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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/12/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4235/2020 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Schettino, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Latina, C.so della Repubblica n. 224 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
Codice anagrafico , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2 P.IVA_1
GE NI presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n.119
è in virtù di procura speciale in atti
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: PAGAMENTO MA E RISARCIMENTO AN
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 18 dicembre 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 18 settembre 2020, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare tenuta a corrispondere al Sig. la somma di € 42.000,00 Parte_2 Parte_1 relativa alla vendita dell'immobile nonché la somma di € 1.344,00 per mancato riconoscimento degli assegni familiari oltre ad ulteriori danni materiali e fisici quantificati in € 15.000,00; e per tale effetto condannare la convenuta a risarcire tutti i danni materiali e fisici in favore dell'attore, quantificati in
€ 58.344,00 o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara antistatario;
”;
A sostegno della domanda si deduceva che in data 10.05.2017, i coniugi e Parte_1 Parte_2
ciascuno per i propri diritti vantati dalla comunione legale dei beni, innanzi al Notaio
[...]
Dott.ssa , vendevano l'immobile di loro proprietà al sig. SI , sito nel Persona_1 Per_2
Comune di Latina;
si esponeva inoltre che la somma ricavata dalla vendita dell'immobile veniva versata su conto corrente intestato a presso istituto di credito slovacco. Parte_2
Si esponeva inoltre in narrativa che, in data 14.02.2019, i due coniugi si separavano ed in seguito a tale avvenimento la negava la restituzione del 50% delle somme versate, Parte_2
appropriandosi di tutte le somme ivi depositate;
veniva dato conto della iniziativa assunta in sede penale dall'attore nei confronti di innanzi la Procura della Repubblica del Parte_2
Tribunale di Latina.
L'attore inoltre deduceva che in data 11.09.2019 veniva inviata alla sig. formale Parte_2 lettera di messa in mora, per sollecitare la restituzione della somma relativa alla vendita dell'immobile e la compilazione dei moduli relativi al ricevimento degli assegni familiari e che nonostante non fossero mai state ricevute le somme incassate dalla vendita, egli comunque aveva provveduto puntualmente al versamento degli alimenti in favore della sig.ra che aveva omesso Parte_2
colpevolmente di inviare la modulistica compilata relativa al ricevimento degli assegni familiari in favore del costringendo l'attore a non potersi recare in Slovacchia per vedere i figli, per Parte_2
indisponibilità economica;
secondo parte attrice, il mancato pagamento degli assegni familiari comportava un danno per il ammontante ad €1.344,00; mentre il mancato Parte_1
adempimento per le formalità previste per la chiusura di un libretto postale cointestato stava comportando problemi di natura fiscale per la dichiarazione ISEE del . Parte_1
Parte attrice inoltre esponeva che il vista la mancata restituzione della somma dovuta dalla Parte_2
sig. non aveva potuto acquistare la casa in cui viveva e che ciò aveva causato la Parte_2 messa in vendita dell' immobile al quale il era fortemente legato affettivamente, poiché la Parte_2
predetta abitazione apparteneva alla sua famiglia di origine da diverso tempo.
Nell'interesse di parte attrice si esponeva che tale situazione aveva contribuito fortemente a nuocere alla salute psico-fisica del il quale risultava affetto da una grave forma di sindrome ansioso- Parte_2
depressiva e un gravoso carico di stress che gli aveva provocato un permanente stato di insonnia e di tensione costante, in trattamento con terapia farmacologica con ansiolitici ed antidepressivi;
si deduceva inoltre che la sig.ra si era altresì rifiutata di sottoscrivere l'atto di assenso Parte_2
genitoriale, al fine di consentire al di ottenere il rinnovo del passaporto che avrebbe Parte_2
consentito allo stesso di poter svolgere un lavoro anche all'estero.
Si costituiva la convenuta eccependo la nullità della citazione per inosservanza Parte_2 del termine di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c. per essere stato perfezionato il procedimento notificatorio nei confronti della convenuta in data 18 settembre 2020, onde tra detta data e quella della prima udienza di comparizione/trattazione (22 dicembre 2020) intercorreva un termine libero inferiore al minimo stabilito dalla legge nel caso di residenza all'estero (150 giorni).
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, con memoria integrativa la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attrice, svolgendo in via pregiudiziale eccezione di litispendenza internazionale attesa la pendenza del giudizio instaurato dall'attore in data 14 novembre 2019 dinanzi al Tribunale di Bratislava per la liquidazione della comproprietà dei beni comuni dei coniugi, con quanto conseguente in ordine alla richiesta di sospensione dell'odierno giudizio in quanto successivamente instaurato ai sensi dell'art. 7 co. 1° della legge 218/1995, e in subordine comunque ai sensi del 3° co. dell'articolo medesimo per pregiudizialità della causa pendente dinanzi al Tribunale
Provinciale di Bratislava.
Nel merito veniva dedotta l'applicabilità del diritto slovacco atteso che le parti aveva contratto matrimonio il 4 agosto 2007 a Bratislava ed i rapporti patrimoniali tra coniugi risultavano sottoposti all'art. 30 della legge 31.5.1995, n° 218 per il quale il regime patrimoniale risultava soggetto alla legge applicabile ai loro rapporti personali (art. 29) ovvero, nel caso di cittadinanza diversa alla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale si era prevalentemente localizzata . Secondo parte convenuta, considerato che i coniugi si era sposati a Bratislava e che a far data da agosto 2011, la famiglia aveva basato stabilmente la propria vita nella Repubblica VA dove aveva continuato a pianificare la propria esistenza come dimostrato dal fatto che avevano acquistato un appartamento in costruzione a Bratislava, dove sarebbe dovuta andare a vivere nel corso del 2019, doveva farsi riferimento alla legislazione VA;
si esponeva inoltre che ad aprile 2018 l'attore si era trasferito in Italia, scelta non condivisa dalla moglie e i coniugi avevano divorziato in data 10 aprile 2019 dinanzi al Tribunale di Bratislava con sentenza che affidava in via esclusiva i figli che avevano continuato a vivere in Slovacchia senza alcun collegamento con l'Italia.
Circa il merito della pretesa attorea, si deduceva che i coniugi n data 27.11.2008 avevano acquistato l'appartamento sito in Via Caldara, Latina con atto nel quale dichiaravano di stipulare la compravendita ad un prezzo (€ 175.950,00) che però risultava minore di quello effettivo (€
226.950,00), come manifestato dalle parti medesime in una controscrittura datata 20 gennaio 2009 mediante la quale attestavano il loro accordo simulatorio e si dichiarava che per far fronte all'impegno economico relativo al suddetto acquisto, la Signora aveva venduto Parte_2
l'appartamento di sua proprietà sito a Bratislava ed utilizzato il ricavato di detta vendita (€ 84.000,00)
e si specificava che del totale del prezzo effettivamente speso dalle parti per l'acquisto di quest'ultimo immobile (€ 226.950,00), ulteriori € 30.000,00 erano frutto di una donazione (indicata atecnicamente come “prestito”) da parte dei genitori della Parte convenuta esponeva inoltre che, atteso Parte_2
il trasferimento della famiglia in Slovacchia nel 2011, i coniugi procedevano alla vendita dell'immobile di Latina in data 10.5.2017, con il quale le parti vendevano l'immobile di loro proprietà al prezzo complessivo di € 170.000,00 e che di detto totale: - quanto ad € 86.259,84 la parte venditrice indicava all'acquirente quale destinatario del pagamento Credit Agricole – CARIPARMA nei cui confronti risultava debitrice;
- € 48.380,16 venivano versati direttamente sul conto presso l'Istituto di credito slovacco AN intestato all'odierna convenuta;
- € 25.360,00 a mezzo bonifico bancario sempre con beneficiaria l'odierna convenuta;
- € 10.000 a mezzo due assegni bancari da € 5.000,00 cadauno, che seppur intestati uno all'attore e l'altro alla Signora Parte_2
venivano entrambi consegnati al primo che li tratteneva, tanto che l'assegno di € 5.000,00 spettante all'odierna convenuta non veniva versato sul conto della stessa. Quindi secondo l'assunto di parte convenuta, il totale versato direttamente all'odierna convenuta dall'acquirente ( , Testimone_1
era stato pari ad € 73.740,16 e non € 84.000,00 come preteso dall'attore che ne chiedeva il rimborso al 50%, ossia € 42.000,00.
Pertanto, considerata l'applicabilità della legge VA ed incontestato il regime di comunione patrimoniale dei beni, prevedendo l'art. 149 del codice civile slovacco n° 40/1964 G.U “Se la comunione dei beni cessa di esistere, la disposizione sarà effettuata in conformità ai principi di cui al
Paragrafo 150.” secondo cui “Ciascuno dei coniugi ha il diritto di chiedere il rimborso di quanto ha speso di suo per la proprietà comune”, essendo stato provato documentalmente che l'appartamento di Via Caldara a Latina (che era proprietà comune degli ex coniugi) era stato acquistato dai Signori impiegando in parte il corrispettivo dell'alienazione di un bene personale dell'odierna Parte_2 convenuta (€ 84.000,00) ed € 30.000 donati a quest'ultima dai genitori della stessa (per un totale di €
114.000,00, la Signora essendo acclarata la cessazione dell'esistenza della comunione dei Parte_2 beni, secondo il disposto dell'art. 150 del codice civile slovacco, aveva diritto alla restituzione, in fase di divisione dei beni, di quanto speso di suo per la proprietà comune. Pertanto la convenuta al fine di ottenere il rigetto della domanda attorea volta alla corresponsione di € 42.000,00 relativi alla vendita dell'immobile in via Caldara a Latina, proponeva eccezione riconvenzionale avente ad oggetto il proprio diritto all'attribuzione della somma di pari importo già versatele, visto che la stessa
Signora aveva speso di suo per la proprietà comune (in Via Caldara) ben € 114.000,00 Parte_2 provenienti dalla alienazione di un bene personale e da una donazione. Venivano inoltre contestate le deduzioni dell'attore circa il regolare pagamento del contributo di mantenimento per i figli, atteso che il padre era stato condannata in sede penale per omesso versamento nonché riguardo al mancato riconoscimento degli assegni familiari da parte della moglie atteso che gli stessi risultavano di spettanza della in quanto affidataria dei figli in via esclusiva;
circa la mancata chiusura del Parte_2
libretto postale cointestato la convenuta deduceva di non averne mai avuto richiesta e di essere comunque disponibile come anche di non avere ricevuto richiesta di consenso al rilascio del passaporto, mancato assenso al quale il avrebbe comunque potuto ovviare con ricorso al Parte_2
giudice tutelare.
Parte convenuta così concludeva:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: Voglia l'Ecc.mo Giudice, dato atto della previa instaurazione in data 14 novembre 2019 da parte del Signor del giudizio, tuttora in Parte_1
corso, avente ad oggetto la separazione dei beni comuni derivanti dalla comunione legale dei beni tra il Signor stesso e la Signora dinanzi al Tribunale Provinciale di Parte_2 Parte_2
Bratislava III (n° 16C 133/2019), stante la litispendenza internazionale, per l'effetto disporre con ordinanza ai sensi dell'art. 7 co. 1° della legge 218/1995, la sospensione del giudizio iscritto al
R.G.N. 4235/2020, dinanzi ad esso Giudice pendente, a causa dell'identità di parti e rapporto giuridico rispetto al previamente instaurato, e tuttora pendente, procedimento slovacco;
2) IN
SUBORDINE, SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: Nella denegata ipotesi di mancata sospensione obbligatoria del giudizio in epigrafe ai sensi dell'art. 7 co. 1° della legge 218/1995, disporre comunque ai sensi del 3° co. dell'articolo medesimo la sospensione del giudizio iscritto al
R.G.N. 4235/2020, pendente dinanzi all'Ecc.mo Giudice, per pregiudizialità della causa pendente dinanzi al Tribunale Provinciale di Bratislava, n°16/C 133/19; 3) IN VIA PRINCIPALE, NEL
MERITO: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata sospensione del giudizio in epigrafe ex commi 1° o 3° art. 7, l. 218/1995, a) accertata, nel caso in oggetto, l'applicabilità della legge VA ed in particolare degli artt. 149 e 150 del codice civile slovacco n° 40/1964 G.U. come modificato, essendo stato provato documentalmente che la comunione dei beni tra gli ex coniugi - parti nel procedimento in epigrafe - è cessata per effetto della sentenza di divorzio, che
l'appartamento di Via Caldara a Latina (che era proprietà comune degli ex coniugi) è stato acquistato dai Signori impiegando in parte il corrispettivo dell'alienazione di un bene Parte_2 personale dell'odierna convenuta (€ 84.000,00) ed € 30.000 donati a quest'ultima dai genitori della stessa per un totale di € 114.000,00, che durante la divisione dei beni ciascuno dei coniugi ha diritto al rimborso di quanto ha speso di suo per la proprietà comune, rigettare la domanda attorea volta alla corresponsione da parte della Signora di € 42.000,00 relativi alla vendita Parte_2 dell'immobile in via Caldara a Latina e, per l'effetto, attribuire la somma di pari importo all'odierna convenuta;
b) rigettare tutte le altre domande formulate dall'attore di cui alle conclusioni dell'atto di citazione, in quanto infondate, in fatto e in diritto pei motivi di cui in narrativa”
Espletate le prove orali ammesse alle parti, all'udienza del 3 luglio 2025, parte convenuta esibiva con riserva di deposito telematico la sentenza emessa dal Tribunale di Bratislava in traduzione giurata pubblicata in data 21 settembre 2023 con attestazione di passaggio in giudicato avente ad oggetto la divisione giudiziale dei beni tra le parti in causa.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 18 dicembre 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono
Deve in primo luogo prendersi atto del deposito da parte della convenuta, in esito ad esibizione alla udienza del 3 luglio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni della sentenza resa dal
Tribunale municipale di Bratislava IV, inter partes, n° 16C/133/2019 del 26.4. 2023, in vigore dal
18.7. 2023, con attestazione di passaggio in giudicato, clausola esecutiva dal 22.7.2023 e redatta il
20.9.2023, con la quale sono stati definiti secondo la legge VA i rapporti patrimoniali tra coniugi in conseguenza della iniziativa giudiziaria dell'odierno attore.
Il deposito di tale documentazione deve ritenersi ammissibile, essendo questo riferito a circostanze verificatesi successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. Come chiarito anche recentemente dalla giurisprudenza, “La produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine) e non richiede – in difetto di una maturata decadenza – alcuna preventiva istanza di rimessione in termini” (Cassazione civile sez. III,
13/06/2019, n.15879).
Fino a tale data la documentazione prodotta dalla convenuta ( mero certificato di pendenza) non aveva consentito di valutare appieno l'oggetto del giudizio innanzi al Tribunale slovacco al fine di valutare la sussistenza di una ipotesi di litispendenza ai fini di una eventuale sospensione del giudizio.
Tale sentenza dichiarata come relativa alla “ sistemazione della comunione dei beni dei coniugi” ha disposto l'assegnazione alla proprietà esclusiva della convenuta del saldo del c/c bancario tenuto presso la Tetra Banka con saldo di € 2.439,77 e che la convenuta è obbligata a pagare all'attore a titolo di conguaglio della sua quota la somma di € 1.219,89.
Dalla lettura della sentenza risulta che secondo la normativa nazionale VA l'oggetto di tale giudizio risultava la sistemazione della comunione dei beni tra i coniugi consistente nell'accertare e dividere i beni comuni ma solo quei beni esistenti alla data della estinzione della comunione.
Considerato che il divorzio tra le parti era stato pronunciato con sentenza passata in giudicato in data 10 aprile 2019, secondo il giudice slovacco a tale data si era estinta anche la comunione dei beni tra le parti.
Per quanto riguarda lo specifico tema del ricavato della vendita dell'appartamento in via Caldara 4 a
Latina, nella sentenza ( nella traduzione giurata prodotta in atti) si afferma:
“ 20.2 Nel caso suddetto entrambi i coniugi hanno indicato i loro apporti (investimenti) dai propri beni separati ai beni comuni, ossia all'appartamento in Via Caldara 4 a Latina. Però, dalle prove eseguite risultava che l'appartamento suddetto è stato venduto nel corso di durata del matrimonio.
Considerando ciò che l'appartamento è stato comprato in parte anche dai mezzi finanziari comuni, appartenenti alla comunione dei beni delle parti in lite (dal mutuo ipotecario), poi logicamente appartiene interamente (per intero e non solo in parte) alla loro comunione dei beni. Se
l'appartamento appartiene interamente alla comunione dei beni delle parti in lite, poi anche il ricavo dalla sua vendita apparterrà ugualmente per intero alla loro comproprietà. Però, gli apporti affermati dalle parti non si manifestano più in relazione al ricavo dalla vendita dell'appartamento in
Via Caldara 4 a Latina. Si sono manifestati soltanto nel rapporto diretto all'appartamento - visto che
l'appartamento è una cosa (immobile) e i mezzi finanziari dalla sua vendita l'altra cosa diversa
(mobile). I mezzi finanziari non possono essere considerati beni separati (esclusivi) di alcun coniuge,
e non si può trascurare il fatto che i mezzi sono stati quasi interamente consumati.
20.3. Riassumendo il suddetto, l'appartamento in Via Caldara 4 a Latina, per cui sono stati sostenuti gli apporti (investimenti) delle parti in lite, non è oggetto della sistemazione della comunione dei beni delle parti in lite (ossia non si verifica la loro divisione per assegnazione alla proprietà esclusiva di alcun coniuge), perché alla data di estinzione della loro comunione dei beni del 10 aprile 2019 le parti in lite non erano più proprietari dell'appartamento. Ciò significa che se l'appartamento non faceva più parte dei beni comuni alla data di estinzione della comunione dei beni ossia della massa
(massa patrimoniale) della comunione dei beni, non è poi possibile soddisfare la richiesta della rifusione, avanzata da parte dell'attore, neanche nel caso che non ci siano dubbi del loro effettivo investimento (utilizzo). Lo impedisce il fatto che gli apporti ( investimenti dell'attore pari a 56 900 euro e investimenti della convenuta pari a 123 728.23 euro, provenienti dal ricavo della vendita del proprio appartamento in via Tomášikova 9 a Bratislava e dell'autovettura e dal dono fatto dai genitori) non si manifestano più nei beni in sede di sistemazione”.
Ne deriva che l'oggetto del presente giudizio risulta impregiudicato dalla sentenza VA .
Venendo al merito del presente giudizio, la questione fondamentale è risultata la scrittura privata prodotta dalla parte convenuta in allegato alla memoria integrativa del 1 giugno 2021.
In tale scrittura, con data scarsamente leggibile, le parti indicate come e Parte_1 [...]
con riferimento all'appartamento di via Caldara n. 4 in Latina, acquistato in data Parte_2 27/11/2008 davano atto che rispetto al prezzo dichiarato nel rogito di € 175.950,00 il prezzo finale era stato di € 226.950,00, specificando che quanto ad € 30.000,00 erano stati prestati dai genitori di ed altri 84.000 in contanti erano derivati dalla vendita di un appartamento della Parte_2
stessa in Bratislava. L'attore ha contestato la sottoscrizione su tale documento prodotto in copia sub all. 9 della memoria integrativa di parte convenuta;
prodotto l'originale di tale documento, all'udienza del 5 maggio 2022, l'attore ha dichiarato:
“Dichiaro che la firma che risulta sul documento è la mia ma dichiaro di non averla apposta sul documento. Presumo che sul foglio da me firmato in bianco sia poi stato stampato il contenuto. Non ho dato in questa occasione un foglio firmato in bianco alla signora, mentre l'ho dato in altre occasioni. Rilevo comunque che nel documento vi sono errori in italiano e dati errati e una data maldestramente apposta. La vendita è stata del maggio 2017.”
Sulla base di tale dichiarazione è stata disposto accertamento grafologico al fine di accertare la coevità o meno della sottoscrizione dell'attore sul documento in verifica ma alla udienza del
11/10/2022 il procuratore di parte convenuta dichiarava di essere impossibilitata a produrre il documento oggetto di disconoscimento in originale atteso che lo stesso era stato depositato dalla signora all'udienza del 24 marzo 2022 nel pendente giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2
Bratislava .Per tale ragione detto procuratore dichiarava di rinunciare alla perizia grafologica.
Al riguardo deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui ( Cass. 17 gennaio 2018 n.
899) quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto non è necessaria la querela di falso, invece, necessaria quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Sez. U, Sentenza n. 5459 del 13/10/1980). Fissato tale principio, la successiva giurisprudenza ha ulteriormente chiarito cosa debba intendersi per riempimento "absque pactis", e cosa invece debba intendersi per riempimento "contra pacta". Si è stabilito, in particolare, che il riempimento absque pactis è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale. Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento (così, in particolar modo, Sez. 3, Sentenza n. 18989 del 01/09/2010). Ne consegue che deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento absque pactis), ma un abuso di biancosegno (riempimento contra pacta) in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo. Un accordo sul riempimento, tuttavia, può avere sia un contenuto positivo (ad esempio: "sul documento dovrà essere apposta la data in cui verrà presentato a terzi"); sia un contenuto negativo (ad esempio: "sul documento non dovrà essere apposta nessuna data"). Nell'uno, come nell'altro caso, il sottoscrittore ed il prenditore del documento concordano che il secondo dovrà tenere una certa condotta: e non rileva, ai nostri fini, se si tratti d'una condotta positiva o negativa. Anche il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo è, dunque, un accordo di riempimento. La conseguenza
è che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta), e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso.
In conseguenza di tanto, non avendo parte convenuta comprovato la genuinità del documento ritenuto da riempito senza alcun poter dal prenditore, ne deriva che non Parte_1 Parte_2
possa vantare nei confronti dell'attore un proprio diritto di credito atto a compensare la trattenuta della quota di ricavato dell'importo della vendita dell'appartamento di pertinenza dell'attore.
Pertanto rilevato che risulta incontestata la percezione da parte della convenuta da parte del compratore della quota di prezzo versata sul suo conto e parti ad € 48.380,16 versati direttamente sul conto presso l'Istituto di credito slovacco AN intestato alla convenuta ed € € 25.360,00
a mezzo bonifico bancario sempre con beneficiaria l'odierna convenuta, come parimenti risulta dall'estratto conto AN della Signora per un totale di € 73.740,16 ne deriva la Parte_2
sussistenza del diritto del sig. alla retrocessione del 50% della predetta somma da Parte_1
parte di nella misura di € 36.870,08 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Parte_2
Anche la sentenza del giudice slovacco ( punto 15.1) ha ritenuto che l'attore abbia dimostrato che il ricavato della vendita in tale misura sia stato percepito da pur concludendo che Parte_2
risultando tali somme consumate nell'interesse della famiglia non erano più esistenti alla data di cessazione della comunione.
La medesima sentenza ha ritenuto non comprovata la sorte degli assegni da € 5.000,00 intestato a ciascuno dei venditori.
Quanto alle ulteriori domande svolte da parte attrice con riferimento ai danni psicofisici derivanti dalla indisponibilità della somma, dal mancato assenso alla percezione degli assegni familiari per i figli e per il rilascio del passaporto nonché la chiusura di libretto postale, le stesse sono risultate sfornite di specifica allegazione prima che di prova, dovendosi secondo gli ordinari principi non solo comprovare il presunto fatto generatore di danno ma anche il nesso di causalità ed il danno derivatone. Risulta infatti in atti una mera certificazione di depressione per riferito contenzioso con la mentre le prove orali articolate sono risultate inammissibili. Parte_3
Quanto alle ulteriori voci di eccezione riconvenzionale svolte dalla convenuta e relative al mancato versamento del contributo di mantenimento dei figli della coppia, parimenti risulta una allegazione generica. In conseguenza di tanto deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di € 36.870,08 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore del decisum per causa non complessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della
Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie/ la domanda di parte attrice nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della somma di € 36.870,08 oltre Parte_2 Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
b) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore Parte_2 dell'attore nella somma di € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi Parte_1
oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA con distrazione a favore del procuratore antistatario
Avv. Vincenzo Schettino.
Sentenza resa in esito alla udienza 18 dicembre 2025.
Così deciso in Latina, il 18 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4235/2020 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Schettino, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Latina, C.so della Repubblica n. 224 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
Codice anagrafico , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2 P.IVA_1
GE NI presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n.119
è in virtù di procura speciale in atti
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: PAGAMENTO MA E RISARCIMENTO AN
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 18 dicembre 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 18 settembre 2020, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare tenuta a corrispondere al Sig. la somma di € 42.000,00 Parte_2 Parte_1 relativa alla vendita dell'immobile nonché la somma di € 1.344,00 per mancato riconoscimento degli assegni familiari oltre ad ulteriori danni materiali e fisici quantificati in € 15.000,00; e per tale effetto condannare la convenuta a risarcire tutti i danni materiali e fisici in favore dell'attore, quantificati in
€ 58.344,00 o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara antistatario;
”;
A sostegno della domanda si deduceva che in data 10.05.2017, i coniugi e Parte_1 Parte_2
ciascuno per i propri diritti vantati dalla comunione legale dei beni, innanzi al Notaio
[...]
Dott.ssa , vendevano l'immobile di loro proprietà al sig. SI , sito nel Persona_1 Per_2
Comune di Latina;
si esponeva inoltre che la somma ricavata dalla vendita dell'immobile veniva versata su conto corrente intestato a presso istituto di credito slovacco. Parte_2
Si esponeva inoltre in narrativa che, in data 14.02.2019, i due coniugi si separavano ed in seguito a tale avvenimento la negava la restituzione del 50% delle somme versate, Parte_2
appropriandosi di tutte le somme ivi depositate;
veniva dato conto della iniziativa assunta in sede penale dall'attore nei confronti di innanzi la Procura della Repubblica del Parte_2
Tribunale di Latina.
L'attore inoltre deduceva che in data 11.09.2019 veniva inviata alla sig. formale Parte_2 lettera di messa in mora, per sollecitare la restituzione della somma relativa alla vendita dell'immobile e la compilazione dei moduli relativi al ricevimento degli assegni familiari e che nonostante non fossero mai state ricevute le somme incassate dalla vendita, egli comunque aveva provveduto puntualmente al versamento degli alimenti in favore della sig.ra che aveva omesso Parte_2
colpevolmente di inviare la modulistica compilata relativa al ricevimento degli assegni familiari in favore del costringendo l'attore a non potersi recare in Slovacchia per vedere i figli, per Parte_2
indisponibilità economica;
secondo parte attrice, il mancato pagamento degli assegni familiari comportava un danno per il ammontante ad €1.344,00; mentre il mancato Parte_1
adempimento per le formalità previste per la chiusura di un libretto postale cointestato stava comportando problemi di natura fiscale per la dichiarazione ISEE del . Parte_1
Parte attrice inoltre esponeva che il vista la mancata restituzione della somma dovuta dalla Parte_2
sig. non aveva potuto acquistare la casa in cui viveva e che ciò aveva causato la Parte_2 messa in vendita dell' immobile al quale il era fortemente legato affettivamente, poiché la Parte_2
predetta abitazione apparteneva alla sua famiglia di origine da diverso tempo.
Nell'interesse di parte attrice si esponeva che tale situazione aveva contribuito fortemente a nuocere alla salute psico-fisica del il quale risultava affetto da una grave forma di sindrome ansioso- Parte_2
depressiva e un gravoso carico di stress che gli aveva provocato un permanente stato di insonnia e di tensione costante, in trattamento con terapia farmacologica con ansiolitici ed antidepressivi;
si deduceva inoltre che la sig.ra si era altresì rifiutata di sottoscrivere l'atto di assenso Parte_2
genitoriale, al fine di consentire al di ottenere il rinnovo del passaporto che avrebbe Parte_2
consentito allo stesso di poter svolgere un lavoro anche all'estero.
Si costituiva la convenuta eccependo la nullità della citazione per inosservanza Parte_2 del termine di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c. per essere stato perfezionato il procedimento notificatorio nei confronti della convenuta in data 18 settembre 2020, onde tra detta data e quella della prima udienza di comparizione/trattazione (22 dicembre 2020) intercorreva un termine libero inferiore al minimo stabilito dalla legge nel caso di residenza all'estero (150 giorni).
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, con memoria integrativa la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attrice, svolgendo in via pregiudiziale eccezione di litispendenza internazionale attesa la pendenza del giudizio instaurato dall'attore in data 14 novembre 2019 dinanzi al Tribunale di Bratislava per la liquidazione della comproprietà dei beni comuni dei coniugi, con quanto conseguente in ordine alla richiesta di sospensione dell'odierno giudizio in quanto successivamente instaurato ai sensi dell'art. 7 co. 1° della legge 218/1995, e in subordine comunque ai sensi del 3° co. dell'articolo medesimo per pregiudizialità della causa pendente dinanzi al Tribunale
Provinciale di Bratislava.
Nel merito veniva dedotta l'applicabilità del diritto slovacco atteso che le parti aveva contratto matrimonio il 4 agosto 2007 a Bratislava ed i rapporti patrimoniali tra coniugi risultavano sottoposti all'art. 30 della legge 31.5.1995, n° 218 per il quale il regime patrimoniale risultava soggetto alla legge applicabile ai loro rapporti personali (art. 29) ovvero, nel caso di cittadinanza diversa alla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale si era prevalentemente localizzata . Secondo parte convenuta, considerato che i coniugi si era sposati a Bratislava e che a far data da agosto 2011, la famiglia aveva basato stabilmente la propria vita nella Repubblica VA dove aveva continuato a pianificare la propria esistenza come dimostrato dal fatto che avevano acquistato un appartamento in costruzione a Bratislava, dove sarebbe dovuta andare a vivere nel corso del 2019, doveva farsi riferimento alla legislazione VA;
si esponeva inoltre che ad aprile 2018 l'attore si era trasferito in Italia, scelta non condivisa dalla moglie e i coniugi avevano divorziato in data 10 aprile 2019 dinanzi al Tribunale di Bratislava con sentenza che affidava in via esclusiva i figli che avevano continuato a vivere in Slovacchia senza alcun collegamento con l'Italia.
Circa il merito della pretesa attorea, si deduceva che i coniugi n data 27.11.2008 avevano acquistato l'appartamento sito in Via Caldara, Latina con atto nel quale dichiaravano di stipulare la compravendita ad un prezzo (€ 175.950,00) che però risultava minore di quello effettivo (€
226.950,00), come manifestato dalle parti medesime in una controscrittura datata 20 gennaio 2009 mediante la quale attestavano il loro accordo simulatorio e si dichiarava che per far fronte all'impegno economico relativo al suddetto acquisto, la Signora aveva venduto Parte_2
l'appartamento di sua proprietà sito a Bratislava ed utilizzato il ricavato di detta vendita (€ 84.000,00)
e si specificava che del totale del prezzo effettivamente speso dalle parti per l'acquisto di quest'ultimo immobile (€ 226.950,00), ulteriori € 30.000,00 erano frutto di una donazione (indicata atecnicamente come “prestito”) da parte dei genitori della Parte convenuta esponeva inoltre che, atteso Parte_2
il trasferimento della famiglia in Slovacchia nel 2011, i coniugi procedevano alla vendita dell'immobile di Latina in data 10.5.2017, con il quale le parti vendevano l'immobile di loro proprietà al prezzo complessivo di € 170.000,00 e che di detto totale: - quanto ad € 86.259,84 la parte venditrice indicava all'acquirente quale destinatario del pagamento Credit Agricole – CARIPARMA nei cui confronti risultava debitrice;
- € 48.380,16 venivano versati direttamente sul conto presso l'Istituto di credito slovacco AN intestato all'odierna convenuta;
- € 25.360,00 a mezzo bonifico bancario sempre con beneficiaria l'odierna convenuta;
- € 10.000 a mezzo due assegni bancari da € 5.000,00 cadauno, che seppur intestati uno all'attore e l'altro alla Signora Parte_2
venivano entrambi consegnati al primo che li tratteneva, tanto che l'assegno di € 5.000,00 spettante all'odierna convenuta non veniva versato sul conto della stessa. Quindi secondo l'assunto di parte convenuta, il totale versato direttamente all'odierna convenuta dall'acquirente ( , Testimone_1
era stato pari ad € 73.740,16 e non € 84.000,00 come preteso dall'attore che ne chiedeva il rimborso al 50%, ossia € 42.000,00.
Pertanto, considerata l'applicabilità della legge VA ed incontestato il regime di comunione patrimoniale dei beni, prevedendo l'art. 149 del codice civile slovacco n° 40/1964 G.U “Se la comunione dei beni cessa di esistere, la disposizione sarà effettuata in conformità ai principi di cui al
Paragrafo 150.” secondo cui “Ciascuno dei coniugi ha il diritto di chiedere il rimborso di quanto ha speso di suo per la proprietà comune”, essendo stato provato documentalmente che l'appartamento di Via Caldara a Latina (che era proprietà comune degli ex coniugi) era stato acquistato dai Signori impiegando in parte il corrispettivo dell'alienazione di un bene personale dell'odierna Parte_2 convenuta (€ 84.000,00) ed € 30.000 donati a quest'ultima dai genitori della stessa (per un totale di €
114.000,00, la Signora essendo acclarata la cessazione dell'esistenza della comunione dei Parte_2 beni, secondo il disposto dell'art. 150 del codice civile slovacco, aveva diritto alla restituzione, in fase di divisione dei beni, di quanto speso di suo per la proprietà comune. Pertanto la convenuta al fine di ottenere il rigetto della domanda attorea volta alla corresponsione di € 42.000,00 relativi alla vendita dell'immobile in via Caldara a Latina, proponeva eccezione riconvenzionale avente ad oggetto il proprio diritto all'attribuzione della somma di pari importo già versatele, visto che la stessa
Signora aveva speso di suo per la proprietà comune (in Via Caldara) ben € 114.000,00 Parte_2 provenienti dalla alienazione di un bene personale e da una donazione. Venivano inoltre contestate le deduzioni dell'attore circa il regolare pagamento del contributo di mantenimento per i figli, atteso che il padre era stato condannata in sede penale per omesso versamento nonché riguardo al mancato riconoscimento degli assegni familiari da parte della moglie atteso che gli stessi risultavano di spettanza della in quanto affidataria dei figli in via esclusiva;
circa la mancata chiusura del Parte_2
libretto postale cointestato la convenuta deduceva di non averne mai avuto richiesta e di essere comunque disponibile come anche di non avere ricevuto richiesta di consenso al rilascio del passaporto, mancato assenso al quale il avrebbe comunque potuto ovviare con ricorso al Parte_2
giudice tutelare.
Parte convenuta così concludeva:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: Voglia l'Ecc.mo Giudice, dato atto della previa instaurazione in data 14 novembre 2019 da parte del Signor del giudizio, tuttora in Parte_1
corso, avente ad oggetto la separazione dei beni comuni derivanti dalla comunione legale dei beni tra il Signor stesso e la Signora dinanzi al Tribunale Provinciale di Parte_2 Parte_2
Bratislava III (n° 16C 133/2019), stante la litispendenza internazionale, per l'effetto disporre con ordinanza ai sensi dell'art. 7 co. 1° della legge 218/1995, la sospensione del giudizio iscritto al
R.G.N. 4235/2020, dinanzi ad esso Giudice pendente, a causa dell'identità di parti e rapporto giuridico rispetto al previamente instaurato, e tuttora pendente, procedimento slovacco;
2) IN
SUBORDINE, SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: Nella denegata ipotesi di mancata sospensione obbligatoria del giudizio in epigrafe ai sensi dell'art. 7 co. 1° della legge 218/1995, disporre comunque ai sensi del 3° co. dell'articolo medesimo la sospensione del giudizio iscritto al
R.G.N. 4235/2020, pendente dinanzi all'Ecc.mo Giudice, per pregiudizialità della causa pendente dinanzi al Tribunale Provinciale di Bratislava, n°16/C 133/19; 3) IN VIA PRINCIPALE, NEL
MERITO: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata sospensione del giudizio in epigrafe ex commi 1° o 3° art. 7, l. 218/1995, a) accertata, nel caso in oggetto, l'applicabilità della legge VA ed in particolare degli artt. 149 e 150 del codice civile slovacco n° 40/1964 G.U. come modificato, essendo stato provato documentalmente che la comunione dei beni tra gli ex coniugi - parti nel procedimento in epigrafe - è cessata per effetto della sentenza di divorzio, che
l'appartamento di Via Caldara a Latina (che era proprietà comune degli ex coniugi) è stato acquistato dai Signori impiegando in parte il corrispettivo dell'alienazione di un bene Parte_2 personale dell'odierna convenuta (€ 84.000,00) ed € 30.000 donati a quest'ultima dai genitori della stessa per un totale di € 114.000,00, che durante la divisione dei beni ciascuno dei coniugi ha diritto al rimborso di quanto ha speso di suo per la proprietà comune, rigettare la domanda attorea volta alla corresponsione da parte della Signora di € 42.000,00 relativi alla vendita Parte_2 dell'immobile in via Caldara a Latina e, per l'effetto, attribuire la somma di pari importo all'odierna convenuta;
b) rigettare tutte le altre domande formulate dall'attore di cui alle conclusioni dell'atto di citazione, in quanto infondate, in fatto e in diritto pei motivi di cui in narrativa”
Espletate le prove orali ammesse alle parti, all'udienza del 3 luglio 2025, parte convenuta esibiva con riserva di deposito telematico la sentenza emessa dal Tribunale di Bratislava in traduzione giurata pubblicata in data 21 settembre 2023 con attestazione di passaggio in giudicato avente ad oggetto la divisione giudiziale dei beni tra le parti in causa.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 18 dicembre 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono
Deve in primo luogo prendersi atto del deposito da parte della convenuta, in esito ad esibizione alla udienza del 3 luglio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni della sentenza resa dal
Tribunale municipale di Bratislava IV, inter partes, n° 16C/133/2019 del 26.4. 2023, in vigore dal
18.7. 2023, con attestazione di passaggio in giudicato, clausola esecutiva dal 22.7.2023 e redatta il
20.9.2023, con la quale sono stati definiti secondo la legge VA i rapporti patrimoniali tra coniugi in conseguenza della iniziativa giudiziaria dell'odierno attore.
Il deposito di tale documentazione deve ritenersi ammissibile, essendo questo riferito a circostanze verificatesi successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. Come chiarito anche recentemente dalla giurisprudenza, “La produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine) e non richiede – in difetto di una maturata decadenza – alcuna preventiva istanza di rimessione in termini” (Cassazione civile sez. III,
13/06/2019, n.15879).
Fino a tale data la documentazione prodotta dalla convenuta ( mero certificato di pendenza) non aveva consentito di valutare appieno l'oggetto del giudizio innanzi al Tribunale slovacco al fine di valutare la sussistenza di una ipotesi di litispendenza ai fini di una eventuale sospensione del giudizio.
Tale sentenza dichiarata come relativa alla “ sistemazione della comunione dei beni dei coniugi” ha disposto l'assegnazione alla proprietà esclusiva della convenuta del saldo del c/c bancario tenuto presso la Tetra Banka con saldo di € 2.439,77 e che la convenuta è obbligata a pagare all'attore a titolo di conguaglio della sua quota la somma di € 1.219,89.
Dalla lettura della sentenza risulta che secondo la normativa nazionale VA l'oggetto di tale giudizio risultava la sistemazione della comunione dei beni tra i coniugi consistente nell'accertare e dividere i beni comuni ma solo quei beni esistenti alla data della estinzione della comunione.
Considerato che il divorzio tra le parti era stato pronunciato con sentenza passata in giudicato in data 10 aprile 2019, secondo il giudice slovacco a tale data si era estinta anche la comunione dei beni tra le parti.
Per quanto riguarda lo specifico tema del ricavato della vendita dell'appartamento in via Caldara 4 a
Latina, nella sentenza ( nella traduzione giurata prodotta in atti) si afferma:
“ 20.2 Nel caso suddetto entrambi i coniugi hanno indicato i loro apporti (investimenti) dai propri beni separati ai beni comuni, ossia all'appartamento in Via Caldara 4 a Latina. Però, dalle prove eseguite risultava che l'appartamento suddetto è stato venduto nel corso di durata del matrimonio.
Considerando ciò che l'appartamento è stato comprato in parte anche dai mezzi finanziari comuni, appartenenti alla comunione dei beni delle parti in lite (dal mutuo ipotecario), poi logicamente appartiene interamente (per intero e non solo in parte) alla loro comunione dei beni. Se
l'appartamento appartiene interamente alla comunione dei beni delle parti in lite, poi anche il ricavo dalla sua vendita apparterrà ugualmente per intero alla loro comproprietà. Però, gli apporti affermati dalle parti non si manifestano più in relazione al ricavo dalla vendita dell'appartamento in
Via Caldara 4 a Latina. Si sono manifestati soltanto nel rapporto diretto all'appartamento - visto che
l'appartamento è una cosa (immobile) e i mezzi finanziari dalla sua vendita l'altra cosa diversa
(mobile). I mezzi finanziari non possono essere considerati beni separati (esclusivi) di alcun coniuge,
e non si può trascurare il fatto che i mezzi sono stati quasi interamente consumati.
20.3. Riassumendo il suddetto, l'appartamento in Via Caldara 4 a Latina, per cui sono stati sostenuti gli apporti (investimenti) delle parti in lite, non è oggetto della sistemazione della comunione dei beni delle parti in lite (ossia non si verifica la loro divisione per assegnazione alla proprietà esclusiva di alcun coniuge), perché alla data di estinzione della loro comunione dei beni del 10 aprile 2019 le parti in lite non erano più proprietari dell'appartamento. Ciò significa che se l'appartamento non faceva più parte dei beni comuni alla data di estinzione della comunione dei beni ossia della massa
(massa patrimoniale) della comunione dei beni, non è poi possibile soddisfare la richiesta della rifusione, avanzata da parte dell'attore, neanche nel caso che non ci siano dubbi del loro effettivo investimento (utilizzo). Lo impedisce il fatto che gli apporti ( investimenti dell'attore pari a 56 900 euro e investimenti della convenuta pari a 123 728.23 euro, provenienti dal ricavo della vendita del proprio appartamento in via Tomášikova 9 a Bratislava e dell'autovettura e dal dono fatto dai genitori) non si manifestano più nei beni in sede di sistemazione”.
Ne deriva che l'oggetto del presente giudizio risulta impregiudicato dalla sentenza VA .
Venendo al merito del presente giudizio, la questione fondamentale è risultata la scrittura privata prodotta dalla parte convenuta in allegato alla memoria integrativa del 1 giugno 2021.
In tale scrittura, con data scarsamente leggibile, le parti indicate come e Parte_1 [...]
con riferimento all'appartamento di via Caldara n. 4 in Latina, acquistato in data Parte_2 27/11/2008 davano atto che rispetto al prezzo dichiarato nel rogito di € 175.950,00 il prezzo finale era stato di € 226.950,00, specificando che quanto ad € 30.000,00 erano stati prestati dai genitori di ed altri 84.000 in contanti erano derivati dalla vendita di un appartamento della Parte_2
stessa in Bratislava. L'attore ha contestato la sottoscrizione su tale documento prodotto in copia sub all. 9 della memoria integrativa di parte convenuta;
prodotto l'originale di tale documento, all'udienza del 5 maggio 2022, l'attore ha dichiarato:
“Dichiaro che la firma che risulta sul documento è la mia ma dichiaro di non averla apposta sul documento. Presumo che sul foglio da me firmato in bianco sia poi stato stampato il contenuto. Non ho dato in questa occasione un foglio firmato in bianco alla signora, mentre l'ho dato in altre occasioni. Rilevo comunque che nel documento vi sono errori in italiano e dati errati e una data maldestramente apposta. La vendita è stata del maggio 2017.”
Sulla base di tale dichiarazione è stata disposto accertamento grafologico al fine di accertare la coevità o meno della sottoscrizione dell'attore sul documento in verifica ma alla udienza del
11/10/2022 il procuratore di parte convenuta dichiarava di essere impossibilitata a produrre il documento oggetto di disconoscimento in originale atteso che lo stesso era stato depositato dalla signora all'udienza del 24 marzo 2022 nel pendente giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2
Bratislava .Per tale ragione detto procuratore dichiarava di rinunciare alla perizia grafologica.
Al riguardo deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui ( Cass. 17 gennaio 2018 n.
899) quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto non è necessaria la querela di falso, invece, necessaria quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Sez. U, Sentenza n. 5459 del 13/10/1980). Fissato tale principio, la successiva giurisprudenza ha ulteriormente chiarito cosa debba intendersi per riempimento "absque pactis", e cosa invece debba intendersi per riempimento "contra pacta". Si è stabilito, in particolare, che il riempimento absque pactis è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale. Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento (così, in particolar modo, Sez. 3, Sentenza n. 18989 del 01/09/2010). Ne consegue che deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento absque pactis), ma un abuso di biancosegno (riempimento contra pacta) in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo. Un accordo sul riempimento, tuttavia, può avere sia un contenuto positivo (ad esempio: "sul documento dovrà essere apposta la data in cui verrà presentato a terzi"); sia un contenuto negativo (ad esempio: "sul documento non dovrà essere apposta nessuna data"). Nell'uno, come nell'altro caso, il sottoscrittore ed il prenditore del documento concordano che il secondo dovrà tenere una certa condotta: e non rileva, ai nostri fini, se si tratti d'una condotta positiva o negativa. Anche il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo è, dunque, un accordo di riempimento. La conseguenza
è che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta), e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso.
In conseguenza di tanto, non avendo parte convenuta comprovato la genuinità del documento ritenuto da riempito senza alcun poter dal prenditore, ne deriva che non Parte_1 Parte_2
possa vantare nei confronti dell'attore un proprio diritto di credito atto a compensare la trattenuta della quota di ricavato dell'importo della vendita dell'appartamento di pertinenza dell'attore.
Pertanto rilevato che risulta incontestata la percezione da parte della convenuta da parte del compratore della quota di prezzo versata sul suo conto e parti ad € 48.380,16 versati direttamente sul conto presso l'Istituto di credito slovacco AN intestato alla convenuta ed € € 25.360,00
a mezzo bonifico bancario sempre con beneficiaria l'odierna convenuta, come parimenti risulta dall'estratto conto AN della Signora per un totale di € 73.740,16 ne deriva la Parte_2
sussistenza del diritto del sig. alla retrocessione del 50% della predetta somma da Parte_1
parte di nella misura di € 36.870,08 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Parte_2
Anche la sentenza del giudice slovacco ( punto 15.1) ha ritenuto che l'attore abbia dimostrato che il ricavato della vendita in tale misura sia stato percepito da pur concludendo che Parte_2
risultando tali somme consumate nell'interesse della famiglia non erano più esistenti alla data di cessazione della comunione.
La medesima sentenza ha ritenuto non comprovata la sorte degli assegni da € 5.000,00 intestato a ciascuno dei venditori.
Quanto alle ulteriori domande svolte da parte attrice con riferimento ai danni psicofisici derivanti dalla indisponibilità della somma, dal mancato assenso alla percezione degli assegni familiari per i figli e per il rilascio del passaporto nonché la chiusura di libretto postale, le stesse sono risultate sfornite di specifica allegazione prima che di prova, dovendosi secondo gli ordinari principi non solo comprovare il presunto fatto generatore di danno ma anche il nesso di causalità ed il danno derivatone. Risulta infatti in atti una mera certificazione di depressione per riferito contenzioso con la mentre le prove orali articolate sono risultate inammissibili. Parte_3
Quanto alle ulteriori voci di eccezione riconvenzionale svolte dalla convenuta e relative al mancato versamento del contributo di mantenimento dei figli della coppia, parimenti risulta una allegazione generica. In conseguenza di tanto deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di € 36.870,08 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore del decisum per causa non complessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della
Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie/ la domanda di parte attrice nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della somma di € 36.870,08 oltre Parte_2 Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
b) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore Parte_2 dell'attore nella somma di € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi Parte_1
oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA con distrazione a favore del procuratore antistatario
Avv. Vincenzo Schettino.
Sentenza resa in esito alla udienza 18 dicembre 2025.
Così deciso in Latina, il 18 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri