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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1403/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA ND SI MA, Presidente
AS SARIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5187/2023 depositato il 17/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza L.eonardo Da Vinci Snc 95030 Mascalucia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Studi E Servizi Alle Resistente_1 S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20309 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso il ricorrente deduce che “… a seguito della comunicazione di presa in carico, emessa da R.T.I. Studio e Sevizio alle Imprese S.r.l., notificata in data 2.4.2023 veniva a conoscenza dell'accertamento esecutivo n. 20309/2021 emesso dal Comune di Mascalucia, mai o irritualmente notificato,
e avente ad oggetto TA.RI. relativa all'anno d'imposta 2017.” Inoltre, “… non essendo il suddetto avviso di accertamento allegato, né essendo riportato il suo contenuto, il contribuente non è in grado di verificare l'effettiva legittimità e correttezza della pretesa avanzata;
infatti, in tale comunicazione non risultano indicati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa.” Infine il ricorrente afferma che “… sono ampiamente decorsi i termini di prescrizione e di decadenza per l'accertamento e la riscossione della Ta.Ri. relativa all'anno
2017”. Per l'effetto eccepisce:
1. la violazione dell'art. 1, c. 161, l. n. 296 del 2006 – omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto;
2. la decadenza del potere accertativo del tributo richiesto;
3. la prescrizione del credito vantato dall'ente.
Resiste il Comune di Mascalucia il quale produce documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Il ricorrente a seguito di ciò ha proposto motivi aggiunti.
Sono stati da ultimo concessi termini a difesa in favore dell'ente locale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento è stato notificato in data 16 febbraio 2022 nelle mani di MONACO Nominativo_1 (la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 139 comma 2 cpc – persona di famiglia, fratello convivente).
Il ricorrente con i motivi aggiunti ha contestato che non era stata prodotta la prescritta raccomandata informativa.
L'eccezione è fondata.
La notifica è stata effettuata a mezzo nesso notificatore.
L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed i Comuni possono notificare gli atti tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore.
L'ufficiale giudiziario ed il messo possono provvedere personalmente alla notifica dell'atto.
Tuttavia, qualora l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario (es. persona di famiglia, portiere), si applica l'art. 60 lett. b bis d.p.r. 600/1973 (per gli avvisi di accertamento dell'AE), richiamato dall'art. 26 ult. co. d.p.r. 602/1973 (per le cartelle di pagamento): il notificatore deve inviare una raccomandata informativa al destinatario.
L'attestazione del notificatore di aver informato il destinatario con raccomandata, apposta sulla relata di notifica, fa fede fino a querela di falso (v. in tal senso Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, n.13739, e
Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, n. 20863).
Nella specie la notifica dell'avviso di accertamento è irregolare non essendo stata completata con la spedizione della raccomandata informativa, nè è presente l'attestazione del notificatore di aver informato il destinatario con raccomandata,
In assenza di regolare notifica dell'avviso di accertamento l'ente locale è, pertanto, decaduto dal potere impositivo.
In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza in materia di notifica a familiare convivente, sussistono i presupposti per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
SA M. TO AN la RO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA ND SI MA, Presidente
AS SARIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5187/2023 depositato il 17/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza L.eonardo Da Vinci Snc 95030 Mascalucia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Studi E Servizi Alle Resistente_1 S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20309 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso il ricorrente deduce che “… a seguito della comunicazione di presa in carico, emessa da R.T.I. Studio e Sevizio alle Imprese S.r.l., notificata in data 2.4.2023 veniva a conoscenza dell'accertamento esecutivo n. 20309/2021 emesso dal Comune di Mascalucia, mai o irritualmente notificato,
e avente ad oggetto TA.RI. relativa all'anno d'imposta 2017.” Inoltre, “… non essendo il suddetto avviso di accertamento allegato, né essendo riportato il suo contenuto, il contribuente non è in grado di verificare l'effettiva legittimità e correttezza della pretesa avanzata;
infatti, in tale comunicazione non risultano indicati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa.” Infine il ricorrente afferma che “… sono ampiamente decorsi i termini di prescrizione e di decadenza per l'accertamento e la riscossione della Ta.Ri. relativa all'anno
2017”. Per l'effetto eccepisce:
1. la violazione dell'art. 1, c. 161, l. n. 296 del 2006 – omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto;
2. la decadenza del potere accertativo del tributo richiesto;
3. la prescrizione del credito vantato dall'ente.
Resiste il Comune di Mascalucia il quale produce documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Il ricorrente a seguito di ciò ha proposto motivi aggiunti.
Sono stati da ultimo concessi termini a difesa in favore dell'ente locale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento è stato notificato in data 16 febbraio 2022 nelle mani di MONACO Nominativo_1 (la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 139 comma 2 cpc – persona di famiglia, fratello convivente).
Il ricorrente con i motivi aggiunti ha contestato che non era stata prodotta la prescritta raccomandata informativa.
L'eccezione è fondata.
La notifica è stata effettuata a mezzo nesso notificatore.
L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed i Comuni possono notificare gli atti tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore.
L'ufficiale giudiziario ed il messo possono provvedere personalmente alla notifica dell'atto.
Tuttavia, qualora l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario (es. persona di famiglia, portiere), si applica l'art. 60 lett. b bis d.p.r. 600/1973 (per gli avvisi di accertamento dell'AE), richiamato dall'art. 26 ult. co. d.p.r. 602/1973 (per le cartelle di pagamento): il notificatore deve inviare una raccomandata informativa al destinatario.
L'attestazione del notificatore di aver informato il destinatario con raccomandata, apposta sulla relata di notifica, fa fede fino a querela di falso (v. in tal senso Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, n.13739, e
Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, n. 20863).
Nella specie la notifica dell'avviso di accertamento è irregolare non essendo stata completata con la spedizione della raccomandata informativa, nè è presente l'attestazione del notificatore di aver informato il destinatario con raccomandata,
In assenza di regolare notifica dell'avviso di accertamento l'ente locale è, pertanto, decaduto dal potere impositivo.
In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza in materia di notifica a familiare convivente, sussistono i presupposti per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
SA M. TO AN la RO