CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentario • 1
- 1. RIFIUTO DEL FIGLIO A VEDERE IL PADREMaria Luisa Missiaggia · https://studiodonne.it/ · 27 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17903 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR ON RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 17903 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5 ottobre 2022 il Tribunale di Matera, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da NE MA AB avverso il decreto 2 settembre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera aveva disposto, nei confronti dello stesso AB, il sequestro di beni sino alla concorrenza di C 81.500, quale corpo di reato, per il quale è obbligatoria la confisca, in relazione all'imputazione di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lvo n. 159/2011. AB, sottoposto alla sorveglianza speciale, aveva nell'anno 2020, alienato tre beni immobili - del valore ciascuno superiore alla soglia di C 10.329 -, incassando il prezzo complessivo di C 81.500, senza comunicare le relative variazioni patrimoniali. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere il fumus boni juris, sia la circostanza che le alienazioni erano state stipulate con atto pubblico sia il fatto che con decreto in data 10 dicembre 2020 era stata revocata, ex nunc, la sorveglianza speciale. Aggiungeva il Tribunale che, trattandosi di sequestro preventivo di beni suscettibili di confisca obbligatoria in caso di condanna, non era richiesto l'elemento del periculum in mora. 2. Il difensore di NE MA AB ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Col primo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto le alienazioni erano state stipulate in epoca nella quale la misura di prevenzione era sospesa, essendo il AB destinatario di ordine di esecuzione di pena detentiva. Col secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sul dolo, ai fini del giudizio sul fumus boni juris, da escludere a fronte di alienazioni compiute con atto pubblico e trascritte, senza alcun intendimento di occultare la variazione patrimoniale. Col terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sul periculum in mora. Il ricorrente è proprietario di beni di valore ben superiore rispetto a quello sottoposto a sequestro preventivo. La giurisprudenza, poi, ha precisato che l'onere motivazionale riguarda la sussistenza del periculum in mora anche con riguardo al sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca. 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo con riguardo al terzo motivo e quindi va pronunciato l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente al giudizio sul periculum in mora. Nel resto, il ricorso va respinto. 1. I primi due motivi censurano il giudizio sulla sussistenza del fumus boni juris, vuoi per l'inefficacia del presupposto della misura di prevenzione personale all'epoca delle alienazioni di immobili, vuoi per assenza di dolo, trattandosi di alienazioni di beni immobili compiute per atto pubblico. I motivi sono, entrambi, infondati. 1.1. Quanto al primo profilo, si deve premettere che è pacifico che la misura della sorveglianza speciale, applicata al AB con decreto in data 11 marzo 2014, era stata revocata con decreto in data 1 dicembre 2020; che dopo l'applicazione della misura AB era stato sottoposto ad esecuzione di pena detentiva;
che, con atti in data 25 febbraio, 19 marzo e 22 giugno 2020, AB aveva alienato beni immobili, ciascuno di valore superiore ad C 10.329,14, senza darne comunicazione alla polizia tributaria. La norma di cui all'art. 76, comma 7, d.lvo n. 159/2011 sanziona penalmente l'inadempimento all'obbligo stabilito dall'art. 80 stessa legge che così statuisce: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata". 3 La sussistenza dell'obbligo comunicativo è dunque condizionato alla variazione patrimoniale di una certa entità, alla definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e al termine decennale. Dunque, una volta divenuto definitivo il decreto applicativo della misura l'obbligo comunicativo sussiste per dieci anni. Infatti, esso sorge con la definitività del provvedimento applicativo, e non presuppone l'esecuzione della misura, il cui inizio può precedere la definitività e la cui fine interviene, di regola, per decorso del termine della misura, termine più breve di quello decennale relativo all'obbligo comunicativo. L'art. 80 prevede unica deroga al termine decennale nel caso di revoca anticipata della misura di prevenzione. La giurisprudenza (Sez. U, n. 16896 del 31.1.2019, Stangolini, Rv. 275080) ha precisato che la fattispecie penale in parola integra reato omissivo istantaneo, che si consuma con lo scadere del termine entro il quale la comunicazione deve essere effettuata, termine che nel caso in esame è decorso prima del provvedimento di revoca. Ne consegue che in caso di sospensione dell'esecuzione della misura, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lvo n. 159/2011 ovvero per altra causa, l'obbligo comunicativo permane e in caso di inadempimento è integrato il reato de quo. 1.2. Con riguardo all'elemento soggettivo del reato, si deve precisare che il motivo argomenta sotto due profili: da una parte, AB sarebbe caduto in errore nell'aver ritenuto che la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione avesse determinato anche il venir meno dell'obbligo comunicativo, e, dall'altra, AB non avrebbe avuto alcuna intenzione di occultare la variazione patrimoniale, trattandosi di atti di disposizione del patrimonio compiuti per atto pubblico e dunque conoscibili per gli organi di polizia tributaria. Ora, l'invocato errore di diritto si risolve in errore sul precetto penale, che non scusa laddove non emerga il carattere inevitabile dell'ignoranza della legge penale. In relazione all'ulteriore argomento, va rilevato che la giurisprudenza ha precisato che l'obbligo comunicativo sussiste anche nel caso di stipulazione di atto pubblico soggetto a regime di pubblicità legale (Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, BRUZZISE, Rv. 282227) e quindi il relativo elemento soggettivo è integrato, nel caso di inadempimento dell'obbligo comunicativo, dal dolo generico, non essendo richiesto che l'autore agisca allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo imposto si riferisce. 4 2. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Con riguardo al requisito del periculum in mora l'ordinanza impugnata ha rilevato che, trattandosi di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca obbligatoria, "è irrilevante sia la valutazione del periculum in mora sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni". L'assunto non è conforme alla corretta lettura della norma processuale data dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, ELLADE, Rv. 281848), che ha affermato che "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege". La citata sentenza, in motivazione, si è confrontata col tema dello specifico onere motivazionale nel caso in cui la fattispecie di reato ascritta preveda, in caso di condanna, la confisca obbligatoria di determinati beni, fornendo all'interprete l'esatto ambito entro il quale va soddisfatto il dovere di motivare: " è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio". L'ordinanza impugnata, coerentemente con l'interpretazione data alla norma sul sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria, interpretazione che non è condivisibile, non ha motivato sulla sussistenza, nel caso in esame, del periculum in mora. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al requisito del periculum in mora con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Matera. 5 Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a rinnovare il giudizio sul requisito del periculum in mora, evitando la carenza motivazionale censurata. Gli altri motivi di ricorso sono respinti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al requisito del periculum in mora con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Matera. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 16 marzo 2023.
lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 17903 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5 ottobre 2022 il Tribunale di Matera, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da NE MA AB avverso il decreto 2 settembre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera aveva disposto, nei confronti dello stesso AB, il sequestro di beni sino alla concorrenza di C 81.500, quale corpo di reato, per il quale è obbligatoria la confisca, in relazione all'imputazione di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lvo n. 159/2011. AB, sottoposto alla sorveglianza speciale, aveva nell'anno 2020, alienato tre beni immobili - del valore ciascuno superiore alla soglia di C 10.329 -, incassando il prezzo complessivo di C 81.500, senza comunicare le relative variazioni patrimoniali. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere il fumus boni juris, sia la circostanza che le alienazioni erano state stipulate con atto pubblico sia il fatto che con decreto in data 10 dicembre 2020 era stata revocata, ex nunc, la sorveglianza speciale. Aggiungeva il Tribunale che, trattandosi di sequestro preventivo di beni suscettibili di confisca obbligatoria in caso di condanna, non era richiesto l'elemento del periculum in mora. 2. Il difensore di NE MA AB ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Col primo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto le alienazioni erano state stipulate in epoca nella quale la misura di prevenzione era sospesa, essendo il AB destinatario di ordine di esecuzione di pena detentiva. Col secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sul dolo, ai fini del giudizio sul fumus boni juris, da escludere a fronte di alienazioni compiute con atto pubblico e trascritte, senza alcun intendimento di occultare la variazione patrimoniale. Col terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sul periculum in mora. Il ricorrente è proprietario di beni di valore ben superiore rispetto a quello sottoposto a sequestro preventivo. La giurisprudenza, poi, ha precisato che l'onere motivazionale riguarda la sussistenza del periculum in mora anche con riguardo al sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca. 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo con riguardo al terzo motivo e quindi va pronunciato l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente al giudizio sul periculum in mora. Nel resto, il ricorso va respinto. 1. I primi due motivi censurano il giudizio sulla sussistenza del fumus boni juris, vuoi per l'inefficacia del presupposto della misura di prevenzione personale all'epoca delle alienazioni di immobili, vuoi per assenza di dolo, trattandosi di alienazioni di beni immobili compiute per atto pubblico. I motivi sono, entrambi, infondati. 1.1. Quanto al primo profilo, si deve premettere che è pacifico che la misura della sorveglianza speciale, applicata al AB con decreto in data 11 marzo 2014, era stata revocata con decreto in data 1 dicembre 2020; che dopo l'applicazione della misura AB era stato sottoposto ad esecuzione di pena detentiva;
che, con atti in data 25 febbraio, 19 marzo e 22 giugno 2020, AB aveva alienato beni immobili, ciascuno di valore superiore ad C 10.329,14, senza darne comunicazione alla polizia tributaria. La norma di cui all'art. 76, comma 7, d.lvo n. 159/2011 sanziona penalmente l'inadempimento all'obbligo stabilito dall'art. 80 stessa legge che così statuisce: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata". 3 La sussistenza dell'obbligo comunicativo è dunque condizionato alla variazione patrimoniale di una certa entità, alla definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e al termine decennale. Dunque, una volta divenuto definitivo il decreto applicativo della misura l'obbligo comunicativo sussiste per dieci anni. Infatti, esso sorge con la definitività del provvedimento applicativo, e non presuppone l'esecuzione della misura, il cui inizio può precedere la definitività e la cui fine interviene, di regola, per decorso del termine della misura, termine più breve di quello decennale relativo all'obbligo comunicativo. L'art. 80 prevede unica deroga al termine decennale nel caso di revoca anticipata della misura di prevenzione. La giurisprudenza (Sez. U, n. 16896 del 31.1.2019, Stangolini, Rv. 275080) ha precisato che la fattispecie penale in parola integra reato omissivo istantaneo, che si consuma con lo scadere del termine entro il quale la comunicazione deve essere effettuata, termine che nel caso in esame è decorso prima del provvedimento di revoca. Ne consegue che in caso di sospensione dell'esecuzione della misura, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lvo n. 159/2011 ovvero per altra causa, l'obbligo comunicativo permane e in caso di inadempimento è integrato il reato de quo. 1.2. Con riguardo all'elemento soggettivo del reato, si deve precisare che il motivo argomenta sotto due profili: da una parte, AB sarebbe caduto in errore nell'aver ritenuto che la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione avesse determinato anche il venir meno dell'obbligo comunicativo, e, dall'altra, AB non avrebbe avuto alcuna intenzione di occultare la variazione patrimoniale, trattandosi di atti di disposizione del patrimonio compiuti per atto pubblico e dunque conoscibili per gli organi di polizia tributaria. Ora, l'invocato errore di diritto si risolve in errore sul precetto penale, che non scusa laddove non emerga il carattere inevitabile dell'ignoranza della legge penale. In relazione all'ulteriore argomento, va rilevato che la giurisprudenza ha precisato che l'obbligo comunicativo sussiste anche nel caso di stipulazione di atto pubblico soggetto a regime di pubblicità legale (Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, BRUZZISE, Rv. 282227) e quindi il relativo elemento soggettivo è integrato, nel caso di inadempimento dell'obbligo comunicativo, dal dolo generico, non essendo richiesto che l'autore agisca allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo imposto si riferisce. 4 2. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Con riguardo al requisito del periculum in mora l'ordinanza impugnata ha rilevato che, trattandosi di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca obbligatoria, "è irrilevante sia la valutazione del periculum in mora sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni". L'assunto non è conforme alla corretta lettura della norma processuale data dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, ELLADE, Rv. 281848), che ha affermato che "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege". La citata sentenza, in motivazione, si è confrontata col tema dello specifico onere motivazionale nel caso in cui la fattispecie di reato ascritta preveda, in caso di condanna, la confisca obbligatoria di determinati beni, fornendo all'interprete l'esatto ambito entro il quale va soddisfatto il dovere di motivare: " è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio". L'ordinanza impugnata, coerentemente con l'interpretazione data alla norma sul sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria, interpretazione che non è condivisibile, non ha motivato sulla sussistenza, nel caso in esame, del periculum in mora. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al requisito del periculum in mora con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Matera. 5 Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a rinnovare il giudizio sul requisito del periculum in mora, evitando la carenza motivazionale censurata. Gli altri motivi di ricorso sono respinti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al requisito del periculum in mora con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Matera. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 16 marzo 2023.