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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
CI ZO, RE
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 226/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 SRL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone N. 5e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TW9CR2900050-2024 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 606/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.04.2025 nell'interesse della Ricorrente-1 s.r.l. società agricola, (00072180904 con sede legale in Alghero (SS), Località_1, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore Dott. Rappresentante_1 ( CF_Rappresentante_1), domiciliato ai fini della presente presso la sede della Società rappresentata e difesa, ai soli fini del presente procedimento anche disgiuntamente tra loro, dagli Difensore_3 (CF_Difensore_3; indirizzo PEC: Email_1) e Difensore_2 (CF_Difensore_2); indirizzo PEC: sarecco@sts-pec. it), nonché dal Dottore Commercialista Difensore_1 (CF_Difensore_1); indirizzo PEC: Email_3), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Tributario e Societario in Torino4 (tel: Telefono_1 – fax: Telefono_2), giusta procura alle liti depositata in atti.
La Società ricorrente, appartenente al Gruppo Industriale operante, tra l'altro, nel settore vitivinicolo, impugnava l'atto di recupero indicato in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, ritenendo che le attività svolte non integrassero i requisiti richiesti dalla normativa agevolativa.
Esponeva la ricorrente di aver realizzato, negli anni 2017 e 2018, un complesso progetto di sviluppo informatico volto alla creazione di una infrastruttura ERP integrata a utilizzo da parte di tutte le società del Gruppo ivi comprese le società del settore vitivinicolo tra cui la Società_1
s.r.. di ultima acquisizione, mediante sviluppo ex novo di moduli software non presenti sul mercato né nella piattaforma JD Edwards Enterprise One, finalizzati alla gestione avanzata della produzione vitivinicola, della tracciabilità, della logistica e dei rapporti con la GDO e soprattutto integrazione della gestione di tutte le aziende del gruppo.
Rappresentava altresì che l'attività di controllo dell'Ufficio si era limitata a un esame documentale, sfociato in un PVC privo di adeguata motivazione tecnica, cui la Società aveva puntualmente replicato, producendo ulteriore documentazione, senza che l'Amministrazione ne tenesse conto.
Deducendo vizi di motivazione, difetto di prova, eccesso e abuso di potere per valutazioni tecniche non supportate, nonché l'illegittimo utilizzo retroattivo del Manuale di Frascati, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sassari, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con proprie controdeduzioni si costituiva in giudizio in data 03.06.2025 ed esponendo le proprie ragioni insisteva per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari, sez. 2, letti gli atti di giudizio ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di essere accolto per quanto di seguito riportato.
1. Sul vizio di motivazione dell'atto impugnato
L'atto di recupero impugnato risulta affetto da grave e insanabile carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dei principi generali dell'ordinamento tributario.
L'Ufficio ha negato la spettanza del credito d'imposta limitandosi ad affermazioni dimostrative e convenzionali, secondo cui le attività svolte dalla ricorrente si sarebbero risolte in una mera “customizzazione” di un software
ERP preesistente, senza aver tenuto o richiesto nessun confronto tecnico con il contenuto concreto del progetto, con la documentazione tecnica prodotta né con le specifiche attività di sviluppo in dettaglio illustrate dalla Società anche con l'ausilio di tecnici specializzati che ne hanno asseverato le attività svolte.
In particolare, la motivazione dell'atto sembra generica e:
non individua quali siano i requisiti specifici dell'attività di ricerca e sviluppo che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare e che risulterebbero mancanti;
non chiarisce perché i moduli sviluppati ex novo non integrerebbero attività di sviluppo sperimentale;
non controbatte, neppure implicitamente, le relazioni tecniche e le memorie difensive prodotte dalla ricorrente.
Ne consegue che l'atto non consente al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, né di esercitare pienamente il diritto di difesa.
2. Sul difetto assoluto di prova della pretesa impositiva
L'atto impugnato è altresì illegittimo per mancato assolvimento dell'onere della prova, che grava sull'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, l'Ufficio:
non ha fornito alcuna prova tecnica a sostegno dell'assunto secondo cui le attività svolte non integrerebbero
Ricerca e Sviluppo;
non ha prodotto pareri tecnici qualificati di cui appresso si dirà più nel dettaglio che avrebbe potuto richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT). non ha svolto accertamenti sostanziali ulteriori rispetto alla mera lettura della documentazione iniziale.
A fronte della copiosa produzione documentale della ricorrente – comprensiva di relazioni tecniche, memorie illustrative e certificazioni rilasciate da soggetti abilitati – l'Amministrazione si è limitata a ribadire il proprio convincimento, senza fornire elementi oggettivi idonei a sorreggere la pretesa.
3. Sull'eccesso e abuso di potere per valutazioni tecniche non supportate
La controversia ha ad oggetto valutazioni intrinsecamente tecniche in materia di qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo.
In tale ambito, la giurisprudenza di merito ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate non può esercitare autonomamente una discrezionalità tecnica priva del supporto degli organi istituzionalmente competenti, quali il Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT).
Nel caso di specie infatti, l'Ufficio, pur avendo a disposizione la possibilità di avvalersi di consulenti tecnici iscritti in apposito albo gestito dal MIMIT e previsti dalla normativa sul credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo proprio per fattispecie come quella posta in discussione, avrebbe potuto richiedere e non lo ha richiesto il parere tecnico previsto dall'art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015. Ritiene questa Corte che se è pur vero che il parere tecnico da richiedere al MIMIT rappresenta uno strumento facoltativo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, è anche vero che in casi specifici come quello oggetto dell'atto impugnato, di particolare complessità, sarebbe risultato utile vista la corposa documentazione fornita da parte ricorrente completa di asseverazione tecnica di esperto iscritto all'apposito albo tenuto dal MIMIT medesimo, proprio per garantire la veridicità di quanto dichiarato dai fruitori dei benefici circa l'effettivo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo e il loro grado di innovazione. Inoltre, ha fondato la ripresa su valutazioni tecniche proprie, non suffragate da competenze specialistiche;
ha ignorato le certificazioni tecniche prodotte dalla Società e dalle altre società del Gruppo. Tale condotta integra un evidente eccesso di potere, rendendo illegittimo l'atto impugnato.
4. Sull'uso improprio del Manuale di Frascati
Il caso di specie, appunto, riguarda i crediti d'imposta maturati negli anni 2017-2018, ove l'Agenzia si è limitata a un semplice disconoscimento qualificandoli come crediti come inesistenti giustificando tale scelta richiamando quanto previsto dal Manuale Frascati se pur pubblicato in data successiva agli anni oggetto di accertamento. Pertanto, appare evidente a questa Corte che, nella fattispecie la richiesta di restituzione del credito d'imposta maturato e utilizzato per gli anni 2017 e 2018, non può, tenendo presente quanto suddetto, essere definito inesistente, ma sarebbe al limite un credito non spettante vista la sua contestazione avvenuta tardivamente con atto notificato nel 2025. Lo stesso doveva essere notificato alla società, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del relativo utilizzo ovvero entro il
31.12.2023 per il credito compensato nel 2018 ed entro il 31.12.2024 per il credito compensato nel 2019.
L'Agenzia ha fondato integralmente la contestazione richiamando quanto previsto dal Manuale Frascati se pur pubblicato in data successiva agli anni oggetto di accertamento (2017-2018), attribuendogli valore vincolante pur non essendo stata richiamata da tale documento dalla normativa primaria. Scrivi meglio, non l'ho fatto io perché non ho capito cosa volevi dire
Il riferimento espresso al Manuale di Frascati quale parametro normativo vincolante è stato introdotto solo a partire dal 2021; pertanto, il suo utilizzo retroattivo quale unico criterio di disconoscimento dell'agevolazione si pone in contrasto con i principi di legalità e di irretroattività dell'azione amministrativa.
5. Sulla fondatezza del credito d'imposta
In ogni caso, anche nel merito, la documentazione prodotta dimostra che le attività svolte dalla ricorrente presentavano i requisiti della novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità, richiesti per qualificare un'attività come Ricerca e Sviluppo.
L'Ufficio non ha contestato:
l'esistenza del progetto;
la natura e l'inerenza dei costi;
la loro corretta contabilizzazione;
Si è limitato esclusivamente a negare la qualificazione tecnica delle attività, senza adeguata dimostrazione e supporto tecnico.
Per tutte queste ragioni pertanto, la Corte dichiara il ricorso meritevole di accoglimento e per la particolare complessità della materia trattata dichiara ci siano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Annulla l'atto di recupero di credito d'imposta n. TW9CR2900035/2024. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari li, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
CI ZO, RE
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 226/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 SRL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone N. 5e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TW9CR2900050-2024 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 606/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.04.2025 nell'interesse della Ricorrente-1 s.r.l. società agricola, (00072180904 con sede legale in Alghero (SS), Località_1, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore Dott. Rappresentante_1 ( CF_Rappresentante_1), domiciliato ai fini della presente presso la sede della Società rappresentata e difesa, ai soli fini del presente procedimento anche disgiuntamente tra loro, dagli Difensore_3 (CF_Difensore_3; indirizzo PEC: Email_1) e Difensore_2 (CF_Difensore_2); indirizzo PEC: sarecco@sts-pec. it), nonché dal Dottore Commercialista Difensore_1 (CF_Difensore_1); indirizzo PEC: Email_3), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Tributario e Societario in Torino4 (tel: Telefono_1 – fax: Telefono_2), giusta procura alle liti depositata in atti.
La Società ricorrente, appartenente al Gruppo Industriale operante, tra l'altro, nel settore vitivinicolo, impugnava l'atto di recupero indicato in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, ritenendo che le attività svolte non integrassero i requisiti richiesti dalla normativa agevolativa.
Esponeva la ricorrente di aver realizzato, negli anni 2017 e 2018, un complesso progetto di sviluppo informatico volto alla creazione di una infrastruttura ERP integrata a utilizzo da parte di tutte le società del Gruppo ivi comprese le società del settore vitivinicolo tra cui la Società_1
s.r.. di ultima acquisizione, mediante sviluppo ex novo di moduli software non presenti sul mercato né nella piattaforma JD Edwards Enterprise One, finalizzati alla gestione avanzata della produzione vitivinicola, della tracciabilità, della logistica e dei rapporti con la GDO e soprattutto integrazione della gestione di tutte le aziende del gruppo.
Rappresentava altresì che l'attività di controllo dell'Ufficio si era limitata a un esame documentale, sfociato in un PVC privo di adeguata motivazione tecnica, cui la Società aveva puntualmente replicato, producendo ulteriore documentazione, senza che l'Amministrazione ne tenesse conto.
Deducendo vizi di motivazione, difetto di prova, eccesso e abuso di potere per valutazioni tecniche non supportate, nonché l'illegittimo utilizzo retroattivo del Manuale di Frascati, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sassari, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con proprie controdeduzioni si costituiva in giudizio in data 03.06.2025 ed esponendo le proprie ragioni insisteva per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari, sez. 2, letti gli atti di giudizio ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di essere accolto per quanto di seguito riportato.
1. Sul vizio di motivazione dell'atto impugnato
L'atto di recupero impugnato risulta affetto da grave e insanabile carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dei principi generali dell'ordinamento tributario.
L'Ufficio ha negato la spettanza del credito d'imposta limitandosi ad affermazioni dimostrative e convenzionali, secondo cui le attività svolte dalla ricorrente si sarebbero risolte in una mera “customizzazione” di un software
ERP preesistente, senza aver tenuto o richiesto nessun confronto tecnico con il contenuto concreto del progetto, con la documentazione tecnica prodotta né con le specifiche attività di sviluppo in dettaglio illustrate dalla Società anche con l'ausilio di tecnici specializzati che ne hanno asseverato le attività svolte.
In particolare, la motivazione dell'atto sembra generica e:
non individua quali siano i requisiti specifici dell'attività di ricerca e sviluppo che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare e che risulterebbero mancanti;
non chiarisce perché i moduli sviluppati ex novo non integrerebbero attività di sviluppo sperimentale;
non controbatte, neppure implicitamente, le relazioni tecniche e le memorie difensive prodotte dalla ricorrente.
Ne consegue che l'atto non consente al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, né di esercitare pienamente il diritto di difesa.
2. Sul difetto assoluto di prova della pretesa impositiva
L'atto impugnato è altresì illegittimo per mancato assolvimento dell'onere della prova, che grava sull'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, l'Ufficio:
non ha fornito alcuna prova tecnica a sostegno dell'assunto secondo cui le attività svolte non integrerebbero
Ricerca e Sviluppo;
non ha prodotto pareri tecnici qualificati di cui appresso si dirà più nel dettaglio che avrebbe potuto richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT). non ha svolto accertamenti sostanziali ulteriori rispetto alla mera lettura della documentazione iniziale.
A fronte della copiosa produzione documentale della ricorrente – comprensiva di relazioni tecniche, memorie illustrative e certificazioni rilasciate da soggetti abilitati – l'Amministrazione si è limitata a ribadire il proprio convincimento, senza fornire elementi oggettivi idonei a sorreggere la pretesa.
3. Sull'eccesso e abuso di potere per valutazioni tecniche non supportate
La controversia ha ad oggetto valutazioni intrinsecamente tecniche in materia di qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo.
In tale ambito, la giurisprudenza di merito ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate non può esercitare autonomamente una discrezionalità tecnica priva del supporto degli organi istituzionalmente competenti, quali il Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT).
Nel caso di specie infatti, l'Ufficio, pur avendo a disposizione la possibilità di avvalersi di consulenti tecnici iscritti in apposito albo gestito dal MIMIT e previsti dalla normativa sul credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo proprio per fattispecie come quella posta in discussione, avrebbe potuto richiedere e non lo ha richiesto il parere tecnico previsto dall'art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015. Ritiene questa Corte che se è pur vero che il parere tecnico da richiedere al MIMIT rappresenta uno strumento facoltativo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, è anche vero che in casi specifici come quello oggetto dell'atto impugnato, di particolare complessità, sarebbe risultato utile vista la corposa documentazione fornita da parte ricorrente completa di asseverazione tecnica di esperto iscritto all'apposito albo tenuto dal MIMIT medesimo, proprio per garantire la veridicità di quanto dichiarato dai fruitori dei benefici circa l'effettivo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo e il loro grado di innovazione. Inoltre, ha fondato la ripresa su valutazioni tecniche proprie, non suffragate da competenze specialistiche;
ha ignorato le certificazioni tecniche prodotte dalla Società e dalle altre società del Gruppo. Tale condotta integra un evidente eccesso di potere, rendendo illegittimo l'atto impugnato.
4. Sull'uso improprio del Manuale di Frascati
Il caso di specie, appunto, riguarda i crediti d'imposta maturati negli anni 2017-2018, ove l'Agenzia si è limitata a un semplice disconoscimento qualificandoli come crediti come inesistenti giustificando tale scelta richiamando quanto previsto dal Manuale Frascati se pur pubblicato in data successiva agli anni oggetto di accertamento. Pertanto, appare evidente a questa Corte che, nella fattispecie la richiesta di restituzione del credito d'imposta maturato e utilizzato per gli anni 2017 e 2018, non può, tenendo presente quanto suddetto, essere definito inesistente, ma sarebbe al limite un credito non spettante vista la sua contestazione avvenuta tardivamente con atto notificato nel 2025. Lo stesso doveva essere notificato alla società, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del relativo utilizzo ovvero entro il
31.12.2023 per il credito compensato nel 2018 ed entro il 31.12.2024 per il credito compensato nel 2019.
L'Agenzia ha fondato integralmente la contestazione richiamando quanto previsto dal Manuale Frascati se pur pubblicato in data successiva agli anni oggetto di accertamento (2017-2018), attribuendogli valore vincolante pur non essendo stata richiamata da tale documento dalla normativa primaria. Scrivi meglio, non l'ho fatto io perché non ho capito cosa volevi dire
Il riferimento espresso al Manuale di Frascati quale parametro normativo vincolante è stato introdotto solo a partire dal 2021; pertanto, il suo utilizzo retroattivo quale unico criterio di disconoscimento dell'agevolazione si pone in contrasto con i principi di legalità e di irretroattività dell'azione amministrativa.
5. Sulla fondatezza del credito d'imposta
In ogni caso, anche nel merito, la documentazione prodotta dimostra che le attività svolte dalla ricorrente presentavano i requisiti della novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità, richiesti per qualificare un'attività come Ricerca e Sviluppo.
L'Ufficio non ha contestato:
l'esistenza del progetto;
la natura e l'inerenza dei costi;
la loro corretta contabilizzazione;
Si è limitato esclusivamente a negare la qualificazione tecnica delle attività, senza adeguata dimostrazione e supporto tecnico.
Per tutte queste ragioni pertanto, la Corte dichiara il ricorso meritevole di accoglimento e per la particolare complessità della materia trattata dichiara ci siano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Annulla l'atto di recupero di credito d'imposta n. TW9CR2900035/2024. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari li, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau