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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/08/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 282/2025 promossa da:
nato a [...] l'[...] (CUI: 05WJNUR), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Vincenzo Russo del Foro di Salerno
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui è domiciliato CP_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 31.10.2024, notificato il 26.11.2024, di revoca del permesso di soggiorno n. , rilasciato in data Numero_1
5.7.2021 per motivi familiari e contestuale inammissibilità dell'istanza di conversione.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ovvero autorizzare la conversione per motivi di lavoro subordinato.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
titolare di permesso di soggiorno n. rilasciato per motivi familiari ai sensi Pt_1 Numero_1 dell'art. 19, co. 2 lett. c) D. Lgs. 286/98, in quanto convivente con familiare entro il secondo grado cittadino italiano, la coniuge , in data 22.2.2024 presentava richiesta di conversione Persona_1 di tale titolo in un permesso di lavoro subordinato.
Il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 1643/2024, reso in data 31.10.2024 e notificato il 26.11.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha revocato il permesso di soggiorno nr. , Numero_1 in quanto il ricorrente non risiede con la moglie da almeno tre anni, essendo in corso le pratiche di separazione e, contestualmente, ha dichiarato inammissibile l'istanza di conversione. L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo in via principale il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto padre del minore Persona_2
(nato il [...] dall'unione con l'ex moglie ), e, in via subordinata, la conversione Persona_1 del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 11.7.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di revoca e contestuale inammissibilità emanato dalla Questura di
, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione redatta dall'Amministrazione. CP_1
Il Giudice, con decreto depositato in data 5.2.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 16.7.2025 e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso, in punto di fatto, che è provato che il ricorrente è genitore di un figlio minore, cittadino italiano. Risulta infatti dalla sentenza di separazione tra coniugi che «I signori Per_1
e contraevano matrimonio il 23 agosto 2017 in Berrechid (Marocco). L'atto è
[...] Parte_1 stato registrato in Italia presso il Comune di Moncalieri atto n.25 parte2 serie C – anno 2019. Dal matrimonio è nato un figlio, in data 20.8.2019» (cfr. doc. 2 e 3, ricorso Persona_2 introduttivo: sentenza di separazione e certificato di nascita . Persona_3
È dunque documentato che il ricorrente è genitore di un figlio minorenne cittadino italiano, in quanto figlio di madre cittadina italiana.
Tale circostanza rende applicabile al caso di specie la previsione dell'art. 30, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998. Come noto, tale disposizione recita: «Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:(…) d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana».
La disposizione è chiara nell'evidenziare che non è richiesto il requisito della convivenza tra il genitore straniero e il figlio minore italiano e che il permesso di soggiorno è sempre rilasciato, fatto salvo il caso di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nel caso in esame, il ricorrente sig. non è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità Pt_1 genitoriale: infatti, dalla lettura della sentenza di separazione agli atti, si ricava che il figlio minore è stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale (cfr. doc. 3, ricorso introduttivo).
Occorre infine verificare se sussistano eventuali ragioni di pericolosità sociale ostative al rilascio del permesso di soggiorno.
Al riguardo, si osserva che la sentenza di separazione documenta l'esistenza di una relazione non problematica, nonché l'esistenza di un legame affettivo tra il padre e il figlio.
Inoltre, è documentato che presente in Italia da più di sette anni, attualmente lavora Pt_1 come commesso di banco, con contratto a tempo indeterminato in essere dal 2.10.2022, presso Alkè
s.r.l.s. con sede a Chieri (TO) (cfr. doc. 7 e 8, ricorso introduttivo), versa regolarmente alla moglie il contributo economico di mantenimento per il figlio (cfr. doc n. 12) e affitta regolarmente un appartamento (cfr. doc n. 4 ricorso introduttivo).
Tali circostanze sono state confermate dal ricorrente, sentito liberamente dal giudice nel corso dell'udienza del 16.7.2025.
Alla luce di tutto quanto sinora detto, il Tribunale ritiene che abbia diritto al rilascio di un Pt_1 permesso di soggiorno per motivi familiari e, ritenuta assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto accogliersi la domanda principale.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione del fatto che alcune sopravvenienze documentali, rilevanti ai fini della decisione, sono emerse solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] Parte_1
l'1.5.1996 (CUI: ), ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex C.F._1 art. 30, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998.
- Compensa le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 16.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 282/2025 promossa da:
nato a [...] l'[...] (CUI: 05WJNUR), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Vincenzo Russo del Foro di Salerno
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui è domiciliato CP_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 31.10.2024, notificato il 26.11.2024, di revoca del permesso di soggiorno n. , rilasciato in data Numero_1
5.7.2021 per motivi familiari e contestuale inammissibilità dell'istanza di conversione.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ovvero autorizzare la conversione per motivi di lavoro subordinato.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
titolare di permesso di soggiorno n. rilasciato per motivi familiari ai sensi Pt_1 Numero_1 dell'art. 19, co. 2 lett. c) D. Lgs. 286/98, in quanto convivente con familiare entro il secondo grado cittadino italiano, la coniuge , in data 22.2.2024 presentava richiesta di conversione Persona_1 di tale titolo in un permesso di lavoro subordinato.
Il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 1643/2024, reso in data 31.10.2024 e notificato il 26.11.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha revocato il permesso di soggiorno nr. , Numero_1 in quanto il ricorrente non risiede con la moglie da almeno tre anni, essendo in corso le pratiche di separazione e, contestualmente, ha dichiarato inammissibile l'istanza di conversione. L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo in via principale il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto padre del minore Persona_2
(nato il [...] dall'unione con l'ex moglie ), e, in via subordinata, la conversione Persona_1 del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 11.7.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di revoca e contestuale inammissibilità emanato dalla Questura di
, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione redatta dall'Amministrazione. CP_1
Il Giudice, con decreto depositato in data 5.2.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 16.7.2025 e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso, in punto di fatto, che è provato che il ricorrente è genitore di un figlio minore, cittadino italiano. Risulta infatti dalla sentenza di separazione tra coniugi che «I signori Per_1
e contraevano matrimonio il 23 agosto 2017 in Berrechid (Marocco). L'atto è
[...] Parte_1 stato registrato in Italia presso il Comune di Moncalieri atto n.25 parte2 serie C – anno 2019. Dal matrimonio è nato un figlio, in data 20.8.2019» (cfr. doc. 2 e 3, ricorso Persona_2 introduttivo: sentenza di separazione e certificato di nascita . Persona_3
È dunque documentato che il ricorrente è genitore di un figlio minorenne cittadino italiano, in quanto figlio di madre cittadina italiana.
Tale circostanza rende applicabile al caso di specie la previsione dell'art. 30, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998. Come noto, tale disposizione recita: «Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:(…) d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana».
La disposizione è chiara nell'evidenziare che non è richiesto il requisito della convivenza tra il genitore straniero e il figlio minore italiano e che il permesso di soggiorno è sempre rilasciato, fatto salvo il caso di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nel caso in esame, il ricorrente sig. non è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità Pt_1 genitoriale: infatti, dalla lettura della sentenza di separazione agli atti, si ricava che il figlio minore è stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale (cfr. doc. 3, ricorso introduttivo).
Occorre infine verificare se sussistano eventuali ragioni di pericolosità sociale ostative al rilascio del permesso di soggiorno.
Al riguardo, si osserva che la sentenza di separazione documenta l'esistenza di una relazione non problematica, nonché l'esistenza di un legame affettivo tra il padre e il figlio.
Inoltre, è documentato che presente in Italia da più di sette anni, attualmente lavora Pt_1 come commesso di banco, con contratto a tempo indeterminato in essere dal 2.10.2022, presso Alkè
s.r.l.s. con sede a Chieri (TO) (cfr. doc. 7 e 8, ricorso introduttivo), versa regolarmente alla moglie il contributo economico di mantenimento per il figlio (cfr. doc n. 12) e affitta regolarmente un appartamento (cfr. doc n. 4 ricorso introduttivo).
Tali circostanze sono state confermate dal ricorrente, sentito liberamente dal giudice nel corso dell'udienza del 16.7.2025.
Alla luce di tutto quanto sinora detto, il Tribunale ritiene che abbia diritto al rilascio di un Pt_1 permesso di soggiorno per motivi familiari e, ritenuta assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto accogliersi la domanda principale.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione del fatto che alcune sopravvenienze documentali, rilevanti ai fini della decisione, sono emerse solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] Parte_1
l'1.5.1996 (CUI: ), ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex C.F._1 art. 30, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998.
- Compensa le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 16.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo