CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2023, n. 17781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17781 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di NOLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17781 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Noia con sentenza del 4 novembre 2021 ha condannato EZ IA e MO AR, rispettivamente autista e titolare della ditta edilizia MO, alla pena di euro 3.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, d. Igs. 152 del 2006 (trasporto di rifiuti non pericolosi, materiali da demolizione, commesso il 13 gennaio 2018). 2. EZ IA ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 256, d. igs. 152/2006, e 110 cod. pen. Il ricorrente è un dipendente autista della ditta di MO e, in quanto tale, non concorre alla commissione del reato, al massimo potrebbe essere un connivente non punibile. Il concorso nel reato richiede la complicità tra i soggetti concorrenti;
invece, il ricorrente ha solo assistito alla commissione del reato che avrebbe avuto la possibilità di impedire rifiutando il trasporto, ma non aveva nessun obbligo di impedire il trasporto. Le autorizzazioni dovevano essere individuate a capo del titolare della ditta;
peraltro, l'autorizzazione era stata solo sospesa per mancato pagamento dei diritti. 2. 2. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) e mancanza della motivazione. Sulla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto la sentenza non motiva. Il fatto risulta di modesta entità, più una violazione amministrativa che penale;
non risulta provato neanche il danno. Il comportamento del ricorrente non può, infine, ritenersi abituale. 2. 3. Carenza della motivazione sull'accertamento della responsabilità. La sentenza non contiene i motivi su cui sarebbe fondata la condanna;
il giudizio negativo è stato effettuato solo sulla base della quantità dei rifiuti. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al vizio della motivazione sulla particolare tenuità del fatto, inammissibile nel resto per manifesta infondatezza dei motivi, genericità, per essere articolato in fatto, e perché prospetta una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità del ricorrente relativamente al reato di cui agli art. 256, lettera A, d. Igs. 152/2006, in concorso con il datore di lavoro rilevando che EZ guidava il camion che trasportava i rifiuti (non pericolosi, materiale di risulta da demolizioni), senza la prescritta autorizzazione. Si tratta di accertamenti di fatto relativi alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati come nella fattispecie in giudizio. 3. 1. Infatti, mentre per la violazione dell'art. 256, comma 2, d. Igs. 152/2016 la giurisprudenza di questa Corte esclude la responsabilità del proprietario, ove non compia atti di gestione («In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del comproprietario di un terreno sul quale il coniuge abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti. - In motivazione, la Corte ha affermato che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti e che non può invece fondarsi sull'esistenza del rapporto di coniugio-» Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2017 - dep. 09/06/2017, Andrisani e altro, Rv. 27034001; vedi anche Sez. 3, n. 49327 del 12/11/2013 - dep. 09/12/2013, Merlet, Rv. 25729401, per la discarica) per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera A, d. Igs. 152/2006, il concorso, tra il proprietario dell'area e il soggetto che materialmente effettua le condotte, deve essere accertato con un'analisi in fatto, in relazione al caso concreto. Nel caso in giudizio la decisione di merito ha accertato la responsabilità del titolare della ditta, in concorso con l'esecutore materiale delle condotte (di cui all'art. 256, comma 1, lettera A, cit.), l'autista odierno ricorrente, con accertamento in fatto e con adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità. In particolare, la decisione ha rilevato l'assenza di prospettazioni alternative da parte dell'imputato. Del resto, non risulta prospettata, neanche nel ricorso in cassazione, la buona fede dell'imputato (derivante, eventualmente, dall'ignoranza del ricorrente della sospensione dell'autorizzazione per mancato pagamento dei diritti): "L'esercizio di una delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti durante il periodo di sospensione dall'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali (nella specie, disposta dall'Autorità amministrativa per mancato pagamento delle marche da bollo) integra il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che punisce il compimento delle attività di gestione dei rifiuti in mancanza di autorizzazione o iscrizione, in quanto nel corso di tale periodo, sono sospesi, e quindi mancanti, anche gli effetti autorizzatori connessi all'iscrizione" (Sez. 3, Sentenza n. 14273 del 20/01/2015 Cc. (dep. 09/04/2015 ) Rv. 263413 - 01). 4. Fondato, invece, il motivo sulla particolare tenuità del fatto in quanto la sentenza non motiva sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Non sussiste neanche una motivazione implicita in quanto sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e concessa la sospensione condizionale della pena. Deve, comunque, rilevarsi che "Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, H giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale" (Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016 Ud. (dep. 18/07/2016 ) Rv. 267590 - 01) 5. Del tutto generico il terzo motivo sulla mancanza della motivazione in quanto non dice dove e perché la sentenza sarebbe carente della motivazione;
sentenza, peraltro, che ricostruisce dettagliatamente la condotta del ricorrente indicando le prove.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Noia in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 9/01/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17781 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Noia con sentenza del 4 novembre 2021 ha condannato EZ IA e MO AR, rispettivamente autista e titolare della ditta edilizia MO, alla pena di euro 3.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, d. Igs. 152 del 2006 (trasporto di rifiuti non pericolosi, materiali da demolizione, commesso il 13 gennaio 2018). 2. EZ IA ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 256, d. igs. 152/2006, e 110 cod. pen. Il ricorrente è un dipendente autista della ditta di MO e, in quanto tale, non concorre alla commissione del reato, al massimo potrebbe essere un connivente non punibile. Il concorso nel reato richiede la complicità tra i soggetti concorrenti;
invece, il ricorrente ha solo assistito alla commissione del reato che avrebbe avuto la possibilità di impedire rifiutando il trasporto, ma non aveva nessun obbligo di impedire il trasporto. Le autorizzazioni dovevano essere individuate a capo del titolare della ditta;
peraltro, l'autorizzazione era stata solo sospesa per mancato pagamento dei diritti. 2. 2. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) e mancanza della motivazione. Sulla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto la sentenza non motiva. Il fatto risulta di modesta entità, più una violazione amministrativa che penale;
non risulta provato neanche il danno. Il comportamento del ricorrente non può, infine, ritenersi abituale. 2. 3. Carenza della motivazione sull'accertamento della responsabilità. La sentenza non contiene i motivi su cui sarebbe fondata la condanna;
il giudizio negativo è stato effettuato solo sulla base della quantità dei rifiuti. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al vizio della motivazione sulla particolare tenuità del fatto, inammissibile nel resto per manifesta infondatezza dei motivi, genericità, per essere articolato in fatto, e perché prospetta una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità del ricorrente relativamente al reato di cui agli art. 256, lettera A, d. Igs. 152/2006, in concorso con il datore di lavoro rilevando che EZ guidava il camion che trasportava i rifiuti (non pericolosi, materiale di risulta da demolizioni), senza la prescritta autorizzazione. Si tratta di accertamenti di fatto relativi alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati come nella fattispecie in giudizio. 3. 1. Infatti, mentre per la violazione dell'art. 256, comma 2, d. Igs. 152/2016 la giurisprudenza di questa Corte esclude la responsabilità del proprietario, ove non compia atti di gestione («In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del comproprietario di un terreno sul quale il coniuge abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti. - In motivazione, la Corte ha affermato che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti e che non può invece fondarsi sull'esistenza del rapporto di coniugio-» Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2017 - dep. 09/06/2017, Andrisani e altro, Rv. 27034001; vedi anche Sez. 3, n. 49327 del 12/11/2013 - dep. 09/12/2013, Merlet, Rv. 25729401, per la discarica) per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera A, d. Igs. 152/2006, il concorso, tra il proprietario dell'area e il soggetto che materialmente effettua le condotte, deve essere accertato con un'analisi in fatto, in relazione al caso concreto. Nel caso in giudizio la decisione di merito ha accertato la responsabilità del titolare della ditta, in concorso con l'esecutore materiale delle condotte (di cui all'art. 256, comma 1, lettera A, cit.), l'autista odierno ricorrente, con accertamento in fatto e con adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità. In particolare, la decisione ha rilevato l'assenza di prospettazioni alternative da parte dell'imputato. Del resto, non risulta prospettata, neanche nel ricorso in cassazione, la buona fede dell'imputato (derivante, eventualmente, dall'ignoranza del ricorrente della sospensione dell'autorizzazione per mancato pagamento dei diritti): "L'esercizio di una delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti durante il periodo di sospensione dall'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali (nella specie, disposta dall'Autorità amministrativa per mancato pagamento delle marche da bollo) integra il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che punisce il compimento delle attività di gestione dei rifiuti in mancanza di autorizzazione o iscrizione, in quanto nel corso di tale periodo, sono sospesi, e quindi mancanti, anche gli effetti autorizzatori connessi all'iscrizione" (Sez. 3, Sentenza n. 14273 del 20/01/2015 Cc. (dep. 09/04/2015 ) Rv. 263413 - 01). 4. Fondato, invece, il motivo sulla particolare tenuità del fatto in quanto la sentenza non motiva sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Non sussiste neanche una motivazione implicita in quanto sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e concessa la sospensione condizionale della pena. Deve, comunque, rilevarsi che "Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, H giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale" (Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016 Ud. (dep. 18/07/2016 ) Rv. 267590 - 01) 5. Del tutto generico il terzo motivo sulla mancanza della motivazione in quanto non dice dove e perché la sentenza sarebbe carente della motivazione;
sentenza, peraltro, che ricostruisce dettagliatamente la condotta del ricorrente indicando le prove.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Noia in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 9/01/2022