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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 516 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv. PELOSI GIULIO presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente, quale lavoratore marittimo con qualifica di piccolo di camera, proponeva domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità complementare per il CP_ periodo dal 6.2.2023 al 6.3.2023, avendo l' pagato solo per il periodo dal 13.12.2022 al 5.202023, CP_ con condanna dell' all'erogazione in suo favore del relativo importo di €.2.385,32, oltre interessi legali, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda è inammissibile per carenza della specifica domanda amministrativa riferita al periodo dal 6.2.2023 al 6.3.2023.
Come evidenziato dall' l'unica domanda amministrativa pervenuta dopo lo sbarco del CP_1
18.11.2022 con la modalità telematica è quella del 9.12.2022, n. 2200458822, tramite servizio online
“Comunicazione integrativa malattia marittimi”, mentre i successivi certificati sono stati inviati solo a mezzo posta raccomandata.
Correttamente, quindi, l' ha liquidato la prestazione solo per il periodo coperto dalla CP_1 domanda amministrativa di pagamento dell'indennità di malattia trasmessa a mezzo procedura informatica:
L'evento veniva, difatti, qualificato quale malattia complementare, a fronte di un certificato di apertura malattia rilasciato in data 9.12.2022 -ovvero entro i 28 gg dallo sbarco- e l'indennizzo corrisposto a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia malattia, così come previsto dall'art. 7 della legge n. 831 del 1938 (richiamata anche dalla circolare n.179/2013 par. CP_1
8.2, e circolare n.147/1996 paragrafo 3).
Per l'indennità di malattia proprio la trasmissione del certificato medico costituisce la domanda amministrativa, domanda che, come per tutte le prestazioni previdenziali, deve essere presentata telematicamente
Con il Decreto Legge n. 78/2010, convertito con L. 122/2010, ha disposto all'art. 38 che: “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, … gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì
l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi”.
Come eccepito dall' inoltre, appare inidonea la certificazione cartacea in quanto non inviata CP_1 dal con modalità telematica, atteso che a far tempo dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore del CP_2
D.M. del 26.2.2010, i medici dipendenti del S.S.N. o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all' in via telematica il certificato di malattia del lavoratore, rilasciandone copia cartacea CP_1 all'interessato
L'articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in merito alla certificazione di malattia dispone che: “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. L'art. 55 septies del Dlgs n. 165/01 pone al comma 2 l'obbligo di invio telematico dei certificati di malattia e al comma 4 qualifica come illecito disciplinare del medico la mancata trasmissione in via telematica della certificazione.
Ed ancora, l'articolo 2 del DL 663 del 1979 convertito in legge 3 del 1980, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, aveva già disposto che “A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all' il certificato di CP_1 diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall' medesimo.” CP_1
Dunque, l'obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia per i medici del S.S.N. esiste dal 2010, e trova fondamento nella Legge Tutto ciò premesso la domanda non può trovare accoglimento. L'accoglimento dell'eccezione della resistente assorbe l'esame della controversia nel merito.
Stante la complessità della controversia e in considerazione della posizione processuale delle parti si ravvisano le ragioni per l'integrale compensazione delle spese tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede: dichiara improponibile il ricorso compensa le spese di lite
Napoli, 11/03/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 516 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv. PELOSI GIULIO presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente, quale lavoratore marittimo con qualifica di piccolo di camera, proponeva domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità complementare per il CP_ periodo dal 6.2.2023 al 6.3.2023, avendo l' pagato solo per il periodo dal 13.12.2022 al 5.202023, CP_ con condanna dell' all'erogazione in suo favore del relativo importo di €.2.385,32, oltre interessi legali, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda è inammissibile per carenza della specifica domanda amministrativa riferita al periodo dal 6.2.2023 al 6.3.2023.
Come evidenziato dall' l'unica domanda amministrativa pervenuta dopo lo sbarco del CP_1
18.11.2022 con la modalità telematica è quella del 9.12.2022, n. 2200458822, tramite servizio online
“Comunicazione integrativa malattia marittimi”, mentre i successivi certificati sono stati inviati solo a mezzo posta raccomandata.
Correttamente, quindi, l' ha liquidato la prestazione solo per il periodo coperto dalla CP_1 domanda amministrativa di pagamento dell'indennità di malattia trasmessa a mezzo procedura informatica:
L'evento veniva, difatti, qualificato quale malattia complementare, a fronte di un certificato di apertura malattia rilasciato in data 9.12.2022 -ovvero entro i 28 gg dallo sbarco- e l'indennizzo corrisposto a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia malattia, così come previsto dall'art. 7 della legge n. 831 del 1938 (richiamata anche dalla circolare n.179/2013 par. CP_1
8.2, e circolare n.147/1996 paragrafo 3).
Per l'indennità di malattia proprio la trasmissione del certificato medico costituisce la domanda amministrativa, domanda che, come per tutte le prestazioni previdenziali, deve essere presentata telematicamente
Con il Decreto Legge n. 78/2010, convertito con L. 122/2010, ha disposto all'art. 38 che: “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, … gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì
l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi”.
Come eccepito dall' inoltre, appare inidonea la certificazione cartacea in quanto non inviata CP_1 dal con modalità telematica, atteso che a far tempo dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore del CP_2
D.M. del 26.2.2010, i medici dipendenti del S.S.N. o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all' in via telematica il certificato di malattia del lavoratore, rilasciandone copia cartacea CP_1 all'interessato
L'articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in merito alla certificazione di malattia dispone che: “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. L'art. 55 septies del Dlgs n. 165/01 pone al comma 2 l'obbligo di invio telematico dei certificati di malattia e al comma 4 qualifica come illecito disciplinare del medico la mancata trasmissione in via telematica della certificazione.
Ed ancora, l'articolo 2 del DL 663 del 1979 convertito in legge 3 del 1980, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, aveva già disposto che “A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all' il certificato di CP_1 diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall' medesimo.” CP_1
Dunque, l'obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia per i medici del S.S.N. esiste dal 2010, e trova fondamento nella Legge Tutto ciò premesso la domanda non può trovare accoglimento. L'accoglimento dell'eccezione della resistente assorbe l'esame della controversia nel merito.
Stante la complessità della controversia e in considerazione della posizione processuale delle parti si ravvisano le ragioni per l'integrale compensazione delle spese tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede: dichiara improponibile il ricorso compensa le spese di lite
Napoli, 11/03/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)