP_ riconosciuto la ricorrente invalida in misura non inferiore all'80% (si veda doc 3 e 4 fasc. . Parte ricorrente ha prodotto pec del 30.04.2025 con la quale l' ha comunicato di aver riconosciuto, CP_1 con provvedimento n.210004250020, la sussistenza del requisito sanitario per godere della prestazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.9.2024).
Va precisato che essendosi perfezionato, nelle more del giudizio, il termine di attesa previsto dal sistema delle finestre, l' in accoglimento della richiesta presentata il 24 settembre 2024 ha CP_1 provveduto alla liquidazione, in applicazione dell'articolo 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 503 e s.m.i, della pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 1° ottobre 2025.
Ed invero, parte ricorrente, in allegato alle note di trattazione depositate per l'udienza del 18.11.2025, CP_ ha prodotto la nota del 20.10.2025, con la quale l' ha comunicato la liquidazione, in CP_1 applicazione dell'articolo 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, della prestazione richiesta con la domanda del 24.09.2024.
Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere e la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese del giudizio, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
L' si è comunque opposto alla richiesta di condanna alle spese CP_1
Sulla base di quanto allegato e documentato dall' e dal ricorrente va dichiarata la cessazione CP_1 della materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
In assenza di accordo tra le parti l'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio.
Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, si osserva che il riconoscimento del requisito sanitario operato dall' in via CP_1 amministrativa dopo l'inizio del presente giudizio costituisce sostanziale riconoscimento delle ragioni dell'opposizione per quanto attiene al riconoscimento del sopracitato requisito. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento di rigetto, il requisito sanitario previsto per il riconoscimento della prestazione era già presente al momento della proposizione della domanda. Va, comunque rilevato che in applicazione del sistema delle finestre, pur sussistendo i requisiti di legge
(sanitario, contributivo e anagrafico) la prestazione, non poteva comunque essere erogata.
Si osserva, altresì, che perfezionatosi il tempo di attesa previsto dal sistema delle finestre l'istituto ha prontamente provveduto all'erogazione del beneficio richiesto con decorrenza dal 1 ottobre 2025
Va dunque, conferita valenza a tale leale comportamento processuale dell'istituto. Quanto al ricorrente si osserva che se è pur vero che per affermare il suo diritto ha dovuto sostenere l'esborso delle spese legali, lo stesso non ha rispetto i tempi per la definizione del procedimento amministrativo ed ha chiesto in ricorso, anche, il riconoscimento del diritto e l'erogazione della prestazione che, come detto, non poteva essere riconosciuto.
Per quanto sopra esposto, appare equo disporre la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 04.02.2025 da , nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_2 CP_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
compensa le spese di lite
Catania, 8 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1120/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avvocato Fabio Gaetano Cavallaro
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTI-
Oggetto: riconoscimento pensione anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.02.2024 la ricorrente esponeva che: a seguito di domanda presentata, in data 24.9.2024, veniva visitata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, che rigettava la domanda con la seguente motivazione: “lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”; che avverso il suddetto rigetto, proponeva, in data 16.12.2024, ricorso amministrativo, rimasto attualmente inesitato. Riteneva errato l'accertamento operato dalla Commissione Medica e sussistenti i presupposti per godere del beneficio. Concludeva chiedendo: accogliere, la presente domanda, accertare la sussistenza di una invalidità superiore al 80% e, per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla concessione dei benefici di cui all'art. 1, comma 8, D.Lgs.
503/92, prevista per gli inabili con permanente invalidità in misura superiore al 80%, dal giorno della domanda amministrativa (24.9.2024), ai dalla data accertata in corso di lite, più interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Ammettere in via istruttoria la consulenza tecnica per accertare lo stato di inabilità della ricorrente, nominando apposito CTU;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorario. CP_ Con memoria depositate il 25.06.2025 si costituiva l' il quale eccepiva l'improcedibilità del ricorso in quanto proposto senza che fossero spirati i termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Rappresentava che a seguito del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, lo status invalidante richiesto dalla legge n. 503/1992, al fine di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, veniva riconosciuto. Evidenziava che, sebbene la ricorrente fosse in possesso dei requisiti di legge (sanitario, contributivo ed anagrafico), la prestazione non poteva essere riconosciuta essendo necessario attendere un periodo di 12 mesi (finestra mobile) prima di potersi maturare il diritto e, conseguentemente percepire la pensione. Rappresentava, infatti, che nella specie trovava applicazione, in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 8 del Decreto Legislativo n°503/1992, il requisito delle cd. finestre di accesso e richiamava l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Precisava che la domanda della ricorrente, riesaminata successivamente alla verifica del requisito sanitario, veniva comunque respinta, poiché, né alla data di proposizione della domanda, né successivamente, né ad oggi, sussisteva il diritto alla prestazione, per non essersi ancora maturata la prima finestra utile al collocamento in quiescenza. Rilevava, che il decorso del tempo di attesa per l'apertura della cd. finestra costituisce elemento costitutivo del diritto a pensione. Concludeva chiedendo in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c.. In via principale, rigettare il ricorso, in quanto infondato.
Con note di trattazione depositate il 30.04.2025 parte ricorrente stante il riconoscimento, in autotutela, del requisito sanitario per accedere alla prestazione richiesta in giudizio, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.9.2024), chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del CP_ contendere e la condanna dell' alle spese di lite, oltre accessori, da distrarsi al procuratore CP_ antistatario. A tal fine precisava che il suddetto provvedimento dell' in autotutela interveniva solo dopo la proposizione del giudizio e che solo a seguito della notifica del ricorso, in data 13.2.2025, CP_ l' provvedeva a riesaminare la posizione della ricorrente e modificare il primo responso negativo.
Rilevava che una maggiore attenzione della Commissione medica avrebbe evitato un giudizio CP_ intrapreso a causa dell'iniziale provvedimento negativo dell'
Con note di trattazione depositate il 30.06.2025, l' contestava sia la richiesta di cessazione CP_1 della materia del contendere, sia la domanda di soccombenza in punto spese. Rilevava che, sebbene riconosciuto in via amministrativa il requisito sanitario dell'invalidità all'80%, non poteva dirsi cessata la materia del contendere, in quanto il diritto alla prestazione non risultava maturato non essendo decorso il tempo di attesa (cd. "finestra"). Per tale motivo la domanda veniva comunque respinta. Escludeva, altresì la soccombenza anche in base al petitum di controparte, trattandosi comunque di decorrenza differita rispetto a quella richiesta in domanda giudiziaria. Riteneva non sussistere alcuna soccombenza neanche in relazione al riconoscimento del requisito sanitario, stante il mancato rispettato dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, in conseguenza dei quali deduceva altresì l'improcedibilità del ricorso.
Con le successive note di trattazione depositate per l'udienza del 18.11.2025 parte ricorrente produceva comunicazione di liquidazione della pensione, precisando che la domanda accolta dall' è quella del 24.9.2024, su cui si fonda il presente ricorso. Chiedeva, quindi dichiararsi la CP_1
CP_ cessata materia del contendere e la condanna dell' alle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale e di causalità. CP_ L' con le note di trattazione depositate per l'udienza del 18.11.2025, chiedeva rinvio per le necessarie interlocuzioni con la competente Agenzia e contestava la domanda di soccombenza in punto spese, ribadendo quanto già rilevato nelle precedenti note di trattazione.
Con ordinanza del 18.11.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del 4.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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Con il presente ricorso parte ricorrente ha chiesto, accertarsi la sussistenza di una invalidità superiore al 80% e, per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla concessione dei benefici di cui all'art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/92, dal giorno della domanda amministrativa (24.9.2024), ai dalla data accertata in corso di lite, più interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Ciò posto si osserva che nella specie risulta cessata la materia del contendere.
Ed invero quanto al requisito sanitario l'Istituto previdenziale nella memoria di costituzione ha dato atto e documentato che a seguito della proposizione del ricorso amministrativo ha, in autotutela, CP_ riconosciuto la ricorrente invalida in misura non inferiore all'80% (si veda doc 3 e 4 fasc. . Parte ricorrente ha prodotto pec del 30.04.2025 con la quale l' ha comunicato di aver riconosciuto, CP_1 con provvedimento n.210004250020, la sussistenza del requisito sanitario per godere della prestazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.9.2024).
Va precisato che essendosi perfezionato, nelle more del giudizio, il termine di attesa previsto dal sistema delle finestre, l' in accoglimento della richiesta presentata il 24 settembre 2024 ha CP_1 provveduto alla liquidazione, in applicazione dell'articolo 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 503 e s.m.i, della pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 1° ottobre 2025.
Ed invero, parte ricorrente, in allegato alle note di trattazione depositate per l'udienza del 18.11.2025, CP_ ha prodotto la nota del 20.10.2025, con la quale l' ha comunicato la liquidazione, in CP_1 applicazione dell'articolo 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, della prestazione richiesta con la domanda del 24.09.2024.
Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere e la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese del giudizio, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
L' si è comunque opposto alla richiesta di condanna alle spese CP_1
Sulla base di quanto allegato e documentato dall' e dal ricorrente va dichiarata la cessazione CP_1 della materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
In assenza di accordo tra le parti l'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio.
Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, si osserva che il riconoscimento del requisito sanitario operato dall' in via CP_1 amministrativa dopo l'inizio del presente giudizio costituisce sostanziale riconoscimento delle ragioni dell'opposizione per quanto attiene al riconoscimento del sopracitato requisito. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento di rigetto, il requisito sanitario previsto per il riconoscimento della prestazione era già presente al momento della proposizione della domanda. Va, comunque rilevato che in applicazione del sistema delle finestre, pur sussistendo i requisiti di legge
(sanitario, contributivo e anagrafico) la prestazione, non poteva comunque essere erogata.
Si osserva, altresì, che perfezionatosi il tempo di attesa previsto dal sistema delle finestre l'istituto ha prontamente provveduto all'erogazione del beneficio richiesto con decorrenza dal 1 ottobre 2025
Va dunque, conferita valenza a tale leale comportamento processuale dell'istituto. Quanto al ricorrente si osserva che se è pur vero che per affermare il suo diritto ha dovuto sostenere l'esborso delle spese legali, lo stesso non ha rispetto i tempi per la definizione del procedimento amministrativo ed ha chiesto in ricorso, anche, il riconoscimento del diritto e l'erogazione della prestazione che, come detto, non poteva essere riconosciuto.
Per quanto sopra esposto, appare equo disporre la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 04.02.2025 da , nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_2 CP_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
compensa le spese di lite
Catania, 8 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi