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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/08/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3445/2024 promossa da:
CONCLUSIONI
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ARIANNA ENRICHENS presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MIRTA IVALDI presso il CP_1 C.F._2 cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
Per Parte ricorrente e per Parte convenuta: come da note scritte del 27/06/2025 e del 09/07/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania Parte_1 CP_1 il 28/07/1988.
Dal matrimonio sono nati: e entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 28/02/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandola al sig. e, ai sensi dell'art. 473 Pt_1 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
In data 30/07/2024 si costituiva in giudizio il sig. instando anch'egli per la pronuncia CP_1
pagina 1 di 3 della separazione e del divorzio ex art.473 bis n.49 c.p.
All'udienza ex art.473 bis 21c.p.c. del 30/09/2024 il difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito e il sig. personalmente, dichiarava di accettare la rinuncia. Il Giudice, Pt_1 visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori chiedevano congiuntamente la pronuncia di separazione con successiva rimessione in istruttoria e pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 5203 del 16/10/2024, pubblicata in data 17/10/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3445/2024 promossa da:
CONCLUSIONI
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ARIANNA ENRICHENS presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MIRTA IVALDI presso il CP_1 C.F._2 cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
Per Parte ricorrente e per Parte convenuta: come da note scritte del 27/06/2025 e del 09/07/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania Parte_1 CP_1 il 28/07/1988.
Dal matrimonio sono nati: e entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 28/02/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandola al sig. e, ai sensi dell'art. 473 Pt_1 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
In data 30/07/2024 si costituiva in giudizio il sig. instando anch'egli per la pronuncia CP_1
pagina 1 di 3 della separazione e del divorzio ex art.473 bis n.49 c.p.
All'udienza ex art.473 bis 21c.p.c. del 30/09/2024 il difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito e il sig. personalmente, dichiarava di accettare la rinuncia. Il Giudice, Pt_1 visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori chiedevano congiuntamente la pronuncia di separazione con successiva rimessione in istruttoria e pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 5203 del 16/10/2024, pubblicata in data 17/10/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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