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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/12/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore dott. Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5124/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e Parte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Valerio Meglio ed elettivamente Parte_2 domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 20/10/2025 e con richiesta di scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in ALBANO LAZIALE (RM) il 29/07/1993 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 24 – Parte I- Anno 1993);
visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e osservato che non v'è prole minore, né maggiorenne ma non economicamente autosufficiente i cui interessi debbano essere anche officiosamente tutelati, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge o all'interesse della prole minore che deve essere officiosamente tutelato;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 04.11.2025;
considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Velletri (06/05/2010) e dal decreto emesso il 10/06/2010 con il quale le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1
per lo “scioglimento del matrimonio” alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso a firma congiunta depositato il 20.10.2025, e in accoglimento della stessa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto in ALBANO LAZIALE (RM) il 29/07/1993 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 24 – Parte I- Anno 1993) da
[...]
nato a [...] il [...] e da Parte_2 Parte_1 nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
[...]
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBANO LAZIALE (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n.
24 – Parte I- Anno 1993).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 02.12.2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore dott. Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5124/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e Parte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Valerio Meglio ed elettivamente Parte_2 domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 20/10/2025 e con richiesta di scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in ALBANO LAZIALE (RM) il 29/07/1993 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 24 – Parte I- Anno 1993);
visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e osservato che non v'è prole minore, né maggiorenne ma non economicamente autosufficiente i cui interessi debbano essere anche officiosamente tutelati, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge o all'interesse della prole minore che deve essere officiosamente tutelato;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 04.11.2025;
considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Velletri (06/05/2010) e dal decreto emesso il 10/06/2010 con il quale le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1
per lo “scioglimento del matrimonio” alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso a firma congiunta depositato il 20.10.2025, e in accoglimento della stessa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto in ALBANO LAZIALE (RM) il 29/07/1993 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 24 – Parte I- Anno 1993) da
[...]
nato a [...] il [...] e da Parte_2 Parte_1 nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
[...]
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBANO LAZIALE (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n.
24 – Parte I- Anno 1993).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 02.12.2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA