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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 2877/2019, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato WALTER PARISE (C.F.: , con il quale C.F._1
elettivamente domicilia in Mesoraca (Kr) alla via Aldo Moro n° 21
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
-resistente contumace-
1
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , Controparte_2
con il quale ha premesso:
- di essere proprietaria e di coltivare un appezzamento di terreno sito nel Comune di
Mesoraca (Kr), località Rivioto, riportato in catasto al foglio 48, p.lle 10 e 22 e al foglio 49,
p.lle 4 e 19 (complessivamente di ha 20.54.80);
- che tale fondo, confinante con il – , è coltivato ad oliveto;
Controparte_3 CP_4
- che il predetto vallone, in occasione di forti piogge, a causa dell'ostruzione dovuta all'inefficiente livello manutentivo si inonda, riversando tutto il suo carico idraulico in diversi punti del fondo di essa ricorrente, che ha subito danni al terreno e danni per la perdita delle colture.
Ha, quindi, avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei CP_2
danni patrimoniali subiti (asportazione del materiale di risulta tracimato;
rifacimento dell'impianto dell'oliveto su tutta la superficie;
rifacimento delle scoline aziendali per la raccolta delle acque), per un ammontare di euro 40.463,06.
…
La , nonostante la regolarità delle notifiche, non si è costituita ed è stata dichiarata CP_2
la contumacia della stessa con ordinanza del 06.12.2022.
…
Ammessa la prova per testi come da ordinanza del 12.09.2023 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Crotone ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del 7.05.2024) e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda va rigettata, non essendo la responsabile del danno lamentato, il che CP_2
esime, alla luce del principio della ragione più liquida, di accertare l'an ed il quantum del danno stesso (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, n° 363 del 09/01/2019: “In applicazione del
2 principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Si sostiene nel ricorso che il danno lamentato sia stato cagionato dalle acque piovane che, in occasione di forti piogge, fuoriescono dal “ ”. Parte_1
Orbene, premesso che il ricorrente nulla ha documentato circa la natura di tale “vallone”, va tuttavia evidenziato che nello stesso ricorso esso viene definito come un “fosso”, la cui mancata manutenzione provoca l'ostruzione delle acque piovane che in esso scorrono in occasione di forti piogge.
Anche nella consulenza di parte, alla pagina 3, si legge che: “Il Parte_1
che costeggia il terreno sul lato SUD, durante le forti piogge, si inonda, in quanto la mancata manutenzione del fosso stesso (la sottolineatura è di questo Tribunale), non permette il normale deflusso delle acque, mantenendo queste ultime ad un livello pari a quello del terreno, e quindi durante la pioggia prova la tracimazione dello stesso”.
Orbene, come ha condivisibilmente affermato il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche,
“Gli impluvi o colatoi naturali (nella specie, il Vallone Mandrilli in Mercato San Severino nella
Regione Campania), i quali contengono acqua meteorica solo in occasione di grandi piogge, che immediatamente defluisce altrove, non appartengono al demanio idrico, perché l'acqua di volume inconsistente, essendo priva di rilevanza pubblica, non costituisce un corpo idrico, nel significato indicato dall'art. 54 d.lgs. n. 152 del 2006, che fa riferimento a volumi distinti
e significativi di acque. Ne consegue che dei danni a beni privati cagionati dall'allagamento, per impedimento di materiali di deposito al libero deflusso delle acque meteoriche convogliate in un impluvio naturale, non sono responsabili né il a norma del r.d. n. CP_5
523 del 1904, che demanda a detto ente la competenza alla pulizia dei tratti degli alvei e alla manutenzione di muri e argini nei centri abitati, né la a norma degli artt. 87 e CP_2
98 d.lgs. n. 112 del 1998, norme che affidano alle Regioni la gestione dei beni del demanio
3 idrico e le funzioni di polizia idraulica” (cfr. TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE, sentenza n° 96 del 16/09/2020).
In effetti, premesso che fanno parte del demanio idrico le acque sotterranee e le acque superficiali (cfr. l'art. 1 del D.P.R. n° 238/99 e l'art. 144 del d.lgs. n° 152/06), il corpo idrico superficiale è a sua volta definito dall'art. 54 comma 1 lettera l) del d.lgs. n° 152/2006, il quale lo definisce come “un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere”.
Ebbene, è evidente che non può essere considerato “un elemento distinto e significativo di acque superficiali” un vallone (definito, nella stessa consulenza di parte, come un “fosso” che si inonda durante le forti piogge), nel quale scorre acqua (piovana) solo occasionalmente.
Né, pacificamente, possono essere considerate acque pubbliche le acque piovane di per sé, non convogliate né disciplinate per un uso determinato e quindi non idonee a soddisfare un interesse di carattere pubblico e generale (cfr., nuovamente, l'art. 1 del D.P.R. n° 238/99, il quale esclude espressamente dal novero delle acque pubbliche le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne;
in giurisprudenza cfr. Cass., sez. 3, n° 5607 del 06/06/1998; Cass., sez. 3, n°
2566 del 06/02/2007).
…
In definitiva, non appartenendo il da cui deriverebbero i danni lamentati al demanio Pt_1
idrico e non sussistendo quindi su di esso obblighi regionali di manutenzione e custodia ai sensi degli artt. 86 ed 89 del d.lgs. 112/98, la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti della va respinta. Controparte_2
Nulla a provvedere per le spese, stante la contumacia della . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata dalla nei confronti della Parte_2
; Controparte_2
- nulla per le spese.
4 Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.07.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
5
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 2877/2019, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato WALTER PARISE (C.F.: , con il quale C.F._1
elettivamente domicilia in Mesoraca (Kr) alla via Aldo Moro n° 21
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
-resistente contumace-
1
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , Controparte_2
con il quale ha premesso:
- di essere proprietaria e di coltivare un appezzamento di terreno sito nel Comune di
Mesoraca (Kr), località Rivioto, riportato in catasto al foglio 48, p.lle 10 e 22 e al foglio 49,
p.lle 4 e 19 (complessivamente di ha 20.54.80);
- che tale fondo, confinante con il – , è coltivato ad oliveto;
Controparte_3 CP_4
- che il predetto vallone, in occasione di forti piogge, a causa dell'ostruzione dovuta all'inefficiente livello manutentivo si inonda, riversando tutto il suo carico idraulico in diversi punti del fondo di essa ricorrente, che ha subito danni al terreno e danni per la perdita delle colture.
Ha, quindi, avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei CP_2
danni patrimoniali subiti (asportazione del materiale di risulta tracimato;
rifacimento dell'impianto dell'oliveto su tutta la superficie;
rifacimento delle scoline aziendali per la raccolta delle acque), per un ammontare di euro 40.463,06.
…
La , nonostante la regolarità delle notifiche, non si è costituita ed è stata dichiarata CP_2
la contumacia della stessa con ordinanza del 06.12.2022.
…
Ammessa la prova per testi come da ordinanza del 12.09.2023 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Crotone ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del 7.05.2024) e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda va rigettata, non essendo la responsabile del danno lamentato, il che CP_2
esime, alla luce del principio della ragione più liquida, di accertare l'an ed il quantum del danno stesso (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, n° 363 del 09/01/2019: “In applicazione del
2 principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Si sostiene nel ricorso che il danno lamentato sia stato cagionato dalle acque piovane che, in occasione di forti piogge, fuoriescono dal “ ”. Parte_1
Orbene, premesso che il ricorrente nulla ha documentato circa la natura di tale “vallone”, va tuttavia evidenziato che nello stesso ricorso esso viene definito come un “fosso”, la cui mancata manutenzione provoca l'ostruzione delle acque piovane che in esso scorrono in occasione di forti piogge.
Anche nella consulenza di parte, alla pagina 3, si legge che: “Il Parte_1
che costeggia il terreno sul lato SUD, durante le forti piogge, si inonda, in quanto la mancata manutenzione del fosso stesso (la sottolineatura è di questo Tribunale), non permette il normale deflusso delle acque, mantenendo queste ultime ad un livello pari a quello del terreno, e quindi durante la pioggia prova la tracimazione dello stesso”.
Orbene, come ha condivisibilmente affermato il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche,
“Gli impluvi o colatoi naturali (nella specie, il Vallone Mandrilli in Mercato San Severino nella
Regione Campania), i quali contengono acqua meteorica solo in occasione di grandi piogge, che immediatamente defluisce altrove, non appartengono al demanio idrico, perché l'acqua di volume inconsistente, essendo priva di rilevanza pubblica, non costituisce un corpo idrico, nel significato indicato dall'art. 54 d.lgs. n. 152 del 2006, che fa riferimento a volumi distinti
e significativi di acque. Ne consegue che dei danni a beni privati cagionati dall'allagamento, per impedimento di materiali di deposito al libero deflusso delle acque meteoriche convogliate in un impluvio naturale, non sono responsabili né il a norma del r.d. n. CP_5
523 del 1904, che demanda a detto ente la competenza alla pulizia dei tratti degli alvei e alla manutenzione di muri e argini nei centri abitati, né la a norma degli artt. 87 e CP_2
98 d.lgs. n. 112 del 1998, norme che affidano alle Regioni la gestione dei beni del demanio
3 idrico e le funzioni di polizia idraulica” (cfr. TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE, sentenza n° 96 del 16/09/2020).
In effetti, premesso che fanno parte del demanio idrico le acque sotterranee e le acque superficiali (cfr. l'art. 1 del D.P.R. n° 238/99 e l'art. 144 del d.lgs. n° 152/06), il corpo idrico superficiale è a sua volta definito dall'art. 54 comma 1 lettera l) del d.lgs. n° 152/2006, il quale lo definisce come “un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere”.
Ebbene, è evidente che non può essere considerato “un elemento distinto e significativo di acque superficiali” un vallone (definito, nella stessa consulenza di parte, come un “fosso” che si inonda durante le forti piogge), nel quale scorre acqua (piovana) solo occasionalmente.
Né, pacificamente, possono essere considerate acque pubbliche le acque piovane di per sé, non convogliate né disciplinate per un uso determinato e quindi non idonee a soddisfare un interesse di carattere pubblico e generale (cfr., nuovamente, l'art. 1 del D.P.R. n° 238/99, il quale esclude espressamente dal novero delle acque pubbliche le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne;
in giurisprudenza cfr. Cass., sez. 3, n° 5607 del 06/06/1998; Cass., sez. 3, n°
2566 del 06/02/2007).
…
In definitiva, non appartenendo il da cui deriverebbero i danni lamentati al demanio Pt_1
idrico e non sussistendo quindi su di esso obblighi regionali di manutenzione e custodia ai sensi degli artt. 86 ed 89 del d.lgs. 112/98, la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti della va respinta. Controparte_2
Nulla a provvedere per le spese, stante la contumacia della . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata dalla nei confronti della Parte_2
; Controparte_2
- nulla per le spese.
4 Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.07.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
5