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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/02/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2453/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
E rappresentati e Parte_1 Controparte_1 difesi dall'avv. Giannicola Galotto
OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Vanacore Controparte_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
12/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione depositato in data 23/04/2018, iscritto al n. RG 2453/18, a cui si aggiungevano separate autonome opposizioni iscritte ai nn. RG 2863/18, RG
2864/18, RG 2865/18, RG 2866/18 e RG 2867/18, in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 esponeva che in data 23/4/2013 – trasgressore- , quale amministratore CP_1 della (già Controparte_1 Controparte_3
- obbligata in solido - riceveva la notifica di n. 6 verbali di
[...] accertamento e contestazione d'illecito amministrativo Reg. n. 16/2013, Reg. n.
17/2013, Reg. n. 18/2013, Reg. n. 19/2013, Reg. n. 20/2013 e Reg. n. 21/2013 emessi dalla Provincia di , in base ai quali, secondo gli agenti del nucleo CP_2 ambientale della Polizia Provinciale, erano ad esso ascrivibili gli illeciti contestati, in quanto derivanti nella specie dalla “incompleta tenuta del registro di
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carico/scarico dei rifiuti”, segnatamente dalla omessa annotazione di sei operazioni di carico rifiuti a cui erano tuttavia seguite le relative annotazioni di scarico.
L'Amministrazione Provinciale, sebbene si trattasse di una mera dimenticanza formale senza effetti sostanziali, per ognuna delle sei omesse registrazioni (carichi) sul detto registro ambientale, contestava la violazione del combinato disposto degli artt. 190, co. 1 e 3 (Registri di carico e scarico), 258, co. 2, (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) del D. Lgs. n.
152/06, reclamando il pagamento delle sanzioni di euro 2.066,67, importo pari ad un terzo del massimo edittale (da € 1.040,00 ad € 6.200,00), previsto dalla norma ratione temporis vigente, per un totale complessivo di euro 12.400,02.
L'opponente, nella spiegata qualità, allegava che in data 22/05/2013 aveva presentato memorie difensive ex art. 18, co. 1, della Legge 689/1981, senza alcuna elezione di domicilio ai sensi del combinato disposto degli artt. 141 c.p.c. e 47 c.c. presso il suo legale, per meglio far valere le proprie ragioni e produrre ulteriore documentazione.
In detta memoria difensiva l'opponente evidenziava come le contestazioni de quibus si appalesavano illegittime ed oltremodo afflittive perché l'omessa annotazione delle sei operazioni di carico dei rifiuti concerneva un unico registro ambientale dal quale era in ogni caso evincibile la puntuale ricostruzione e tracciabilità delle singole movimentazioni dei rifiuti (quantità - peso), in virtù delle operazioni di scarico ivi annotate. L'ente opposto, senza dare spazio alla richiesta di audizione personale avanzata con le memorie difensive, in data 30/03/2018 emetteva sei ordinanze ingiunzioni nn. PSA 201800075522; PSA 201800075404; PSA 201800075471;
PSA 201800075564; PSA 201800075568; PSA 201800068300, fondate sui sei verbali del Nucleo di Polizia Provinciale nn. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 di euro 4.160,00 cadauno, importo pari al quadruplo del minimo della sanzione edittale, il tutto per un totale complessivo di euro 24.960,00 e l'Amministrazione Provinciale notificava cinque delle sei ordinanze-ingiunzione non presso la residenza di (Via CP_1
L. Ferrara n. 8 di Cava de' Tirreni), né presso la sede legale della CP_1
(Via XXV Luglio n. 265 di Cava de' Tirreni), ma presso lo studio del difensore che aveva redatto le memorie difensive, ove l'opponente non aveva mai eletto domicilio ai sensi del combinato disposto degli artt. 141 c.p.c. e 47 c.c..
Ciò premesso, il ricorrente, in proprio e nella qualità, deduceva a motivi di opposizione: 1) la violazione del principio del ne bis in idem con richiesta di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per l'illegittimità del “doppio binario”, censurando il cumulo di sanzioni amministrative e penali;
2)
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l'invalidità delle notificazioni delle ordinanze ingiunzioni e la conseguente prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ex art. 28 L. 689/81, in quanto dal 23/04/2013, data della notifica dei verbali di accertamento ad esso opponente, in proprio e quale legale rappresentante della non era CP_1 più pervenuta nessuna valida notifica interruttiva del termine quinquennale di prescrizione;
3) la carenza di legittimazione attiva della , per Controparte_2 connessione delle ordinanze ingiunzioni con il procedimento penale R.G.N.R.
5441/2014 pendente per gli stessi fatti dinanzi il Tribunale di Salerno per violazione dell'art. 256 del D. Lgs. 152/06; 4) la sospensione ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del parallelo procedimento penale R.G.N.R. 5441/2014; 5) la violazione del diritto di difesa per omessa audizione richiesta dai destinatari dei verbali di accertamento;
6) l'omessa applicazione degli artt. 8 e 11 della L. 689/81 con illegittima sommatoria delle sanzioni pecuniarie per ogni singolo errore ripetuto in quanto l'omissione delle annotazioni di carico si riflette su di un unico registro carico e scarico rifiuti, per cui è configurabile l'istituto della “continuazione” nell'illecito amministrativo, con conseguente applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo;
7) erronea applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 258 comma 1 D.Lgs. 152/2006 in luogo di quello previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
Per tali motivi gli opponenti chiedevano in rito al giudice di rimettere gli atti alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea o di sospendere il giudizio in attesa di definizione di quello penale;
nel merito annullare le ordinanze ingiunzioni opposte;
in via subordinata applicare la sanzione ridotta di cui all'art. 258 comma 5 in luogo di quella di cui al comma 1 del D. Lgs. 152/06.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che non sussisteva alcuna Controparte_2 violazione di principi comunitari in materia di bis in idem, sottolineando che il presunto concorso di norme era solo apparente perché, come dispone l'art. 9 della l.
n. 689/81, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Inoltre evidenziava che nonostante la rubrica dell'art. 24 contenga un riferimento generale alla connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, il testo dell'articolo attribuisce rilievo solo al particolare caso in cui
“l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato” e nella vicenda in esame non sussiste alcuna connessione obiettiva tra illeciti amministrativi e penali, in quanto le violazioni contestate non erano mere irregolarità
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o meri orpelli formalistici, ma registrazioni, senza le quali la PA non avrebbe potuto ricostruire i passaggi dei rifiuti a posteriori. Riguardo, poi, alla mancata audizione, rilevava che essa non è sanzionata da nullità dell'ordinanza ingiunzione, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti in proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa, ben possono essere prospettati – ed erano stati in effetti prospettati - in sede giurisdizionale. (cfr. Cass. 1230/12; 9251/10). Per tali motivi chiedeva il rigetto delle opposizioni.
Fissata l'udienza di discussione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, la causa veniva decisa.
Le opposizioni sono fondate e vanno pertanto accolte con annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Come correttamente ammesso dall'opposta, nel quadro delineato dal legislatore del
1981 esistono due fondamentali modalità di applicazione della sanzione amministrativa: una, principale, da parte della pubblica amministrazione ed una, residuale, ad opera dell'autorità giudiziaria competente ad accertare il reato connesso con una violazione amministrativa. Secondo la giurisprudenza “quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A” (Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2000, n. 4638; Cass., sez. III, 12 maggio 2000, n. 6109; nello stesso senso la più recente, Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2001, n. 8532).
Quindi, qualora l'autorità amministrativa emani comunque l'ordinanza ingiunzione, di fronte all'opposizione giudiziale proposta dall'interessato ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 689/1981, il giudice civile non può che revocare il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa per incompetenza originaria della pubblica amministrazione. Tutto ciò premesso si tratta di stabilire in concreto quando si verifichi la connessione obiettiva. Ora, nonostante la rubrica dell'art. 24 contenga un riferimento generale alla connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, il testo dell'articolo attribuisce rilievo solo al particolare caso in cui “l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato”: l'indagine sulla sussistenza della violazione amministrativa deve costituire un necessario antecedente logico per verificare la sussistenza del fatto-reato oggetto del giudizio penale. Pertanto, per la sua operatività l'art. 24 della legge 689/1981 richiede che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa: lo spostamento di competenza
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per l'applicazione della sanzione amministrativa dall'organo amministrativo al giudice penale si determina solo se ai fini della cognizione penale sussiste la necessità di stabilire preventivamente se l'illecito amministrativo sia stato o meno commesso (Cass., sez. IV, 14 febbraio, 1989, n. 2282). Ciò premesso non vi è alcun dubbio che nella vicenda in esame sussiste una stretta connessione obiettiva tra le violazioni amministrative e quelle penali contestate. Invero la contestazione di cui al procedimento penale R.G.N.R. 5441/2014 pendente per gli stessi fatti dinanzi il
Tribunale di Salerno per violazione dell'art. 256 del D. Lgs. 152/06 è diretta conseguenza dell'omessa tempestiva registrazione delle operazioni di carico sia di quello di scarico dei rifiuti. I due rapporti, quello di natura amministrativa e quello penale, ebbero la stessa fonte e si riferirono al medesimo accertamento.
Va, inoltre, considerato che trattasi di violazioni di natura meramente formale senza alcuna ricaduta di ordine sostanziale, perché l'intero ciclo dei rifiuti era puntualmente evincibile dall'incrocio e congruenza dei dati recati dai formulari di trasporto rifiuti, dalle operazioni di scarico del registro rifiuti e dal cd. MUD
(Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
Fondati, peraltro, sono anche i motivi: a) della estinzione quinquennale delle sanzioni per omessa valida notificazione fatta al domicilio del difensore senza che le parti avessero eletto domicilio presso il loro legale;
b) della illegittima applicazione del cumulo materiale delle sanzioni (sommatoria delle sanzioni pecuniarie per ogni singola omessa registrazione), laddove, trattandosi di un'omissione ripetuta su di un unico registro carico e scarico rifiuti, doveva trovare applicazione l'art. 8 L. 689/81 relativo alla “continuazione” nell'illecito amministrativo, con conseguente applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie le opposizioni e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzioni opposte.
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso dei contributi unificati e marche da bollo, rimborso spese generali, Cpa
e Iva come per legge.
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Nocera Inferiore, 24/02/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo
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