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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/11/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1231 del Ruolo Generale per gli Affari NTenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., promossa DA (C.F./P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Sen. Arturo Perugini n. 15, presso il Settore Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Belvedere, Vanessa Quattrocchi e Salvatore Paolo Putrino Gallo, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme CP_1 C.F._1
(CZ), via A. Moro n. 8, presso lo studio dell'avv. Emma Felcia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO NONCHE' CONTRO
(C.F./P.I. ), in NTroparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, corso Mazzini n. 217, presso lo studio dell'avv. Roberto Chiodo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 335/2023 emessa il 7.3.2023, depositata il 29.3.2023 e non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, il e l' Parte_1 NTroparte_2
(d'ora innanzi anche ), chiedendone la condanna solidale al
[...] NTroparte_3 risarcimento dei danni materiali subiti dall'attore a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 12.9.2019, causato dall'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane randagio. 1.1. Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio NTroparte_3 difetto di legittimazione passiva;
nel merito, adduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria avversaria ai sensi degli artt. 2052 e 2043 c.c., rappresentando, in ogni caso, la limitazione della responsabilità dei convenuti per il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'attore. Concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda attorea nei suoi confronti o, in via di subordine, per l'accoglimento della richiesta risarcitoria in misura limitata per la cooperazione colposa dell'attore nella causazione dell'incidente, il tutto con il successo delle spese di processo.
1 1.2. Resisteva alla pretesa attorea anche il che, preliminarmente, eccepiva NTroparte_4 il suo difetto di legittimazione passiva osservando che la legge regionale n. 41/1990 dispone che i cani vaganti non tatuati sono affidati per il recupero al servizio veterinario competente per territorio e non al Comune al quale, tra l'altro, nell'anno 2019, non era pervenuta alcun richiesta di intervento per randagismo;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché indimostrata sia sotto il profilo dell'an sia sotto l'aspetto del quantum debeatur, con liquidazione a suo vantaggio delle spese e competenze processuali. 1.3. La controversia veniva istruita davanti al giudice onorario attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'escussione di alcuni testi delle parti. 1.3. Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 335/2023 pubblicata il 29.3.2023, accoglieva la domanda attorea, condannando il e l' , in Parte_1 NTroparte_3 solido tra loro, al pagamento dei danni subiti dall'attore liquidati nella somma di euro 4.801,71, oltre interessi e spese di lite. 1.4. Avverso tale sentenza proponeva appello il deducendo, quale unico Parte_1 motivo di appello, la violazione della legge quadro nazionale n. 281/1991 e della legge regionale Calabria n. 41/1990 (come modificata dalla L.R. n. 4/2000), in relazione all'art. 2043 c.c. L'appellante, in particolare, sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che la NT normativa regionale attribuisce in via esclusiva all' per il tramite del servizio veterinario, la competenza in materia di cattura e custodia dei cani randagi e, di conseguenza, la responsabilità per i danni da essi cagionati. Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata con il conseguente rigetto della domanda avanzata dalla controparte nei suoi riguardi, con il successo delle spese di lite del doppio grado di giudizio. 1.5. Si costituiva nel giudizio di appello il quale, premesso di essere stato CP_1 integralmente risarcito dall' dopo la pronuncia di primo grado, dichiarava di non NTroparte_3 avere più un concreto interesse all'esito del gravame, se non per la regolamentazione delle spese processuali del giudizio. 1.6. Resisteva al gravame l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità NTroparte_3 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito, contestando la fondatezza dell'impugnazione, sosteneva, la responsabilità esclusiva del per l'omessa attività di Pt_1 controllo e segnalazione dei cani randagi, chiedendo il rigetto dell'appello, con liquidazione a suo beneficio delle spese di lite.
1.7. La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione – ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. di nuovo conio legislativo - all'udienza del 19.11.2025 svoltasi in via cartolare mediante il deposito di note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. NTroparte_3
Ed invero, il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla
2 motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. sez. 1, Sentenza n. 20261 del 19/09/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21816 del 11/10/2006) Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.1. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che codesto Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272; cfr. per il merito Corte Appello Napoli n. 815/2024).
3. Prima di delibare l'appello proposto dal è necessario rilevare che la Parte_1 statuizione relativa alla responsabilità dell' nell'occorso, non è stata oggetto di NTroparte_3 specifica impugnazione da parte di quest'ultima che si è costituita in giudizio senza interporre formalmente appello incidentale.
4. Ciò detto, nel merito, l'appello è fondato e merita pieno accoglimento. 4.1. Si deve premettere che l'attraversamento della strada da parte di un cane randagio risulta dimostrata durante l'istruttoria di primo grado, così come il nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attore e tale attraversamento. 4.2. La questione principale posta dall'appello del in sostanza, riguarda Parte_1
l'individuazione del soggetto pubblico cui attribuire la responsabilità per i danni cagionati da cani NT randagi in conformità della legislazione regionale e delle attività poste in essere dalle e dai Comuni. 4.3. Giova precisare che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 cod. civ., e non dalle regole di cui all'art. 2052 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 9465/2021), “che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di
3 uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo" (cfr., Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018 n. 17060, Rv. 649513-01). Questo implica che l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva ai fini dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale, poiché l'illiceità della condotta omissiva si fonda sull'esistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento (secondo lo schema generale ricavabile dall'art. 40 c.p.). La legge regionale 41 del 1990 della Calabria prevede che l'obbligo giuridico di recupero dei cani NT randagi sia posto a carico dei Servizi veterinari delle NT La Legge Regionale citata, infatti, distingue le competenze delle e del ed all'art. 2 Pt_1 stabilisce che i Comuni debbono realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, mentre l'art. 12 comma 2 prevede che i cani vaganti debbono essere catturati a cura del servizio veterinario competente per territorio. In base a questa NT disciplina, l' ha il compito di provvedere alla cattura dei cani randagi mentre ai Comuni è demandata la predisposizione delle strutture per il ricovero e la custodia dei cani. La distinzione dei compiti affermata dalla legislazione regionale ha trovato attuazione e conferma nel Decreto della Giunta Regionale n. 197/2012, ed è pienamente confermato dal Decreto del Commissario ad Acta 32 del 11.5.2015, avente ad oggetto la razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo. In entrambi questi atti, l'unico soggetto tenuto alla cattura dei cani randagi è il servizio veterinario NT dell' confermandosi la necessità per i Comuni di istituire e mantenere una rete di canili. Proprio nel DCA 32/2015 all'art. 6 si precisa che “la direzione sanitaria e tutta la gestione dell'attività inerente al randagismo sono demandate al servizio veterinario di Sanità Animale delle aziende sanitarie provinciali”, mentre “i Comuni garantiscono il ricovero, la custodia ed il mantenimento die cani ospitati nei canili sanitari con proprio personale”. NT L'art. 10 del citato decreto, infine, stabilisce che presso ogni viene attivata una Unità di Cattura Cani, che agisce alle dipendenze e sotto il coordinamento dei Servizi Veterinari di Sanità Animale. 4.4. La tutela del randagismo è diretta a prevenire eventi dannosi per la salute dei cittadini, e NT pertanto l'ente responsabile dei controlli e della cattura dei cani randagi è l' mentre il Pt_1
è responsabile nel caso di reimmissione nel territorio di cani non “socievoli” già catturati e custoditi nei canili, ovvero nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti, ovvero di cattiva gestione degli stessi. 4.5. Individuato, in tal modo, l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi, si NT deve valutare, sempre in termini generali, la prova presuntiva della imputabilità all' del danno. Difatti, poichè “l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato" (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020). NT In altri termini, la responsabilità dell' per i danni causati da un cane randagio si ricava dalla mancata osservanza dell'obbligo di cattura, in quanto il danno verificatosi costituisce esattamente uno degli eventi che la legge regionale 41 del 1990 è volta ad evitare. E non è sufficiente per NT escludere la responsabilità dell' affermare di non aver ricevuto la segnalazione della presenza di cani randagi e quindi di non essere a conoscenza della specifica situazione di pericolo, finchè non
4 dimostri di aver predisposto il servizio di cattura dei cani nei termini indicati dalla legislazione nazionale. 4.6. Fatte tutte le superiori premesse giuridiche, si rileva che la questione centrale del presente giudizio attiene all'individuazione del soggetto pubblico responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni cagionati da cani randagi sul territorio della Regione Calabria. Il Giudice di Pace ha ritenuto di configurare una responsabilità solidale tra il Parte_1
e l' , fondando la propria decisione su un generale dovere di vigilanza del
[...] NTroparte_3 primo e sulle competenze specifiche di controllo del randagismo della seconda. Tale impostazione non può essere condivisa, in quanto si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, formatosi proprio in applicazione della specifica normativa della Regione Calabria sopra richiamata. 4.7. Orbene, come veduto, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. 14 agosto 1991, n. 281) demanda alle Regioni il compito di disciplinare l'attuazione dei principi in essa contenuti. In Calabria, la materia è regolata dalla L.R. 5 maggio 1990, n. 41, come successivamente modificata dalla L.R. 3 marzo 2000, n.
4. In particolare, l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 41/1990, come sostituito dall'art. 7 della L.R. n. 4/2000, dispone testualmente: "i cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dalla L.R. 5 maggio 1990, n. 41, art. 3, comma 2, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge". La Suprema Corte, interpretando tale disposizione, ha più volte affermato in modo univoco che la responsabilità per i danni causati da cani randagi in Calabria ricade in via esclusiva sull'
[...]
. NTroparte_2
Si è infatti stabilito che: “la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti, all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (e in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991 n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi…Poiché la legge quadro statale n. 281 del 1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso. In Calabria…tale competenza risulta chiaramente attribuita al Servizio veterinario istituito ai sensi della L.R. n. 41 del 1990, art. 3, come sostituito dalla L.R. n. 2 del 2000, presso le Unità Sanitarie Locali (ora Aziende Sanitarie). La detta L.R. n. 41 del 1990, art. 12, comma 2, come sostituito dalla L.R. n. 4 del 2000, art. 7, dispone, infatti:” i cani vaganti non tatuati devono essere catturati... dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”. Dalla chiara lettera di tale disposizione si evince dunque che la competenza in relazione alla cattura e custodia dei cani randagi compete al Servizio Veterinario presso l' NTroparte_2
” (Cass. VI sez. civile 18 luglio 2019 n. 19404).
[...]
Tale principio è stato costantemente ribadito, chiarendo che "la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia
5 dei cani vaganti o randagi (Nel caso di specie la S.C. ha evidenziato che l'art. 12, comma 2, della l. reg. Calabria n. 41 del 1990, come sostituito dall'art. 7 della l. reg. Calabria n. 4 del 2000, attribuisce tale dovere di prevenzione al Servizio veterinario istituito presso le unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali)" (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 6 marzo 2020, n. 6392). 4.8. Alla luce di tale consolidato e specifico orientamento giurisprudenziale, al quale questo Giudice intende dare certamente continuità, peraltro ripreso da tutte le corti di merito calabresi e anche da questo Tribunale recentemente (cfr. Trib. Lamezia Terme n. 804/2025; Tribunale Cosenza n. 2001/2022; Tribunale Cosenza n. 746/2023; Tribunale Paola n. 438/2022; Tribunale Castrovillari n. 94/2023; Tribunale Reggio Calabria n. 663/2025; Corte Appello Catanzaro n. 907/2024), l'attribuzione da parte della calabrese del compito di cattura e custodia dei cani NTroparte_5 NT randagi al servizio veterinario dell' radica in capo a quest'ultima, in via esclusiva, la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata o inadeguata esecuzione di tale compito. Ne consegue che il è privo di legittimazione passiva rispetto alla Parte_1 domanda risarcitoria proposta dal CP_1
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata, con l'accoglimento dell'impugnazione e la declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Parte_1
[...]
5. A questo punto occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente. 5.1. Al riguardo va premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). Dunque, l'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, secondo il principio della soccombenza. Di conseguenza, per il primo grado, la statuizione sulle spese deve essere riformata. Poiché la responsabilità è da ascriversi unicamente all' , quest'ultima deve essere NTroparte_3 condannata a rifondere integralmente le spese di lite sostenute dall'attore mentre nel Parte_2 rapporto processuale tra quest'ultimo e il appare equa una statuizione di Parte_1 compensazione delle spese processuali in ragione della complessità del quadro normativo (anche regionale) relativo all'individuazione del soggetto pubblico responsabile per i danni cagionati da cani randagi e l'ancora non pienamente sedimentato orientamento giurisprudenziale sulla NT responsabilità esclusiva delle al tempo della proposizione del giudizio di primo grado. Per il presente grado di appello, le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il Pt_1 NT appellante e l' appellata, avendo resistito quest'ultima infondatamente al gravame. Nei rapporti tra il appellante e l'altro appellato quest'ultimo risulta Pt_1 Parte_2 formalmente soccombente rispetto all'impugnazione. Tuttavia, va considerato che il dopo CP_1 NT aver ottenuto il pagamento dall' ha dichiarato di non avere più interesse alla lite, limitandosi a chiedere una corretta regolamentazione delle spese che non potranno che essere compensate tra le parti dal momento che il predetto appellato non ha contrastato in alcun modo l'impugnazione
6 avversaria. Le spese, ad ogni modo, sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) applicabile anche al giudizio di prime cure, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del b) rigetta la domanda risarcitoria Parte_1 originariamente proposta da nei confronti del c) revoca CP_1 Parte_1 la condanna del al pagamento di somme a titolo di risarcimento e di Parte_1 spese legali contenuta nella sentenza di primo grado;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata nei confronti dell' NTroparte_2
;
[...]
3) riforma la statuizione sulle spese di lite del primo grado e di conseguenza: a) condanna l'
[...]
a rifondere integralmente a le spese del giudizio di NTroparte_2 CP_1 primo grado, liquidate in complessivi euro 125,00 per esborsi e in euro 1.265,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Emma Felcia;
b) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra e il CP_1 Parte_1
4) condanna l' a rifondere al NTroparte_2 Parte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 147,00 per esborsi e in euro 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) compensa le spese di lite del giudizio di appello nel rapporto processuale tra il
[...]
e Parte_1 CP_1
6) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 27 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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