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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/11/2025, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8648 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Raffaele Totaro, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
CA De Giorgi, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 24 settembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 27.2.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio secondo il rito concordatario con l'8.9.1983 in Lecce, CP_1 in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, il 2.7.1984, il 4.9.1988 e il 31.5.1993, tutti economicamente Per_1 Per_2 Persona_3 autonomi;
che con sentenza del 19.2.2004 del Tribunale di Lecce, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi in data 10.1.2003, era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, senza alcuna ulteriore statuizione. si è costituita, con comparsa depositata il 6.3.2025, non opponendosi CP_1 alla declaratoria richiesta, ma eccependo la violazione del dovere di leale collaborazione da parte del ricorrente per non aver specificato alcunché né in ordine alla sua situazione lavorativa né in ordine alle sue condizioni economico-patrimoniali. Ha aggiunto, quindi: che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in memoria e che il ricorrente si era completamente disinteressato dei figli dal punto di vista sia strettamente umano sia economico, diversamente da quanto si era impegnato a fare con gli accordi raggiunti in sede di separazione, in base ai quali il ricorrente avrebbe dovuto contribuire al mantenimento dei tre figli, non ancora economicamente autosufficienti, mediante la corresponsione una somma mensile pari a euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre alla metà delle spese mediche specialistiche e scolastiche;
che, per le ragioni specificate in atti e, in particolare, per l'evidente discrepanza economica tra le parti, nonché per l'impegno profuso dalla stessa nel corso della vita matrimoniale sia per l'accudimento della famiglia sia per aver contribuito, con il proprio lavoro, all'accrescimento del reddito familiare, vi erano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile per sé. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il riconoscimento di una somma mensile a titolo di mantenimento per sé pari a euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ovvero della diversa somma ritenuta secondo equità anche a seguito di valutazione da parte di C.T.U., e con le ulteriori condizioni specificate in memoria.
Con atto in data 10.6.2025 è stato depositato in atti l'accordo raggiunto tra le parti sulle condizioni del divorzio, sottoscritto dalle parti stesse e dai rispettivi difensori, nei seguenti termini: All'udienza del 24.9.2025, infine, i difensori delle parti, riportandosi alla richiesta congiunta con condizioni concordate, depositate in data 10.6.2025, hanno dichiarato che le parti rinunciavano a comparire e hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per la rinuncia delle parti a comparire, all'esito dell'accordo sulle condizioni del divorzio, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era passata in giudicato la sentenza dichiarativa della separazione tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate, sopra riportate, non sono in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in assenza di prole minorenne. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 27.12.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce l'8.9.1983 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Parte_1 CP_1
Comune al n. 386 Parte II serie A anno 1983, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore