Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
EN UZ Presidente AN D’LI Consigliere (relatore)
UI Tarantelli Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 24105 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 41208 reso da ER LO (cod.
fisc.: [...]), rappresentato e difeso come da procura in atti, dall’avv. EN Zaffina (cod. fisc.: [...]; p.e.c.:
domenico.zaffina@avvlamezia.legalmail.it ), elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest’ultimo, in Lamezia Terme viale Michelangelo n. 42, in qualità di agente contabile (economo) dell’ASP di Catanzaro – distretto sociosanitario di Lamezia Terme (02865540799), per l’esercizio finanziario 2020.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026, letta la relazione del giudice relatore, cons. AN D’LI, udito l’avv. EN Zaffina, per l’agente contabile, e il p.m., nella persona del s.p.g. dott. Costantino Nassis, che hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l’ASP di Catanzaro.
Sentenza n. 34/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con relazione n. 85/2024 relativa al conto giudiziale n. 41208, avente a oggetto la gestione economale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Distretto sociosanitario di Lamezia Terme, per l’esercizio finanziario 2020, reso dall’agente contabile Palermino Bilotti, il magistrato designato ha rappresentato gli esiti della revisione, i quali possono essere ricondotti ad una sostanziale regolarità formale della gestione, e, nel merito, alla sussistenza di un saldo finale pari ad euro 12,25, risultante dal registro di cassa, con conseguente richiesta di discarico.
2. Con decreto presidenziale n. 314 del 29 novembre 2024, regolarmente comunicato, unitamente alla relazione del magistrato designato, all’amministrazione e, per il tramite di quest’ultima, all’agente contabile e al p.m., dato atto che, in data 29 novembre 2024, il Presidente della Sezione giurisdizionale non aveva ritenuto di aderire, ai sensi dell’art. 146, c. 2, c.g.c.,
alla richiesta di discarico immediato, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il giorno 17 settembre 2025.
3. Con memoria, depositata il 22 luglio 2025, l’agente contabile ha chiesto:
a) in via preliminare, la determinazione dei punti della discussione ex art.
91, c. 4, del d.lgs. n. 174/2016, con conseguente concessione di un termine a difesa e rinvio della discussione del giudizio a udienza successiva, ove sussistano questioni rimaste inespresse che hanno precluso l’approvazione immediata del conto ed il contestuale discarico dell’agente contabile; b) in via principale, l’approvazione della gestione oggetto di giudizio ed il discarico dell’economo Bilotti Palmerino; c) in via subordinata, in caso di condanna, l’esclusione o il contenimento dell’obbligo di pagamento di somme a carico del convenuto, con ulteriore riduzione ove applicabile per legge; d) in ogni caso la vittoria di spese e compensi di giudizio ex art. 31, commi 1 e 2, del d.lgs. 174/2016.
4. Con ordinanza n. 97/2025, il collegio, considerato che i profili della gestione che hanno determinato il dissenso presidenziale riguardavano la già manifestata non condivisione delle conclusioni rassegnate dal magistrato designato sul conto della gestione relativo all’esercizio finanziario precedente a quello in esame, oggetto del giudizio di conto n. 24104, ha disposto un aggiornamento della relazione conclusiva all’esito delle verifiche svolte in ordine alla gestione relativa all’esercizio finanziario 2019, cui aggiungere, per l’esercizio in esame, un chiarimento sulla somma di euro 12,25, risultante dal registro di cassa, al fine di comprendere se si tratta di un residuo regolarmente restituito.
5. Con relazione del 2 dicembre 2025, il magistrato designato ha concluso per la regolarità del conto giudiziale.
6. Con memoria difensiva, depositata il 5 gennaio 2026, l’agente contabile ha concluso per la regolarità del conto giudiziale o, in via subordinata, per la declaratoria di irregolarità senza addebito.
7. Nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la difesa dell’agente contabile si è riportata alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e il p.m. ha aderito alle conclusioni contenute nella relazione del magistrato designato.
Nessuno è comparso per l’azienda sanitaria. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il collegio ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal magistrato designato. Dalla documentazione versata in atti, risulta, infatti, che le spese sostenute dall’economo sono tutte discaricabili, perché conformi alle finalità istituzionali dell’ente, ai limiti di spesa e alla disciplina recata dal regolamento economale. Quanto al saldo finale di euro 12,25, l’azienda sanitaria ha chiarito, anche documentalmente, che la somma è frutto di un errore materiale nell’utilizzo del modulo di cassa economale del sistema informatico aziendale, avvenuto in fase di chiusura dell’esercizio 2019, e che l’errore ha generato una rappresentazione non effettiva del saldo di cassa relativamente alle somme anticipate, al netto delle spese sostenute nel 2019 e della restituzione da parte dell’economo, la quale si è trascinata nel saldo apertura del 2020. Ha, infine, precisato che non sono presenti reversali di incasso. Ne deriva che il conto giudiziale in esame, previa rettifica dell’errore materiale, è da ritenere regolare.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara regolare il conto giudiziale meglio specificato in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente AN D’LI EN UZ Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 12/02/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente