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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9705/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco ARRIGO ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio in Treviso (TV), in forza di procura speciale allegata dell'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe ARCANGELO e Controparte_2
Vincenzo ARCANGELO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pietrapaola (CS), in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 19 Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 09.01.2025):
“IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Treviso ex art. 19 c.p.c. o innanzi al Tribunale di
Cuneo ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
- Nel denegato caso di riconoscimento della propria competenza, voglia l'adito Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo opposto e in accoglimento della presente opposizione, dichiarare infondata la domanda di parte convenuta opposta sussistendo inadempimento della stessa con Controparte_1
riguardo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, sussistendo altresì intervenuto pagamento da parte della attrice opponente per Euro 7.613,75 oltre a nota di credito della Parte_1
convenuta opposta per Euro 396,50.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO
- Nel denegato caso di riconoscimento della propria competenza, nonché di accoglimento parziale della domanda di parte convenuta opposta, voglia l'adito Tribunale determinare l'importo dovuto da nella minor somma ritenuta di giustizia. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- Senza alcun inversione dell'onere della prova, da intendersi a carico di sia quanto Controparte_1 all'an che al quantum debeatur, nonché all'esecuzione a regola d'arte delle opere per le quali richiede il pagamento, quale attrice sostanziale nell'odierna causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che nei mesi tra agosto e febbraio 2022 lei sig. ha prestato attività lavorativa Parte_3
presso il cantiere PI RE (CN) per conto di come saldatore e Parte_1
carpentiere;
2. vero che tra agosto e novembre 2021 presso il cantiere PI RE (CN) erano presenti dipendenti della al fine di svolgere lavori di saldatura e molatura T.I.G. (Tungsten Controparte_1
Inert Gas) su quattro serbatoi;
3. vero che gli incaricati di giunti in loco, non avevano esperienza per l'esecuzione Controparte_1
delle opere di saldatura e molatura T.I.G., ma solo per la saldatura su tubazioni;
4. vero che tutte le opere effettuate dagli incaricati di sui serbatoi presentavano CP_1
inestetismi relativi alla visibilità delle saldature;
pagina 2 di 19
5. vero che è costantemente (8 volte su 10 in media) intervenuta per ripassare o Controparte_3 anche rifare per intero le saldature degli incaricati di a causa dell'esecuzione non a Controparte_1 regola d'arte delle stesse e per garantire la sicurezza della tenuta dei serbatoi;
6. vero che i tempi di saldatura degli incaricati di erano in media doppi rispetto ai Controparte_1
tempi di saldatura degli addetti di Parte_1
7. vero che durante l'orario lavorativo i dipendenti della ogni giorno effettuavano, Controparte_1
oltre alla pausa pranzo, due o tre pause oltre i trenta minuti per fumare, effettuare telefonate, chiacchierare o bere un caffè;
8. vero che veniva segnalato nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 dal legale rappresentante
Pt_ di agli incaricati di il fatto che i lavori di Parte_4 Controparte_1 saldatura sui serbatoi non fossero stati eseguiti a regola d'arte e che vi era costante necessità di un secondo intervento di saldatura;
9. vero che nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 venivano effettuate segnalazioni dal legale rappresentante di a per le pause non Parte_5 Controparte_1 autorizzate durante l'orario di lavoro.
- Ribadendo l'istanza ex art. 203 c.p.c. (assunzione della prova fuori dalla circoscrizione del tribunale), si indica come testimone la persona di seguito individuata:
, nato a [...] il [...], residente in [...] - 35020 Parte_3
Legnaro (PD), attualmente domiciliato presso Hotel Villa D'Oro, via dell'Artigianato n. 1 - 31047 Ponte di Piave (TV).
IN OGNI CASO
- Con revoca / dichiarazione di nullità / invalidità / inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria delle spese di lite del presente procedimento”.
pagina 3 di 19 Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 08.01.2025):
“IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- In via principale: rigettare l'avversaria eccezione di incompetenza territoriale, nonché le avversarie eccezioni di inadempimento e di pagamento;
NEL MERITO:
- In via principale: rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto da
Parte_1
- In via subordinata: accertare e condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di Euro 18.850,25 oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo
231/2001 dal giorno della scadenza delle fatture al saldo, ovvero del diverso maggiore e/o minore importo, che questo On.le Giudice accertasse come dovuto alla per le causali di CP_1 CP_1
cui al presente giudizio;
- Con vittoria di spese del presente procedimento, oltre quelle del procedimento monitorio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
pagina 4 di 19 1.2. Su ricorso depositato dalla società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il Tribunale di Torino, con decreto n. 1842 del 2024, datato 01.04.2024 e depositato in data
02.04.2024, ha ingiunto alla società di pagare alla ricorrente la somma Parte_1
di Euro 26.870,50, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione in opposizione datato 29.05.2024 e ritualmente notificato in pari data, la società in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Pt_2
ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto
[...] ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Treviso ex art. 19 c.p.c. o innanzi al Tribunale di
Cuneo ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
- Nel denegato caso di riconoscimento della propria competenza, voglia l'adito Tribunale non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
- Nel denegato caso di riconoscimento della propria competenza, voglia l'adito Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo opposto e in accoglimento della presente opposizione, dichiarare infondata la domanda di parte convenuta opposta sussistendo inadempimento della stessa con Controparte_1
riguardo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, sussistendo altresì intervenuto pagamento da parte della attrice opponente Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO
- Nel denegato caso di riconoscimento della propria competenza, nonché di accoglimento parziale della domanda di parte convenuta opposta, voglia l'adito Tribunale determinare
l'importo dovuto da nella minor somma ritenuta di giustizia. Parte_1
IN OGNI CASO
- Con revoca / dichiarazione di nullità / invalidità / inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.”.
pagina 5 di 19 1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice Istruttore:
- ha differito, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. alla data sotto indicata (sostituendola con “note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra), rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.;
- ha disposto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 05 dicembre 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, rispetto al quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle rispettive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. oppure nelle rispettive “note scritte:
§ versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 16.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta;
§ rinuncia della parte convenuta opposta al decreto ingiuntivo opposto;
§ rinuncia delle parti alle rispettive domande ed eccezioni;
§ spese del procedimento monitorio a carico della parte convenuta opposta;
§ spese del presente giudizio di opposizione compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
1.5. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta società in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore sig. depositando comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
- In via principale: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1842 del 02.04.2024 opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
NEL MERITO:
pagina 6 di 19 - In via principale: rigettare le richieste attoree, perché infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto da Parte_1
- In via subordinata: rigettare tutte le domande avversarie, nonché accertare e condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di Euro 18.850,25 oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno della scadenza delle fatture al saldo, ovvero del diverso maggiore e/o minore importo, che questo On.le Giudice accertasse come dovuto alla per le causali di cui al presente giudizio.” Controparte_1
1.6. Con Ordinanza in data 11.12.2024 il Giudice Istruttore, preso atto che soltanto la parte convenuta opposta ha aderito alla predetta proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
- non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- non ha ammesso le prove dedotte dalle parti;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
pagina 7 di 19 ➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ pertanto, in forza del citato art. 127 ter c.p.c. la Sentenza potrà essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 09.01.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.7. La parte attrice opponente ha depositato le “note scritte” in data 09.01.2025 precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.8. La parte convenuta opposta ha depositato le “note scritte” in data 08.01.2025 precisando le conclusioni così come in epigrafe.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalla parte attrice opponente.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice opponente ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c.
L'istanza non può trovare accoglimento.
2.2. Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 11.12.2024 le prove per testi dedotte dalla parte attrice opponente in memoria ex art. 171 ter n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo i capi da 1) a 9) su circostanze in parte valutative, in parte generiche e in parte irrilevanti.
pagina 8 di 19
3. Sull'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla parte opponente.
3.1. In via pregiudiziale, la parte opponente ha chiesto che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, rimettendo le parti dinanzi o al Tribunale ordinario di Cuneo o a quello di Treviso.
Secondo l'opponente, infatti, la competenza andrebbe individuata, alternativamente, o sulla base del c.d. forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c. (cioè il luogo in cui l'obbligazione è sorta), o sulla base dell'art. 19 c.p.c., secondo cui “salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede”: nel primo caso, la competenza si radicherebbe al Tribunale di Cuneo, in quanto le “asserite prestazioni” sono state eseguite presso uno stabilimento sito in RE (CN), che rientra, appunto, nel circondario di detto
Tribunale; nel secondo caso si radicherebbe presso il Tribunale di Treviso, che è il luogo in cui parte attrice opponente ha la sua sede legale.
Non sarebbe invece applicabile, precisa l'opponente, il c.d. forum destinatae solutionis (anch'esso previsto dall'art. 20 c.p.c.) in combinato disposto con l'art. 1182, comma 3, che individua, come luogo di adempimento delle obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro, il domicilio del creditore (qui, con sede a Torino); per Giurisprudenza pacifica, infatti, tale criterio è applicabile Controparte_1 solo quando il “credito oggetto dell'obbligazione risulti liquido”, circostanza questa che, nel caso di specie, non sussisterebbe, secondo le prospettazioni di parte attrice opponente .
3.2. Ciò premesso, l'eccezione risulta infondata.
È ben vero che il foro generale delle persone giuridiche è individuato dal legislatore con riguardo al “luogo dove essa ha sede” oppure al “luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento
e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda” (cfr. art. 19, 1° comma, c.p.c.) ma, nel caso di specie, vertendosi in materia relativa a “diritti di obbligazione”, la competenza territoriale del Tribunale di Torino può essere individuata anche attraverso il ricorso al foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.
Ai sensi dell'articolo citato, per tali cause è competente il giudice del luogo «in cui è sorta» (c.d. forum contractus) o «deve eseguirsi l'obbligazione» (c.d. forum destinatae solutionis), prevedendo in tal modo una possibilità di scelta tra più Giudici tutti competenti. La facoltà di scelta spetta all'attore, a differenza dei c.d. «fori esclusivi», nei quali la competenza del foro speciale esclude quella del foro generale. Si precisa che, essendo la causa in esame un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ci si riferisce all'attore in senso “sostanziale”, quindi a che in detto giudizio assume Controparte_1 la veste “formale” di convenuta opposta.
pagina 9 di 19 Ciò chiarito, per quanto concerne il forum destinatae solutionis, va rilevato che l'odierna parte convenuta opposta ( ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo onde far accertare Controparte_1
la responsabilità per inadempimento della controparte e per sentirla dichiarare tenuta e condannare all'immediato versamento della somma di Euro 26.870,50, oltre interessi.
Sul punto, si deve ritenere, conformemente all'orientamento espresso dalla Cassazione, che, agli effetti dell'art. 20 c.p.c., al fine di determinare l'obbligazione dedotta in giudizio, si debba aver riguardo all'obbligazione originaria rimasta inadempiuta, sia che di essa si chieda direttamente l'adempimento,
l'accertamento o la risoluzione, sia che la medesima costituisca la causa petendi di altra obbligazione sostitutiva, quale quella risarcitoria nel caso di inadempimento, oggetto specifico della pretesa giudiziale (cfr. Cass. civile n. 10169 del 1993; Cass. civile 19 luglio 1983 n. 4973; Cass. civile n. 3404 del 1983).
Ora, l'obbligazione originaria che la parte opposta afferma essere rimasta inadempiuta consiste appunto nel mancato pagamento della predetta somma.
Occorre, dunque, verificare quale fosse il luogo di adempimento della suddetta obbligazione a carico dell'opponente . Parte_1
Precisato che nel caso di specie non ricorre alcuno dei criteri fissati nel primo comma dell'art. 1182
c.c., deve applicarsi il criterio di cui al terzo comma dell'articolo citato, in forza del quale
«l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» e, quindi, al domicilio della parte opposta ( in Controparte_1
TORINO.
Del resto, la Cassazione ha precisato che il suddetto criterio concerne i crediti liquidi ed esigibili, tra i quali possono farsi rientrare anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale e giudiziale, restando esclusi soltanto i crediti il cui ammontare debba essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, nel qual caso troverà applicazione il quarto comma dell'art. 1182 c.c. (cfr. Cass. civile 11 gennaio 1990 n. 33; Cass. civile 20 marzo 1989 n. 1401).
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione, affermando che: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma,
c.c., sono — agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. — esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art.
pagina 10 di 19 38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass. Civ., Sezioni Unite, 13.09.2016, n 17989; ancora recentemente Cass.
Civ., 20.03.2019, n. 7722).
Nel caso in esame, il credito di cui si discute è sicuramente liquido, cioè determinato nel suo ammontare, in quanto la sua esistenza non è stata semplicemente allegata da ma è Controparte_1
supportata dai seguenti documenti prodotti in causa e dai quali risulta il credito azionato in giudizio:
1) fattura n. 229 del 30.09.2021 di Euro 17.613,75, fattura n. 253 del 30.10.2021 di Euro 5.627,25 e fattura n. 272 del 30.11.2021 di Euro 3.629,50 (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo monitorio) emesse da Controparte_1
2) estratto autentico delle scritture contabili contenente le tre fatture summenzionate (cfr. doc. n. 4 del fascicolo monitorio);
3) PEC del 29.03.2022, in cui il rappresentante legale di sig. Parte_1 [...]
, propone al difensore di “piano di pagamenti a saldo delle tre fatture Pt_2 Controparte_1 in sospeso della (cfr. doc. n. 3 della parte opposta). Controparte_1
Ciò posto, non c'è dubbio che il credito invocato dalla parte convenuta opposta sia liquido e, quindi, determinato nel suo ammontare o, comunque, liquidabile mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, con l'ulteriore conseguenza che la competenza può essere individuata applicando il criterio dell'illustrato forum destinatae solutionis.
Del resto, secondo l'orientamento della Cassazione, sulla determinazione del forum destinatae solutionis, a norma degli artt. 1182 c.c. e 20, seconda parte, c.p.c., non può influire l'eccezione dell'opponente che neghi l'esistenza dell'obbligazione; infatti, il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione della competenza per valore (secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato dalla domanda) è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per individuare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, e su di essi non influisce la fondatezza della domanda prospettata (cfr. in tal senso: Cass. civile 12 ottobre 2004 n. 20177).
3.3. Pertanto, accertata la competenza del Tribunale di Torino, in quanto luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla parte attrice opponente dev'essere rigettata.
pagina 11 di 19
4. Sul merito della presente causa.
4.1. Passando all'esame del merito della presente causa, si deve premettere che l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo deducendo:
- che la è una società specializzata nella progettazione, installazione e Controparte_1 manutenzione dell'impiantistica di processo nei settori alimentare, chimico e farmaceutico;
- che la eseguiva, su ordine della i lavori di Controparte_1 Parte_1
saldatura e molatura di taluni serbatoi presso lo stabilimento di PI RE (Cn);
- che la prova di tale credito è fornita dalle seguenti fatture:
1) Fattura n. 229 del 30.09.2021;
2) Fattura n. 253 del 30.10.2021;
3) Fattura n. 272 del 30.11.2021;
- che, con atto di diffida e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. 24.01.2024, la società ricorrente intimava alla società resistente il pagamento della somma di Euro 26.870,50;
- che detta richiesta di pagamento non veniva dalla società resistente soddisfatta;
- che la società ricorrente ha, tra l'altro, provveduto all'autentica dell'estratto delle scritture contabili relative alle fatture in questione;
- che vani sono stati i tentativi di ottenere in via bonaria il pagamento del credito di Euro 26.870,50;
4.2. Si deve ancora premettere che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio
2019, n. 1136 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018;
Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01
pagina 12 di 19 febbraio 2017, n. 71 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in
Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè
2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III,
24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno
2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997,
n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
4.3. Nel merito, la parte attrice opponente ha formulato le seguenti eccezioni:
A) “contestazione della sussistenza del diritto di credito - onere della prova a carico della convenuta opposta - inadempimento contrattuale di - eccezione di Controparte_1 inadempimento”;
B) “eccezione di pagamento delle prestazioni da parte di ; Parte_1
4.4. Rispetto all'eccezione sub A), (parte attrice opponente) ha Parte_1
contestato il credito azionato dalla (parte convenuta opposta), deducendo: Controparte_1
- che la prova del diritto è a carico di Controparte_1
- che, in relazione al diritto invocato, la ha prodotto soltanto le fatture e l'estratto Controparte_1
autentico delle scritture contabili, il che non è sufficiente ai fini della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti;
- che, inoltre, vi è inadempimento da parte di per non aver quest'ultima eseguito Controparte_1 esattamente la sua prestazione e per “il notevole ritardo con cui le opere sono state portate a termine”;
- che, pertanto, a fronte dell'inadempimento di formula l'eccezione di cui all'art. Controparte_1
1460 c.c.
L'eccezione risulta infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Invero, la (parte convenuta opposta) non si è limitata a produrre le fatture Controparte_1 commerciali, da cui emerge il credito vantato, e l'estratto autentico delle scritture contabili, da cui tali fatture risultano (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 del fascicolo monitorio), ma ha anche prodotto una PEC datata
29.03.2022 e inviata dal rappresentante legale di (parte attrice Parte_1
opponente), sig. al precedente difensore di dal cui tenore Parte_2 Controparte_1
letterale si evince chiaramente il rapporto contrattuale in essere fra le parti. Tale PEC costituisce un pagina 13 di 19 evidente riconoscimento di debito da parte di in quanto contiene una Parte_1 proposta di pagamento rateale delle “tre fatture in sospeso della (detratti un Controparte_1
acconto versato alla di Euro 7.613,75 e una nota di credito emessa in favore della Controparte_1
di Euro 396,50, di cui si dirà più specificamente infra), per un totale Parte_1 residuo di Euro 18.860,25, con l'impegno di effettuare versamenti mensili di Euro 1.000,00, aumentabili eventualmente fino a Euro 1.500,00 sulla base delle entrate della società (cfr. doc. n. 3 della parte convenuta opposta). Di conseguenza, la parte convenuta opposta ( ha Controparte_1 soddisfatto l'onere probatorio gravante su di lei, mentre la parte attrice opponente (
[...]
non ha prodotto in giudizio alcun elemento che possa valere quale fatto Parte_1 impeditivo, estintivo o modificativo dell'obbligazione.
La parte attrice opponente si è limitata a formulare un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., a causa della “mancata esecuzione a regola d'arte delle saldature” e del “notevole ritardo con cui le opere sono state portate a termine”. Tuttavia, si tratta di un'eccezione del tutto generica, priva di concreto riscontro probatorio concreto e, in tali termini, non può trovare accoglimento.
Pertanto, l'eccezione sub A) deve essere rigettata.
4.5. Rispetto all'eccezione sub B), ha dedotto: Parte_1
- che, “ad ogni modo, ha adempiuto all'asserito credito vantato dall'odierna creditrice opposta”;
- che, in data 26.11.2021, ha effettuato, a favore di un bonifico di Euro 7.613,75 Controparte_4
(cfr. doc. 2 della parte opponente);
- che, in data 28.02.2022, la ha emesso, a favore di Controparte_4 Parte_1
una nota di credito del valore di Euro 396,50 (cfr. doc. n. 3 della parte opponente);
[...]
- che, pertanto, il credito residuo – “da ritenersi, sia chiaro, contestato” – andrebbe quantificato in
Euro 18.850,25 (non già in Euro 26.870,50, come ingiunto nell'opposto decreto);
- che tale trova conferma nella “originaria diffida inviata dal precedente legale della convenuta opposta con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo minore come sopra indicato” (cfr. doc.
n. 4 della parte opponente).
Tale eccezione risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Invero, dalla documentazione allegata e prodotta dalla parte opponente risulta che il credito vantato da in parte è stato soddisfatto mediante la corresponsione di un acconto d'importo Controparte_1
pari a Euro 7.613,75, effettuato tramite bonifico eseguito in data 29.11.2021 (con ordine il 26.11.2021)
e relativo alla fattura n. 229 del 30.09.2021 (cfr. doc. 2 della parte opponente) ed in parte è stato ridimensionato mediante l'emissione da parte di a favore di Controparte_1 Pt_1
pagina 14 di 19 di una nota di credito del valore di Euro 396,50, per storno parziale della Parte_1
fattura n. 272 per conteggio errato delle ore di lavoro svolte da personale dipendente di CP_1
in favore di (cfr. doc. n. 3 della parte attrice opponente).
[...] Parte_1
E tali circostanze sono confermate dalla PEC del 29.03.2022 (cfr. doc. n. 2 della parte convenuta opposta) e, soprattutto, dalla diffida ad adempiere del 02.09.2022 inviata tramite PEC dal precedente difensore di alla con cui veniva formalmente Controparte_1 Parte_1
richiesto il pagamento di Euro 18.860,25, quale importo residuo delle tre fatture azionate in giudizio (n.
229 del 30.09.2021 di Euro 10.000,00; n. 253 del 30.10.2021 di Euro 5.627,25; n. 272 del 30.11.2021 di Euro 3.233,00) (cfr. doc. n. 4 della parte opponente).
Del resto, la stessa parte convenuta opposta, nelle allegazioni difensive sub punto n. 4) della comparsa introduttiva, conferma che “alla luce della documentazione versata agli atti […] debba essere accertato e dichiarato in favore della un credito di Euro 18.850,25 (rectius, di Euro Controparte_1
18.860,25, n.d.r.)”.
Pertanto, l'eccezione sub B) dev'essere accolta, con conseguente necessità di procedere a una nuova quantificazione del credito vantato dalla Controparte_1
4.6. In conclusione, in accoglimento soltanto parziale dell'opposizione proposta dalla parte attrice opponente:
- in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 18.860,25;
- il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di Euro
26.870,50 dev'essere revocato, tenuto conto che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni
Unite, meritevole di essere condiviso, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7
pagina 15 di 19 luglio 1993, n. 7448 in Giust. civ. Mass. 1993, 1126 ed in Giust. civ. 1993, I, 2041; in senso sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in Redazione
Giuffrè 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224; Tribunale Ferrara, 12 maggio 2020, n. 227 in
Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Torino, Sez. Im. 19 aprile 2019, n. 2010 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n.
1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in Guida al diritto 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in Redazione Giuffrè 2016;
Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre
2015, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Salerno sez. II, 04 novembre 2015 n. 4619 in Redazione
Giuffrè 2015; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4348 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale
Milano sez. XIII, 05 settembre 2014 n. 10798 in Redazione Giuffrè 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014, n. 564 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale
Pistoia, 17 giugno 2013, n. 59 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n.
19310 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1773 in Redazione
Giuffrè 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I,
22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto 2008, 38 86;
Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I,
19 ottobre 2006, n. 22489; Cass. civile, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; Cass. civile, sez. II, 12 agosto
2005, n. 16911; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 2004, n.
1657; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15186; Cass. civile, sez. lav., 1 dicembre 2000, n.
15339; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 1999, n. 5074; Cass. civile, sez. lav., 12 dicembre 1998, n.
12521; Cass. civile, sez. II, 17 febbraio 1998, n. 1656; Cass. civile, sez. III, 5 giugno 1997, n. 5007;
Cass. civile, sez. I, 21 marzo 1997, n. 2552; Cass. civile, sez. III, 21 dicembre 1995, n. 13027);
- tenuto anche conto della domanda di merito proposta della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla parte convenuta opposta la residua somma di Euro 18.860,25, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo;
- le altre domande proposte della parte attrice opponente (ossia le domande diverse dalla riduzione dell'ammontare del credito e dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo conseguente a tale riduzione) devono essere rigettate.
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5. Sulle spese processuali del procedimento monitorio
5.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29642; Tribunale Milano, sez. XIII, 04 gennaio 2020,
n. 13 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civile, sez. VI,
16 novembre 2017, n. 27234; Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenzabarese.it
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764;
Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
5.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare sulla parte attrice opponente nella misura di 2/3, in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto per una somma di Euro 26.870,50, a fronte di un credito accertato in Euro
18.860,25=.
Pertanto, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta i 2/3 delle spese del procedimento monitorio (liquidate in Euro 1.370,00 per onorari ed in Euro 286,00 per spese) e, così, a pagare la somma di Euro 913,33 per onorari ed in Euro 190,66 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché i 2/3 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
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6. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
6.1. Tenuto conto dei rilievi che precedono e della soccombenza parziale della parte attrice opponente, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta:
• i 2/3 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del
2.04.2014), secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 5.077,00 per compensi e, così, a pagare la somma di Euro 3.384,66 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• i 2/3 delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
Invece, il restante 1/3 dev'essere compensato.
7. Sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
7.1. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore di parte convenuta opposta, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
7.2. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso,
“In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010)” (così, in motivazione, Cass. civile, 26 marzo 2019, n.
8436).
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al 9705/2024 R.G. promossa dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (parte attrice opponente) contro Parte_2
la società in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 [...]
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: Controparte_2
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 1842/2024, datato 01.04.2024 e depositato in data 02.04.2024
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla parte convenuta opposta per Controparte_1
le causali indicate in motivazione, la somma di Euro 18.860,25, oltre interessi di mora ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo.
3) Rigetta le altre domande di merito proposte della parte attrice opponente.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta i 2/3 delle spese del procedimento monitorio (liquidate in Euro 1.370,00 per onorari ed in Euro 286,00 per spese) e, così, a pagare la somma di Euro 913,33 per onorari ed in Euro 190,66 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché i 2/3 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
5) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta:
- i 2/3 delle spese del presente giudizio di opposizione (liquidate in complessivi Euro 5077,00 per compensi) e, così, a pagare la somma di Euro 3.384,67 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.;
- i 2/3 delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Dichiara compensato tra le parti il restante terzo.
6) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore degli Avv.ti Giuseppe ARCANGELO e
Vincenzo ARCANGELO, difensori della parte convenuta opposta, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che i difensori stessi hanno dichiarato di avere anticipato.
Così deciso in Torino, in data 15 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9705/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco ARRIGO ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio in Treviso (TV), in forza di procura speciale allegata dell'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe ARCANGELO e Controparte_2
Vincenzo ARCANGELO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pietrapaola (CS), in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 19 Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 09.01.2025):
“IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Treviso ex art. 19 c.p.c. o innanzi al Tribunale di
Cuneo ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
- Nel denegato caso di riconoscimento della propria competenza, voglia l'adito Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo opposto e in accoglimento della presente opposizione, dichiarare infondata la domanda di parte convenuta opposta sussistendo inadempimento della stessa con Controparte_1
riguardo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, sussistendo altresì intervenuto pagamento da parte della attrice opponente per Euro 7.613,75 oltre a nota di credito della Parte_1
convenuta opposta per Euro 396,50.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO
- Nel denegato caso di riconoscimento della propria competenza, nonché di accoglimento parziale della domanda di parte convenuta opposta, voglia l'adito Tribunale determinare l'importo dovuto da nella minor somma ritenuta di giustizia. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- Senza alcun inversione dell'onere della prova, da intendersi a carico di sia quanto Controparte_1 all'an che al quantum debeatur, nonché all'esecuzione a regola d'arte delle opere per le quali richiede il pagamento, quale attrice sostanziale nell'odierna causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che nei mesi tra agosto e febbraio 2022 lei sig. ha prestato attività lavorativa Parte_3
presso il cantiere PI RE (CN) per conto di come saldatore e Parte_1
carpentiere;
2. vero che tra agosto e novembre 2021 presso il cantiere PI RE (CN) erano presenti dipendenti della al fine di svolgere lavori di saldatura e molatura T.I.G. (Tungsten Controparte_1
Inert Gas) su quattro serbatoi;
3. vero che gli incaricati di giunti in loco, non avevano esperienza per l'esecuzione Controparte_1
delle opere di saldatura e molatura T.I.G., ma solo per la saldatura su tubazioni;
4. vero che tutte le opere effettuate dagli incaricati di sui serbatoi presentavano CP_1
inestetismi relativi alla visibilità delle saldature;
pagina 2 di 19
5. vero che è costantemente (8 volte su 10 in media) intervenuta per ripassare o Controparte_3 anche rifare per intero le saldature degli incaricati di a causa dell'esecuzione non a Controparte_1 regola d'arte delle stesse e per garantire la sicurezza della tenuta dei serbatoi;
6. vero che i tempi di saldatura degli incaricati di erano in media doppi rispetto ai Controparte_1
tempi di saldatura degli addetti di Parte_1
7. vero che durante l'orario lavorativo i dipendenti della ogni giorno effettuavano, Controparte_1
oltre alla pausa pranzo, due o tre pause oltre i trenta minuti per fumare, effettuare telefonate, chiacchierare o bere un caffè;
8. vero che veniva segnalato nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 dal legale rappresentante
Pt_ di agli incaricati di il fatto che i lavori di Parte_4 Controparte_1 saldatura sui serbatoi non fossero stati eseguiti a regola d'arte e che vi era costante necessità di un secondo intervento di saldatura;
9. vero che nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 venivano effettuate segnalazioni dal legale rappresentante di a per le pause non Parte_5 Controparte_1 autorizzate durante l'orario di lavoro.
- Ribadendo l'istanza ex art. 203 c.p.c. (assunzione della prova fuori dalla circoscrizione del tribunale), si indica come testimone la persona di seguito individuata:
, nato a [...] il [...], residente in [...] - 35020 Parte_3
Legnaro (PD), attualmente domiciliato presso Hotel Villa D'Oro, via dell'Artigianato n. 1 - 31047 Ponte di Piave (TV).
IN OGNI CASO
- Con revoca / dichiarazione di nullità / invalidità / inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria delle spese di lite del presente procedimento”.
pagina 3 di 19 Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 08.01.2025):
“IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- In via principale: rigettare l'avversaria eccezione di incompetenza territoriale, nonché le avversarie eccezioni di inadempimento e di pagamento;
NEL MERITO:
- In via principale: rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto da
Parte_1
- In via subordinata: accertare e condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di Euro 18.850,25 oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo
231/2001 dal giorno della scadenza delle fatture al saldo, ovvero del diverso maggiore e/o minore importo, che questo On.le Giudice accertasse come dovuto alla per le causali di CP_1 CP_1
cui al presente giudizio;
- Con vittoria di spese del presente procedimento, oltre quelle del procedimento monitorio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
pagina 4 di 19 1.2. Su ricorso depositato dalla società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il Tribunale di Torino, con decreto n. 1842 del 2024, datato 01.04.2024 e depositato in data
02.04.2024, ha ingiunto alla società di pagare alla ricorrente la somma Parte_1
di Euro 26.870,50, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione in opposizione datato 29.05.2024 e ritualmente notificato in pari data, la società in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Pt_2
ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto
[...] ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Treviso ex art. 19 c.p.c. o innanzi al Tribunale di
Cuneo ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
- Nel denegato caso di riconoscimento della propria competenza, voglia l'adito Tribunale non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
- Nel denegato caso di riconoscimento della propria competenza, voglia l'adito Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo opposto e in accoglimento della presente opposizione, dichiarare infondata la domanda di parte convenuta opposta sussistendo inadempimento della stessa con Controparte_1
riguardo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, sussistendo altresì intervenuto pagamento da parte della attrice opponente Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO
- Nel denegato caso di riconoscimento della propria competenza, nonché di accoglimento parziale della domanda di parte convenuta opposta, voglia l'adito Tribunale determinare
l'importo dovuto da nella minor somma ritenuta di giustizia. Parte_1
IN OGNI CASO
- Con revoca / dichiarazione di nullità / invalidità / inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.”.
pagina 5 di 19 1.4. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice Istruttore:
- ha differito, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. alla data sotto indicata (sostituendola con “note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra), rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.;
- ha disposto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 05 dicembre 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, rispetto al quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle rispettive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. oppure nelle rispettive “note scritte:
§ versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 16.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta;
§ rinuncia della parte convenuta opposta al decreto ingiuntivo opposto;
§ rinuncia delle parti alle rispettive domande ed eccezioni;
§ spese del procedimento monitorio a carico della parte convenuta opposta;
§ spese del presente giudizio di opposizione compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
1.5. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta società in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore sig. depositando comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
- In via principale: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1842 del 02.04.2024 opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
NEL MERITO:
pagina 6 di 19 - In via principale: rigettare le richieste attoree, perché infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto da Parte_1
- In via subordinata: rigettare tutte le domande avversarie, nonché accertare e condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di Euro 18.850,25 oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno della scadenza delle fatture al saldo, ovvero del diverso maggiore e/o minore importo, che questo On.le Giudice accertasse come dovuto alla per le causali di cui al presente giudizio.” Controparte_1
1.6. Con Ordinanza in data 11.12.2024 il Giudice Istruttore, preso atto che soltanto la parte convenuta opposta ha aderito alla predetta proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
- non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- non ha ammesso le prove dedotte dalle parti;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
pagina 7 di 19 ➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ pertanto, in forza del citato art. 127 ter c.p.c. la Sentenza potrà essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 09.01.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.7. La parte attrice opponente ha depositato le “note scritte” in data 09.01.2025 precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.8. La parte convenuta opposta ha depositato le “note scritte” in data 08.01.2025 precisando le conclusioni così come in epigrafe.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalla parte attrice opponente.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice opponente ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c.
L'istanza non può trovare accoglimento.
2.2. Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 11.12.2024 le prove per testi dedotte dalla parte attrice opponente in memoria ex art. 171 ter n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo i capi da 1) a 9) su circostanze in parte valutative, in parte generiche e in parte irrilevanti.
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3. Sull'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla parte opponente.
3.1. In via pregiudiziale, la parte opponente ha chiesto che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, rimettendo le parti dinanzi o al Tribunale ordinario di Cuneo o a quello di Treviso.
Secondo l'opponente, infatti, la competenza andrebbe individuata, alternativamente, o sulla base del c.d. forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c. (cioè il luogo in cui l'obbligazione è sorta), o sulla base dell'art. 19 c.p.c., secondo cui “salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede”: nel primo caso, la competenza si radicherebbe al Tribunale di Cuneo, in quanto le “asserite prestazioni” sono state eseguite presso uno stabilimento sito in RE (CN), che rientra, appunto, nel circondario di detto
Tribunale; nel secondo caso si radicherebbe presso il Tribunale di Treviso, che è il luogo in cui parte attrice opponente ha la sua sede legale.
Non sarebbe invece applicabile, precisa l'opponente, il c.d. forum destinatae solutionis (anch'esso previsto dall'art. 20 c.p.c.) in combinato disposto con l'art. 1182, comma 3, che individua, come luogo di adempimento delle obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro, il domicilio del creditore (qui, con sede a Torino); per Giurisprudenza pacifica, infatti, tale criterio è applicabile Controparte_1 solo quando il “credito oggetto dell'obbligazione risulti liquido”, circostanza questa che, nel caso di specie, non sussisterebbe, secondo le prospettazioni di parte attrice opponente .
3.2. Ciò premesso, l'eccezione risulta infondata.
È ben vero che il foro generale delle persone giuridiche è individuato dal legislatore con riguardo al “luogo dove essa ha sede” oppure al “luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento
e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda” (cfr. art. 19, 1° comma, c.p.c.) ma, nel caso di specie, vertendosi in materia relativa a “diritti di obbligazione”, la competenza territoriale del Tribunale di Torino può essere individuata anche attraverso il ricorso al foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.
Ai sensi dell'articolo citato, per tali cause è competente il giudice del luogo «in cui è sorta» (c.d. forum contractus) o «deve eseguirsi l'obbligazione» (c.d. forum destinatae solutionis), prevedendo in tal modo una possibilità di scelta tra più Giudici tutti competenti. La facoltà di scelta spetta all'attore, a differenza dei c.d. «fori esclusivi», nei quali la competenza del foro speciale esclude quella del foro generale. Si precisa che, essendo la causa in esame un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ci si riferisce all'attore in senso “sostanziale”, quindi a che in detto giudizio assume Controparte_1 la veste “formale” di convenuta opposta.
pagina 9 di 19 Ciò chiarito, per quanto concerne il forum destinatae solutionis, va rilevato che l'odierna parte convenuta opposta ( ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo onde far accertare Controparte_1
la responsabilità per inadempimento della controparte e per sentirla dichiarare tenuta e condannare all'immediato versamento della somma di Euro 26.870,50, oltre interessi.
Sul punto, si deve ritenere, conformemente all'orientamento espresso dalla Cassazione, che, agli effetti dell'art. 20 c.p.c., al fine di determinare l'obbligazione dedotta in giudizio, si debba aver riguardo all'obbligazione originaria rimasta inadempiuta, sia che di essa si chieda direttamente l'adempimento,
l'accertamento o la risoluzione, sia che la medesima costituisca la causa petendi di altra obbligazione sostitutiva, quale quella risarcitoria nel caso di inadempimento, oggetto specifico della pretesa giudiziale (cfr. Cass. civile n. 10169 del 1993; Cass. civile 19 luglio 1983 n. 4973; Cass. civile n. 3404 del 1983).
Ora, l'obbligazione originaria che la parte opposta afferma essere rimasta inadempiuta consiste appunto nel mancato pagamento della predetta somma.
Occorre, dunque, verificare quale fosse il luogo di adempimento della suddetta obbligazione a carico dell'opponente . Parte_1
Precisato che nel caso di specie non ricorre alcuno dei criteri fissati nel primo comma dell'art. 1182
c.c., deve applicarsi il criterio di cui al terzo comma dell'articolo citato, in forza del quale
«l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» e, quindi, al domicilio della parte opposta ( in Controparte_1
TORINO.
Del resto, la Cassazione ha precisato che il suddetto criterio concerne i crediti liquidi ed esigibili, tra i quali possono farsi rientrare anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale e giudiziale, restando esclusi soltanto i crediti il cui ammontare debba essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, nel qual caso troverà applicazione il quarto comma dell'art. 1182 c.c. (cfr. Cass. civile 11 gennaio 1990 n. 33; Cass. civile 20 marzo 1989 n. 1401).
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione, affermando che: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma,
c.c., sono — agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. — esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art.
pagina 10 di 19 38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass. Civ., Sezioni Unite, 13.09.2016, n 17989; ancora recentemente Cass.
Civ., 20.03.2019, n. 7722).
Nel caso in esame, il credito di cui si discute è sicuramente liquido, cioè determinato nel suo ammontare, in quanto la sua esistenza non è stata semplicemente allegata da ma è Controparte_1
supportata dai seguenti documenti prodotti in causa e dai quali risulta il credito azionato in giudizio:
1) fattura n. 229 del 30.09.2021 di Euro 17.613,75, fattura n. 253 del 30.10.2021 di Euro 5.627,25 e fattura n. 272 del 30.11.2021 di Euro 3.629,50 (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo monitorio) emesse da Controparte_1
2) estratto autentico delle scritture contabili contenente le tre fatture summenzionate (cfr. doc. n. 4 del fascicolo monitorio);
3) PEC del 29.03.2022, in cui il rappresentante legale di sig. Parte_1 [...]
, propone al difensore di “piano di pagamenti a saldo delle tre fatture Pt_2 Controparte_1 in sospeso della (cfr. doc. n. 3 della parte opposta). Controparte_1
Ciò posto, non c'è dubbio che il credito invocato dalla parte convenuta opposta sia liquido e, quindi, determinato nel suo ammontare o, comunque, liquidabile mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, con l'ulteriore conseguenza che la competenza può essere individuata applicando il criterio dell'illustrato forum destinatae solutionis.
Del resto, secondo l'orientamento della Cassazione, sulla determinazione del forum destinatae solutionis, a norma degli artt. 1182 c.c. e 20, seconda parte, c.p.c., non può influire l'eccezione dell'opponente che neghi l'esistenza dell'obbligazione; infatti, il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione della competenza per valore (secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato dalla domanda) è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per individuare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, e su di essi non influisce la fondatezza della domanda prospettata (cfr. in tal senso: Cass. civile 12 ottobre 2004 n. 20177).
3.3. Pertanto, accertata la competenza del Tribunale di Torino, in quanto luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla parte attrice opponente dev'essere rigettata.
pagina 11 di 19
4. Sul merito della presente causa.
4.1. Passando all'esame del merito della presente causa, si deve premettere che l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo deducendo:
- che la è una società specializzata nella progettazione, installazione e Controparte_1 manutenzione dell'impiantistica di processo nei settori alimentare, chimico e farmaceutico;
- che la eseguiva, su ordine della i lavori di Controparte_1 Parte_1
saldatura e molatura di taluni serbatoi presso lo stabilimento di PI RE (Cn);
- che la prova di tale credito è fornita dalle seguenti fatture:
1) Fattura n. 229 del 30.09.2021;
2) Fattura n. 253 del 30.10.2021;
3) Fattura n. 272 del 30.11.2021;
- che, con atto di diffida e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. 24.01.2024, la società ricorrente intimava alla società resistente il pagamento della somma di Euro 26.870,50;
- che detta richiesta di pagamento non veniva dalla società resistente soddisfatta;
- che la società ricorrente ha, tra l'altro, provveduto all'autentica dell'estratto delle scritture contabili relative alle fatture in questione;
- che vani sono stati i tentativi di ottenere in via bonaria il pagamento del credito di Euro 26.870,50;
4.2. Si deve ancora premettere che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio
2019, n. 1136 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018;
Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01
pagina 12 di 19 febbraio 2017, n. 71 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in
Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè
2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III,
24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno
2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997,
n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
4.3. Nel merito, la parte attrice opponente ha formulato le seguenti eccezioni:
A) “contestazione della sussistenza del diritto di credito - onere della prova a carico della convenuta opposta - inadempimento contrattuale di - eccezione di Controparte_1 inadempimento”;
B) “eccezione di pagamento delle prestazioni da parte di ; Parte_1
4.4. Rispetto all'eccezione sub A), (parte attrice opponente) ha Parte_1
contestato il credito azionato dalla (parte convenuta opposta), deducendo: Controparte_1
- che la prova del diritto è a carico di Controparte_1
- che, in relazione al diritto invocato, la ha prodotto soltanto le fatture e l'estratto Controparte_1
autentico delle scritture contabili, il che non è sufficiente ai fini della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti;
- che, inoltre, vi è inadempimento da parte di per non aver quest'ultima eseguito Controparte_1 esattamente la sua prestazione e per “il notevole ritardo con cui le opere sono state portate a termine”;
- che, pertanto, a fronte dell'inadempimento di formula l'eccezione di cui all'art. Controparte_1
1460 c.c.
L'eccezione risulta infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Invero, la (parte convenuta opposta) non si è limitata a produrre le fatture Controparte_1 commerciali, da cui emerge il credito vantato, e l'estratto autentico delle scritture contabili, da cui tali fatture risultano (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 del fascicolo monitorio), ma ha anche prodotto una PEC datata
29.03.2022 e inviata dal rappresentante legale di (parte attrice Parte_1
opponente), sig. al precedente difensore di dal cui tenore Parte_2 Controparte_1
letterale si evince chiaramente il rapporto contrattuale in essere fra le parti. Tale PEC costituisce un pagina 13 di 19 evidente riconoscimento di debito da parte di in quanto contiene una Parte_1 proposta di pagamento rateale delle “tre fatture in sospeso della (detratti un Controparte_1
acconto versato alla di Euro 7.613,75 e una nota di credito emessa in favore della Controparte_1
di Euro 396,50, di cui si dirà più specificamente infra), per un totale Parte_1 residuo di Euro 18.860,25, con l'impegno di effettuare versamenti mensili di Euro 1.000,00, aumentabili eventualmente fino a Euro 1.500,00 sulla base delle entrate della società (cfr. doc. n. 3 della parte convenuta opposta). Di conseguenza, la parte convenuta opposta ( ha Controparte_1 soddisfatto l'onere probatorio gravante su di lei, mentre la parte attrice opponente (
[...]
non ha prodotto in giudizio alcun elemento che possa valere quale fatto Parte_1 impeditivo, estintivo o modificativo dell'obbligazione.
La parte attrice opponente si è limitata a formulare un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., a causa della “mancata esecuzione a regola d'arte delle saldature” e del “notevole ritardo con cui le opere sono state portate a termine”. Tuttavia, si tratta di un'eccezione del tutto generica, priva di concreto riscontro probatorio concreto e, in tali termini, non può trovare accoglimento.
Pertanto, l'eccezione sub A) deve essere rigettata.
4.5. Rispetto all'eccezione sub B), ha dedotto: Parte_1
- che, “ad ogni modo, ha adempiuto all'asserito credito vantato dall'odierna creditrice opposta”;
- che, in data 26.11.2021, ha effettuato, a favore di un bonifico di Euro 7.613,75 Controparte_4
(cfr. doc. 2 della parte opponente);
- che, in data 28.02.2022, la ha emesso, a favore di Controparte_4 Parte_1
una nota di credito del valore di Euro 396,50 (cfr. doc. n. 3 della parte opponente);
[...]
- che, pertanto, il credito residuo – “da ritenersi, sia chiaro, contestato” – andrebbe quantificato in
Euro 18.850,25 (non già in Euro 26.870,50, come ingiunto nell'opposto decreto);
- che tale trova conferma nella “originaria diffida inviata dal precedente legale della convenuta opposta con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo minore come sopra indicato” (cfr. doc.
n. 4 della parte opponente).
Tale eccezione risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Invero, dalla documentazione allegata e prodotta dalla parte opponente risulta che il credito vantato da in parte è stato soddisfatto mediante la corresponsione di un acconto d'importo Controparte_1
pari a Euro 7.613,75, effettuato tramite bonifico eseguito in data 29.11.2021 (con ordine il 26.11.2021)
e relativo alla fattura n. 229 del 30.09.2021 (cfr. doc. 2 della parte opponente) ed in parte è stato ridimensionato mediante l'emissione da parte di a favore di Controparte_1 Pt_1
pagina 14 di 19 di una nota di credito del valore di Euro 396,50, per storno parziale della Parte_1
fattura n. 272 per conteggio errato delle ore di lavoro svolte da personale dipendente di CP_1
in favore di (cfr. doc. n. 3 della parte attrice opponente).
[...] Parte_1
E tali circostanze sono confermate dalla PEC del 29.03.2022 (cfr. doc. n. 2 della parte convenuta opposta) e, soprattutto, dalla diffida ad adempiere del 02.09.2022 inviata tramite PEC dal precedente difensore di alla con cui veniva formalmente Controparte_1 Parte_1
richiesto il pagamento di Euro 18.860,25, quale importo residuo delle tre fatture azionate in giudizio (n.
229 del 30.09.2021 di Euro 10.000,00; n. 253 del 30.10.2021 di Euro 5.627,25; n. 272 del 30.11.2021 di Euro 3.233,00) (cfr. doc. n. 4 della parte opponente).
Del resto, la stessa parte convenuta opposta, nelle allegazioni difensive sub punto n. 4) della comparsa introduttiva, conferma che “alla luce della documentazione versata agli atti […] debba essere accertato e dichiarato in favore della un credito di Euro 18.850,25 (rectius, di Euro Controparte_1
18.860,25, n.d.r.)”.
Pertanto, l'eccezione sub B) dev'essere accolta, con conseguente necessità di procedere a una nuova quantificazione del credito vantato dalla Controparte_1
4.6. In conclusione, in accoglimento soltanto parziale dell'opposizione proposta dalla parte attrice opponente:
- in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 18.860,25;
- il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di Euro
26.870,50 dev'essere revocato, tenuto conto che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni
Unite, meritevole di essere condiviso, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7
pagina 15 di 19 luglio 1993, n. 7448 in Giust. civ. Mass. 1993, 1126 ed in Giust. civ. 1993, I, 2041; in senso sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in Redazione
Giuffrè 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224; Tribunale Ferrara, 12 maggio 2020, n. 227 in
Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Torino, Sez. Im. 19 aprile 2019, n. 2010 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n.
1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in Guida al diritto 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in Redazione Giuffrè 2016;
Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre
2015, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Salerno sez. II, 04 novembre 2015 n. 4619 in Redazione
Giuffrè 2015; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4348 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale
Milano sez. XIII, 05 settembre 2014 n. 10798 in Redazione Giuffrè 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014, n. 564 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale
Pistoia, 17 giugno 2013, n. 59 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n.
19310 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1773 in Redazione
Giuffrè 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I,
22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto 2008, 38 86;
Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I,
19 ottobre 2006, n. 22489; Cass. civile, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; Cass. civile, sez. II, 12 agosto
2005, n. 16911; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 2004, n.
1657; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15186; Cass. civile, sez. lav., 1 dicembre 2000, n.
15339; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 1999, n. 5074; Cass. civile, sez. lav., 12 dicembre 1998, n.
12521; Cass. civile, sez. II, 17 febbraio 1998, n. 1656; Cass. civile, sez. III, 5 giugno 1997, n. 5007;
Cass. civile, sez. I, 21 marzo 1997, n. 2552; Cass. civile, sez. III, 21 dicembre 1995, n. 13027);
- tenuto anche conto della domanda di merito proposta della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla parte convenuta opposta la residua somma di Euro 18.860,25, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo;
- le altre domande proposte della parte attrice opponente (ossia le domande diverse dalla riduzione dell'ammontare del credito e dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo conseguente a tale riduzione) devono essere rigettate.
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5. Sulle spese processuali del procedimento monitorio
5.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29642; Tribunale Milano, sez. XIII, 04 gennaio 2020,
n. 13 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civile, sez. VI,
16 novembre 2017, n. 27234; Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenzabarese.it
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764;
Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
5.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare sulla parte attrice opponente nella misura di 2/3, in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto per una somma di Euro 26.870,50, a fronte di un credito accertato in Euro
18.860,25=.
Pertanto, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta i 2/3 delle spese del procedimento monitorio (liquidate in Euro 1.370,00 per onorari ed in Euro 286,00 per spese) e, così, a pagare la somma di Euro 913,33 per onorari ed in Euro 190,66 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché i 2/3 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
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6. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
6.1. Tenuto conto dei rilievi che precedono e della soccombenza parziale della parte attrice opponente, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta:
• i 2/3 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del
2.04.2014), secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 5.077,00 per compensi e, così, a pagare la somma di Euro 3.384,66 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• i 2/3 delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
Invece, il restante 1/3 dev'essere compensato.
7. Sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
7.1. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore di parte convenuta opposta, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
7.2. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso,
“In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010)” (così, in motivazione, Cass. civile, 26 marzo 2019, n.
8436).
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al 9705/2024 R.G. promossa dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (parte attrice opponente) contro Parte_2
la società in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 [...]
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: Controparte_2
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 1842/2024, datato 01.04.2024 e depositato in data 02.04.2024
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla parte convenuta opposta per Controparte_1
le causali indicate in motivazione, la somma di Euro 18.860,25, oltre interessi di mora ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo.
3) Rigetta le altre domande di merito proposte della parte attrice opponente.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta i 2/3 delle spese del procedimento monitorio (liquidate in Euro 1.370,00 per onorari ed in Euro 286,00 per spese) e, così, a pagare la somma di Euro 913,33 per onorari ed in Euro 190,66 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché i 2/3 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
5) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta:
- i 2/3 delle spese del presente giudizio di opposizione (liquidate in complessivi Euro 5077,00 per compensi) e, così, a pagare la somma di Euro 3.384,67 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.;
- i 2/3 delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Dichiara compensato tra le parti il restante terzo.
6) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore degli Avv.ti Giuseppe ARCANGELO e
Vincenzo ARCANGELO, difensori della parte convenuta opposta, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che i difensori stessi hanno dichiarato di avere anticipato.
Così deciso in Torino, in data 15 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 19 di 19