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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/10/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Ragusa nella persona del dott. Massimo Pulvirenti, giudice della sezione
Civile, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 933/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fra:
(CF. rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Latino
ATTRICE
contro
:
(CF. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia Controparte_1 P.IVA_1
NE e DA IN
OPPOSTA
All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, dell'1.10.2025, sulle note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa all'udienza del XXX, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/3/2021 conveniva avanti Parte_1 il Tribunale di Ragusa esponendo che: in data 3/12/1986 e in data 11/12/1986 Controparte_1
e (rispettivamente padre e zia dell'attrice) avevano Controparte_2 Controparte_3 sottoscritto i buoni fruttiferi ventennali serie P n. 77-78-84-85 del valore di £ 500.000; alla morte del padre, tali buoni fruttiferi sono stati inseriti in quota parte nella dichiarazione di successione presentata dall'attrice presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
sul frontespizio dei predetti buoni era indicato che gli stessi erano pagabili con gli interessi maturati secondo la tabella riportata a tergo, che prevedeva, in particolare, una progressione degli interessi dal 9% al
15% e l'incremento progressivo del valore del buono con indicazione della somma che l'intestatario avrebbe riscosso alla data di presentazione del pagamento;
sulla base della tabella e della data di presentazione per il pagamento (9/11/2016), l'attrice avrebbe dovuto riscuotere la somma complessiva di € 13.332,34, mentre l'ufficio postale pagatore aveva erogato la somma pari a soli €
6.376,58.
Pertanto, chiedeva dichiararsi il suo diritto ad ottenere il pagamento delle Parte_1 somme e degli interessi, come previsto sul frontespizio dei buoni, secondo le tabelle riportate sul retro dei buoni stessi e per l'effetto di condannare parte convenuta al pagamento della somma €
6.955,76, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo, quale differenza tra quanto convenzionalmente dovuto e quanto rimborsato dalla convenuta.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 24/5/2021 Controparte_1
contestava nel merito la fondatezza della domanda proposta, invocando, in particolare, la
[...] legittimità del proprio operato, conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale del 13/6/1986
(art.6) che aveva modificato in peius la fruttuosità del titolo, come del resto previsto dall'art. 173 del
D.P.R. 156/1973 modificato dalla legge 25/11/1974 n. 588.
Istruita la causa mediante produzione documentale, con ordinanza dell'11/3/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'1.10.2025.
Considerato.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento proposta da Parte_1
(attrice), nei confronti di (convenuta), in ragione del mancato versamento della Controparte_1 somma di € 6.955,76 a titolo di interessi convenzionalmente stabiliti sul retro dei buoni fruttiferi ventennali serie P n. 77-78-84-85 e sottoscritti nei dì 3/12/1986 e 11/12/1986.
La domanda, em è infondata.
Va anzitutto ricordato che la disciplina ed il rendimento dei buoni postali è individuata in ragione della lettera alfabetica che contraddistingue la relativa serie di emissione. Nel caso di specie, si tratta di 4 buoni ventennali serie P, sottoscritti nelle date del 3/12/1986 e dell'11/12/1986.
Occorre ora stabilire se il valore di rimborso del buono vada stabilito, come sostenuto dall'attrice, secondo la tabella posta sul retro del titolo o, come sostenuto da , secondo le previsioni del CP_1 combinato disposto degli artt. 173, D.P.R. 156/1973 (come modificato nel 1974) e 6, D.M. 13 giugno 1986.
Il testo originario dell'art. 173 cit. stabiliva che i tassi di interesse dovevano essere corrisposti in base alla tabella riportata a tergo dei buoni, senza prevedere alcuna possibilità di variazione.
L'articolo è stato poi modificato con il D.L. n. 460/1974 (convertito in legge n. 588/1974) nel seguente modo: “le variazioni dei saggi di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro e possono essere estese ad uno o più delle precedenti serie”.
In base a tale nuova formulazione della fonte legislativa, il d.m. del 13/6/1986 recante
“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio” (pubblicato in G.U. del 28 giugno 1986, n. 148) ha, fra l'altro, istituito con effetto dal 1 luglio 1986 una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” (artt. 4 e 5) ed ha fissato per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (art. 6).
Tale disciplina, benché abrogata con l'entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 secondo il disposto dell'art. 7 co. 3 d.lgs. 184/1999, continua a regolare i rapporti sorti in precedenza, tra cui quello per cui è causa, rimanendo invece irrilevante il momento dell'incasso del titolo.
Infatti, con riferimento ad un caso analogo al presente, si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione ritenendo che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre
2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (cfr. Cass. S.U. n. 3963/2019; conformi: Cass. n. 4748/2022; Corte appello Campobasso
n. 74/2023: “La disciplina prevista nell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, oggi abrogato, come riformato dall'art. 1 del d.l. 460/1974, conv. in Legge 588/1974 – che ammetteva variazioni, anche
"in pejus", del tasso di interesse in forza di decreti ministeriali, poiché imposta da una fonte di rango legislativo – ha natura cogente (garantendo il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti: ne discende che la difformità tra le condizioni, in riferimento al tasso degli interessi, apposte sul titolo e quelle contenute nel d.m. che ne prevedeva l'emissione deve essere risolto riconoscendo la prevalenza a quest'ultime, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1/7/1986 con d.m. 13/6/1986 – di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera "Q", stabilendo per tutte le serie precedenti, e con decorrenza
1/1/1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole rispetto a quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”).
Nel contesto delle sue difese, parte attrice ha fatto richiamo alla pronuncia di Cass. S.U.
n.13979/2007, che però riguarda il diverso caso di emissione di un buono con stampata a tergo una tabella non coincidente con i tassi già variati in precedenza con decreto ministeriale: in tal caso
(diverso da quello in esame “giacché i buoni postali dei quali si discute erano stati emessi ben dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, e detto decreto aveva previsto che in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla "AA", si dovesse procedere ad apporre sui buoni medesimi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa ("AB-AA") e con
l'espressa menzione del diverso termine di scadenza”) le Sezioni Unite hanno dato prevalenza a quanto riportato sul titolo.
In secondo luogo, l'attrice lamenta che avrebbe violato gli obblighi di buona fede CP_1 contrattuale per non avere adeguatamente informato sulle variazioni in pejus dei Controparte_2 tassi di interesse (intervenuti con il D.M. 148/1986) rispetto a quelli riportati a tergo dei buoni postali.
Anche tale doglianza è infondata.
Anzitutto, l'attrice non ha allegato né documenti né articolato prove orali volte a dimostrare la condotta infedele della convenuta.
In ogni caso, la modifica delle condizioni intervenuta nel 1986 non è stata unilateralmente disposta dalla controparte contrattuale ma è stata imposta da previsioni legislative e atti amministrativi abilitati dalla legge ad incidere sul contenuto del rapporto e assistiti da presunzione di conoscenza, e comunque conoscibili, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Del resto, anche le Sezioni Unite, con la citata pronuncia n. 3963/2019, hanno condivisibilmente ritenuto che: “il riferimento alla [messa a disposizione, presso gli uffici postali, della] tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisc[e] affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore” (punto 19 della motivazione).
In conclusione, la domanda è quindi infondata e dunque va rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali degli opponenti
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 933/2021 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 10.10.2025
Il giudice dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Ragusa nella persona del dott. Massimo Pulvirenti, giudice della sezione
Civile, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 933/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fra:
(CF. rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Latino
ATTRICE
contro
:
(CF. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia Controparte_1 P.IVA_1
NE e DA IN
OPPOSTA
All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, dell'1.10.2025, sulle note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa all'udienza del XXX, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/3/2021 conveniva avanti Parte_1 il Tribunale di Ragusa esponendo che: in data 3/12/1986 e in data 11/12/1986 Controparte_1
e (rispettivamente padre e zia dell'attrice) avevano Controparte_2 Controparte_3 sottoscritto i buoni fruttiferi ventennali serie P n. 77-78-84-85 del valore di £ 500.000; alla morte del padre, tali buoni fruttiferi sono stati inseriti in quota parte nella dichiarazione di successione presentata dall'attrice presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
sul frontespizio dei predetti buoni era indicato che gli stessi erano pagabili con gli interessi maturati secondo la tabella riportata a tergo, che prevedeva, in particolare, una progressione degli interessi dal 9% al
15% e l'incremento progressivo del valore del buono con indicazione della somma che l'intestatario avrebbe riscosso alla data di presentazione del pagamento;
sulla base della tabella e della data di presentazione per il pagamento (9/11/2016), l'attrice avrebbe dovuto riscuotere la somma complessiva di € 13.332,34, mentre l'ufficio postale pagatore aveva erogato la somma pari a soli €
6.376,58.
Pertanto, chiedeva dichiararsi il suo diritto ad ottenere il pagamento delle Parte_1 somme e degli interessi, come previsto sul frontespizio dei buoni, secondo le tabelle riportate sul retro dei buoni stessi e per l'effetto di condannare parte convenuta al pagamento della somma €
6.955,76, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo, quale differenza tra quanto convenzionalmente dovuto e quanto rimborsato dalla convenuta.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 24/5/2021 Controparte_1
contestava nel merito la fondatezza della domanda proposta, invocando, in particolare, la
[...] legittimità del proprio operato, conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale del 13/6/1986
(art.6) che aveva modificato in peius la fruttuosità del titolo, come del resto previsto dall'art. 173 del
D.P.R. 156/1973 modificato dalla legge 25/11/1974 n. 588.
Istruita la causa mediante produzione documentale, con ordinanza dell'11/3/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'1.10.2025.
Considerato.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento proposta da Parte_1
(attrice), nei confronti di (convenuta), in ragione del mancato versamento della Controparte_1 somma di € 6.955,76 a titolo di interessi convenzionalmente stabiliti sul retro dei buoni fruttiferi ventennali serie P n. 77-78-84-85 e sottoscritti nei dì 3/12/1986 e 11/12/1986.
La domanda, em è infondata.
Va anzitutto ricordato che la disciplina ed il rendimento dei buoni postali è individuata in ragione della lettera alfabetica che contraddistingue la relativa serie di emissione. Nel caso di specie, si tratta di 4 buoni ventennali serie P, sottoscritti nelle date del 3/12/1986 e dell'11/12/1986.
Occorre ora stabilire se il valore di rimborso del buono vada stabilito, come sostenuto dall'attrice, secondo la tabella posta sul retro del titolo o, come sostenuto da , secondo le previsioni del CP_1 combinato disposto degli artt. 173, D.P.R. 156/1973 (come modificato nel 1974) e 6, D.M. 13 giugno 1986.
Il testo originario dell'art. 173 cit. stabiliva che i tassi di interesse dovevano essere corrisposti in base alla tabella riportata a tergo dei buoni, senza prevedere alcuna possibilità di variazione.
L'articolo è stato poi modificato con il D.L. n. 460/1974 (convertito in legge n. 588/1974) nel seguente modo: “le variazioni dei saggi di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro e possono essere estese ad uno o più delle precedenti serie”.
In base a tale nuova formulazione della fonte legislativa, il d.m. del 13/6/1986 recante
“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio” (pubblicato in G.U. del 28 giugno 1986, n. 148) ha, fra l'altro, istituito con effetto dal 1 luglio 1986 una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” (artt. 4 e 5) ed ha fissato per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (art. 6).
Tale disciplina, benché abrogata con l'entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 secondo il disposto dell'art. 7 co. 3 d.lgs. 184/1999, continua a regolare i rapporti sorti in precedenza, tra cui quello per cui è causa, rimanendo invece irrilevante il momento dell'incasso del titolo.
Infatti, con riferimento ad un caso analogo al presente, si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione ritenendo che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre
2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (cfr. Cass. S.U. n. 3963/2019; conformi: Cass. n. 4748/2022; Corte appello Campobasso
n. 74/2023: “La disciplina prevista nell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, oggi abrogato, come riformato dall'art. 1 del d.l. 460/1974, conv. in Legge 588/1974 – che ammetteva variazioni, anche
"in pejus", del tasso di interesse in forza di decreti ministeriali, poiché imposta da una fonte di rango legislativo – ha natura cogente (garantendo il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti: ne discende che la difformità tra le condizioni, in riferimento al tasso degli interessi, apposte sul titolo e quelle contenute nel d.m. che ne prevedeva l'emissione deve essere risolto riconoscendo la prevalenza a quest'ultime, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1/7/1986 con d.m. 13/6/1986 – di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera "Q", stabilendo per tutte le serie precedenti, e con decorrenza
1/1/1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole rispetto a quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”).
Nel contesto delle sue difese, parte attrice ha fatto richiamo alla pronuncia di Cass. S.U.
n.13979/2007, che però riguarda il diverso caso di emissione di un buono con stampata a tergo una tabella non coincidente con i tassi già variati in precedenza con decreto ministeriale: in tal caso
(diverso da quello in esame “giacché i buoni postali dei quali si discute erano stati emessi ben dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, e detto decreto aveva previsto che in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla "AA", si dovesse procedere ad apporre sui buoni medesimi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa ("AB-AA") e con
l'espressa menzione del diverso termine di scadenza”) le Sezioni Unite hanno dato prevalenza a quanto riportato sul titolo.
In secondo luogo, l'attrice lamenta che avrebbe violato gli obblighi di buona fede CP_1 contrattuale per non avere adeguatamente informato sulle variazioni in pejus dei Controparte_2 tassi di interesse (intervenuti con il D.M. 148/1986) rispetto a quelli riportati a tergo dei buoni postali.
Anche tale doglianza è infondata.
Anzitutto, l'attrice non ha allegato né documenti né articolato prove orali volte a dimostrare la condotta infedele della convenuta.
In ogni caso, la modifica delle condizioni intervenuta nel 1986 non è stata unilateralmente disposta dalla controparte contrattuale ma è stata imposta da previsioni legislative e atti amministrativi abilitati dalla legge ad incidere sul contenuto del rapporto e assistiti da presunzione di conoscenza, e comunque conoscibili, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Del resto, anche le Sezioni Unite, con la citata pronuncia n. 3963/2019, hanno condivisibilmente ritenuto che: “il riferimento alla [messa a disposizione, presso gli uffici postali, della] tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisc[e] affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore” (punto 19 della motivazione).
In conclusione, la domanda è quindi infondata e dunque va rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali degli opponenti
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 933/2021 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 10.10.2025
Il giudice dott. Massimo Pulvirenti