Art. 34.
Il primo comma dell'articolo 78 del predetto testo unico e' sostituito dai seguenti:
"Indipendentemente dal disposto di cui al precedente articolo, le liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua saranno sottoposte di ufficio a revisione generale periodica del reddito.
A solo tale effetto si considerano come non effettuate le liquidazioni revisionali eseguite in applicazione del precedente articolo.
L'accertamento revisionale e le conseguenti rettifiche avverranno secondo i criteri, i limiti e le modalita' stabilite per le prime liquidazioni, e la liquidazione revisionale avra' decorrenza dal 1 gennaio o 1 luglio successivo alla data del decreto di approvazione".
Il primo comma dell'articolo 78 del predetto testo unico e' sostituito dai seguenti:
"Indipendentemente dal disposto di cui al precedente articolo, le liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua saranno sottoposte di ufficio a revisione generale periodica del reddito.
A solo tale effetto si considerano come non effettuate le liquidazioni revisionali eseguite in applicazione del precedente articolo.
L'accertamento revisionale e le conseguenti rettifiche avverranno secondo i criteri, i limiti e le modalita' stabilite per le prime liquidazioni, e la liquidazione revisionale avra' decorrenza dal 1 gennaio o 1 luglio successivo alla data del decreto di approvazione".