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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14307 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18598 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18598 / 2024 promossa da:
(C.F . ), con il patrocinio dell'Avv. Russo Gerarda ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Ezio,12, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Di Letizia Controparte_1 C.F._2
Gisella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Viale Carlo Felice n. 95, giusta procura speciale in atti:
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili
Conclusioni congiunte: " i figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione stabile presso la madre, fermo il diritto/dovere di frequentazione del padre
- tenute conto le attuali esigenze dei figli - secondo le seguenti modalità:- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle 18:00, prelevando i minori presso l'abitazione materna, fino alla domenica sera con accompagno presso la casa materna alle 19:00;- nella settimana il cui weekend
è di spettanza paterna, il pomeriggio del martedì alle 18:00, con prelevamento dei minori presso la
1 casa materna, fino al mercoledì mattina accompagnandoli a scuola;
- nella settimana il cui weekend
è di spettanza materna, il pomeriggio del martedì e del giovedì, con pernotto, prelevando i figli dalla casa materna alle ore 18:00 e riaccompagnandoli la mattina del venerdì a scuola;
- durante le festività natalizie i minori trascorreranno con ognuno dei genitori, alternativamente ogni anno, la settimana dal 24 dicembre, alle ore 10:00, al 30 dicembre sera, fino alle ore 19:00 oppure la settimana dal 30 dicembre sera, alle ore 18:00, al 6 gennaio sera, alle ore 19:0O. Sempre con prelevamento ed accompagno presso l'abitazione materna;
- nel periodo pasquale, il giorno di
Pasqua o di Pasquetta alternato negli anni, con prelevamento e accompagno dei minori presso
|'abitazione materna;
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 20 giorni anche non consecutivi da concordare con l''altro genitore entro il 10 maggio di ciascuno anno;
- Qualora il periodo di vacanze natalizie, pasquali ed estive dovesse terminare nel weekend in cui i minori sarebbero dovuti stare con l'altro genitore, quest'ultimo ha diritto di trascorrere con i minori il weekend subito dopo, riprendendo così l'alternanza.- Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con la prole e cosi per la festa della mamma o del papà. Il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato con entrambi i genitori, previo accordo;
- I prelevamenti ed accompagnamenti dei figli press l'abitazione materna dovranno essere effettuati dal sig. ; 2) Assegnare la casa coniugale sita a Roma in via Gabriele Napodano n.I7 - 00173 CP_1
(RM), e le relative pertinenze, con tutto quanto in essa contenuto, alla sig.ra che vi abiterà Pt_1 insieme ai figli;
3) I1 sig. contribuirà al mantenimento dei due figli, e , CP_1 Per_1 Per_2 versando alla sig.ra la somma complessiva mensile di euro 800,00(euro 400,00 per ciascun Pt_1 minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla sig.ra ; 11 pagamento delle spese Pt_1 straordinarie occorrenti per i figli (scolastiche, medico specialistiche non coperte dal S.S.N., ludiche, ricreative e sportive, secondo il protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma e Consiglio dell'ordine degli avvocati) sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; 5) Stante l'affidamento condiviso, l'assegno unico erogato dall'Inps, sarà riscosso al 50% tra le parti, come al 50% saranno le detrazioni fiscali per i figli;
6) Le parti, economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
7) Le parti prestano il proprio consenso al rilascio e I o rinnovo dei rispettivi passaporti o altri documenti equipollenti validi;
8) le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti senza il vincolo della solidarietà (art. 13 L.P).".
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 , premesso che il Tribunale di Roma con Parte_1 decreto in data 23.11.2022 aveva omologato le condizioni della separazione consensuale fra le parti,
2 ha chiesto che, sussistendo i requisiti di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha chiesto anche lui di pronunciare Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in comparsa di risposta.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., sentite le parti, preso atto della richiesta di rinvio delle parti, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, il Giudice delegato ha disposto un rinvio.
Nelle more le parti hanno trovato un accordo.
All'udienza del 29 settembre 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione di udienza insistendo per la pronuncia sullo status alle condizioni concordate dalle parti e allegando le dichiarazioni, sottoscritte personalmente dalle parti, con cui veniva ribadiva la volontà delle stesse di non riconciliarsi e di chiedere la pronuncia sullo status alle condizioni concordate.
***
1. SULLA PRONUNCIA DELLO STATUS.
Il Collegio ritiene la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in
Sant'Elia Fiumerapido in data 18.09.2005, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Sant'Elia Fiumerapido al n. 41, parte II, serie A, anno 2005. È agli atti, inoltre, copia del decreto di omologa n. cron. 15870/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.11.2022 (v. all. 2).
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 03.05.2024.
Da quanto allegato e prodotto dalle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede di prima udienza si evince la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale delle parti.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli minori e valutato l'interesse degli stessi, il
Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento dei due figli minori delle parti, e nonché all'assegnazione della casa familiare, ferma restando la rilevanza Per_1 Per_2 negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
Stante l'accordo raggiunto va disposta la compensazione delle spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 18598 /2024 , ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Sant'Elia
Fiumerapido in data 18.09.2005, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Sant'Elia Fiumerapido al n. 41, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del giudizio matrimoniale, di cui il Tribunale prende atto;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 03.10.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18598 / 2024 promossa da:
(C.F . ), con il patrocinio dell'Avv. Russo Gerarda ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Ezio,12, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Di Letizia Controparte_1 C.F._2
Gisella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Viale Carlo Felice n. 95, giusta procura speciale in atti:
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili
Conclusioni congiunte: " i figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione stabile presso la madre, fermo il diritto/dovere di frequentazione del padre
- tenute conto le attuali esigenze dei figli - secondo le seguenti modalità:- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle 18:00, prelevando i minori presso l'abitazione materna, fino alla domenica sera con accompagno presso la casa materna alle 19:00;- nella settimana il cui weekend
è di spettanza paterna, il pomeriggio del martedì alle 18:00, con prelevamento dei minori presso la
1 casa materna, fino al mercoledì mattina accompagnandoli a scuola;
- nella settimana il cui weekend
è di spettanza materna, il pomeriggio del martedì e del giovedì, con pernotto, prelevando i figli dalla casa materna alle ore 18:00 e riaccompagnandoli la mattina del venerdì a scuola;
- durante le festività natalizie i minori trascorreranno con ognuno dei genitori, alternativamente ogni anno, la settimana dal 24 dicembre, alle ore 10:00, al 30 dicembre sera, fino alle ore 19:00 oppure la settimana dal 30 dicembre sera, alle ore 18:00, al 6 gennaio sera, alle ore 19:0O. Sempre con prelevamento ed accompagno presso l'abitazione materna;
- nel periodo pasquale, il giorno di
Pasqua o di Pasquetta alternato negli anni, con prelevamento e accompagno dei minori presso
|'abitazione materna;
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 20 giorni anche non consecutivi da concordare con l''altro genitore entro il 10 maggio di ciascuno anno;
- Qualora il periodo di vacanze natalizie, pasquali ed estive dovesse terminare nel weekend in cui i minori sarebbero dovuti stare con l'altro genitore, quest'ultimo ha diritto di trascorrere con i minori il weekend subito dopo, riprendendo così l'alternanza.- Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con la prole e cosi per la festa della mamma o del papà. Il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato con entrambi i genitori, previo accordo;
- I prelevamenti ed accompagnamenti dei figli press l'abitazione materna dovranno essere effettuati dal sig. ; 2) Assegnare la casa coniugale sita a Roma in via Gabriele Napodano n.I7 - 00173 CP_1
(RM), e le relative pertinenze, con tutto quanto in essa contenuto, alla sig.ra che vi abiterà Pt_1 insieme ai figli;
3) I1 sig. contribuirà al mantenimento dei due figli, e , CP_1 Per_1 Per_2 versando alla sig.ra la somma complessiva mensile di euro 800,00(euro 400,00 per ciascun Pt_1 minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla sig.ra ; 11 pagamento delle spese Pt_1 straordinarie occorrenti per i figli (scolastiche, medico specialistiche non coperte dal S.S.N., ludiche, ricreative e sportive, secondo il protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma e Consiglio dell'ordine degli avvocati) sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; 5) Stante l'affidamento condiviso, l'assegno unico erogato dall'Inps, sarà riscosso al 50% tra le parti, come al 50% saranno le detrazioni fiscali per i figli;
6) Le parti, economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
7) Le parti prestano il proprio consenso al rilascio e I o rinnovo dei rispettivi passaporti o altri documenti equipollenti validi;
8) le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti senza il vincolo della solidarietà (art. 13 L.P).".
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 , premesso che il Tribunale di Roma con Parte_1 decreto in data 23.11.2022 aveva omologato le condizioni della separazione consensuale fra le parti,
2 ha chiesto che, sussistendo i requisiti di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha chiesto anche lui di pronunciare Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in comparsa di risposta.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., sentite le parti, preso atto della richiesta di rinvio delle parti, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, il Giudice delegato ha disposto un rinvio.
Nelle more le parti hanno trovato un accordo.
All'udienza del 29 settembre 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione di udienza insistendo per la pronuncia sullo status alle condizioni concordate dalle parti e allegando le dichiarazioni, sottoscritte personalmente dalle parti, con cui veniva ribadiva la volontà delle stesse di non riconciliarsi e di chiedere la pronuncia sullo status alle condizioni concordate.
***
1. SULLA PRONUNCIA DELLO STATUS.
Il Collegio ritiene la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in
Sant'Elia Fiumerapido in data 18.09.2005, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Sant'Elia Fiumerapido al n. 41, parte II, serie A, anno 2005. È agli atti, inoltre, copia del decreto di omologa n. cron. 15870/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.11.2022 (v. all. 2).
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 03.05.2024.
Da quanto allegato e prodotto dalle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede di prima udienza si evince la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale delle parti.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli minori e valutato l'interesse degli stessi, il
Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento dei due figli minori delle parti, e nonché all'assegnazione della casa familiare, ferma restando la rilevanza Per_1 Per_2 negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
Stante l'accordo raggiunto va disposta la compensazione delle spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 18598 /2024 , ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Sant'Elia
Fiumerapido in data 18.09.2005, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Sant'Elia Fiumerapido al n. 41, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del giudizio matrimoniale, di cui il Tribunale prende atto;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 03.10.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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