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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3057/2024 R.G., promossa da (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Iozzia
- attori- contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._4
Di Pasquale
- convenuta -
*****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 25.9.2024, e Parte_1 Parte_2 [...]
convenivano in giudizio , deducendo che il contratto di locazione, Pt_3 CP_1 stipulato tra le parti in data 16.7.2019 e registrato in pari data (per la durata 3+2), avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Modica, via Scipione n. 2, 2° piano, era cessato in data 10.7.2024, a seguito di diniego di rinnovo comunicato dai locatori alla conduttrice a mezzo lettera raccomandata del 6.12.2023; parte intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto per finita locazione. L'intimata, costituitasi in giudizio nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, deducendo in particolare la vigenza tra le parti, in relazione allo stesso immobile, di un precedente contratto di locazione, stipulato in data 11.7.2019 e registrato il
9.10.2024, per la durata 4+4. In data 12.11.2024, il giudice, su richiesta di parte intimante, emetteva ordinanza non impugnabile di rilascio, disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nonché il mutamento del rito, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In seno alle note di trattazione scritta dell'udienza del 7.2.2025, parte intimata produceva verbale di mediazione del 5.2.2025, da cui risultava il raggiungimento tra le parti di un accordo transattivo, in virtù del quale la conduttrice, dato atto di avere interamente pagina 1 di 2 liberato l'immobile locato, si dichiarava pronta a restituire le chiavi ai proprietari ed entrambe le parti rinunciavano così alle domande formulate nel presente giudizio. E' evidente che l'accordo predetto elimina ogni ragione di contrasto tra le parti, in relazione all'oggetto del contendere nel presente giudizio. Va dunque resa conforme declaratoria, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in linea peraltro con quanto dalle stesse concordato in sede di conciliazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3057/2024 R.G., DICHIARA cessata la materia del contendere.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, in data 5.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3057/2024 R.G., promossa da (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Iozzia
- attori- contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._4
Di Pasquale
- convenuta -
*****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 25.9.2024, e Parte_1 Parte_2 [...]
convenivano in giudizio , deducendo che il contratto di locazione, Pt_3 CP_1 stipulato tra le parti in data 16.7.2019 e registrato in pari data (per la durata 3+2), avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Modica, via Scipione n. 2, 2° piano, era cessato in data 10.7.2024, a seguito di diniego di rinnovo comunicato dai locatori alla conduttrice a mezzo lettera raccomandata del 6.12.2023; parte intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto per finita locazione. L'intimata, costituitasi in giudizio nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, deducendo in particolare la vigenza tra le parti, in relazione allo stesso immobile, di un precedente contratto di locazione, stipulato in data 11.7.2019 e registrato il
9.10.2024, per la durata 4+4. In data 12.11.2024, il giudice, su richiesta di parte intimante, emetteva ordinanza non impugnabile di rilascio, disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nonché il mutamento del rito, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In seno alle note di trattazione scritta dell'udienza del 7.2.2025, parte intimata produceva verbale di mediazione del 5.2.2025, da cui risultava il raggiungimento tra le parti di un accordo transattivo, in virtù del quale la conduttrice, dato atto di avere interamente pagina 1 di 2 liberato l'immobile locato, si dichiarava pronta a restituire le chiavi ai proprietari ed entrambe le parti rinunciavano così alle domande formulate nel presente giudizio. E' evidente che l'accordo predetto elimina ogni ragione di contrasto tra le parti, in relazione all'oggetto del contendere nel presente giudizio. Va dunque resa conforme declaratoria, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in linea peraltro con quanto dalle stesse concordato in sede di conciliazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3057/2024 R.G., DICHIARA cessata la materia del contendere.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, in data 5.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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