Articolo 4 della Legge 16 giugno 1939, n. 1111
Articolo 3Articolo 5
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26 agosto 1939
Art. 4.

Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti e' effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata quindicinale o per l'intero periodo nel caso l'affitto sia concordato per meno di quindici giorni.

La risoluzione dell'impegno di alloggio dev'essere comunicata all'altra parte almeno sette giorni prima della sua scadenza; ed il giorno precedente nel caso delle eccezioni e deroghe di cui al precedente art. 3.

In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per l'intera giornata e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.
Entrata in vigore il 26 agosto 1939