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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 92/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. OL LA Presidente
Dr. EN CC Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso in riassunzione depositato il 2 febbraio 2022, da
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa giusta delega in Parte_2 calce al ricorso in riassunzione dagli avv.ti prof. Mattia Persiani, Giovanni
TA, e RA IA, ed elettivamente domiciliata press lo studio di quest'ultima, Venezia San Polo n. 2580 (pec.
, Email_1 ricorrente in riassunzione contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'avv. AN Campilii (pec: , Email_2 convenuta in riassunzione
Giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
1 Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di sentenza Cass. n. 31454/2021 che ha cassato la sentenza C.d.A. Venezia n. 772/2014.-
In punto: riliquidazione pensione di anzianità.-
CONCLUSIONI:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI:
a) accertare e dichiarare che l'ammontare della pensione lorda annua della rag.ra con applicazione del criterio di calcolo degli ultimi 24 redditi Controparte_1 previsto dal Regolamento di Esecuzione del 2004 è pari ad Euro 54.503,28 alla data di decorrenza della pensione, che aggiornato al 2021 è pari ad Euro
63.710,01, come da conteggi allegati sub doc. 5 al presente atto;
b) condannare anche ai sensi dell'art. 389 Cod. Proc. Civ. la rag.ra Controparte_1
a restituire alla le maggiori somme erogate in favore della ragioniera CP_2 applicando il criterio di calcolo del frazionamento in sub-quote, dichiarato illegittimo dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 31454 del
2021, anziché il cirterio di calcolo degli ultimi 24 redditi previsto dal Regolamento di Esecuzione del 2004, pari a complessivi Euro 364.186,99 come risulta dai conteggi allegati al presente atto sub doc. 1, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo;
c) condannare la rag.ra alla restituzione delle somme già pagate dalla CP_1
a titolo di spese di lite in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado CP_2
e dell'ordinanza della Suprema Corte id Cassazione n. 8022 del 2019 pari ad Euro
13.036,92, nonché della somma di Euro 55,50 versata dalla a tiolo di Pt_1 contributo unificato per il giudizio di appello, della somma di Euro 1.036,00 versata dalla a titolo di contributo unificato per il giudizio di cassazione e della Pt_1 somma di Euro 1.036,00 versata dalla a titolo di contributo unificato per il Pt_1 giudizio di revocazione (cfr. docc. 6 e 7); d) condannare la rag.ra al CP_1 pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio, di quelle del giudizio di legittimità e del giudizio di revocazione, ordinando, in ogni caso, la condanna della ragioniera alle spese dell'intero giudizio in favore della . CP_2
: Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte ex adverso adita, quale giudice del fatto:
1) Accertare il fatto che il diritto alla pensione di anzianità dell'attrice, domandata in data 29.12.2006, è maturato prima del 01.01.2007 e
2 2) Applicare il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente Cass. n. 31454 del 2021, secondo cui i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio
2007 sono soggetti al principio del pro-rata disciplinato dall'originario art. 3, comma 12°, della l. n. 335 del 1995, sicché l'attrice nulla deve restituire alla;
CP_2
3) In subordine, previa remissione alla Corte costituzionale del comma 763 della legge 296/06, come interpretato dal comma 488 della legge 147/2013 e dalla sentenza Cass. 31454/21 per violazione degli articoli 2, 3, 38 Cost. e dell'art. 117
Cost. in relazione alla violazione delle norme della Convenzione EDU indicate sopra al punto 19), dichiarare irripetibili le somme eventualmente riscosse dall'attrice in buona fede e ritenute non dovute dalla;
CP_2
4) In secondo subordine maggiorare la pensione calcolata dalla siccome dovuta CP_2 includendo nella base di calcolo dei redditi professionali relativi agli anni 2004,
2005 e 2006, maggiorazione passata in giudicato per mancata contestazione del calcolo eseguito dall'attrice e depositato in primo grado (doc. 2);
5) In terzo subordine -previa occorrendo ammissione di CTU contabile- ridurre la somma di € 364.186,99 -chiesta dalla all'attrice - delle somme CP_2 corrispondenti alle seguenti causali:
a- non ripetibilità a carico della pensionata delle imposte pagate dalla all'erario CP_2 quale sostituto d'imposta;
b - non ripetibilità a carico della pensionata degli interessi legali sulle imposte pagate dalla all'erario quale sostituto d'imposta ex art. 2033 c.c.; CP_2
c- inapplicabilità del contributo di solidarietà;
d- non ripetibilità delle spese giudiziali dei precedenti gradi di merito a causa della prevalente soccombenza della . CP_2
6) In ogni caso, con vittoria totale o parziale delle spese legali dell'intero tribolato giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. AN Campilii, che si dichiara distrattaria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza rescindente n. 31454/2021 la Corte di Cassazione - in parziale accoglimento del ricorso per revocazione proposto dalla
[...]
Parte_1
(acronimo ) - ha annullato con rinvio in parte qua la
[...] CP_2 sentenza di questa Corte di Appello n. 772/2014 con cui era stato rigettato [con compensazione delle spese di lite) il gravame proposto da avverso la CP_2 sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo n. 405/2012 (che aveva
3 accolto il ricorso proposto dall'assicurata condannando la Controparte_1
a riliquidare la quota “A” retributiva della pensione con la differenza pari Pt_1 ad € 39.843,65 rispetto a quella in godimento, oltre ad € 6.100,00 per spese legali).
Con la pronuncia rescindente la Suprema Corte “accoglie il primo motivo di ricorso
e dichiara inammissibile il secondo;
revoca l'ordinanza impugnata ed accoglie il primo motivo dell'originario ricorso per cassazione, cassa la sentenza impugnata in relaziona al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese” ed evidenzia, in parte motiva:
1) il primo motivo è fondato laddove “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994
(quale la previdenza a favore dei ragionieri e Parte_1 CP_3 periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma
12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche «in peius» per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del «pro rata»; invece per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la medesima L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata”
2) il secondo motivo – relativo all'applicazione del coefficiente di neutralizzazione - è inammissibile.
2. Riassume tempestivamente la causa la
[...] affinché – in Parte_1 attuazione del principio di diritto enunciato con la sentenza di rinvio n.
31454/2021 - questa Corte:
1) da un lato, provveda alla quantificazione della pensione di anzianità spettante alla ricorrente con applicazione dei criteri di calcolo contenuti nel
Regolamento di Esecuzione del 2004 nonché del coefficiente di neutralizzazione;
4 2) d'altro lato, la condanni alla restituzione in favore della delle maggiori CP_2 somme percepite per effetto della statuizione dei giudici di merito relativa alla pretesa illegittimità dei criteri di calcolo in origine applicati dalla Pt_1 per la liquidazione della quota retributiva della pensione (criterio degli ultimi
24 redditi, previsto dal Regolamento di Esecuzione del 2004) nonché delle spese legali, con condanna alle spese di tutti i giudizi siccome soccombente.
3. Radicatosi il contradditorio, resiste al ricorso chiedendone Controparte_1 il rigetto.
3.1. Evidenzia che la sentenza rescindente utilizza il termine maturati e liquidati come se fossero sinonimi - laddove nel caso di specie la domanda amministrativa era stata presentata in data 29.12.2005 e quindi prima dell'entrata in vigore, in data
01.01.2007 dello ius superveniens di cui all'art. 1 comma 763 della l. n.
296/2006 - e, pertanto, ritiene che la sentenza del giudice del lavoro rovigotto merita integrale conferma.
3.2. In subordine, eccepisce l'incostituzionalità e la violazione dei diritti umani della diversa interpretazione sostenuta dalla , la quale in pratica comporta Pt_1
l'applicazione retroattiva del comma 763 della l. n. 296/2006.
3.3. In ulteriore subordine eccepisce che:
a) occorre tenere conto dell'inapplicabilità del coefficiente di neutralizzazione nonché che nel ricalcolo della quota “A” della pensione vanno considerati anche i redditi del 2004, 2005, 2006 e non quelli percepiti fino al 31.12.2003 trattandosi, peraltro, di eccezione introdotta da controparte tardivamente solo in questa fase di rinvio;
b) non va considerato il c.d. contributo di solidarietà siccome richiesto solo in questa fase;
c) l'eventuale restituzione dei ratei di pensione va disposta al netto delle trattenute fiscali ai sensi dell'art. 150 del d.l. n. 34/2020;
d) in tutti i casi la soccombenza è di controparte laddove la ricorrente è vincitrice in causa rispetto alla domanda di disapplicazione del c.d. coefficiente di neutralizzazione nonché del ricalcolo in melius della quota di pensione dovuta.
5 4. La causa, dopo alcuni rinvii per tentativo di conciliazione nonché per la formazione di conteggi condivisi, è stata istruita con CTU contabile1 ed è stata discussa e decisa all'udienza del 27 novembre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare la Corte dà atto che la questione relativa all'applicazione del c.d. coefficiente di neutralizzazione sulla quota retributiva delle pensioni di anzianità (di cui alla delibera CNPR d.d. 07.06.2003) non è devoluta in questa sede essendo la relativa statuizione di merito - che ne ha escluso l'applicazione alla pensione in godimento alla - passata in giudicato. CP_1
6. Il Collegio fa altresì presente che nel corso delle operazioni peritali le parti hanno concordato di quantificare la pensione senza applicare il c.d. contributo di solidarietà di cui all'art. 40 del regolamento di attuazione della CNPR così come introdotto con la delibera di riforma del 20 dicembre 2003.
7. Nel caso in esame, la pensione è stata corrisposta con decorrenza dal 1° gennaio
2007 ma a seguito di domanda presentata in data 29 dicembre 2006.
7.1. La sentenza rescindente ha ritenuto con principio di diritto non disapplicabile da questa Corte territoriale - tenuto conto del carattere c.d. “chiuso” della fase rescissoria - che il trattamento pensionistico va determinato sulla base dello ius superveniens e risulta, dunque, sottoposto all'applicazione del pro rata nella versione mitigata dall'art. 1 comma 763 della l. n. 296/2006.
6 7.2. Peraltro, la Suprema Corte si è pronunciata in tal senso anche recentemente in casi del tutto analoghi a quello in esame (cfr. Cass. n. 35858/2023 ric. NERI
Maria Antonietta, Cass. n. 17713/2025 ric. senza rilevare Parte_3 profili di violazione di canoni costituzionali o di principi della CEDU (cfr. in senso Co dubitativo C.d.A. s. n. 601/2021 non definitiva e n. 65/2022 definitiva r.g.
Cass. n. 16868/2022 ; n. 639/2021 r.g. Controparte_5 CP_6
Cass. n. 19941/2022, ). Controparte_7
7.3. In relazione alle annualità dei redditi computabili nella base di calcolo della quota
“A” retributiva della pensione, alla legittimità delle previsioni regolamentari della consegue l'applicazione del regolamento di esecuzione del 01.01.2004 che Pt_1 prevede come gli iscritti prima del 1° gennaio 2004 conservano il diritto alla pensione calcolata con il sistema retributivo per il periodo fino al 31 dicembre
2003, mentre il sistema contributivo viene applicato alla anzianità assicurativa maturata successivamente al 1° gennaio 2004.
7.3.1. L'art. 50 (calcolo della quota retributiva) comma 2° - che recita “La misura annua della quota retributiva è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2% della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche” - nello stabilire che la quota “A” si cristallizza al 1° gennaio 2004 sulla base degli ultimi
24 redditi professionali dichiarati, fa conseguire che gli ulteriori redditi (nella specie 2004, 2005, 2006) rilevano, invece, per il calcolo della quota “B” contributiva (cfr. da ultimo Cass. n. 29643/2025).
7.3.2. A confutazione delle difese dell'assicurata non si tratta di applicazione del principio di non contestazione ma di effetto diretto dell'applicazione dello ius superveniens - quale conseguenza del principio di diritto della sentenza rescindente – di applicabilità alla fattispecie del predetto regolamento d.d.
01.01.2004.
7.3.3. Sulla questione nemmeno si è formato giudicato laddove peraltro non vi è motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha correttamente evidenziato come il principio di non contestazione riguarda solo i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato e non si estende alle mere difese né alla valutazione delle circostanze allegate dalle parti, sicché, ove il lavoratore
7 provveda a quantificare le somme pretese, si deve distinguere la componente fattuale dei conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione, da quella giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri (cfr. Cass. n. 261983/2025, Cass. n.
20998/2019).
7.3.4. Invero la questione relativa al computo o meno dei redditi dal 2004 al 2006 è inscindibilmente connessa con il tema del decidere già tratteggiato gli atti introduttivi del giudizio di primo grado, che verte, in termini generali, sulla determinazione del trattamento pensionistico secondo le delibere del Comitato dei delegati della introdotta nel 2004, che aveva ampliato (da quindici a Pt_1 venticinque anni) il periodo temporale di riferimento per la determinazione del reddito utile ai fini previdenziale, per la salvaguardia degli equilibri finanziari, in conformità con il disposto della l. n. 335/1995, art. 3 comma 12, come modificato dalla l. n. 296/2006.
8. Va ricordato - anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite – che la pensione erogata alla con effetto 01.10.2007 ammontava ad € CP_1
40.462,63 lordi complessivi, di cui € 39.345,70 (quota retributiva “A) maturata fino al 31.12.203 nonché € 1,163,93 (quota “B” contributiva) calcolata sui redditi dal gennaio 2004.
9. All'esito della CTU svolta in questa fase di giudizio il consulente ha calcolato la quota “A” della pensione spettante alla nell'importo di € 48.062,20 CP_1
(superiore, dunque, al rateo pari ad € 39.345,70 riconosciuto ab origine), valorizzando gli ultimi 24 redditi a ritroso dal 1° gennaio 2004.
Ha poi determinato nella misura di € 252.889,40 i ratei di pensione percepiti in surplus dall'assicurata che devono essere restituiti alla , con gli interessi CP_2 legali dal dovuto al saldo.
10. La domanda di ripetizione svolta dalla va accolta al netto delle ritenute Pt_1 fiscali siccome indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e comunque ex art. 150 del d.l. n. 34/2020 con condanna di a restituire alla Controparte_1 [...]
Parte_1 la maggior somma ricevuta a titolo di ratei di pensione al
[...] netto delle ritenute di legge per un importo pari ad € 252.889,40, con gli interessi legali dal dovuto al saldo.
8 11. L'accoglimento parziale dell'originario ricorso sebbene con evidente riduzione del dovuto azionato consente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., di compensare le spese di tutti i gradi e le fasi compreso quello di legittimità e di revocazione nella misura della metà (1/2). Va anche tenuto conto della soccombenza della in Pt_1 relazione alla domanda relativa al c.d. coefficiente di neutralizzazione.
La restante quota è posta a carico - in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c. – della Parte_1 ed è liquidata secondo i parametri prossimi
[...] ai valori medi previsti dal d.m. 147/2022 ed alle tariffe professionali vigenti
(scaglione di riferimento da € 52.000,01 ad € 260.000,00, tenuto conto del decisum e non del disputandum ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 140/2012, cfr.
Cass. n. 30999/2023) con distrazione a favore del difensore antistatario
MP AN.
11.1. Invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3438/2016, Cass. n.
22381/2009, Cass. 901/2012, Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 22871/2015) ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum:
“la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”.
11.2. Osserva il Collegio che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18800/2012) ha condivisibilmente ritenuto che ai fini della liquidazione delle spese processuali - in relazione ad ogni trattamento pensionistico _ si deve fare applicazione per il calcolo del valore della controversia (essendo la pensione assimilabile ad una 9 rendita vitalizia) della seconda parte del secondo comma dell'art. 13 c.p.c., cumulando, fino a un massimo di dieci, le annualità domandate, laddove poi, come nella fattispecie, si controverta della riliquidazione della pensione, è corretto allora fare riferimento, ai fini del coacervo delle annualità, non già all'importo complessivo del trattamento, ma solo dell'effettivo differenziale riconosciuto spettante.
In applicazione di tali principi e tenuto conto che la quota A annuale lorda riconosciuta in causa ammonta ad € 48.062,20 rispetto a quella attribuita dalla
ab origine pari ad € 39.345,70, il valore della controversia rientra nello Pt_1 scaglione tariffario da € 52.001,00 ad € 260.000,00.
11.3. Non si può dare luogo alla domanda restitutoria delle spese legali laddove l'ammontare complessivo delle medesime supera quello versato, all'esito dei precedenti gradi e fasi del giudizio, al difensore antistatario dell'assicurata avv.
MP AN.
p.q.m.
La Corte, ogni contraria istanza eccezione e domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando in sede di rinvio - in parziale accoglimento del ricorso in riassunzione ed in parziale riforma della sentenza n. 405/2012 del
Tribunale di Rovigo - così provvede:
1) ridetermina la quota “A” della pensione in godimento nell'importo di €
48.062,20;
2) condanna restituire alla Controparte_1 [...]
Parte_1 la maggior somma ricevuta a titolo di ratei di pensione al
[...] netto delle ritenute di legge per un importo pari ad € 252.889,40, con gli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) pone gli oneri di CTU in pari misura a carico di ciascuna delle parti, come liquidate con separato decreto;
4) compensa per 1/2 le spese di giudizio di primo grado, del precedente grado di appello, dei giudizi di Cassazione nonché di questa fase e condanna
A FAVORE DEI Parte_1
10 a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio nella residua frazione così quantificata:
a) per il primo grado € 7.000,00;
b) per il precedente grado di appello € 7.100,00;
c) per il giudizio di legittimità in € 3.000,00;
d) per il giudizio di revocazione in € 3.000,00;
e) per la presente fase in € 7.100,00; oltre 15 % spese generali, Iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. MP
AN dichiaratasi antistataria.
Venezia, 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CC EN LA OL
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Esaminati gli atti di causa nonché l'arresto della Cassazione n. 31454/2021 e quindi tenuto conto dell'irrevocabilità della statuizione (cfr. punto 2 della sentenza rescindente) relativa alla disapplicazione alla pensione di anzianità in godimento da del c.d. Controparte_1
“coefficiente di neutralizzazione” di cui alla delibera del 7 giugno 2003 (entrato in vigore in data 01.01.2004): a) quantifichi la misura della quota A della pensione in applicazione del Regolamento di esecuzione del 2004 art. 50 (criterio degli ultimi 24 redditi), individuandogli ultimi anni di contribuzione, utili ai fini del calcolo, partendo a ritroso dalla data di entrata in vigore del sistema di calcolo della pensione “contributivo”, recepito dal nuovo Regolamento di Esecuzione della CNPR (1° gennaio 2004) invece che dalla data del pensionamento;
b) verifichi se il contributo di solidarietà (previsto dall'art. 24, comma 4 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011 e dal Regolamento di Previdenza della C.N.P.R. in vigore dal 01.01.2013) sia stato applicato alla pensione dell'assicurata e in caso positivo proceda parimenti alla sua applicazione sulla base dell'eventuale diverso montante di cui al precedente punto a); c) accerti se residuino crediti in favore della e, in caso di riscontro positivo, calcoli gli importi da restituire al CP_2 netto, anche ai sensi del comma 2bis dell'art. 10 del TUIR d.p.r. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 150 del d.l. n. 34/2020) che ha introdotto all'art. 10 del TUIR il comma 2”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. OL LA Presidente
Dr. EN CC Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso in riassunzione depositato il 2 febbraio 2022, da
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa giusta delega in Parte_2 calce al ricorso in riassunzione dagli avv.ti prof. Mattia Persiani, Giovanni
TA, e RA IA, ed elettivamente domiciliata press lo studio di quest'ultima, Venezia San Polo n. 2580 (pec.
, Email_1 ricorrente in riassunzione contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'avv. AN Campilii (pec: , Email_2 convenuta in riassunzione
Giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
1 Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di sentenza Cass. n. 31454/2021 che ha cassato la sentenza C.d.A. Venezia n. 772/2014.-
In punto: riliquidazione pensione di anzianità.-
CONCLUSIONI:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI:
a) accertare e dichiarare che l'ammontare della pensione lorda annua della rag.ra con applicazione del criterio di calcolo degli ultimi 24 redditi Controparte_1 previsto dal Regolamento di Esecuzione del 2004 è pari ad Euro 54.503,28 alla data di decorrenza della pensione, che aggiornato al 2021 è pari ad Euro
63.710,01, come da conteggi allegati sub doc. 5 al presente atto;
b) condannare anche ai sensi dell'art. 389 Cod. Proc. Civ. la rag.ra Controparte_1
a restituire alla le maggiori somme erogate in favore della ragioniera CP_2 applicando il criterio di calcolo del frazionamento in sub-quote, dichiarato illegittimo dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 31454 del
2021, anziché il cirterio di calcolo degli ultimi 24 redditi previsto dal Regolamento di Esecuzione del 2004, pari a complessivi Euro 364.186,99 come risulta dai conteggi allegati al presente atto sub doc. 1, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo;
c) condannare la rag.ra alla restituzione delle somme già pagate dalla CP_1
a titolo di spese di lite in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado CP_2
e dell'ordinanza della Suprema Corte id Cassazione n. 8022 del 2019 pari ad Euro
13.036,92, nonché della somma di Euro 55,50 versata dalla a tiolo di Pt_1 contributo unificato per il giudizio di appello, della somma di Euro 1.036,00 versata dalla a titolo di contributo unificato per il giudizio di cassazione e della Pt_1 somma di Euro 1.036,00 versata dalla a titolo di contributo unificato per il Pt_1 giudizio di revocazione (cfr. docc. 6 e 7); d) condannare la rag.ra al CP_1 pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio, di quelle del giudizio di legittimità e del giudizio di revocazione, ordinando, in ogni caso, la condanna della ragioniera alle spese dell'intero giudizio in favore della . CP_2
: Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte ex adverso adita, quale giudice del fatto:
1) Accertare il fatto che il diritto alla pensione di anzianità dell'attrice, domandata in data 29.12.2006, è maturato prima del 01.01.2007 e
2 2) Applicare il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente Cass. n. 31454 del 2021, secondo cui i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio
2007 sono soggetti al principio del pro-rata disciplinato dall'originario art. 3, comma 12°, della l. n. 335 del 1995, sicché l'attrice nulla deve restituire alla;
CP_2
3) In subordine, previa remissione alla Corte costituzionale del comma 763 della legge 296/06, come interpretato dal comma 488 della legge 147/2013 e dalla sentenza Cass. 31454/21 per violazione degli articoli 2, 3, 38 Cost. e dell'art. 117
Cost. in relazione alla violazione delle norme della Convenzione EDU indicate sopra al punto 19), dichiarare irripetibili le somme eventualmente riscosse dall'attrice in buona fede e ritenute non dovute dalla;
CP_2
4) In secondo subordine maggiorare la pensione calcolata dalla siccome dovuta CP_2 includendo nella base di calcolo dei redditi professionali relativi agli anni 2004,
2005 e 2006, maggiorazione passata in giudicato per mancata contestazione del calcolo eseguito dall'attrice e depositato in primo grado (doc. 2);
5) In terzo subordine -previa occorrendo ammissione di CTU contabile- ridurre la somma di € 364.186,99 -chiesta dalla all'attrice - delle somme CP_2 corrispondenti alle seguenti causali:
a- non ripetibilità a carico della pensionata delle imposte pagate dalla all'erario CP_2 quale sostituto d'imposta;
b - non ripetibilità a carico della pensionata degli interessi legali sulle imposte pagate dalla all'erario quale sostituto d'imposta ex art. 2033 c.c.; CP_2
c- inapplicabilità del contributo di solidarietà;
d- non ripetibilità delle spese giudiziali dei precedenti gradi di merito a causa della prevalente soccombenza della . CP_2
6) In ogni caso, con vittoria totale o parziale delle spese legali dell'intero tribolato giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. AN Campilii, che si dichiara distrattaria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza rescindente n. 31454/2021 la Corte di Cassazione - in parziale accoglimento del ricorso per revocazione proposto dalla
[...]
Parte_1
(acronimo ) - ha annullato con rinvio in parte qua la
[...] CP_2 sentenza di questa Corte di Appello n. 772/2014 con cui era stato rigettato [con compensazione delle spese di lite) il gravame proposto da avverso la CP_2 sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo n. 405/2012 (che aveva
3 accolto il ricorso proposto dall'assicurata condannando la Controparte_1
a riliquidare la quota “A” retributiva della pensione con la differenza pari Pt_1 ad € 39.843,65 rispetto a quella in godimento, oltre ad € 6.100,00 per spese legali).
Con la pronuncia rescindente la Suprema Corte “accoglie il primo motivo di ricorso
e dichiara inammissibile il secondo;
revoca l'ordinanza impugnata ed accoglie il primo motivo dell'originario ricorso per cassazione, cassa la sentenza impugnata in relaziona al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese” ed evidenzia, in parte motiva:
1) il primo motivo è fondato laddove “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994
(quale la previdenza a favore dei ragionieri e Parte_1 CP_3 periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma
12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche «in peius» per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del «pro rata»; invece per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la medesima L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata”
2) il secondo motivo – relativo all'applicazione del coefficiente di neutralizzazione - è inammissibile.
2. Riassume tempestivamente la causa la
[...] affinché – in Parte_1 attuazione del principio di diritto enunciato con la sentenza di rinvio n.
31454/2021 - questa Corte:
1) da un lato, provveda alla quantificazione della pensione di anzianità spettante alla ricorrente con applicazione dei criteri di calcolo contenuti nel
Regolamento di Esecuzione del 2004 nonché del coefficiente di neutralizzazione;
4 2) d'altro lato, la condanni alla restituzione in favore della delle maggiori CP_2 somme percepite per effetto della statuizione dei giudici di merito relativa alla pretesa illegittimità dei criteri di calcolo in origine applicati dalla Pt_1 per la liquidazione della quota retributiva della pensione (criterio degli ultimi
24 redditi, previsto dal Regolamento di Esecuzione del 2004) nonché delle spese legali, con condanna alle spese di tutti i giudizi siccome soccombente.
3. Radicatosi il contradditorio, resiste al ricorso chiedendone Controparte_1 il rigetto.
3.1. Evidenzia che la sentenza rescindente utilizza il termine maturati e liquidati come se fossero sinonimi - laddove nel caso di specie la domanda amministrativa era stata presentata in data 29.12.2005 e quindi prima dell'entrata in vigore, in data
01.01.2007 dello ius superveniens di cui all'art. 1 comma 763 della l. n.
296/2006 - e, pertanto, ritiene che la sentenza del giudice del lavoro rovigotto merita integrale conferma.
3.2. In subordine, eccepisce l'incostituzionalità e la violazione dei diritti umani della diversa interpretazione sostenuta dalla , la quale in pratica comporta Pt_1
l'applicazione retroattiva del comma 763 della l. n. 296/2006.
3.3. In ulteriore subordine eccepisce che:
a) occorre tenere conto dell'inapplicabilità del coefficiente di neutralizzazione nonché che nel ricalcolo della quota “A” della pensione vanno considerati anche i redditi del 2004, 2005, 2006 e non quelli percepiti fino al 31.12.2003 trattandosi, peraltro, di eccezione introdotta da controparte tardivamente solo in questa fase di rinvio;
b) non va considerato il c.d. contributo di solidarietà siccome richiesto solo in questa fase;
c) l'eventuale restituzione dei ratei di pensione va disposta al netto delle trattenute fiscali ai sensi dell'art. 150 del d.l. n. 34/2020;
d) in tutti i casi la soccombenza è di controparte laddove la ricorrente è vincitrice in causa rispetto alla domanda di disapplicazione del c.d. coefficiente di neutralizzazione nonché del ricalcolo in melius della quota di pensione dovuta.
5 4. La causa, dopo alcuni rinvii per tentativo di conciliazione nonché per la formazione di conteggi condivisi, è stata istruita con CTU contabile1 ed è stata discussa e decisa all'udienza del 27 novembre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare la Corte dà atto che la questione relativa all'applicazione del c.d. coefficiente di neutralizzazione sulla quota retributiva delle pensioni di anzianità (di cui alla delibera CNPR d.d. 07.06.2003) non è devoluta in questa sede essendo la relativa statuizione di merito - che ne ha escluso l'applicazione alla pensione in godimento alla - passata in giudicato. CP_1
6. Il Collegio fa altresì presente che nel corso delle operazioni peritali le parti hanno concordato di quantificare la pensione senza applicare il c.d. contributo di solidarietà di cui all'art. 40 del regolamento di attuazione della CNPR così come introdotto con la delibera di riforma del 20 dicembre 2003.
7. Nel caso in esame, la pensione è stata corrisposta con decorrenza dal 1° gennaio
2007 ma a seguito di domanda presentata in data 29 dicembre 2006.
7.1. La sentenza rescindente ha ritenuto con principio di diritto non disapplicabile da questa Corte territoriale - tenuto conto del carattere c.d. “chiuso” della fase rescissoria - che il trattamento pensionistico va determinato sulla base dello ius superveniens e risulta, dunque, sottoposto all'applicazione del pro rata nella versione mitigata dall'art. 1 comma 763 della l. n. 296/2006.
6 7.2. Peraltro, la Suprema Corte si è pronunciata in tal senso anche recentemente in casi del tutto analoghi a quello in esame (cfr. Cass. n. 35858/2023 ric. NERI
Maria Antonietta, Cass. n. 17713/2025 ric. senza rilevare Parte_3 profili di violazione di canoni costituzionali o di principi della CEDU (cfr. in senso Co dubitativo C.d.A. s. n. 601/2021 non definitiva e n. 65/2022 definitiva r.g.
Cass. n. 16868/2022 ; n. 639/2021 r.g. Controparte_5 CP_6
Cass. n. 19941/2022, ). Controparte_7
7.3. In relazione alle annualità dei redditi computabili nella base di calcolo della quota
“A” retributiva della pensione, alla legittimità delle previsioni regolamentari della consegue l'applicazione del regolamento di esecuzione del 01.01.2004 che Pt_1 prevede come gli iscritti prima del 1° gennaio 2004 conservano il diritto alla pensione calcolata con il sistema retributivo per il periodo fino al 31 dicembre
2003, mentre il sistema contributivo viene applicato alla anzianità assicurativa maturata successivamente al 1° gennaio 2004.
7.3.1. L'art. 50 (calcolo della quota retributiva) comma 2° - che recita “La misura annua della quota retributiva è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2% della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche” - nello stabilire che la quota “A” si cristallizza al 1° gennaio 2004 sulla base degli ultimi
24 redditi professionali dichiarati, fa conseguire che gli ulteriori redditi (nella specie 2004, 2005, 2006) rilevano, invece, per il calcolo della quota “B” contributiva (cfr. da ultimo Cass. n. 29643/2025).
7.3.2. A confutazione delle difese dell'assicurata non si tratta di applicazione del principio di non contestazione ma di effetto diretto dell'applicazione dello ius superveniens - quale conseguenza del principio di diritto della sentenza rescindente – di applicabilità alla fattispecie del predetto regolamento d.d.
01.01.2004.
7.3.3. Sulla questione nemmeno si è formato giudicato laddove peraltro non vi è motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha correttamente evidenziato come il principio di non contestazione riguarda solo i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato e non si estende alle mere difese né alla valutazione delle circostanze allegate dalle parti, sicché, ove il lavoratore
7 provveda a quantificare le somme pretese, si deve distinguere la componente fattuale dei conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione, da quella giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri (cfr. Cass. n. 261983/2025, Cass. n.
20998/2019).
7.3.4. Invero la questione relativa al computo o meno dei redditi dal 2004 al 2006 è inscindibilmente connessa con il tema del decidere già tratteggiato gli atti introduttivi del giudizio di primo grado, che verte, in termini generali, sulla determinazione del trattamento pensionistico secondo le delibere del Comitato dei delegati della introdotta nel 2004, che aveva ampliato (da quindici a Pt_1 venticinque anni) il periodo temporale di riferimento per la determinazione del reddito utile ai fini previdenziale, per la salvaguardia degli equilibri finanziari, in conformità con il disposto della l. n. 335/1995, art. 3 comma 12, come modificato dalla l. n. 296/2006.
8. Va ricordato - anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite – che la pensione erogata alla con effetto 01.10.2007 ammontava ad € CP_1
40.462,63 lordi complessivi, di cui € 39.345,70 (quota retributiva “A) maturata fino al 31.12.203 nonché € 1,163,93 (quota “B” contributiva) calcolata sui redditi dal gennaio 2004.
9. All'esito della CTU svolta in questa fase di giudizio il consulente ha calcolato la quota “A” della pensione spettante alla nell'importo di € 48.062,20 CP_1
(superiore, dunque, al rateo pari ad € 39.345,70 riconosciuto ab origine), valorizzando gli ultimi 24 redditi a ritroso dal 1° gennaio 2004.
Ha poi determinato nella misura di € 252.889,40 i ratei di pensione percepiti in surplus dall'assicurata che devono essere restituiti alla , con gli interessi CP_2 legali dal dovuto al saldo.
10. La domanda di ripetizione svolta dalla va accolta al netto delle ritenute Pt_1 fiscali siccome indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e comunque ex art. 150 del d.l. n. 34/2020 con condanna di a restituire alla Controparte_1 [...]
Parte_1 la maggior somma ricevuta a titolo di ratei di pensione al
[...] netto delle ritenute di legge per un importo pari ad € 252.889,40, con gli interessi legali dal dovuto al saldo.
8 11. L'accoglimento parziale dell'originario ricorso sebbene con evidente riduzione del dovuto azionato consente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., di compensare le spese di tutti i gradi e le fasi compreso quello di legittimità e di revocazione nella misura della metà (1/2). Va anche tenuto conto della soccombenza della in Pt_1 relazione alla domanda relativa al c.d. coefficiente di neutralizzazione.
La restante quota è posta a carico - in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c. – della Parte_1 ed è liquidata secondo i parametri prossimi
[...] ai valori medi previsti dal d.m. 147/2022 ed alle tariffe professionali vigenti
(scaglione di riferimento da € 52.000,01 ad € 260.000,00, tenuto conto del decisum e non del disputandum ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 140/2012, cfr.
Cass. n. 30999/2023) con distrazione a favore del difensore antistatario
MP AN.
11.1. Invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3438/2016, Cass. n.
22381/2009, Cass. 901/2012, Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 22871/2015) ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum:
“la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”.
11.2. Osserva il Collegio che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18800/2012) ha condivisibilmente ritenuto che ai fini della liquidazione delle spese processuali - in relazione ad ogni trattamento pensionistico _ si deve fare applicazione per il calcolo del valore della controversia (essendo la pensione assimilabile ad una 9 rendita vitalizia) della seconda parte del secondo comma dell'art. 13 c.p.c., cumulando, fino a un massimo di dieci, le annualità domandate, laddove poi, come nella fattispecie, si controverta della riliquidazione della pensione, è corretto allora fare riferimento, ai fini del coacervo delle annualità, non già all'importo complessivo del trattamento, ma solo dell'effettivo differenziale riconosciuto spettante.
In applicazione di tali principi e tenuto conto che la quota A annuale lorda riconosciuta in causa ammonta ad € 48.062,20 rispetto a quella attribuita dalla
ab origine pari ad € 39.345,70, il valore della controversia rientra nello Pt_1 scaglione tariffario da € 52.001,00 ad € 260.000,00.
11.3. Non si può dare luogo alla domanda restitutoria delle spese legali laddove l'ammontare complessivo delle medesime supera quello versato, all'esito dei precedenti gradi e fasi del giudizio, al difensore antistatario dell'assicurata avv.
MP AN.
p.q.m.
La Corte, ogni contraria istanza eccezione e domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando in sede di rinvio - in parziale accoglimento del ricorso in riassunzione ed in parziale riforma della sentenza n. 405/2012 del
Tribunale di Rovigo - così provvede:
1) ridetermina la quota “A” della pensione in godimento nell'importo di €
48.062,20;
2) condanna restituire alla Controparte_1 [...]
Parte_1 la maggior somma ricevuta a titolo di ratei di pensione al
[...] netto delle ritenute di legge per un importo pari ad € 252.889,40, con gli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) pone gli oneri di CTU in pari misura a carico di ciascuna delle parti, come liquidate con separato decreto;
4) compensa per 1/2 le spese di giudizio di primo grado, del precedente grado di appello, dei giudizi di Cassazione nonché di questa fase e condanna
A FAVORE DEI Parte_1
10 a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio nella residua frazione così quantificata:
a) per il primo grado € 7.000,00;
b) per il precedente grado di appello € 7.100,00;
c) per il giudizio di legittimità in € 3.000,00;
d) per il giudizio di revocazione in € 3.000,00;
e) per la presente fase in € 7.100,00; oltre 15 % spese generali, Iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. MP
AN dichiaratasi antistataria.
Venezia, 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CC EN LA OL
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Esaminati gli atti di causa nonché l'arresto della Cassazione n. 31454/2021 e quindi tenuto conto dell'irrevocabilità della statuizione (cfr. punto 2 della sentenza rescindente) relativa alla disapplicazione alla pensione di anzianità in godimento da del c.d. Controparte_1
“coefficiente di neutralizzazione” di cui alla delibera del 7 giugno 2003 (entrato in vigore in data 01.01.2004): a) quantifichi la misura della quota A della pensione in applicazione del Regolamento di esecuzione del 2004 art. 50 (criterio degli ultimi 24 redditi), individuandogli ultimi anni di contribuzione, utili ai fini del calcolo, partendo a ritroso dalla data di entrata in vigore del sistema di calcolo della pensione “contributivo”, recepito dal nuovo Regolamento di Esecuzione della CNPR (1° gennaio 2004) invece che dalla data del pensionamento;
b) verifichi se il contributo di solidarietà (previsto dall'art. 24, comma 4 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011 e dal Regolamento di Previdenza della C.N.P.R. in vigore dal 01.01.2013) sia stato applicato alla pensione dell'assicurata e in caso positivo proceda parimenti alla sua applicazione sulla base dell'eventuale diverso montante di cui al precedente punto a); c) accerti se residuino crediti in favore della e, in caso di riscontro positivo, calcoli gli importi da restituire al CP_2 netto, anche ai sensi del comma 2bis dell'art. 10 del TUIR d.p.r. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 150 del d.l. n. 34/2020) che ha introdotto all'art. 10 del TUIR il comma 2”