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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 186/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. IO EN
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
IO EN
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 22/01/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in AN CE (LI) il 18/10/2014 tra e , trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1 stato civile del Comune di AN CE (LI) nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 7 parte 1 anno 2014
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento paritario alternato (presso ciascun genitore), su base settimanale;
3) la casa familiare di AN CE (LI), Via Don GI IN, n. 34 è assegnata e resta nella disponibilità del mentre la si CP_1 Pt_1 impegna, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a trasferire la propria residenza in un diverso immobile, sito nel Comune di AN CE (LI) ovvero in uno dei Comuni confinanti;
4) la riconosce che la casa familiare di AN CE (LI), Via Don Pt_1
pagina 2 di 4 GI IN, n. 34 (distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di AN CE (LI) nel foglio 2 con la particella 2768, categoria A/2, classe 3°, vani 7, superficie catastale totale mq 151, totale escluse aree scoperte mq 142, R.C. Euro 1.066,48) è stata acquistata dai coniugi con fondi quasi esclusivamente provenienti dal e dai genitori di quest'ultimo e, CP_1 pertanto, si obbliga, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a trasferire la propria quota (pari al 50%) di proprietà dell'immobile al marito, per il prezzo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), da corrispondersi in tre rate mensili di pari importo;
5) il si impegna, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della CP_1 sentenza di separazione, ad acquistare la quota (pari al 50%) di proprietà della moglie sull'immobile di AN CE (LI), Via Don GI IN, n. 34 per il prezzo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), da corrispondersi in tre rate mensili di pari importo;
6) il , dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, CP_1 si accolla integralmente la residua parte del mutuo (n. 4014088 acceso presso il Banco BPM) contratto dalle parti per l'acquisto della casa familiare di AN CE (LI), Via Don GI IN, n. 34;
7) la figlia coabiterà con ciascun genitore a settimane alterne, con Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, attesa l'età di (compirà diciassette Per_1 anni il 18.03.2025), il suddetto criterio dell'alternanza sarà improntato ai criteri della libera frequentazione, stabilità e continuità di relazione, tenendo conto delle diverse esigenze scolastiche della minore legate all'età evolutiva, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici;
8) per le principali festività, varrà il criterio dell'alternanza annuale;
9) il corrisponderà alla , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma di €. 300,00 (euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Con il raggiungimento da parte della figlia della maggiore età, il Per_1
cesserà di corrispondere il suddetto assegno di mantenimento alla CP_1
per versarlo invece direttamente alla figlia, sino a quando dovuto Pt_1 ex lege;
10) Le spese straordinarie della figlia saranno sostenute al 100% dal padre. Si
pagina 3 di 4 intendono per spese straordinarie quelle necessarie per la crescita e la salute della figlia, quali spese mediche e sanitarie non mutuabili, spese scolastiche (tasse, libri, gite, corredo scolastico, mensa scolastica, abbonamenti, mezzi di trasposto), ludiche ed in genere ogni altra spesa che rivesta il carattere della straordinarietà necessaria per la minore e previamente concordata;
11) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
12) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di AN CE (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 186/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. IO EN
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
IO EN
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 22/01/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in AN CE (LI) il 18/10/2014 tra e , trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1 stato civile del Comune di AN CE (LI) nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 7 parte 1 anno 2014
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento paritario alternato (presso ciascun genitore), su base settimanale;
3) la casa familiare di AN CE (LI), Via Don GI IN, n. 34 è assegnata e resta nella disponibilità del mentre la si CP_1 Pt_1 impegna, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a trasferire la propria residenza in un diverso immobile, sito nel Comune di AN CE (LI) ovvero in uno dei Comuni confinanti;
4) la riconosce che la casa familiare di AN CE (LI), Via Don Pt_1
pagina 2 di 4 GI IN, n. 34 (distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di AN CE (LI) nel foglio 2 con la particella 2768, categoria A/2, classe 3°, vani 7, superficie catastale totale mq 151, totale escluse aree scoperte mq 142, R.C. Euro 1.066,48) è stata acquistata dai coniugi con fondi quasi esclusivamente provenienti dal e dai genitori di quest'ultimo e, CP_1 pertanto, si obbliga, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a trasferire la propria quota (pari al 50%) di proprietà dell'immobile al marito, per il prezzo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), da corrispondersi in tre rate mensili di pari importo;
5) il si impegna, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della CP_1 sentenza di separazione, ad acquistare la quota (pari al 50%) di proprietà della moglie sull'immobile di AN CE (LI), Via Don GI IN, n. 34 per il prezzo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), da corrispondersi in tre rate mensili di pari importo;
6) il , dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, CP_1 si accolla integralmente la residua parte del mutuo (n. 4014088 acceso presso il Banco BPM) contratto dalle parti per l'acquisto della casa familiare di AN CE (LI), Via Don GI IN, n. 34;
7) la figlia coabiterà con ciascun genitore a settimane alterne, con Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, attesa l'età di (compirà diciassette Per_1 anni il 18.03.2025), il suddetto criterio dell'alternanza sarà improntato ai criteri della libera frequentazione, stabilità e continuità di relazione, tenendo conto delle diverse esigenze scolastiche della minore legate all'età evolutiva, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici;
8) per le principali festività, varrà il criterio dell'alternanza annuale;
9) il corrisponderà alla , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma di €. 300,00 (euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Con il raggiungimento da parte della figlia della maggiore età, il Per_1
cesserà di corrispondere il suddetto assegno di mantenimento alla CP_1
per versarlo invece direttamente alla figlia, sino a quando dovuto Pt_1 ex lege;
10) Le spese straordinarie della figlia saranno sostenute al 100% dal padre. Si
pagina 3 di 4 intendono per spese straordinarie quelle necessarie per la crescita e la salute della figlia, quali spese mediche e sanitarie non mutuabili, spese scolastiche (tasse, libri, gite, corredo scolastico, mensa scolastica, abbonamenti, mezzi di trasposto), ludiche ed in genere ogni altra spesa che rivesta il carattere della straordinarietà necessaria per la minore e previamente concordata;
11) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
12) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di AN CE (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4