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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/08/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5810/2023 r.g.a.c., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., all'udienza del 12.06.2025, vertente
tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Palombi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, alla via in Arcione, n. 71, come da procura alle liti in atti;
parte attrice e
(C.F. ), non costituito;
CP_1 C.F._1 parte convenuta contumace
Oggetto: somministrazione. Conclusioni delle parti: la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni come da verbale di udienza del 12.06.2025, come segue: “…si riporta all'istanza depositata in atti e chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite stante la mancata costituzione della controparte”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 09.11.2023, la (nel Parte_1 prosieguo anche soltanto “ ”, per brevità) ha convenuto in giudizio Pt_1 CP_1 chiedendo: “in via principale, autorizzare l'odierna ricorrente ad accedere all'immobile sito in Pomezia (RM), Via Sofia, 10, ove è sito il pdr di cui all'utenza gas intestata al sig. occupato da CP_2 quest'ultimo, o da terzi detentori, al fine di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n. 00080000311549, compiendo tutte le operazioni necessarie all'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore;
- per l'effetto, ordinare alla parte resistente, od a chiunque si trovi nella materiale disponibilità dell'immobile, di non opporsi e/o comunque cooperare al fine di consentire il suddetto intervento di disalimentazione fisica;
- per quanto dovesse occorrere, in caso di assenza o indisponibilità a cooperare da parte dell'odierna parte resistente e/o delle persone occupanti l'immobile, autorizzare sin d'ora l'apertura forzata della serratura alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed a cura di fabbro da questi incaricato, nonché, dopo l'eseguito intervento di disalimentazione, la successiva chiusura dell'abitazione anche a mezzo di altra nuova serratura, lasciando le chiavi all'amministratore di condominio se reperibile, in mancanza al vicino di casa che ne accetti la consegna e/o, in ulteriore subordine, immettendole nella cassetta della posta e dandone
1 avviso mediante raccomandata;
- disporre ogni altro provvedimento che riterrà idoneo per salvaguardare i diritti per i quali si invoca la tutela…”, il tutto con il favore delle spese processuali. A fondamento di tali domande, la , dopo aver richiamato la normativa di settore, ha Pt_1 sostenuto, in estrema sintesi: di essere una società che si occupa dell'attività di distribuzione del gas nell'ambito dei Comuni ove è concessionaria del relativo servizio, tra i quali, in particolare, il Comune di Pomezia;
che con riferimento al punto di riconsegna n. 00080000311549, relativo all'immobile sito in Pomezia, via Sofia n. 10, nella disponibilità del convenuto, era in essere un rapporto di somministrazione di gas da questo intrattenuto con la società di vendita Sorgenia S.p.a., somministrazione che tale società ha richiesto, poi, ad essa ricorrente di sospendere, secondo quanto previsto dalla normativa dettata in materia dalla ARERA, contenuta nel “Testo Integrato Morosità Gas” (cd. TIMG) di cui alla Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i., stante la morosità del che, CP_1 quindi, in esecuzione di tale richiesta, la ricorrente tentava l'accesso presso l'immobile suindicato onde procedere alla chiusura del punto di riconsegna, non riuscendo però a dare seguito alla richiesta in quanto impossibilitata ad accedere al gruppo di misura e a procedere con la chiusura, da ultimo nonostante l'invito rivolto al mediante telegramma del 25.09.2023, recante CP_1
l'indicazione della data in cui si sarebbe proceduto alla disalimentazione fisica del contatore;
che il comportamento ostativo posto in essere dal resistente ha reso impossibile, pertanto, di portare a termine la procedura di disalimentazione del punto di riconsegna sito nell'immobile, con la conseguenza che l'impresa di distribuzione, a seguito dell'avvio del servizio di default nei confronti del convenuto così come previsto dall'anzidetta normativa, in particolare dall'art. 17 TIMG, in virtù della cd. cessazione amministrativa della fornitura da parte della società di vendita, si vede costretta a proporre la presente azione al fine di tutelare i propri interessi di proprietaria e gestore della rete e degli impianti e quelli dell'intero sistema regolatorio della filiera del gas ed evitare soprattutto di rendersi inadempiente agli obblighi alla stessa imposti, considerato che ai sensi dell'art. 40 del “Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” di cui alla Delibera ARG/gas 69/09 e s.m.i. (cd. TIVG), il distributore, qualora non abbia potuto realizzare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna all'esito dello svolgimento di tutte le attività previste inclusa l'attivazione del servizio di default, è specificamente obbligato ad avviare le opportune iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione, potendo incorrere, altrimenti, in caso di inerzia, nelle sanzioni di cui all'art. 43 TIVG;
che, pertanto, è diritto della ricorrente ottenere un provvedimento giudiziale che le consenta di accedere all'immobile del resistente al fine di interrompere i prelievi di gas naturale, operati senza alcun titolo dal e ciò anche tenuto conto CP_1 delle conseguenze derivanti dall'indebita erogazione della fornitura di gas, quali sono i costi sostenuti dalla collettività a seguito dell'attivazione del servizio di default, nonché di quelle gravanti, per quanto detto, in capo ad essa istante in difetto di disalimentazione del PDR. Pur ritualmente evocato in causa, con notifica effettuata a mezzo posta perfezionatasi con consegna a mani proprie del destinatario in data 27.02.2024, a seguito della rinnovazione del ricorso e della conseguente sua notificazione disposta dal G.U. alla prima udienza del 15.02.2024, il CP_1 non si è costituito in giudizio, talché, verificata la regolarità di tale notifica, lo stesso è stato
[...] dichiarato contumace con provvedimento reso all'udienza del 17.10.2024. La causa è stata istruita con le produzioni documentali effettuate dalla e, ritenuta Pt_1 matura per la decisione, è stata inizialmente rinviata per la precisazione delle conclusioni, così come da corrispondente richiesta della , all'udienza 10.07.2025. In vista di tale udienza, però, la Pt_1 ricorrente ha poi depositato una memoria difensiva in data 13.05.2025 con cui ha rappresentato il sopravvenuto mutamento della normativa di settore, intervenuto nelle more del presente giudizio, mutamento in virtù del quale non è più imposto “…l'avvio della procedura in questione in presenza di
2 consumi annui inferiori a 5.000 mc …” ed allegato che, conseguentemente, “…è venuto meno il presupposto della presente azione e, quindi, non è più necessario proseguire con il giudizio”, chiedendo di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali. Anticipata, quindi, l'udienza alla data del 12.06.2025, onde procedere in tale sede alla valutazione dell'istanza, la causa è stata infine discussa oralmente a tale udienza e sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, come da verbale in atti, la stessa è stata infine trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., con termine per il deposito della sentenza (si v. art. 281 sexies cit., nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022). Così compendiati lo svolgimento del processo e i fatti di causa, ritiene il decidente che vada dichiarata in effetti l'estinzione dell'odierno giudizio, stante la richiesta avanzata da ultimo dalla ricorrente volta a sentire pronunciata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle sue originarie domande dirette all'accertamento del suo diritto ad accedere all'immobile del resistente per procedere alla disalimentazione fisica del relativo PDR e alla conseguente condanna dello stesso a consentire tale accesso, da operarsi, in difetto, anche a mezzo di U.G. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la cd. cessazione della materia del contendere, quale fattispecie non espressamente regolamentata dal codice di rito e tuttavia fatta propria da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, si configura nel caso in cui sopraggiunga, nel corso del processo, una situazione tale da far venire meno l'originario interesse delle parti a una pronuncia del giudicante sul merito della controversia, pronuncia sul merito che può considerarsi, per la verità, persino preclusa al decidente, essendo il processo civile pur sempre fondato sul principio dispositivo, nell'ipotesi in cui sia stata dedotta concordemente da tutti i contendenti l'intervenuta cessazione delle ragioni del contenzioso tra loro insorto, a nulla rilevando, d'altro canto, la circostanza che residui eventualmente la necessità di regolamentare le spese di lite nel caso in cui le parti non si siano accordate anche su queste ultime nel richiedere l'estinzione del giudizio (cfr. tra le altre, Cass. civ. 1257/2023). In particolare, è stato già da tempo osservato che “…nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia …del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e che proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell'interesse…” (cfr. già Cass. civ. 12887/2009, che ha richiamato al riguardo anche Cass. civ. sez. un. 1048/2000; più di recente, anche Cass. civ. 4167/2020, Cass. civ. 25491/2021). La fattispecie in parola si distingue, così, dall'ipotesi della rinuncia agli atti disciplinata dall'art. 306 c.p.c., giacché quest'ultima costituisce, come noto, un atto processuale che la parte può porre in essere con le formalità previste a tale fine dalla disposizione appena richiamata, e ciò allo scopo di disporre del giudizio in corso con l'effetto di estinguerlo, nella fase in cui la rinuncia viene manifestata, indipendentemente dalle cause e dalla finalità che alla stessa siano sottese. Non diversamente da quanto previsto per la rinuncia agli atti, peraltro, anche in ipotesi di cessazione della materia del contendere, deve ritenersi - stante l'assenza di differenze sul punto tra le due fattispecie - che nel caso di giudizio celebratosi con la contumacia del convenuto non sia necessario acquisire da quest'ultimo una dichiarazione conforme circa la sopravvenienza del fatto che avrebbe determinato il venir meno dell'interesse a coltivare nel merito il giudizio, dal momento
3 che la parte rimasta contumace, in considerazione di tale suo contegno, ha dimostrato, evidentemente, di non avere alcun interesse alla lite (cfr. Cass. civ. 3905/1995, nonché Cass. civ. 6850/2011, che, in relazione all'art. 306 c.p.c., ha precisato che “il fondamento del diritto ad accettare la rinuncia, ovvero di quello, opposto, a non accettarla, sta nell'essere parte costituita nel giudizio”; si v. inoltre, Cass. civ. 20839/2018, la quale, sia pure con riferimento alla fattispecie della rinuncia ex art. 306 c.p.c., ma con affermazioni di principio senz'altro applicabili anche all'ipotesi in cui sopravvenga una cessazione della materia del contendere, in quanto fondate su considerazioni che fanno perno sulla necessaria esistenza di un interesse della parte a coltivare il giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ha evidenziato che, affinché uno dei contendenti possa utilmente opporsi alla declaratoria di estinzione del processo richiesta da altre parti, è necessario che sia manifestato un interesse alla sua prosecuzione, da identificare nella possibilità, giuridica e concreta, di ottenere attraverso la pronunzia di merito vantaggi ulteriori rispetto a quelli conseguenti alla sua estinzione). Come è stato precisato, inoltre, dalla giurisprudenza della legittimità, una volta che sia stato instaurato il contraddittorio con la controparte e quest'ultima sia stata dichiarata contumace, la dichiarazione di rinuncia della parte attrice a coltivare il giudizio non deve essere notificata al contumace, al quale si intende comunicata con il deposito dell'istanza in Cancelleria, non rientrando tra gli atti da notificarsi ai sensi dell'art. 292 c.p.c. (cfr. ancora Cass. 3905/95), il che non può non rilevare, invero, anche in ipotesi di istanza rivolta ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, attesa la previsione di cui all'art. 292 cit. e tenuto conto della non ricorrenza, in tale caso, di una “nuova domanda” proposta dall'attore nei confronti del contumace. Ora, ciò evidenziato, vi è da osservare che la presente controversia è stata instaurata, come si è detto, dalla onde ottenere di poter accedere all'immobile di cui in premessa al fine di Pt_1 procedere alla disalimentazione del punto di fornitura di gas intestato al mentre il resistente, CP_1 pur regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace, non svolgendo pertanto alcuna attività difensiva e non manifestando alcun interesse a una decisione nel merito della causa. In corso di giudizio, la ricorrente ha poi manifestato, peraltro, dapprima con un'istanza presentata il 13.05.25 e, successivamente, all'udienza fissata al 12.06.25, la sopravvenuta insorgenza di una circostanza idonea a fare venire meno il suo interesse a coltivare in questa sede le domande proposte, essendo intervenuto il provvedimento della del 24.09.2024, n. 379/2024/R/gas, CP_3 con il quale è stato escluso l'obbligo per la società di distribuzione di attivare procedure giudiziarie volte ad ottenere l'accesso forzoso al punto di riconsegna in presenza di consumi inferiori al limite ivi individuato rispetto a quello, inferiore, previsto dalla normativa previgente, chiedendo espressamente, su tale scorta, la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ebbene, tenuto conto dei superiori rilievi, ritiene il giudicante che debbano effettivamente ravvisarsi, nella specie, i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere così come richiesta dalla in coerenza con l'allegato mutamento della normativa che Pt_1 originariamente ne aveva giustificato l'interesse a proporre le domande indicate in premessa. Come si legge, infatti, nella già menzionata Delibera del 24.09.2024, n. CP_3
379/2024/R/gas, il TIMG di cui all'allegato A alla Delibera ARG/Gas n. 99/11 e s.m.i. è stato da ultimo modificato con la previsione, all'art. 13 bis.1, che “In caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione: Pa ≥5.000 [Smc] dove …Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc
…l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo”. È stato innalzato, così, il livello del prelievo annuo oltre il quale l'impresa di distribuzione è tenuta ad intraprendere anche iniziative
4 giudiziarie per conseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei confronti dell'utente moroso che sia servito nell'ambito del servizio di default. Inoltre, sempre nel medesimo provvedimento, è stato specificato, quanto alle modalità di gestione delle azioni pendenti alla data di pubblicazione del provvedimento stesso relative a punti di riconsegna con prelievo annuo inferiore all'anzidetto nuovo limite di 5.000 Smc, che “…sia a tal fine opportuno prevedere, analogamente a quanto già disposto con la deliberazione 513/2017/R/gas, che (i) l'impresa di distribuzione (salvi ovviamente i casi per i quali essa abbia ha già ottenuto una pronuncia sulla sua domanda) possa cessare di coltivare l'azione, essendone venuti meno i presupposti, e che (ii) i relativi costi sostenuti, conseguendo ad adempimenti posti dalla regolazione vigente, debbano trovare copertura nell'ambito e nei limiti previsti dalla medesima regolazione” (si v. doc. A, in allegato all'istanza di parte ricorrente del 13.05.25). Stante la descritta sopravvenuta modifica della disciplina dettata in materia, è dunque ravvisabile l'intervenuto venir meno dell'interesse della ricorrente a coltivare il presente giudizio, così come espressamente allegato dalla stessa nella sua istanza sopra citata (presentata a Pt_1 mezzo di difensore che risulta d'altra parte anche munito del potere di rinunciare agli atti del giudizio, come indicato nella procura alle liti, in atti), e tanto giustifica la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio, non ravvisandosi del resto alcun interesse concreto del a una CP_1 diversa definizione dello stesso, in considerazione della sua contumacia. Quanto alle spese processuali, per quanto sia noto che in ipotesi di cessazione della materia del contendere debba farsi applicazione del principio di cd. soccombenza virtuale (cfr. tra le altre, Cass. civ. 14036/2024), osserva il giudicante che la stessa ricorrente ha tuttavia invocato la compensazione delle spese, sia nella sua istanza del 13.05.25, sia all'udienza del 12.06.25. In ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c. e considerato che, per quanto concerne la posizione del resistente, il è rimasto contumace (con la conseguente insussistenza di spese processuali CP_1 esborsate dal medesimo), ne deriva dunque che nulla va liquidato alla ricorrente a titolo di spese di lite, da dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa le spese processuali. Così deciso in Velletri in data 26.08.2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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