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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2088/2023 R.G., posta in deliberazione alla pubblica udienza del 9.9.2025
TRA
, con l'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
-Appellante-
E
con l'Avv. Simona Miglio CP_1
-Appellato-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 308/2023 del Tribunale di
Tivoli pubblicata il 1.3.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“…in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare il diritto di Parte_1
alla pensione di vecchiaia a far data dal raggiungimento
[...] dell'età anagrafica di legge o dalla decorrenza di Giustizia ai sensi e nella misura di legge, come da domanda del 14.12.2018.
Di conseguenza:
CONDANNARE l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul CP_1 diritto riconosciuto, con interessi e rivalutazione come per legge.
Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al CP_1 sottoscritto procuratore per l'attività prestata in entrambi i gradi di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L.
27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Per l'appellato:
“… respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Tivoli
n. 308/2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il ricorrente con ricorso depositato in data 27.5.2019 ha convenuto in giudizio deducendo che: CP_1
2 -in data 14.12.2018 ha formulato domanda di pensione di vecchiaia, respinta dall' per insussistenza del requisito contributivo;
CP_1
-in data 28.8.2019, ritenuto di avere i requisiti previsti dalla legge per l'accesso al beneficio pensionistico richiesto, ha promosso, senza alcun esito, ricorso ammnistrativo.
1.1. Ha concluso, quindi, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia sin dal 01/05/2016 (data del compimento di
67 anni), con condanna dell' all'erogazione dei ratei, oltre CP_2 accessori.
2. Si è costituito in giudizio l' che ha contestato le domande CP_1 proposte e ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarando irripetibili le spese di lite.
4. Con ricorso depositato in data 4.8.2023, ha Parte_1 proposto gravame lamentando la violazione del D. Lgs n. 503 del 1992
e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso di primo grado.
5. L'appellato ha resistito al gravame ed ha concluso per il rigetto dello stesso e per la conferma della sentenza di primo grado.
6. Il Tribunale ha respinto il ricorso sul rilievo dell'insussistenza del requisito contributivo, non potendo vantare il ricorrente un'anzianità assicurativa di 25 anni, possedendo solo 908 contributi (non corrispondenti a 25 anni), di cui 774 al 31.12.1992 (a fronte di 878 rivendicati dal che gli consentirebbero di ottenere il beneficio Parte_1 richiesto) e n. 134 dal 1.1.1993 al 23.11.1995, non essendo stata fornita prova del versamento dei contributi dal febbraio 1982 a tutto il
1983 di cui ai cedolini depositati.
6. Il censura la sentenza di primo grado lamentando che, Parte_1 sebbene dall'estratto contributivo sub all. n. 3 (ridepositato in appello sub all. n. 1) risultino n. 774 contributi utili ai fini pensionistici fino alla
3 data del 31.12.1992, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto dei cedolini dei modelli 01/M allegati (sub doc. 2) al ricorso introduttivo relativi agli anni 1981, 1982 e 1983 che a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro in quegli anni, trattandosi di denunce annuali effettuate dal datore di lavoro con assunzione di responsabilità in relazione all'assolvimento degli obblighi contributivi, dai quali risulterebbe la matricola del datore di lavoro, il numero delle settimane retribuite, la retribuzione annuale e gli anni ai quali si riferiscono le settimane.
6. L'appellante ha dunque evidenziato che, calcolando tali 3 annualità, il ricorrente vanterebbe ulteriori 105 settimane contributive
(48+9+47) che, aggiunti alle 774 riconosciute sommerebbero n. 878 settimane, utili ai fini del conseguimento della prestazione.
7. All'udienza di comparizione del giorno 17.12.2024 la Corte ha rinviato all'udienza del 9.9.2025 concedendo termine sino a venti giorni prima a parte appellante per regolarizzare la produzione mediante il deposito di fotocopia fotostatica leggibile dei cedolini degli anni 1981 –
1982 – 1983, o eventualmente per l'esibizione dell'originale.
8. All'odierna udienza, parte appellante ha evidenziato di non aver potuto depositare copie dei cedolini, in quanto la scansione non risultava leggibile e ha quindi chiesto di depositare in udienza copia acquisita dal proprio cliente da dove si evincono i dati riportati nei moduli. L' si è opposto per la tardività della produzione rispetto al CP_1 temine indicato dal Collegio e anche perché non è stato esibito un originale da mettere a confronto con le copie fotostatiche.
8.
1. All'esto della discussine orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
9. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
Va premesso che, anche a voler superare la tardività della documentazione stante la non perentorietà del termine concesso, deve convenirsi con l' che non sono a disposizione gli originali da CP_1
4 mettere a confronto con le copie. Inoltre, deve rilevarsi che si tratta di cedolini (M/01) relativi agli anni 191, 1982 e 1983. E tuttavia a prescindere da tale rilievo, si osserva che i cedolini depositati non sarebbero in ogni caso idonei ad integrare il requisito contributivo, in quanto non costituiscono prova dell'effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Deduce il con l'atto di gravame – con allegazione del tutto Parte_1 nuova rispetto a quelle formulate in primo grado e di cui non possono peraltro trascurarsi i profili di inammissibilità, non essendo stata – che anche voler ritenere non provata la sussistenza della contribuzione necessaria ai fini del conseguimento della pensione, la domanda meriterebbe accoglimento in virtù del principio di automaticità della prestazione, garantita dall'art. 2116 c.c., in applicazione del quale il requisito di contribuzione per gli anni 1981, 1982 e 1983, secondo la tesi dell'appellante, deve ritenersi verificato anche nel caso in cui quei contributi non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro.
8.1. L'assunto non è condivisibile.
L'art. 2116 c.c. stabilisce, al primo comma, che “le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro anche quando
l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”, e aggiunge al secondo comma che “nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
8.2. Secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, qualora sia accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, devesi ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati.
5 Ha precisato al Suprema Corte (con sent. 10119/2012, richiamando la pronuncia n. 5263 del 27/08/1986) che "Il principio dell'automaticità della Costituzione del rapporto assicurativo e delle conseguenti prestazioni previdenziali pur in mancanza del versamento dei relativi contributi, principio che trova applicazione anche in tema di pensione
d'invalidità, presuppone il duplice requisito sia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che deve essere provato dal lavoratore mediante elementi certi, sia del mancato decorso della prescrizione decennale talché il pagamento tardivo di tali contributi possa essere effettuato dal datore di lavoro volontariamente (R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, ex art. 55) oppure coattivamente su richiesta dell' ". CP_1
8.3. Nel caso in esame, non risulta provata né la sussistenza per gli anni in contestazione di un rapporto di lavoro, né che si tratti di contributi non prescritti e pertanto il rimedio di cui all'art. 2116 c.c. non può essere utilmente invocato nel caso di specie.
8.4. Resta ferma, a tutela del lavoratore, la possibilità di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13, l. n. 1338/1962, o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 c.c., ma nei confronti del solo datore di lavoro e non anche dell'Ente previdenziale.
9. L'appello deve essere pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata.
10. Le spese del grado, sono dichiarate irripetibili, non essendo stato censurato sul punto la declaratoria del giudice di primo grado emessa sulla base della medesima documentazione utilizzabile per il grado di appello.
11. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 - rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 9.9.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2088/2023 R.G., posta in deliberazione alla pubblica udienza del 9.9.2025
TRA
, con l'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
-Appellante-
E
con l'Avv. Simona Miglio CP_1
-Appellato-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 308/2023 del Tribunale di
Tivoli pubblicata il 1.3.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“…in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare il diritto di Parte_1
alla pensione di vecchiaia a far data dal raggiungimento
[...] dell'età anagrafica di legge o dalla decorrenza di Giustizia ai sensi e nella misura di legge, come da domanda del 14.12.2018.
Di conseguenza:
CONDANNARE l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul CP_1 diritto riconosciuto, con interessi e rivalutazione come per legge.
Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al CP_1 sottoscritto procuratore per l'attività prestata in entrambi i gradi di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L.
27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Per l'appellato:
“… respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Tivoli
n. 308/2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il ricorrente con ricorso depositato in data 27.5.2019 ha convenuto in giudizio deducendo che: CP_1
2 -in data 14.12.2018 ha formulato domanda di pensione di vecchiaia, respinta dall' per insussistenza del requisito contributivo;
CP_1
-in data 28.8.2019, ritenuto di avere i requisiti previsti dalla legge per l'accesso al beneficio pensionistico richiesto, ha promosso, senza alcun esito, ricorso ammnistrativo.
1.1. Ha concluso, quindi, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia sin dal 01/05/2016 (data del compimento di
67 anni), con condanna dell' all'erogazione dei ratei, oltre CP_2 accessori.
2. Si è costituito in giudizio l' che ha contestato le domande CP_1 proposte e ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarando irripetibili le spese di lite.
4. Con ricorso depositato in data 4.8.2023, ha Parte_1 proposto gravame lamentando la violazione del D. Lgs n. 503 del 1992
e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso di primo grado.
5. L'appellato ha resistito al gravame ed ha concluso per il rigetto dello stesso e per la conferma della sentenza di primo grado.
6. Il Tribunale ha respinto il ricorso sul rilievo dell'insussistenza del requisito contributivo, non potendo vantare il ricorrente un'anzianità assicurativa di 25 anni, possedendo solo 908 contributi (non corrispondenti a 25 anni), di cui 774 al 31.12.1992 (a fronte di 878 rivendicati dal che gli consentirebbero di ottenere il beneficio Parte_1 richiesto) e n. 134 dal 1.1.1993 al 23.11.1995, non essendo stata fornita prova del versamento dei contributi dal febbraio 1982 a tutto il
1983 di cui ai cedolini depositati.
6. Il censura la sentenza di primo grado lamentando che, Parte_1 sebbene dall'estratto contributivo sub all. n. 3 (ridepositato in appello sub all. n. 1) risultino n. 774 contributi utili ai fini pensionistici fino alla
3 data del 31.12.1992, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto dei cedolini dei modelli 01/M allegati (sub doc. 2) al ricorso introduttivo relativi agli anni 1981, 1982 e 1983 che a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro in quegli anni, trattandosi di denunce annuali effettuate dal datore di lavoro con assunzione di responsabilità in relazione all'assolvimento degli obblighi contributivi, dai quali risulterebbe la matricola del datore di lavoro, il numero delle settimane retribuite, la retribuzione annuale e gli anni ai quali si riferiscono le settimane.
6. L'appellante ha dunque evidenziato che, calcolando tali 3 annualità, il ricorrente vanterebbe ulteriori 105 settimane contributive
(48+9+47) che, aggiunti alle 774 riconosciute sommerebbero n. 878 settimane, utili ai fini del conseguimento della prestazione.
7. All'udienza di comparizione del giorno 17.12.2024 la Corte ha rinviato all'udienza del 9.9.2025 concedendo termine sino a venti giorni prima a parte appellante per regolarizzare la produzione mediante il deposito di fotocopia fotostatica leggibile dei cedolini degli anni 1981 –
1982 – 1983, o eventualmente per l'esibizione dell'originale.
8. All'odierna udienza, parte appellante ha evidenziato di non aver potuto depositare copie dei cedolini, in quanto la scansione non risultava leggibile e ha quindi chiesto di depositare in udienza copia acquisita dal proprio cliente da dove si evincono i dati riportati nei moduli. L' si è opposto per la tardività della produzione rispetto al CP_1 temine indicato dal Collegio e anche perché non è stato esibito un originale da mettere a confronto con le copie fotostatiche.
8.
1. All'esto della discussine orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
9. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
Va premesso che, anche a voler superare la tardività della documentazione stante la non perentorietà del termine concesso, deve convenirsi con l' che non sono a disposizione gli originali da CP_1
4 mettere a confronto con le copie. Inoltre, deve rilevarsi che si tratta di cedolini (M/01) relativi agli anni 191, 1982 e 1983. E tuttavia a prescindere da tale rilievo, si osserva che i cedolini depositati non sarebbero in ogni caso idonei ad integrare il requisito contributivo, in quanto non costituiscono prova dell'effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Deduce il con l'atto di gravame – con allegazione del tutto Parte_1 nuova rispetto a quelle formulate in primo grado e di cui non possono peraltro trascurarsi i profili di inammissibilità, non essendo stata – che anche voler ritenere non provata la sussistenza della contribuzione necessaria ai fini del conseguimento della pensione, la domanda meriterebbe accoglimento in virtù del principio di automaticità della prestazione, garantita dall'art. 2116 c.c., in applicazione del quale il requisito di contribuzione per gli anni 1981, 1982 e 1983, secondo la tesi dell'appellante, deve ritenersi verificato anche nel caso in cui quei contributi non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro.
8.1. L'assunto non è condivisibile.
L'art. 2116 c.c. stabilisce, al primo comma, che “le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro anche quando
l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”, e aggiunge al secondo comma che “nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
8.2. Secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, qualora sia accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, devesi ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati.
5 Ha precisato al Suprema Corte (con sent. 10119/2012, richiamando la pronuncia n. 5263 del 27/08/1986) che "Il principio dell'automaticità della Costituzione del rapporto assicurativo e delle conseguenti prestazioni previdenziali pur in mancanza del versamento dei relativi contributi, principio che trova applicazione anche in tema di pensione
d'invalidità, presuppone il duplice requisito sia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che deve essere provato dal lavoratore mediante elementi certi, sia del mancato decorso della prescrizione decennale talché il pagamento tardivo di tali contributi possa essere effettuato dal datore di lavoro volontariamente (R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, ex art. 55) oppure coattivamente su richiesta dell' ". CP_1
8.3. Nel caso in esame, non risulta provata né la sussistenza per gli anni in contestazione di un rapporto di lavoro, né che si tratti di contributi non prescritti e pertanto il rimedio di cui all'art. 2116 c.c. non può essere utilmente invocato nel caso di specie.
8.4. Resta ferma, a tutela del lavoratore, la possibilità di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13, l. n. 1338/1962, o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 c.c., ma nei confronti del solo datore di lavoro e non anche dell'Ente previdenziale.
9. L'appello deve essere pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata.
10. Le spese del grado, sono dichiarate irripetibili, non essendo stato censurato sul punto la declaratoria del giudice di primo grado emessa sulla base della medesima documentazione utilizzabile per il grado di appello.
11. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 - rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 9.9.2025
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