Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 290/2025 V.G. promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._1 procedimento dall'avv. Cristiana Tacchetto, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: Email_1 Email_2
e da
, C.F. , rappresentata e difesa nel presente procedimento Parte_1 C.F._2 dall'avv. Andrea Berto, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta certificata pec:
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ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, e adivano il Tribunale di Controparte_1 Parte_1
Venezia chiedendo fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20.05.2012 a pagina 1 di 6
in data 31.07.2015; che con decreto n. cron. 10600/2022 del 09.08.2022 il Tribunale di Venezia
[...] aveva omologato la separazione dei coniugi;
che dal giorno della pronuncia della separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita;
che avevano raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra in data 20 Controparte_1 Parte_1 maggio 2012 a Mira (VE), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del relativo Comune, al n. 18, Parte II, Serie C dell'anno 2012 e nei registri dello stato civile del Comune di Pianiga (VE) n. 6, Parte II serie C anno 2012, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed ai successivi incombenti;
b) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione prevalente e Persona_1 residenza presso la madre in Camponogara (Ve), via Cà Diedo n. 18/F. Salvo diverso accordo tra i genitori, le modalità di visita padre-figlia saranno le seguenti:
- durante la frequenza scolastica: martedì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico (16.30) con pernotto presso il padre sino al mercoledì mattina, quando il padre riaccompagnerà la figlia a scuola, il giovedì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico
(16.30) con pernotto presso il padre sino al venerdì mattina, quando il padre riaccompagnerà la figlia a scuola;
a week end alterni starà presso il padre dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico (16.30), fino al lunedì mattina, Per_1 quando il padre riaccompagnerà la figlia a scuola.
- durante i periodi di non frequenza scolastica: starà, a settimane alterne, da lunedì mattina a domenica sera, presso il Per_1 padre o la madre.
Salvo diversa e sempre possibile rimodulazione concorde tra le Parti dei tempi e modalità di visita.
- Vacanze estive: il sig. trascorrerà 3 (tre) settimane, di cui 2 (due) consecutive con la figlia, solitamente a luglio, CP_1 salvo impedimenti lavorativi.
Le ferie dovranno essere possibilmente definite entro il 31 maggio di ciascun anno, diversamente, la mancata indicazione entro tale data, comporterà l'adeguamento alle decisioni dell'altro genitore. Se i giorni di ferie estive dei genitori coincideranno, si provvederà ad un'equa ripartizione del relativo periodo.
- Vacanze natalizie e di fine anno: seguendo il calendario scolastico, ad anni alterni (indicativamente per la madre gli anni pari e per il padre gli anni dispari), la madre terrà la figlia, dalla fine della scuola (23 dicembre) al 26 dicembre mattina, ad ore 11.00, quando il padre andrà a prenderla presso l'abitazione materna. starà con il padre, quindi, dal 26 dicembre Per_1 mattina sino all'1 gennaio, ad ore 11.00, quando la madre andrà a prenderla presso l'abitazione paterna. La figlia starà con la madre dall'1 gennaio mattina sino al 7 mattina quando la riaccompagnerà a scuola o, nel caso in cui non vi sia frequenza scolastica (perchè cade di sabato o domenica), il padre andrà a prenderla presso l'abitazione materna alle ore 8.30. L'anno successivo si invertiranno i periodi di permanenza della figlia con i genitori. pagina 2 di 6 - Vacanze pasquali: seguendo il calendario scolastico, ad anni alterni (indicativamente per la madre gli anni pari e per il padre gli anni dispari), gli anni dispari il padre terrà con sé la figlia per tutta la durata delle vacanze, con le precisazioni di cui in appresso e gli anni pari la terrà la madre. Ad anni alterni, la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa e i rimanenti giorni di vacanza come sopra regolamentati.
- Carnevale: seguendo il calendario scolastico, il genitore che non trascorrerà con la figlia le vacanze pasquali la terrà per le festività di carnevale. ll sig. si rende disponibile, con il supporto della sua rete familiare, ad accudire anche in giorni diversi, da CP_1 Per_1 quelli sopra indicati, qualora la sig.ra lavori;
Pt_1
c) Entrambe le parti si rilasciano fin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e si concedono il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio e per il rilascio del passaporto individuale di quest'ultima;
d) Ciascuna parte si obbliga a comunicare all'altra ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonchè il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura;
e) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
f) Il sig. si obbliga a versare, entro il 20 di ogni mese, un assegno mensile, a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento della figlia minore, pari ad Euro 200,00 fintantoché non verrà estinto il contratto “di prestito personale n.
14827095” stipulato con Santander Bank spa - Banca Mediolanum nel giugno 2019; dal mese successivo all'estinzione del suddetto, si obbliga a versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di Euro 250,00 mensili;
somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
g) Le Parti sosterranno al 50% le spese straordinarie per la figlia minore come da protocollo in uso presso l'Intestato Per_1
Tribunale ad eccezione delle spese legate all'attività sportiva che verranno sostenute interamente dal sig. Le Controparte_1 suddette spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, dietro presentazione di pezze giustificative, il mese successivo a quello di effettivo esborso;
h) Assegno unico e universale ripartito al 50% tra le Parti, come da legge istitutiva;
i) In ordine ai rapporti economici tra le Parti, come già indicato nella narrativa del ricorso introduttivo, le medesime hanno così concordato:
-i sig.ri e continueranno a provvedere al pagamento, ciascuno per la propria quota di spettanza, pari al 50%, CP_1 Pt_1 delle rate residue relative al contratto “di prestito personale n. 14827095” con Santander Bank spa - Banca Mediolanum stipulato nel giugno 2019, di complessivi Euro 49.637,35, sino a completa estinzione.
Il sig. mensilmente, continuerà a versare alla sig.ra il 50% della rata mensile, essendo le rate appoggiate nel CP_1 Pt_1 conto corrente della medesima, e si impegna a continuare ad effettuare tale versamento sino a completa estinzione;
- i sig.ri e provvederanno al pagamento, ciascuno per la propria quota di spettanza, pari al 50%, delle rate CP_1 Pt_1 residue relative al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito a Pianiga (VE) via Caduti di Nassiriya n. 9, fermi, a tal pagina 3 di 6 fine, i proventi del contratto preliminare ad effetti anticipati in parola e della conseguente vendita definitiva, destinati alla completa estinzione del suddetto mutuo.
Le rate del piano di rientro del suddetto mutuo sono appoggiate nel conto corrente cointestato tra le Parti riferimento IBAN
[...] presso INTESA SANPAOLO SPA, filiale di Dolo (VE), che i ricorrenti si impegnano, sin d'ora, a chiudere entro il mese successivo all'estinzione del suddetto mutuo e di non movimentare, ossia di non effettuare prelievi, in quanto tutte le somme ivi giacenti e quelle derivanti dal predetto contratto preliminare, oltre a quelle derivanti dalla conseguente stipula del contratto definitivo di compravendita con il sig. prevista entro l' 1 Parte_2 dicembre 2027, saranno destinate all'estinzione del suddetto mutuo;
- La sig.ra si impegna a rimborsare al sig. la quota parte, pari al 50%, delle spese notarili di cui in Pt_1 CP_1 premessa, a mezzo di 10 (dieci) rate mensili, pari ad Euro 100,00 cadauna, ed un'ultima rata di Euro 175,00, con scadenza al giorno 5 del mese, a partire da novembre 2024, dando atto che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine e il sig. potrà, quindi, in tale denegata ipotesi, agire per il recupero CP_1 dell'intero credito vantato, dedotte eventuali rate corrisposte.
- La sig.ra si impegna a provvedere al versamento degli oneri condominiali, per la quota di sua spettanza, pari al Pt_1
50%, relativamente all'immobile sito a Pianiga (VE) via Caduti di Nassiriya n. 9, dal mese di luglio 2023, sino all'immissione nel suo possesso del sig. (11 dicembre 2023), facendone versamento diretto al Parte_2 CP_2 ovvero al sig. qualora dallo stesso già rimborsati al Condominio, nel qual caso, previo riscontro documentale.
[...] CP_1
Il sig. dichiara di accollarsi, invece, il pagamento degli oneri condominiali antecedenti a luglio 2023, nonchè la CP_1 rimanente quota del 50% per il periodo che va dal mese di luglio 2023 all'immissione nel suo possesso del sig. Parte_2
(11 dicembre 2023), facendone versamento al predetto Le Parti si impegnano a prendere contatti con Controparte_2
l'Amministratore del per ottenere dettaglio dei conteggi inerenti le spese e gli oneri condominiali maturati Controparte_2 nei periodi di cui sopra.
- Avendo il sig. provveduto, oltre al versamento, per l'intero, delle rate di mutuo maturate in esito alla separazione, CP_1 godendo in via esclusiva dell'immobile, anche al pagamento delle rate di mutuo maturate dalla sua uscita (luglio 2023) sino all'immissione nel possesso dello stesso del sig. (dicembre 2023), le Parti concordano che, in caso di saldo attivo Parte_2 del conto corrente cointestato IBAN [...] presso INTESA SANPAOLO SPA, in esito all'estinzione del contratto di mutuo citato, il sig. potrà trattenere per sé, a titolo di rimborso, l'importo massimo di € CP_1
1.500,00; l'eventuale maggiore importo verrà, invece, suddiviso al 50% tra le parti. Qualora, invece, non dovesse residuare, in esito all'estinzione del contratto di mutuo di cui sopra, l'importo di Euro 1.500,00, la sig.ra si impegna, sin d'ora, a Pt_1 rimborsare siffatto importo, o la minor somma utile a concorrere ad € 1.500,00, al sig. a mezzo di 15 (quindici) CP_1 rate mensili, pari ad Euro 100,00 cadauna, a partire dal mese (fine mese) in cui si è verificata l'estinzione;
j) Le Parti, alla luce degli accordi di cui ai precedenti punti, soltanto una volta che avranno eseguito, puntualmente e interamente, le obbligazioni di cui sopra, dichiarano sin d'ora di aver così regolato le reciproche attribuzioni economiche e pagina 4 di 6 conseguentemente che non avranno null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra a tale titolo e/o ragione ed espressamente e reciprocamente dichiarano di rinunciare a qualsiasi ulteriore azione e/o diritto e/o pretesa;
k) Spese e competenze legali compensate tra le parti.”.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione del 10.04.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa è veniva quindi riservata in decisione al Collegio con decreto di data 22.04.2025.
Il Pubblico ministero interveniva in giudizio con nota telematica del 19.05.2025.
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Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il
Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti poiché conformi alla legge e non contrastanti con gli interessi della prole minore.
Le spese processuale vanno interamente compensate tra le parti attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. V.G. 290/2025, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Controparte_1 Parte_1
20.05.2012 a Mira (VE), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mira (VE) al n. 18,
Parte II, Serie C, anno 2012 e nei registri dello Stato Civile del Comune di Pianiga (VE) al n. 6,
Parte II, Serie C, anno 2012;
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti come indicati nella parte motiva;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile dei Comuni ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso il 27.05.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente pagina 5 di 6 dott. Matteo Del Vesco
dott.ssa Tania Vettore
pagina 6 di 6