Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Sentenza 24 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03391/2026REG.PROV.COLL.
N. 09229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9229 del 2025, proposto dalla società LP EN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rizzardo Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Unione montana della Valle del Boite in procedura liquidatoria, in persona del Commissario liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. I, 24 luglio 2025 n. 1329, che ha respinto il ricorso n.1301/2024 R.G. proposto per:
l’annullamento dei seguenti atti dell’Unione montana Valle del Boite, concernenti il contratto stipulato il 30 dicembre 2021 con la LP EN S.p.a. per la gestione della discarica denominata “ Pies de Ra ES ” nel Comune di San Vito di Cadore:
a) della deliberazione 20 settembre 2024 n. 9, comunicata con pec 23 settembre 2024 prot. n.1755, con la quale il Commissario liquidatore ha revocato in via di autotutela la precedente deliberazione 31 luglio 2023 n.14 del Consiglio direttivo, che aveva riconosciuto alla LP EN un maggior corrispettivo per la gestione suddetta;
b) della deliberazione 24 settembre 2024 n.11, con la quale il Commissario liquidatore ha riconosciuto il solo corrispettivo previsto dal contratto di servizio;
c) della determinazione 24 settembre 2024 n.34 e r.g. n. 48 del Commissario;
d) delle comunicazioni pec 8 agosto 2024 prot. 1484 e 8 ottobre 2024 prot. n.1854 del Commissario;
e per la condanna
dell’Unione al pagamento del corrispettivo originariamente previsto dalla deliberazione 11/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione montana della Valle del Boite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il cons. OL TA e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
1. La società LP EN S.r.l. (di seguito, anche solo LP EN) ha impugnato la sentenza n. 1329/2025, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione I^, ha respinto il ricorso proposto dalla predetta società per l’annullamento della deliberazione del Commissario liquidatore dell’Unione montana della Valle del Boite 20 settembre 2024 n. 9 (con cui è stata revocata la deliberazione del Consiglio dell’Unione montana della Valle del Boite del 31 luglio 2023 n. 14), della successiva deliberazione commissariale dell’Unione montana della Valle del Boite n. 11 del 24 settembre 2024 e della determina del Commissario liquidatore dell’Unione montana della Valle del Boite n. 34 del 24 settembre 2024 (avente ad oggetto: “ Presa d’atto del provvedimento di spesa 2023 – Servizio gestione discarica di Pies de Ra ES anno 2023 ”), delle comunicazioni pec prot. 1484 dell’08 agosto 2024 e prot. 1854 dell’08 ottobre 2024 del Commissario liquidatore dell’Unione montana della Valle del Boite, nonché per la condanna dell’Unione montana della Valle del Boite al pagamento, a titolo di obbligazione contrattuale e/o extracontrattuale e/o di responsabilità pre-contrattuale, dei maggiori importi relativi alla gestione della discarica di “ Pies de Ra ES ”, come riconosciuti dall’Unione montana con deliberazione consiliare n. 14 del 31 luglio 2023 e successiva determina dirigenziale di impegno di spesa n. 61/2023.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. Occorre preliminarmente ricostruire la fattispecie dedotta in giudizio.
2.1. L’Unione montana della Valle del Boite in data 30 dicembre 2021 stipulava con LP EN S.r.l., quale società in house , il “ Contratto per la gestione associata dei servizi pubblici di raccolta differenziata, trasporto rifiuti urbani e gestione discarica per rifiuti urbani non pericolosi ”.
Con tale contratto veniva in particolare affidata alla società LP EN S.r.l. anche la gestione della discarica denominata “ Pies de Ra ES ” nel Comune di San Vito di Cadore, per un corrispettivo annuo a carico dell’Unione Montana di euro 169.435,10, IVA esclusa.
2.2. Successivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 1691 del 30 dicembre 2022, la Regione del Veneto prevedeva il conferimento presso la discarica di 10.000 tonnellate/anno.
A seguito di tale deliberazione della Giunta Regionale, con nota del 4 aprile 2023 l’Unione montana, ai fini della predisposizione del bilancio e della previsione dei costi di gestione operativa della discarica, chiedeva alla società LP EN S.r.l. di trasmettere un prospetto riguardante “ le risorse aggiuntive necessarie per la gestione del quantitativo stabilito dalla Regione ”, “ delineando due scenari: uno a 10.000 ton. di conferimento e uno intermedio tra questo quantitativo e l’attuale (quindi a 6.500 ton.) ”.
La società LP EN dava riscontro a tale richiesta, con nota dell’11 aprile 2023, nella quale indicava le risorse necessarie alla gestione annuale della discarca con riferimento a tre scenari:
- in caso di conferimento di rifiuti “ da 8.500 fino a 10.000 t/anno ”, Euro 542.148;
- in caso di conferimento di rifiuti “ da 6.000 fino a 8.500 t/anno ”, Euro 503.244;
- in caso di conferimento rifiuti “ fino a 6.000 t/anno ”, Euro 437.352.
2.3. Con decreto del direttore della Direzione EN e transizione ecologica n. 102 del 23 maggio 2023, il quantitativo dei rifiuti della Unione montana della Valle del Boite veniva rideterminato in 6.000,00 tonnellate all’anno.
2.4. Con deliberazione del Consiglio del 31 luglio 2023 n. 14, sulla base degli atti sopra richiamati, l’Unione montana della Valle del Boite dichiarava di “ approvare e accettare ” l’offerta di LP, precisando tuttavia che “ con questa delibera non andiamo a modificare il contratto in essere con LP EN” .
L’Unione montana, con determina del 28 dicembre 2023 assumeva quindi il relativo impegno di spesa per l’anno 2023 per l’importo di euro 437.352,00, oltre IVA al 10%.
2.5. In data 2 maggio 2024 l’Unione montana è stata commissariata.
Il Commissario liquidatore, con delibera n. 9 del 20 settembre 2024, ha disposto, in autotutela, la revoca della deliberazione di Consiglio del 31 luglio 2023 ai sensi dell’art. 21 – quinquies legge 241/1990 e s.m.i., evidenziando in particolare:
- che con tale deliberazione il Consiglio dell’Unione montana aveva approvato la proposta di LP senza alcuna motivazione;
- che nella predetta deliberazione non veniva individuato lo scenario di riferimento tra i tre indicati dalla società LP EN;
- che l’offerta approvata prevedeva un aumento del corrispettivo di gestione della discarica pari a più del doppio rispetto a quello pattuito dal contratto sottoscritto appena 18 mesi prima e poneva anche a carico dell’Unione montana l’intero smaltimento del percolato;
- che non era mai stato sottoscritto un atto di adeguamento del contratto di servizio;
- che il quantitativo di rifiuti effettivamente conferito in discarica si era rivelato inferiore a quello previsto.
In attuazione di tale deliberazione, il Commissario liquidatore, con determina del 24 settembre 2024, ha modificato il precedente impegno di spesa e ha riconosciuto in favore della società LP EN per l’esercizio annuale esclusivamente l’importo previsto dal contratto di servizio, liquidando il relativo importo con deliberazione di pari data.
2.6. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società LP EN ha impugnato la delibera del Commissario liquidatore n. 9 del 20 settembre 2024 di revoca dell’accettazione della sua offerta, i relativi atti attuativi e le note del Commissario di risposta alle contestazioni sollevate dalla società.
Oltre all’annullamento degli atti impugnati, la società ricorrente ha chiesto la condanna dell’Unione montana della Valle del Boite al pagamento, a titolo di obbligazione contrattuale e/o extracontrattuale e/o di responsabilità precontrattuale, dei maggiori importi inerenti alla gestione della discarica di “ Pies de Ra ES ”, come riconosciuti dall’Unione montana con deliberazione consiliare n. 14 del 31 luglio 2023 e successiva determina dirigenziale di impegno di spesa n. 61/2023.
2.7. Il giudice di primo grado ha respinto sia la domanda di annullamento degli atti impugnati, sia la domanda di risarcimento del danno, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
3. Con ricorso in appello, la società LP EN s.r.l. ha censurato la sentenza impugnata con tre articolati motivi.
L’odierna appellante ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Unione montana della Valle del Boite al pagamento in favore di LP EN s.r.l., a titolo di obbligazione contrattuale e/o extracontrattuale e/o di responsabilità precontrattuale, dei maggiori importi inerenti la gestione della discarica di “ Pies de Ramognes ”, come riconosciuti dall’Unione montana anzidetta con Deliberazione n. 14/2023 e successiva Determina Dirigenziale di impegno di spesa n. 61/2023, nell’importo di Euro 437.352,00 oltre IVA per ciascun anno di esercizio a far data dal 2023 (01.01.2023), oltre al pagamento, per le causali di cui in contesto e riferite al recupero del “percolato”, delle fatture LP n. 227/2024 e 513/2024 rispettivamente di euro 32.284,00 e di euro 46.407,48 IVA esclusa, oltre ad interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 a far data dalle singole scadenza al saldo ed oltre all’aggiornamento Istat – NIC a termini dell’art. 5 del contratto del 30 dicembre 2021.
4. Si è costituita in giudizio l’Unione montana della Valle del Boite in procedura liquidatoria, rappresentando che la società LP EN ha comunicato la cessazione della gestione della discarica a far data dal 1° gennaio 2026, lamentando l’insostenibilità economica della gestione.
Ha rappresentato anche di aver formulato alla società una proposta transattiva per la definizione in via bonaria della controversia, ma, in relazione alle differenti posizioni delle parti, non si è pervenuti alla conclusione di un accordo.
Nel merito, l’Unione montana ha contestato la fondatezza dell’atto di appello e ne ha chiesto il rigetto.
5. Con memorie e repliche le parti costituite hanno riproposto sostanzialmente le rispettive tesi difensive.
6. All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce error in iudicando : violazione del combinato disposto degli artt. 7, 8 e 21 - quinquies l. n. 241/1990 s.m.i.; violazione delle norme e dei principi in materia di giusto procedimento e di rispetto del legittimo “contraddittorio”.
L’odierna appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, relativo alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, con la seguente motivazione:
“ 8.1. Come evidenziato dall’Amministrazione resistente, il provvedimento assunto non poteva infatti essere diverso.
Invero l’accettazione dell’aumento del corrispettivo previsto dal contratto, nella misura richiesta da LP, non è in alcun modo motivata nella deliberazione del Consiglio dell’Unione montana del 31-7-2023 e comunque tale aumento non risulta commisurato né all’incremento dei rifiuti preventivato (poi non realizzato) dalla Regione né al quantitativo di rifiuti effettivamente trattato in discarica. Pertanto il Commissario liquidatore non poteva far altro che annullare tale determinazione che comportava un esborso per l’Amministrazione ampiamente superiore – oltre il doppio – di quanto previsto dal contratto di servizio, sottoscritto solo 18 mesi prima.
8.2. Sotto altro profilo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la revoca di un atto interno non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. V, 12-9-2023, n. 8273).
E la delibera del Consiglio dell’Unione montana del 31-7-2023 era inidonea a produrre effetti esterni. Da un lato, infatti, per produrre tali effetti avrebbe dovuto tradursi nella sottoscrizione di un atto scritto integrativo-modificativo del contratto di servizio, il quale appunto prevedeva la corresponsione di un corrispettivo per la gestione della discarica ampiamente inferiore. Dall’altro lato nella stessa delibera veniva espressamente precisato che “con questa delibera non andiamo a modificare il contratto in essere con LP EN” e l’Unione montana si è limitata a prendere atto delle richieste di LP senza nemmeno indicare quale dei tre scenari delineati dalla ricorrente sarebbe stato applicato ”.
L’appellante contesta sia la natura vincolata della deliberazione commissariale di revoca della precedente deliberazione del Consiglio dell’Unione, sia la sua qualificazione come atto interno della Amministrazione.
Il motivo è infondato.
Il Commissario liquidatore ha posto alla base del provvedimento di revoca la considerazione secondo la quale l’incremento del corrispettivo non era adeguatamente giustificato e il contratto di affidamento del servizio (in corso di validità) prevedeva un corrispettivo fisso, non ancorato al quantitativo dei rifiuti da conferire in discarica.
Il giudice di primo grado ha respinto le censure dedotte dalla ricorrente, evidenziando il carattere interno della deliberazione del Consiglio dell’Unione montana del 31 luglio 2023, la fondatezza delle motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato e la insussistenza dei presupposti per la configurazione della responsabilità della p.a.
Ritiene il Collegio che le doglianze della parte appellante siano infondate.
L’adozione della deliberazione dell’Unione montana del 31 luglio 2023 non ha prodotto effetti giuridici diretti sulla posizione giuridica soggettiva della società che gestiva il servizio; indipendentemente dalla sua comunicazione alla predetta società, si tratta di un atto interno della Amministrazione, prodromico alla modifica del contratto di servizio in essere, che però non è intervenuta.
In relazione al suo carattere interno e unilaterale, la predetta deliberazione era strutturalmente inidonea ad incidere sul rapporto contrattuale in essere che disciplinava la gestione del servizio, stabilendo un corrispettivo annuo fisso, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica.
La deliberazione n. 14 del 31 luglio 2023 si inserisce in un procedimento amministrativo diretto alla modifica e all’adeguamento del rapporto contrattuale sotto il profilo del corrispettivo, che però poi non sono stati posti in essere; detta deliberazione è assimilabile quoad effectum alla determina a contrarre.
A tale riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che la determinazione con cui le Amministrazioni aggiudicatrici esprimono la volontà di contrarre persegue lo scopo fondamentale di assumere i connessi impegni di spesa in conformità alle regole che presidiano la corretta gestione delle risorse finanziarie degli enti pubblici, e, in quanto tale, è un atto endoprocedimentale, che, esaurendo i propri effetti nell’ambito interno all’Amministrazione, è inidonea a fondare posizioni di interesse qualificato in capo ai terzi (Consiglio di Stato, sez. V, 30 novembre 2021, n. 7987; 15 maggio 2019, n. 3147).
In altri termini, non essendo intervenuta alcuna modifica del contratto in essere, la società avrebbe potuto solo richiedere la risoluzione del contratto in essere per eccessiva onerosità sopravvenuta, dando dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti, ma certamente non poteva pretendere l’esecuzione di un atto interno della Amministrazione che non si era poi tradotto nella modifica/revisione del contratto di servizio in essere.
8. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce error in iudicando : violazione degli artt. 21 - quinquies , 21 - septies e 21 - octies legge n. 241/1990 s.m.i.; errata e travisata qualificazione dei poteri di “revoca” nella configurazione del giudice di primo grado; omessa pronuncia in merito (ad alcune delle) censure di primo grado.
L’odierna appellante si duole del rigetto anche del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, relativo alla dedotta insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca della deliberazione dell’Unione.
Il giudice di primo grado ha respinto la censura con la seguente motivazione:
“ 9. È infondato anche il secondo motivo con cui parte ricorrente sostiene che non vi erano i presupposti per la revoca.
9.1. Come già evidenziato, il riconoscimento del maggior corrispettivo, nella misura richiesta da LP, risultava del tutto privo di motivazione e ciò di per sé consentiva l’adozione del provvedimento di revoca.
9.2. Quanto al rilievo secondo cui la revoca non potrebbe determinare effetti retroattivi, si ribadisce che nella fattispecie si trattava di un atto interno che non aveva ancora prodotto i suoi effetti – non vi era stato il pagamento e non vi era stata ancora una modifica del contratto di servizio – pertanto la revoca dello stesso non ha determinato alcun effetto retroattivo ”.
L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado sotto diversi profili.
Il motivo è infondato.
La deliberazione dell’Unione montana del 31 luglio 2023 n. 14 si rivela intrinsecamente contraddittoria e priva di adeguata motivazione.
In primo luogo, nel contratto di servizio in essere il corrispettivo per il conferimento dei rifiuti nella discarica era determinato in misura annua fissa, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti da conferire.
In secondo luogo, nella deliberazione del 31 luglio 2023 n. 14, l’Amministrazione del tutto immotivatamente ha previsto l’adeguamento del corrispettivo annuale nella misura di euro 437.352,00, oltre IVA al 10% (con un incremento di più del doppio dell’importo contrattuale stabilito), richiamando il decreto del direttore della Direzione EN e transizione ecologica n. 102 del 23 maggio 2023, nel quale il quantitativo dei rifiuti della Unione montana della Valle del Boite è stimato in 6.000 tonnellate, senza alcuna comparazione tra il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica negli anni precedenti.
Nella memoria dell’Unione montana della Valle del Boite, depositata in data 17 febbraio 2026 è stato rappresentato quanto segue:
“ Analizzando l’andamento storico dei conferimenti, emerge chiaramente come non sia avvenuto alcun raddoppio dei rifiuti, come invece sostiene LP, fondandosi esclusivamente sul dato isolato del 2022. I conferimenti si sono mantenuti su valori variabili nel tempo, passando da circa 5.300 tonnellate tra il 2010 e il 2015, a un minimo di 2.800 tonnellate nel 2022, per poi risalire a circa 5.300 tonnellate nel 2023 e a 6.700 tonnellate previste per il 2024, livelli che non giustificano un raddoppio rispetto agli anni precedenti ”.
Quanto dichiarato dalla Amministrazione resistente non è contestato adeguatamente dalla società appellante ed evidenzia la insussistenza del presupposto sulla base del quale la società appellante rivendica un incremento del prezzo contrattuale pari a più del doppio di quello pattiziamente stabilito, tenendo conto che, come sopra evidenziato, detto prezzo era stato stabilito a corpo e non a misura.
In terzo luogo, la deliberazione n. 14 del 31 luglio 2023 si rivela intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui si afferma nelle premesse: “ …con questa delibera non andiamo a modificare il contratto in essere con LP EN ”, per poi disporre nella parte dispositiva della deliberazione: “ di dare mandato al Presidente di adeguare, conseguentemente, gli atti di affidamento in essere per la gestione della discarica di Pies de Ra ES ”.
9. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante deduce error in iudicando : violazione di legge in relazione agli artt. 1 - bis e 2 - bis l. n. 241/1990 s.m.i.; art. 21 - quinquies l. 241/1990; errata applicazione e negazione da parte del giudice di primo grado delle norme disciplinanti gli obblighi di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa in relazione all’art. 97 della Costituzione.
L’appellante si duole del rigetto anche del terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale aveva dedotto la violazione dei principi di leale cooperazione, di correttezza e di tutela dell’altrui affidamento – riferito agli effetti negoziali della delibera dell’Unione montana n. 14/2023 – proponendo la consequenziale domanda risarcitoria commisurata, sia per l’esercizio 2024, che per i successivi esercizi e fino al termine della gestione della discarica, al maggior corrispettivo annuo di Euro 437.352,00 (IVA esclusa).
Il giudice di primo grado ha respinto la censura con la seguente motivazione:
“ 10. È infine infondato il terzo motivo nella parte in cui si sostiene che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo per violazione dei principi di correttezza, buona fede e di leale cooperazione.
10.1. Come si è già evidenziato, la revoca era in definitiva un atto dovuto del Commissario liquidatore e la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “Le regole di diritto pubblico hanno ad oggetto il provvedimento (l’esercizio diretto ed immediato del potere) e la loro violazione determina, di regola, l’invalidità del provvedimento adottato. Al contrario, le regole di diritto privato hanno ad oggetto il comportamento (collegato in via indiretta e mediata all’esercizio del potere) complessivamente tenuto dalla stazione appaltante nel corso della gara. La loro violazione non dà vita ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità. Non diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, anche per la P.A. le regole di correttezza e buona fede non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto)” (Cons. Strato, A.d. Plen., 4-5-2018, n. 5).
In questo senso la lesione dell’eventuale legittimo affidamento della ricorrente non costituisce causa di invalidità del provvedimento, bensì eventualmente, sussistendone i presupposti, fonte di responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto.
10.2. Nella fattispecie tuttavia non risultano configurabili i presupposti per il riconoscimento di una tale forma di responsabilità dell’Amministrazione resistente. Affinché nasca la responsabilità dell’Amministrazione non è infatti sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti:
a) che l’affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà;
b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo;
c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all’amministrazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 4-5-2018, n. 5).
Nella fattispecie tuttavia parte ricorrente non ha fornito idonea prova né della colpa dell’Amministrazione né del danno effettivamente subito, non potendo lo stesso, per le ragioni sopra esposte, essere quantificato nell’importo indicato nella nota di LP del 11-4-2023 ”.
Le doglianze dell’appellante non possono essere condivise.
In tema di responsabilità precontrattuale della P.A., l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 4 maggio 2018 n. 5, ha avuto modo di fissare alcune coordinate ermeneutiche, precisando quanto segue:
“ Anche nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell'interesse legittimo), anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull'interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell'altrui scorrettezza …”
“ Affinché nasca la responsabilità dell'amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti:
a) che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà;
b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo;
c) che il privato provi sia il danno - evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione ”.
Orbene, l’odierna appellante non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione né sotto il profilo soggettivo, in relazione alla qualificazione del comportamento della P.A. come doloso o colposo, né sotto il profilo oggettivo, in relazione alla dimostrazione del danno, sia in termini di danno evento, che di danno conseguenza.
Sotto il primo profilo, la revoca della deliberazione dell’Unione montana della Valle del Boite del 31 luglio 2023 n. 14 è pienamente giustificata dalla carenza di istruttoria e di motivazione del predetto provvedimento e dalla sua intrinseca contraddittorietà, per le ragioni sopra indicate.
Sotto il profilo oggettivo, la società appellante non dimostra di aver subito un effettivo pregiudizio per effetto della prosecuzione della gestione della discarica in base al corrispettivo originariamente pattuito, ossia non dimostra di aver dovuto sopportare, dopo la deliberazione del 31 luglio 2023, maggiori costi nella gestione della discarica rispetto al periodo antecedente alla predetta deliberazione.
Di contro, l’Amministrazione resistente ha evidenziato che, fatta eccezione per l’anno 2022, l’ammontare dei rifiuti conferiti in discarica negli esercizi 2023 e 2024 si pone sostanzialmente in linea con la gestione della discarica nell’arco temporale antecedente.
Oltre a ciò, accettando il corrispettivo a corpo e non a misura, la società appellante aveva messo in conto di ricevere il medesimo corrispettivo annuo (fatti salvi gli aggiornamenti ISTAT) per tutta la durata della gestione dell’appalto, indipendentemente dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica; nel contratto del 30 dicembre 2021 era infatti espressamente pattuito quanto segue:
“ Art 5. L’importo per l’espletamento del servizio di che trattasi ammonta a €/anno 900.704,97 IVA esclusa così suddiviso:
- servizio raccolta rifiuti compreso Ecocentro: €/anno 731.269,87 IVA 13 esclusa;
- servizio gestione discarica: €/anno 169.435,10 IVA esclusa. a cui va aggiunto l’importo per la sicurezza stabilito in Euro 2.500,00.
Il pagamento sarà corrisposto in rate mensili posticipate, pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture. Annualmente potranno essere variati dall’Unione montana, laddove possibile e salvo il conguaglio degli eventuali oneri di ammortamento, gli impegni relativamente ai servizi migliorativi.
Il pagamento di quanto dovuto per l’effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto, previa presentazione di fattura, con allegata specifica dei quantitativi effettivamente raccolti in ogni comune per singola tipologia avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per i primi 12 mesi dalla data di effettivo inizio del servizio. Successivamente sarà aggiornato annualmente sulla base dell’intervenuta variazione dell’indice ISTAT medio annuo, riferito al mese di riferimento dell’anno precedente, per l’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera collettività per tipologia di prodotti (indice NIC) ”.
10. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto; le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore dell’Unione montana della Valle del Boite, sono poste a carico della società appellante, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento in favore dell’Unione montana della Valle del Boite delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC TO SA, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
OL TA, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| OL TA | SC TO SA |
IL SEGRETARIO