Provvedimento: […] Sostiene che gli artt. 220, 223 e 224 disp. att cod. nav. stabiliscono che il libretto di navigazione vale come libretto di lavoro, e che le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco vanno effettuate dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo, nel momento in cui il marittimo si imbarca o sbarca. Sostiene che la dichiarazione resa dal datore di lavoro all'INPS, mediante compilazione e presentazione del modello 01/M annuale, prova, in assenza di contestazioni del lavoratore, il periodo di occupazione. […] Il libretto di navigazione vale anche come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti (art. 220 reg. esec. cod. nav., comma 3).
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