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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1064 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. NIUTTA CRISTINA ANGELA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso Cavour n.8;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 11/02/2001, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla
Parte II, Serie A, n. 11, dell'anno 2001;
separati consensualmente con verbale in data 14 aprile 2023 e relativo decreto di omologa del 07/06/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ La casa familiare, sita in Cura Carpignano (PV) Via Einaudi n.20, (censita al NCEU di tale Comune al Foglio A/2, part. 762, sub 2 e 3) viene assegnata alla Signora
[...] quale genitore presso cui risiede il figlio , maggiorenne Parte_2 Persona_1 ma non economicamente autosufficiente;
Il Sig. corrisponderà in favore della Signora la Parte_1 Parte_2 somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio
, su conto intestato alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, somma soggetta Per_1
a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT (indice base marzo 2025);
Le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra-assegno relative al figlio , così come previsto dal “Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il Per_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli” del 09.11.2016 cui le stesse si riportano e qui da intendersi integralmente ritrascritto;
5. PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori PATTUIZIONI:
con riferimento all'immobile sito in Cura Carpignano, Via Einaudi n.20, adibito a casa familiare e di proprietà comune dei coniugi per la quota del 50% ciascuno, le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate: la Signora
si obbliga ad accettare e il Signor si obbliga a Parte_2 Parte_1 cedere e a trasferire al figlio, Sig. , nato a [...] il [...], Persona_1 residente in Cura Carpignano, CF , senza corrispettivo alcuno, C.F._3 la sua quota del 50% del diritto di piena proprietà sulla predetta casa familiare, pertinenze comprese, sita in Cura Carpignano (PV), Via Einaudi n.20, costituita da porzione di villa bifamiliare con autorimessa, il tutto censito al NCEU del Comune di
Cura Carpignano (PV) rispettivamente alla Sezione A, foglio 2, mappale n. 762, sub. 2, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, sup. cat. Mq 188, rendita € 387,34 e alla Sezione A, foglio 2, mappale n. 762, sub. 3, cat. C/6, classe 2, Mq 20, sup. cat. Mq 23, rendita € 40,28;
Pag. 2 di 5
gli immobili sono pervenuti alle parti in forza di “atto di compravendita” del
10.12.2003 a rogito Notaio Dott. (N.rep. 48678; Raccolta n.16763); Persona_2
Le parti si impegnano a stipulare l'atto notarile di trasferimento in adempimento del predetto obbligo entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Notaio che sarà indicato dal Sig.
[...]
; Parte_1
Le spese dell'atto notarile di trasferimento, degli oneri accessori e di quanto necessario per addivenire al rogito, saranno a carico del Sig. ; Parte_1
ìI mobili e le suppellettili contenuti nella casa familiare e acquistati dalle parti durante la convivenza coniugale resteranno di esclusiva proprietà della Signora
[...]
Parte_2
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra con riguardo al vincolo matrimoniale, salvo quanto sopra previsto.
Spese e competenze di giudizio compensate. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 3 di 5 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate/ modificato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 07/06/2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 14 aprile 2023. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Pavia il giorno 11/02/2001 Parte_1 Parte_2
(atto n. 11, parte II, serie A, anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 28/07/2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1064 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. NIUTTA CRISTINA ANGELA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso Cavour n.8;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 11/02/2001, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla
Parte II, Serie A, n. 11, dell'anno 2001;
separati consensualmente con verbale in data 14 aprile 2023 e relativo decreto di omologa del 07/06/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ La casa familiare, sita in Cura Carpignano (PV) Via Einaudi n.20, (censita al NCEU di tale Comune al Foglio A/2, part. 762, sub 2 e 3) viene assegnata alla Signora
[...] quale genitore presso cui risiede il figlio , maggiorenne Parte_2 Persona_1 ma non economicamente autosufficiente;
Il Sig. corrisponderà in favore della Signora la Parte_1 Parte_2 somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio
, su conto intestato alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, somma soggetta Per_1
a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT (indice base marzo 2025);
Le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra-assegno relative al figlio , così come previsto dal “Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il Per_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli” del 09.11.2016 cui le stesse si riportano e qui da intendersi integralmente ritrascritto;
5. PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori PATTUIZIONI:
con riferimento all'immobile sito in Cura Carpignano, Via Einaudi n.20, adibito a casa familiare e di proprietà comune dei coniugi per la quota del 50% ciascuno, le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate: la Signora
si obbliga ad accettare e il Signor si obbliga a Parte_2 Parte_1 cedere e a trasferire al figlio, Sig. , nato a [...] il [...], Persona_1 residente in Cura Carpignano, CF , senza corrispettivo alcuno, C.F._3 la sua quota del 50% del diritto di piena proprietà sulla predetta casa familiare, pertinenze comprese, sita in Cura Carpignano (PV), Via Einaudi n.20, costituita da porzione di villa bifamiliare con autorimessa, il tutto censito al NCEU del Comune di
Cura Carpignano (PV) rispettivamente alla Sezione A, foglio 2, mappale n. 762, sub. 2, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, sup. cat. Mq 188, rendita € 387,34 e alla Sezione A, foglio 2, mappale n. 762, sub. 3, cat. C/6, classe 2, Mq 20, sup. cat. Mq 23, rendita € 40,28;
Pag. 2 di 5
gli immobili sono pervenuti alle parti in forza di “atto di compravendita” del
10.12.2003 a rogito Notaio Dott. (N.rep. 48678; Raccolta n.16763); Persona_2
Le parti si impegnano a stipulare l'atto notarile di trasferimento in adempimento del predetto obbligo entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Notaio che sarà indicato dal Sig.
[...]
; Parte_1
Le spese dell'atto notarile di trasferimento, degli oneri accessori e di quanto necessario per addivenire al rogito, saranno a carico del Sig. ; Parte_1
ìI mobili e le suppellettili contenuti nella casa familiare e acquistati dalle parti durante la convivenza coniugale resteranno di esclusiva proprietà della Signora
[...]
Parte_2
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra con riguardo al vincolo matrimoniale, salvo quanto sopra previsto.
Spese e competenze di giudizio compensate. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 3 di 5 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate/ modificato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 07/06/2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 14 aprile 2023. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Pavia il giorno 11/02/2001 Parte_1 Parte_2
(atto n. 11, parte II, serie A, anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 28/07/2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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